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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1224 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DI GRAZIA ANDREA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._3 con il patrocinio degli Avv. LUCA IANNACCONE (C.F. e Avv. SARA CodiceFiscale_4 SANTINI (C.F. ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/07/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le relative questioni Per_1 economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1) Il sig. e la sig.ra ono consapevoli che la figlia minore ha il diritto di Parte_2 Pt_1 Per_1 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Ciò premesso il sig. e la sig.ra concordano di assumere la responsabilità Parte_2 Pt_1 dell'affidamento condiviso della figlia minore Per_1
3) La responsabilità genitoriale sulla figlia sarà esercitata secondo quanto previsto dall'art. 337 Per_1 ter, III comma c.c.; pertanto, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia presso di sé), mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di saranno assunte di Per_1 comune accordo tra i genitori.
4) La figlia minore manterrà stabile collocazione e residenza anagrafica unitamente alla madre Per_1 presso l'abitazione sita a Riccione (Rn) in viale Cernobbio n. 3, ove le stesse si sono trasferite dal mese di gennaio 2025. La predetta unità immobiliare con relative pertinenze verrà, pertanto, assegnata alla sig.ra con gli arredi ed i beni ivi contenuti. Pt_1
5) Il sig. d'accordo con l'ex compagna, ha rilasciato l'abitazione ex familiare sita a Rimini in Parte_2 via Pontresina n. 7 (ove il nucleo famigliare ha convissuto fino alla separazione) asportando i suoi effetti personali.
Al contrario, la sig.ra i obbliga a rilevare la cucina, pagata dal compagno in costanza di relazione, Pt_1 tramite corresponsione a lui della somma a forfait di € 2.000,00 (duemila/00); il pagamento avverrà al momento dell'udienza di comparizione delle parti.
6) I sigg.ri e oncordano sulle seguenti tempistiche e modalità di frequentazione: Parte_2 Pt_1
A) per il primo anno (che decorrerà dalla data d'udienza 07/11/2025):
pagina 2 di 6 settimana A: starà con il padre nel pomeriggio del martedì dall'uscita dall'asilo fino alle ore Per_1
19:00 e nel pomeriggio del giovedì dall'uscita dall'asilo fino al venerdì mattina quando sarà cura del padre accompagnarla all'asilo.
Oltre ai predetti due pomeriggi, anche nella giornata della domenica dalle ore 9:00 alle ore 19:00. settimana B: starà con il padre nei pomeriggi del lunedì e mercoledì dall'uscita dall'asilo fino Per_1 alle ore 19:00 oltre al pomeriggio del venerdì con pernotto sul sabato quando sarà cura del padre riaccompagnare la figlia presso l'abitazione della madre entro le ore 19:00.
Con alternanza delle settimane A -B.
Periodo Natalizio: starà con il padre per 7 giorni anche non consecutivi durante il periodo di Per_1 sospensione scolastica. Solo per quest'anno (2025/2026) e applicando il principio della gradualità pernotterà con il padre per due serate consecutive nei sette giorni a disposizione e segnatamente: Per_1 dal 23 dicembre /mattina al 25 dicembre /sera, dal 30 dicembre mattina al primo giorno dell'anno /sera oltre a domenica 4 gennaio dalla mattina fino al 5 gennaio /sera quando sarà cura del padre accompagnarla presso l'abitazione materna.
Periodo Pasquale: il padre starà con la minore dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa scolastica.
Periodo estivo: a parziale deroga della turnazione ordinaria la figlia starà con ciascun genitore per una settimana. Il padre e la madre concorderanno la settimana spettante a ciascuno entro il 30 maggio 2026.
In caso di disaccordo la scelta dei propri periodi spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
In occasione delle altre festività (anche per i c.d. ponti) che il calendario presenterà durante l'anno si osserverà il principio dell'alternanza.
B) Dal 7 novembre 2026 il calendario delle frequentazioni genitori/figlia sarà il seguente:
settimana A: starà con il padre nel pomeriggio del martedì dall'uscita dall'asilo fino al mercoledì Per_1 mattina quando sarà cura del padre accompagnarla a scuola e nel pomeriggio del giovedì dall'uscita dall'asilo fino al venerdì mattina quando sarà cura del padre accompagnarla a scuola.
settimana B: starà con il padre nei pomeriggi del lunedì e mercoledì dall'uscita dall'asilo fino Per_1 alle ore 19:00 e dal sabato mattina alle ore 9:00 fino alla domenica sera quando sarà cura del padre accompagnare la figlia presso l'abitazione materna entro le ore 19:00.
Con alternanza delle settimane A -B.
I genitori trascorrano con ad anni alterni, i seguenti periodi: Per_1 pagina 3 di 6 Periodo Natalizio: A) dalla fine della scuola al 30/12 compreso;
B) dal 31/12 alla ripresa della scuola.
Nell'anno 2026/2027 starà con il padre nel periodo B. Per_1
Periodo Pasquale: A) dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso;
B) dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
nell'anno 2027 starà con il padre nel periodo A. Per_1
Periodo estivo: a parziale deroga della turnazione ordinaria la figlia starà con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive. Il padre e la madre concorderanno le due settimane di spettanza entro il 30 maggio di ciascun anno;
in caso di disaccordo la scelta dei propri periodi spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
In occasione delle festività (anche per i c.d. ponti) che il calendario presenterà durante l'anno si osserverà il principio dell'alternanza.
C) A far data dal 7 novembre 2027 il calendario delle frequentazioni genitori/figlia sarà il seguente: settimana A: starà con il padre nel pomeriggio del martedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì Per_1 mattina quando sarà cura del padre accompagnarla a scuola e nel pomeriggio del giovedì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina quando sarà cura del padre accompagnarla a scuola.
settimana B: starà con il padre nei pomeriggi del lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola fino Per_1 alle ore 21:00. E dal pomeriggio del venerdì fino alla domenica sera quando sarà sua del padre accompagnare la figlia presso l'abitazione materna entro le ore 21:30 (22:00 durante il periodo estivo). I genitori trascorrano con ad anni alterni (con l'alternanza che viene dagli anni precedenti) i Per_1 seguenti periodi:
Periodo Natalizio: A) dalla fine della scuola al 30/12 compreso;
B) dal 31/12 alla ripresa della scuola.
Periodo Pasquale: A) dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso;
B) dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
Periodo estivo: a parziale deroga della turnazione ordinaria la figlia starà con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive. Il padre e la madre concorderanno le due settimane di spettanza entro il 30 maggio di ciascun anno;
in caso di disaccordo la scelta dei propri periodi spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
In occasione delle festività (anche per i c.d. ponti) che il calendario presenterà durante l'anno si osserverà il principio dell'alternanza.
In generale: le Parti, nell'interesse della figlia, potranno derogare di comune accordo alle modalità suindicate.
pagina 4 di 6 7) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia tramite corresponsione alla Parte_2 Per_1 madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 350,00
(trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat.
8) I genitori concorreranno alle spese straordinarie riguardanti la figlia in misura paritaria (50% Per_1 ciascuno). A tale fine le parti richiamano concordemente il Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Bologna che si allega (doc. 9). Ciascuno dei genitori potrà beneficiare delle eventuali detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, se effettivamente sostenute.
9) Su accordo delle parti, l'assegno unico universale per la figlia verrà richiesto e percepito dalla Per_1 sig.ra Pt_1
10) Il sig. e la sig.ra ichiarano di aver definitivo ogni questione economica pregressa Parte_2 Pt_1 derivante dal rapporto di convivenza e genitoriale e di non vantare reciprocamente alcun diritto di credito.
11) Le spese legali relative al presente procedimento sono compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale dei difensori.
12) Per quanto occorrer possa, le parti si autorizzano, reciprocamente, all'utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
13) I sig.ri e i forniscono reciproco assenso al rilascio del passaporto. Parte_2 Pt_1
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], si attengano alle Per_1 condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
pagina 5 di 6 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DI GRAZIA ANDREA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._3 con il patrocinio degli Avv. LUCA IANNACCONE (C.F. e Avv. SARA CodiceFiscale_4 SANTINI (C.F. ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/07/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le relative questioni Per_1 economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1) Il sig. e la sig.ra ono consapevoli che la figlia minore ha il diritto di Parte_2 Pt_1 Per_1 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Ciò premesso il sig. e la sig.ra concordano di assumere la responsabilità Parte_2 Pt_1 dell'affidamento condiviso della figlia minore Per_1
3) La responsabilità genitoriale sulla figlia sarà esercitata secondo quanto previsto dall'art. 337 Per_1 ter, III comma c.c.; pertanto, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia presso di sé), mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di saranno assunte di Per_1 comune accordo tra i genitori.
4) La figlia minore manterrà stabile collocazione e residenza anagrafica unitamente alla madre Per_1 presso l'abitazione sita a Riccione (Rn) in viale Cernobbio n. 3, ove le stesse si sono trasferite dal mese di gennaio 2025. La predetta unità immobiliare con relative pertinenze verrà, pertanto, assegnata alla sig.ra con gli arredi ed i beni ivi contenuti. Pt_1
5) Il sig. d'accordo con l'ex compagna, ha rilasciato l'abitazione ex familiare sita a Rimini in Parte_2 via Pontresina n. 7 (ove il nucleo famigliare ha convissuto fino alla separazione) asportando i suoi effetti personali.
Al contrario, la sig.ra i obbliga a rilevare la cucina, pagata dal compagno in costanza di relazione, Pt_1 tramite corresponsione a lui della somma a forfait di € 2.000,00 (duemila/00); il pagamento avverrà al momento dell'udienza di comparizione delle parti.
6) I sigg.ri e oncordano sulle seguenti tempistiche e modalità di frequentazione: Parte_2 Pt_1
A) per il primo anno (che decorrerà dalla data d'udienza 07/11/2025):
pagina 2 di 6 settimana A: starà con il padre nel pomeriggio del martedì dall'uscita dall'asilo fino alle ore Per_1
19:00 e nel pomeriggio del giovedì dall'uscita dall'asilo fino al venerdì mattina quando sarà cura del padre accompagnarla all'asilo.
Oltre ai predetti due pomeriggi, anche nella giornata della domenica dalle ore 9:00 alle ore 19:00. settimana B: starà con il padre nei pomeriggi del lunedì e mercoledì dall'uscita dall'asilo fino Per_1 alle ore 19:00 oltre al pomeriggio del venerdì con pernotto sul sabato quando sarà cura del padre riaccompagnare la figlia presso l'abitazione della madre entro le ore 19:00.
Con alternanza delle settimane A -B.
Periodo Natalizio: starà con il padre per 7 giorni anche non consecutivi durante il periodo di Per_1 sospensione scolastica. Solo per quest'anno (2025/2026) e applicando il principio della gradualità pernotterà con il padre per due serate consecutive nei sette giorni a disposizione e segnatamente: Per_1 dal 23 dicembre /mattina al 25 dicembre /sera, dal 30 dicembre mattina al primo giorno dell'anno /sera oltre a domenica 4 gennaio dalla mattina fino al 5 gennaio /sera quando sarà cura del padre accompagnarla presso l'abitazione materna.
Periodo Pasquale: il padre starà con la minore dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa scolastica.
Periodo estivo: a parziale deroga della turnazione ordinaria la figlia starà con ciascun genitore per una settimana. Il padre e la madre concorderanno la settimana spettante a ciascuno entro il 30 maggio 2026.
In caso di disaccordo la scelta dei propri periodi spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
In occasione delle altre festività (anche per i c.d. ponti) che il calendario presenterà durante l'anno si osserverà il principio dell'alternanza.
B) Dal 7 novembre 2026 il calendario delle frequentazioni genitori/figlia sarà il seguente:
settimana A: starà con il padre nel pomeriggio del martedì dall'uscita dall'asilo fino al mercoledì Per_1 mattina quando sarà cura del padre accompagnarla a scuola e nel pomeriggio del giovedì dall'uscita dall'asilo fino al venerdì mattina quando sarà cura del padre accompagnarla a scuola.
settimana B: starà con il padre nei pomeriggi del lunedì e mercoledì dall'uscita dall'asilo fino Per_1 alle ore 19:00 e dal sabato mattina alle ore 9:00 fino alla domenica sera quando sarà cura del padre accompagnare la figlia presso l'abitazione materna entro le ore 19:00.
Con alternanza delle settimane A -B.
I genitori trascorrano con ad anni alterni, i seguenti periodi: Per_1 pagina 3 di 6 Periodo Natalizio: A) dalla fine della scuola al 30/12 compreso;
B) dal 31/12 alla ripresa della scuola.
Nell'anno 2026/2027 starà con il padre nel periodo B. Per_1
Periodo Pasquale: A) dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso;
B) dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
nell'anno 2027 starà con il padre nel periodo A. Per_1
Periodo estivo: a parziale deroga della turnazione ordinaria la figlia starà con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive. Il padre e la madre concorderanno le due settimane di spettanza entro il 30 maggio di ciascun anno;
in caso di disaccordo la scelta dei propri periodi spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
In occasione delle festività (anche per i c.d. ponti) che il calendario presenterà durante l'anno si osserverà il principio dell'alternanza.
C) A far data dal 7 novembre 2027 il calendario delle frequentazioni genitori/figlia sarà il seguente: settimana A: starà con il padre nel pomeriggio del martedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì Per_1 mattina quando sarà cura del padre accompagnarla a scuola e nel pomeriggio del giovedì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina quando sarà cura del padre accompagnarla a scuola.
settimana B: starà con il padre nei pomeriggi del lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola fino Per_1 alle ore 21:00. E dal pomeriggio del venerdì fino alla domenica sera quando sarà sua del padre accompagnare la figlia presso l'abitazione materna entro le ore 21:30 (22:00 durante il periodo estivo). I genitori trascorrano con ad anni alterni (con l'alternanza che viene dagli anni precedenti) i Per_1 seguenti periodi:
Periodo Natalizio: A) dalla fine della scuola al 30/12 compreso;
B) dal 31/12 alla ripresa della scuola.
Periodo Pasquale: A) dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso;
B) dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
Periodo estivo: a parziale deroga della turnazione ordinaria la figlia starà con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive. Il padre e la madre concorderanno le due settimane di spettanza entro il 30 maggio di ciascun anno;
in caso di disaccordo la scelta dei propri periodi spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
In occasione delle festività (anche per i c.d. ponti) che il calendario presenterà durante l'anno si osserverà il principio dell'alternanza.
In generale: le Parti, nell'interesse della figlia, potranno derogare di comune accordo alle modalità suindicate.
pagina 4 di 6 7) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia tramite corresponsione alla Parte_2 Per_1 madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 350,00
(trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat.
8) I genitori concorreranno alle spese straordinarie riguardanti la figlia in misura paritaria (50% Per_1 ciascuno). A tale fine le parti richiamano concordemente il Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Bologna che si allega (doc. 9). Ciascuno dei genitori potrà beneficiare delle eventuali detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, se effettivamente sostenute.
9) Su accordo delle parti, l'assegno unico universale per la figlia verrà richiesto e percepito dalla Per_1 sig.ra Pt_1
10) Il sig. e la sig.ra ichiarano di aver definitivo ogni questione economica pregressa Parte_2 Pt_1 derivante dal rapporto di convivenza e genitoriale e di non vantare reciprocamente alcun diritto di credito.
11) Le spese legali relative al presente procedimento sono compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale dei difensori.
12) Per quanto occorrer possa, le parti si autorizzano, reciprocamente, all'utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
13) I sig.ri e i forniscono reciproco assenso al rilascio del passaporto. Parte_2 Pt_1
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], si attengano alle Per_1 condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
pagina 5 di 6 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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