Ordinanza collegiale 15 ottobre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/03/2026, n. 4860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4860 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04860/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06403/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6403 del 2024, proposto dall’associazione MIA ASD, nella persona del presidente AN OZ, rappresentata e difesa dall’avvocato Costantino Del Savio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trevignano Romano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 6 del 5 aprile 2024 emessa dal dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Trevignano Romano, notificata in data 10 aprile 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa NI NI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Comune di Trevignano Romano ha ingiunto all’associazione MIA ASD, nella persona del presidente AN OZ, la demolizione di un manufatto edilizio “ privo di qualsiasi titolo autorizzativo e dei vari nulla osta e pareri obbligatori e vincolanti ”, situato sul terreno distinto in catasto foglio 5, particella 3415, del quale la stessa è comodataria.
Il manufatto consiste, in particolare, in una “ struttura completamente in legno chiusa su 4 lati a pianta rettangolare con dimensioni esterne di mt 6,25 x 5,85 ed annesso portico di dimensione 5,85 x 2,00 posto in aderenza sul lato corto, verso sud ”, la quale poggia “ su un basamento in cemento a quota zero rispetto il livello naturale del terreno circostante ” e “ presenta altezza alla gronda pari a mt 2,25 ed altezza al colmo pari a mt 3,20 ”. Il provvedimento precisa ulteriormente che “ internamente la struttura è suddivisa mediante pareti in legno in quattro ambienti di cui uno predisposto con impianti tecnici, tra cui uno scarico ” e che “ il prospetto nord (lato corto) risulta privo di bucature mentre gli altri prospetti presentano diverse bucature ed in dettaglio il prospetto sud (lato corto) ove è collocato anche il portico presenta due finestre ed un portone di accesso mentre il prospetto ovest ed est presentano 2 finestre ”.
2. Avverso tale ordinanza l’associazione MIA ASD è insorta con l’odierno ricorso, notificato il 5 giugno 2025 e depositato l’’11 giugno 2025.
2.1. Nel premettere di essere un’associazione che svolge attività di promozione dello sport e in particolare delle discipline acquatiche, la ricorrente espone in fatto che il prefabbricato oggetto del provvedimento demolitorio è stato acquistato il 12 ottobre 2023 dal sig. AN OZ e poi collocato sul terreno di cui la stessa associazione è comodataria , “poggiandolo semplicemente su un piancito di cemento preesistente in loco” e ciò “ ai fini espositivi ”, vale a dire per “ poi rivenderlo, ricavando cosi dei fondi per le attività dell’associazione sportiva ”. Precisa altresì che il provvedimento impugnato è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio, di cui alla nota comunale n. 3464 del 27 febbraio 2024, e dalla presentazione da parte della stessa associazione, con PEC in data 6 marzo 2024, di memorie ai sensi dell’art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.2. Il ricorso è affidato a due motivi di censura che possono essere così sintetizzati:
- “I) Violazione art. 31 d.P.R. 380/2001 in relazione agli artt. 3-6-10 e 22 d.P.R. 380/2001 - Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria- travisamento- errore sui presupposti di fatto e di diritto) ”: il manufatto beneficia del regime di edilizia libera ex art. 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto riconducibile alla voce A.16 dell’allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, trattandosi di “ un prefabbricato con le caratteristiche di facile amovibilità, semplicemente appoggiato sul terreno, privo di allaccio alla rete elettrica, idrica e fognaria ” e destinato a un’esigenza meramente temporanea (“ il tempo di farlo vedere a potenziali acquirenti e rivenderlo )”;
- “ II) Violazione art. 31 d.P.R. 380/2001- Violazione artt. 3 e 6 l. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ”: il provvedimento non reca alcuna motivazione in ordine alla natura e alla consistenza dell’opera contestata e alla conseguente necessità di ottenere titoli autorizzativi edilizi e/o paesaggistici, mentre a un simile onere motivazionale il Comune intimato era senz’altro tenuto specie in ragione del fatto che l’associazione MIA aveva presentato memorie ex art. 10 della legge n. 241 del 1990.
3. Il Comune di Trevignano Romano, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. Con ordinanza n. 17735 del 15 ottobre 2025, la Sezione ha disposto incombenti istruttori nei suoi confronti, ordinando la produzione del verbale di sopralluogo del 6 febbraio 2024, corredato della pertinente documentazione fotografica, nonché di una dettagliata relazione in ordine ai fatti per cui è causa.
5. In data 21 novembre 2025, Il Comune intimato ha depositato in giudizio alcune fotografie del manufatto e una relazione illustrativa.
6. Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026, in vista della quale la parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato nei soli limiti del vizio di motivazione dedotto con il secondo motivo di censura.
7.1. Fermo restando che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 6 marzo 2025, n. 4840; id., 18 dicembre 2024, n. 22919), “ L’ordinanza di demolizione può ritenersi dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive (morfologica, costruttiva, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica) e l’individuazione delle violazioni accertate ” (così, ex plurimis , Cons. St, Sez. VII, 17 luglio 2025, n. 6301), nel caso di specie risulta decisiva – nel senso di comportare una lacuna motivazionale – la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali le deduzioni svolte dall’associazione in sede procedimentale non sono state ritenute persuasive.
Se è ben vero, infatti, che, in linea generale, l’ordine di demolizione, in quanto atto dovuto come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (cfr., tra le tantissime, Cons. St., Sez. III, 10 dicembre 2025, n. 9740; Cons. St., Sez. V, 4 novembre 2025, n. 8543; T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 23 dicembre 2025, n. 23603), ritiene il Collegio che, una volta che il privato proprietario o responsabile dell’abuso venga coinvolto nella fase istruttoria e invitato a presentare le proprie osservazioni ex art. 10 della legge n. 241 del 1990, queste ultime debbano poi essere valutate dal Comune procedente e, ove ritenute infondate, adeguatamente confutate nel provvedimento finale. In caso contrario, l’apporto partecipativo da parte del privato, sollecitato dall’amministrazione, viene del tutto vanificato e ne risulta violato l’art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990 che, nel prevedere che la motivazione indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche in relazione alle “ risultanze dell’istruttoria ”, individua nella motivazione medesima l’elemento di collegamento tra gli esiti procedimentali e il provvedimento finale.
7.2. Ebbene, nel caso di specie, il Comune di Trevignano Romano, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento, informando l’associazione odierna ricorrente della sua facoltà di prendere visione degli atti e di depositare eventuali memorie scritte e documenti entro quindici giorni dalla notifica della nota, non ha preso posizione su quanto dalla stessa rappresentato in ordine alla (pretesa) sussistenza dei presupposti per ritenere che il manufatto fosse riconducibile nell’ambito dell’attività edilizia libera e, nello specifico, tra gli interventi di cui alla lettera e5) dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001. A fronte, infatti, delle argomentazioni svolte al fine di sostenere il carattere precario dell’opera sia sotto il profilo strutturale sia dal punto di vista funzionale (“ nel caso di specie ricorrono entrambi i requisiti sopra enunciati, infatti la casetta da me installata sul terreno non è stabilmente fissata al suolo, è priva di impianti, non è collegata ai servizi ed è stata collocata sul terreno solo per il tempo necessario a reperire un acquirente e rivenderla ”), il provvedimento non si sofferma sulle ragioni sulla base delle quali, per converso, doveva ritenersi necessario il permesso di costruire e, quindi, applicabile l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
8. È appena il caso di precisare (fermo restando, peraltro, il divieto di integrazione postuma della motivazione) che nemmeno nella relazione di chiarimenti prodotta in ottemperanza alla citata ordinanza istruttoria n. 17735 del 2025 il Comune intimato ha fornito elementi specifici idonei a confutare le osservazioni formulate dalla ricorrente, né ha depositato in giudizio la relazione del sopralluogo eseguito il 6 febbraio 2024 che gli era stata richiesta.
9. In conclusione, previo assorbimento del primo motivo di censura, il ricorso è fondato e va accolto nei soli limiti del difetto di motivazione, derivandone, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato. Sono espressamente fatti salvi gli (eventuali) ulteriori provvedimenti che il Comune di Trevignano Romano – previa adeguata valutazione delle osservazioni presentate dalla ricorrente in sede procedimentale, i cui esiti andranno esplicitati in motivazione – riterrà di adottare nel doveroso esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi.
10. Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla natura del vizio riscontrato, per disporre l’irripetibilità delle spese di lite nei confronti del Comune di Trevignano Romano non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN MA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
NI NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI NI | AN MA |
IL SEGRETARIO