Decreto cautelare 5 agosto 2023
Ordinanza cautelare 24 agosto 2023
Ordinanza collegiale 2 gennaio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02693/2026REG.PROV.COLL.
N. 08904/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8904 del 2024, proposto da
BRT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Scambiato, Emiliano Fumagalli e Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 14353 del 15 luglio 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026, il Cons. OB GR e udito, per la parte appellante, l’avvocato Gianluca Calderara per delega dell’avvocato Laura Scambiato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 158/23/Cons adottata nella riunione del 27 giugno 2023, ha ordinato alla BRT s.p.a. di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria la somma di euro 300.000 (trecentomila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, precisamente:
- euro 100.000 per la violazione dell’art. 8, comma 1, della Direttiva, giusta delibera n. 413/14/Cons (Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi);
- euro 100.000 per la violazione dell’art. 10, comma 1, della Direttiva, giusta delibera n. 413/14/Cons (Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi);
- euro 100.000 per la violazione dell’art. 10, comma 2, della Direttiva, giusta delibera n. 413/14/Cons (Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi).
Con lo stesso provvedimento, l’Autorità, ai sensi dell’art. 21, comma 7-ter e comma 7-quater, del d.lgs. n. 261 del 1999 e dell’art. 12 del “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali”, approvato con delibera n. 129/15/Cons, ha diffidato la BRT dal porre in essere ulteriori comportanti in violazione degli obblighi inerenti all’autorizzazione generale.
La BRT ha proposto ricorso avverso il detto provvedimento nonché, con motivi aggiunti, avverso la nota del Servizio Giuridico dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 5 giugno 2023 dinanzi al Tar per il Lazio che, con la sentenza della Sezione Quarta, n. 14353 del 15 luglio 2024 ha respinto il ricorso introduttivo ed ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti.
Di talché, la Società soccombente ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
1) E rror in iudicando, omissione e/o carenza di motivazione sul primo motivo di ricorso .
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché adottati sulla base di un’attività ispettiva che era stata compiuta dall’AGCom in un momento in cui, alla luce dell’ordinanza cautelare n. 507/2022 del TAR Lazio, l’Amministrazione avrebbe dovuto astenersi dal richiedere a BRT di conformarsi a una pretesa a quel tempo sub iudice.
L’AGCom non avrebbe potuto avviare un nuovo procedimento sanzionatorio nei confronti di BRT per asserite violazioni della delibera sulla Carta dei Servizi in un momento in cui era sub iudice l’applicabilità alla Società di tale delibera e, soprattutto, vigeva fra le parti un provvedimento cautelare del TAR Lazio (l’ordinanza n. 507/2022) che, in accoglimento delle ragioni dedotte in sede cautelare da BRT, aveva congelato ogni onere conformativo alla citata delibera.
2) Error in iudicando e omissione e/o carenza di motivazione sul secondo motivo di ricorso concernente la tardività della contestazione mossa dall’AGCom – violazione dell’art. 14 co. 1 e 2, della l. n. 689/1981 .
La delibera impugnata sarebbe illegittima per violazione dell’art. 14, co. 1 e 2, della L. n. 689/1981, il quale prescrive che la contestazione debba essere notificata agli interessati immediatamente, oppure, al più tardi, entro 90 giorni dall’accertamento della violazione.
Tali disposizioni sarebbero state violate dall’AGCom perché, tra l’accertamento per cui è causa, svolto nei giorni del 26 e 27 luglio 2022, in cui è stata acquisita la Carta dei Servizi, e la notifica della contestazione, effettuata il 18 gennaio 2023, è trascorso un lasso di tempo ben superiore a 90 giorni.
La relazione Corecom del 25 ottobre 2022 non avrebbe avuto alcuna rilevanza nel caso di specie, sicchè non potrebbe dubitarsi del fatto che l’accertamento delle asserite violazioni contestate a BRT sarebbe avvenuto, a tutto concedere, nel corso dell’ispezione di luglio 2022 e, stante la natura di siffatte pretese violazioni, le stesse, anche in ragione della loro “non complessità”, avrebbero dovuto essere contestate immediatamente.
Lo stesso Servizio Giuridico dell’AGCom avrebbe riconosciuto che l’accertamento della violazione contestata a BRT con l’ordinanza impugnata non era “di per sé particolarmente complesso”, visto che riguardava “unicamente la riscontrata mancanza nella Carta dei servizi (invero già acquisita dagli Uffici nel corso dell’ispezione di luglio 2022) di alcune delle informazioni previste dalla Direttiva”.
3) Error in iudicando rispetto alla pronuncia di inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per motivi aggiunti .
La BRT, con ricorsi per motivi aggiunti, oltre a dedurre vizi propri della nota del Servizio Giuridico del 5 giugno 2023, quale atto presupposto a quelli già impugnati, avrebbe dedotto ulteriori profili di illegittimità del provvedimento sanzionatorio alla luce dei contenuti di detta nota acquisita in corso di causa.
In sostanza, il ricorso per motivi aggiunti proposto da BRT avrebbe presentato anche natura di motivi aggiunti propri, diretti ad introdurre “nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte”.
L’appellante ha riproposto i seguenti motivi aggiunti dichiarati inammissibili dal Tar in ragione della natura endoprocedimentale dell’atto impugnato, ossia della nota del Servizio Giuridico del 5 giugno 2023:
VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l. n. 689/1981 e degli artt. 3 e 5 del regolamento 581/15/cons - Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione -travisamento dei fatti - violazione degli artt. 24, 97, 113 Cost. - violazione del principio di ragionevolezza e della leale collaborazione fra amministrati e pubblica amministrazione – violazione dell’art. 1, l. n. 241/1990.
Il termine di 90 giorni per la contestazione degli addebiti non decorre dalla “notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità”, ma dalla “acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell’esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti”, ma, nella valutazione dell’immediatezza della contestazione assumerebbe rilievo anche l’aspetto della “complessità della fattispecie” e, nel caso di specie, le informazioni che BRT si era riservata di produrre nel corso dell’ispezione sono state dalla Società trasmesse all’Amministrazione in data 15 settembre 2022, vale a dire 125 giorni prima dell’avvenuta notifica dell’atto di contestazione.
La contestazione mossa a BRT riguarderebbe unicamente la riscontrata mancanza, nella Carta dei servizi (invero già acquisita dagli Uffici nel corso dell’ispezione di luglio 2022), di alcune delle informazioni prescritte dalla Direttiva, per cui l’accertamento della fattispecie in concreto non era complesso.
La relazione dell’ufficio Corecom del 25 ottobre 2022 non avrebbe fornito alcun elemento che non fosse possibile ricavare in sede ispettiva nel luglio 2022, per cui tale relazione non potrebbe valere a spostare in avanti il dies a quo per il calcolo dei termini entro cui contestare le riscontrate violazioni.
VII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, co. 7 e 7-ter del d.lgs. n. 261/1999 – violazione della sentenza del Tar Lazio n. 14678/2022 - eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione - travisamento dei fatti - violazione degli artt. 24, 97, 113 Cost. -violazione del principio di ragionevolezza e della leale collaborazione fra amministrati e pubblica amministrazione - violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 8-bis, l. n. 689/1981 .
La bozza preliminare dello schema di delibera prevedeva il riferimento all’art. 21, co. 7 ter, d.lgs. n. 261/1999, il che costituisce la migliore dimostrazione di come la stessa Amministrazione fosse consapevole della piena sovrapponibilità delle violazioni da ultimo contestate rispetto a quelle già oggetto delle precedenti ordinanze-ingiunzione, al punto da volerle sanzionare ai sensi del predetto art. 21, co. 7-ter.
4) Error in iudicando e/o omessa pronuncia sul quarto motivo di ricorso concernente la quantificazione della sanzione irrogata dall’AGCom – violazione dell’art. 134 c.p.a.
In subordine, l’appellante ha contestato la quantificazione della sanzione .
Il giudice di primo grado avrebbe potuto e dovuto entrare nel merito della quantificazione della sanzione operata dall’AGCom e, quindi, degli elementi individuati dall’art. 11 della legge n. 689 del 1981.
In particolare, quanto al “parziale ravvedimento della ricorrente”, la cui valutazione sarebbe stata omessa dal Tar, all’indomani della sentenza del Consiglio di Stato n. 7980 del 2022 (concernente la prima sanzione irrogata), BRT aveva immediatamente avviato l’aggiornamento della propria Carta dei Servizi, iter condiviso con l’Autorità, culminato nella pubblicazione della stessa, nel maggio 2023.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto dell’appello.
L’appellante ha depositato altre memorie a sostegno delle proprie difese.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è fondato e va di conseguenza accolto nei sensi di quanto di seguito precisato.
3. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con atto del 18 gennaio 2023, ha contestato alla BRT s.p.a. la presunta violazione delle disposizioni della “direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi” (delibera n. 413/14/Cons).
Alla Società, in particolare, è stata contestata la violazione degli obblighi inerenti all’autorizzazione generale di cui alla delibera n. 129/15/CONS come prescritti dall’art. 8, comma 1, dall’art. 10, comma 1 e dall’art. 10, comma 2, della “Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi” (allegato A alla delibera n. 413/14/Cons)
La delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, “Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi”, reca le seguenti disposizioni nell’allegato A:
- art. 8, comma 1: “Il numero telefonico e l’indirizzo email di assistenza clienti sono indicati nel sito web del fornitore, nella carta dei servizi, nonché nei contratti e nella documentazione di fatturazione, laddove previste”;
- art. 10, comma 1: “I fornitori di servizi postali specificano, in modo esauriente e organico, il sistema di rimborsi e/o indennizzi previsti per ciascun prodotto postale”;
- art. 10, comma 2: “I fornitori di servizi postali, anche se si avvalgono di soggetti terzi, fissano e indicano nelle carte dei servizi e nella documentazione relativa alle modalità di pagamento, i casi di indennizzo a richiesta e di indennizzo automatico e i relativi importi che devono essere univocamente determinabili e proporzionati al pregiudizio arrecato in conseguenza degli inadempimenti contrattuali e/o del mancato rispetto degli standard di qualità di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a)”.
La contestazione ha avuto luogo:
- visti gli esiti istruttori trasmessi dall’Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo del Segretariato Generale, del 25 ottobre 2022, relativamente all’attività ispettiva svolta presso la Sede della società SDA Express Courier S.p.A. nei giorni 26 e 27 luglio 2022;
- considerato che, in esito alle suindicate operazioni di verifica, risulta che la Società, nella sua “Carta dei servizi”, non indica le prescrizioni di cui alla delibera n. 413/14/CONS, relative a:
- un numero telefonico e ad un indirizzo e-mail di assistenza clienti (Art. 8 comma 1, della Direttiva);
- una specificazione, in modo esauriente ed esaustivo, del sistema di rimborsi e/o indennizzi previsti per ciascun prodotto postale (Art. 10, comma 1, della Direttiva);
- indicazioni, anche qualora l’operatore si avvalesse di soggetti terzi, dei casi di indennizzo a richiesta e di indennizzo automatico con i relativi importi che devono essere univocamente determinabili e proporzionati al pregiudizio arrecato in conseguenza degli inadempimenti contrattuali e/o del mancato rispetto degli standard di qualità di cui all’art. 9, comma 1, lettera a) (art. 10, comma 2, della Direttiva);
- ritenuto che tale condotta omissiva delle suddette prescrizioni è in contrasto con i più elementari principi in materia di trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi finalizzati a garantire l’agevole conoscibilità, la massima comparabilità e la consapevole scelta da parte degli utenti delle migliori offerte e che, pertanto, tali omissioni costituiscano una violazione dell’art. 8, comma 1, dell’art. 10, comma 1 e dell’art. 10, comma 2, della “Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi”;
- considerato che la “Carta dei servizi” ha la funzione di fornire al pubblico informazioni trasparenti che garantiscano la comprensibilità dell’informazione e della comunicazione pubblicitaria, che facilitino i processi di comparabilità dei prezzi, in relazione alla qualità dei servizi offerti, tra singoli prodotti postali del medesimo operatore ovvero da operatori diversi.
Il provvedimento conclusivo del procedimento, vale a dire l’impugnata delibera n. 158723/Cons del 27 giugno 2023, ha valutato che le argomentazioni difensive svolte dalla BRT nel procedimento non possono essere accolte ed ha conseguentemente irrogato, tenuto conto dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981 ai fini della sua determinazione, la sanzione di euro 300.000 per le contestate violazioni (euro 100.000 per ciascuna violazione).
4. Con il primo motivo d’appello, la BRT ha sostenuto che l’AGCom non avrebbe potuto avviare un nuovo procedimento sanzionatorio per asserite violazioni della delibera sulla Carta dei Servizi in un momento in cui era sub iudice l’applicabilità alla Società di tale delibera e, soprattutto, vigeva fra le parti un provvedimento cautelare del TAR Lazio (l’ordinanza n. 507/2022) che, in accoglimento delle ragioni dedotte in sede cautelare da BRT, aveva congelato ogni onere conformativo alla citata delibera.
La doglianza è infondata.
L’ordinanza cautelare n. 507 del 2022 cui fa riferimento l’appellante è stata pronunciata dal Tar per il Lazio, Sezione Quarta Bis, per l’annullamento della delibera del 25 novembre 2021, recante ordinanza ingiunzione nei confronti della BRT per la violazione della Direttiva di cui alla delibera n. 413/14/Cons (si tratta della seconda sanzione notificata alla Società appellante).
La detta ordinanza del Tar n. 507 del 2022 ha accolto l’istanza cautelare ed ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato “nel bilanciamento dei contrapposti interessi”.
Ne consegue che la pronuncia cautelare ha sospeso solo l’atto impugnato, mentre non si è espressa sull’applicabilità alla Società ricorrente della delibera n. 413/14/Cons.
In altri temini, l’ordinanza cautelare in discorso ha sospeso l’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non ha affatto sospeso l’attività amministrativa di vigilanza di competenza dell’AGCom, sicché l’attività ispettiva posta in essere è senz’altro legittima, se non anche doverosa.
5. Diversamente, è fondato e va accolto il secondo motivo d’appello, con cui è stata dedotta l’illegittimità della delibera impugnata per violazione dell’art. 14, co. 1 e 2, della L. n. 689/1981.
5.1. L’art. 14 della legge n. 689 del 1981, ai primi due commi, così dispone:
“ La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento ”.
5.2. La Sezione ha avuto modo di chiarire in molti precedenti (anche specifici) sul punto (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, VI, 25 novembre 2025, n. 9250; Cons. Stato, Sez. VI, 6 novembre 2024 n. 8877), che il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14, comma 2, l. 689/1981 inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie - l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa.
Sul punto, il regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni dell'AGCom (delibera n. 581/15/CONS, Allegato A) prevede all'art. 3, comma 2, che “gli Uffici acquisiscono ogni elemento necessario ai fini di un eventuale avvio di procedimento sanzionatorio, anche attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti, audizioni, indagini conoscitive, istanze e segnalazioni” e, al successivo comma 4, che “all'esito delle attività di cui ai commi precedenti, il direttore, su proposta dell'ufficio competente, contenente la completa ricostruzione dei fatti e l'esatta qualificazione giuridica della fattispecie, ove accerti la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, notifica al trasgressore l'atto di contestazione di cui all'art. 5”.
La regola procedimentale, quindi, prevede che la notifica della contestazione è collegata alla conclusione del procedimento di accertamento, posto che l'acquisizione della notizia del fatto deve comprendere tanto gli elementi soggettivi quanto gli elementi oggettivi di esso, onde riscontrare la sussistenza dell'infrazione e acquisire piena conoscenza della condotta illecita, per valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione.
D’altronde le norme sopra richiamate si pongono in perfetta linea con il costante orientamento giurisprudenziale sia di questo Consiglio di Stato (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, VI, 28 aprile 2025, n. 3579; Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 2020 n. 5723, con ulteriori richiami) sia della Corte di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., ord. 29 ottobre 2019 n. 27702, con ulteriori richiami), in tema di sanzioni amministrative, concorde nell’affermare come ciò che rileva ai fini del rispetto del principio della immediatezza della contestazione recato dall’art. 14 l. 689/1981 non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell’esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti, sicché il termine per la contestazione dell’infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare, anche in relazione alla complessità della fattispecie, l’attività amministrativa intesa a verificare l’esistenza dell’infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell’infrazione stessa.
5.3. Nella fattispecie in esame la contestazione degli addebiti risulta notificata in modo non giustificato oltre il novantesimo giorno di cui all’art. 14 della legge n. 689 del 2001, sussistendo ben prima del novantesimo giorno precedente la notifica della contestazione la conoscenza di tutti gli elementi, peraltro di carattere meramente oggettivo, utili alla configurazione dell’illecito, senza che fosse necessaria alcuna ulteriore valutazione.
Il provvedimento in contestazione ha sostenuto che soltanto con la relazione dell’Ufficio CORECOM e coordinamento ispettivo in data 25 ottobre 2022 sarebbe avvenuta la rilevazione dell’esistenza dell’infrazione e, quindi, del fumus boni iuris ed ha evidenziato che l’accertamento della condotta violativa costituisce una fase successiva allo svolgimento dell’attività ispettiva.
L’accertamento della violazione, secondo la prospettazione dell’Autorità, sarebbe stato possibile solo dopo la ricezione degli elementi conoscitivi che la Società in sede ispettiva si era riservata di trasmettere successivamente e ad una approfondita valutazione di tutti gli elementi istruttori, inclusa la richiamata relazione del 25 ottobre 2022, onde acquisire una piena conoscenza della condotta illecita e poter formulare una corretta e puntuale contestazione dell’infrazione.
La relazione dell’Ufficio CORECOM e coordinamento ispettivo dell’Autorità, nella relazione del 25 ottobre 2022, dalla cui data l’appellata ritiene debba decorrere il termine di cui all’art. 14 della legge n. 689 del 1981, tuttavia, fa riferimento sostanzialmente alla carenza di informazioni previste dalla carta di servizi, oggettivamente accertabili, senza alcuna necessità di valutazioni ulteriori, sicché l’accertamento dell’illecito da contestare, nel caso di specie, si rivela semplice e nient’affatto complesso.
Infatti, la contestazione degli addebiti notificata a BRT concerne solo e soltanto una carenza nella carta dei servizi di alcune informazioni prescritte dalla normativa e, comunque, le informazioni che la Società si era riservata di produrre durante la visita ispettiva sono state trasmesse in data 15 settembre 2022.
In sostanza, nessuna valutazione di tipo soggettivo l’Autorità ha dovuto compiere per accertare l’infrazione poi contestata in data 18 gennaio 2023, essendo l’infrazione basata su dati oggettivi, incontrovertibili e di semplice rilevazione, peraltro neppure contestati nella presente sede, sicché il dies a quo per la decorrenza del termine di novanta giorni per la contestazione degli addebiti sarebbe individuabile, se non nella stessa data della visita ispettiva, al più, nel 25 settembre 2022, rispetto alla cui data la contestazione, del 18 gennaio 2023, è avvenuta al di fuori del termine di legge di novanta giorni.
D’altra parte, nel corredo motivazionale della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 30 gennaio 2025, nella causa 510-23, sia pure relativa ad un procedimento di contestazione di pratica commerciale scorretta da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con un principio mutuabile anche per la fattispecie in esame, è stato evidenziato che il rinvio temporaneo dell’avvio della fase istruttoria “non può avere come conseguenza un superamento del termine ragionevole entro il quale deve concludersi la fase che precede la comunicazione degli addebiti di una procedura d’infrazione” (fine § 53).
Il punto 53, d’interesse, è il seguente: “un’autorità nazionale responsabile dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori deve disporre della facoltà di rinviare temporaneamente l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio in un determinato procedimento, sebbene essa abbia già accertato l’esistenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione.
Tale facoltà è conforme all’obiettivo di garantire che l’autorità interessata sia in grado di trattare adeguatamente tutte le procedure d’infrazione di cui è investita. Essa può inoltre contribuire a un uso efficiente delle risorse disponibili e a favorire un’adeguata cooperazione nell’ambito della rete di cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, istituita dal regolamento n. 2006/2004 e successivamente dal regolamento 2017/2394. Tuttavia, un siffatto rinvio temporaneo non può avere come conseguenza un superamento del termine ragionevole entro il quale deve concludersi la fase che precede la comunicazione degli addebiti di una procedura d’infrazione.
54 Infine, nell’esercizio della sua autonomia procedurale, uno Stato membro deve garantire non soltanto la piena effettività della normativa dell’Unione in materia di tutela dei consumatori nonché il perseguimento e la repressione delle violazioni di quest’ultima, ma anche il rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente quello dei diritti della difesa delle imprese oggetto di procedure d’infrazione (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2010, VEBIC, C‑439/08, EU:C:2010:739, punto 63, nonché del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 98).
E’ evidente che il rinvio motivato solo dal fatto (non sostenibile) che l’Autorità non disponeva degli elementi essenziali senza alcun riferimento all’indisponibilità delle risorse in relazione ai carichi di lavoro ed all’inadeguatezza in concreto per la difficoltà della fattispecie, appare non dettato da ragioni di effettività del diritto europeo ed appare quindi irragionevole.
6. La fondatezza del motivo, assorbite le ulteriori doglianze in ragione del criterio della c.d. ragione più liquida (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 5 del 2015), determina la fondatezza dell’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, la fondatezza del ricorso di primo grado, con conseguente accoglimento dello stesso ed annullamento della delibera impugnata
7. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, sono poste a favore dell’appellante BTR s.p.a. ed a carico dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 8904 del 2024) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento della delibera impugnata.
Condanna l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’appellante BTR s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IA ED, Presidente
OB GR, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB GR | IA ED |
IL SEGRETARIO