Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 2693
TAR
Decreto cautelare 5 agosto 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 24 agosto 2023
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TAR
Ordinanza collegiale 2 gennaio 2024
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TAR
Sentenza 15 luglio 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del procedimento sanzionatorio a causa di provvedimento cautelare pendente

    L'ordinanza cautelare sospendeva solo l'atto impugnato, non l'attività amministrativa di vigilanza dell'Autorità. Pertanto, l'attività ispettiva era legittima.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 14, commi 1 e 2, della L. n. 689/1981 per tardività della contestazione

    Il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui è compiuta l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva degli elementi soggettivi e oggettivi. Nella fattispecie, la conoscenza di tutti gli elementi utili alla configurazione dell'illecito, di carattere meramente oggettivo, sussisteva ben prima del novantesimo giorno precedente la notifica della contestazione. La relazione dell'Ufficio CORECOM del 25 ottobre 2022 non spostava il dies a quo, poiché l'accertamento era semplice e non richiedeva ulteriori valutazioni. Le informazioni richieste erano state trasmesse il 15 settembre 2022.

  • Altro
    Inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di interesse

    La fondatezza del secondo motivo d'appello assorbe le ulteriori doglianze in ragione del criterio della ragione più liquida.

  • Altro
    Quantificazione della sanzione irrogata dall'AGCom

    La fondatezza del secondo motivo d'appello assorbe le ulteriori doglianze in ragione del criterio della ragione più liquida.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 2693
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2693
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo