Ordinanza collegiale 26 settembre 2022
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2022
Decreto presidenziale 4 agosto 2023
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 23/06/2025, n. 12310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12310 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12310/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05167/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5167 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tlt Molise S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Canale Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Romolo Portinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
della graduatoria definitiva per l’attribuzione della numerazione automatica LCN dei canali della televisione digitale terrestre ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale, relativamente all’Area Tecnica AT13 - Abruzzo e Molise, approvata con determina del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, del 9 marzo 2022, nella parte in cui la ricorrente è risultata collocata in posizione n. 11, corrispondente a LCN assegnato 77, deteriore rispetto a quella dovuta;
di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, incluso, ove occorra, l’art. 3, co. 3, lett. f), del bando del Ministero per lo Sviluppo Economico per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (fsma) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 13 – Abruzzo e Molise;
nonché, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per l’annullamento della nota PEC prot. 37428 del 3 maggio c.m., con cui il Ministero ha comunicato il parziale accoglimento dell’istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. legge 7 agosto 1990 n. 241 formulata dalla ricorrente TLT Molise S.r.l. con nota PEC acquisita con prot. n. 21723 del 4 aprile 2022, e per il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente alla ostensione di tutta la documentazione richiesta nella suddetta istanza di accesso in quanto necessaria alla propria difesa giudiziale, con ogni più ampia salvezza di motivi aggiunti;
nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti:
per l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in ragione dei provvedimenti illegittimamente assunti dall’Amministrazione resistente;
per la condanna del Ministero dello Sviluppo Economico al risarcimento integrale, in favore della Società ricorrente, dei suddetti danni nella misura che sarà quantificata in corso di causa ovvero determinata in via equitativa ai sensi dell''art. 1, co. 1037, della Legge del 27/12/2017, n. 205 e dell''art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della società Canale Italia S.r.l.;
Vista la memoria del 23 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto:
che a seguito della proposizione del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti la società ricorrente e con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione del 20 giugno 2025 e, precisamente, il 23 maggio 2025 ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del presente ricorso;
che un costante orientamento giurisprudenziale ha avuto modo di precisare che “ in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033).
Ritenuto, pertanto, che a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a..
Considerato, altresì, che le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e dell’andamento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO