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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1186/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 1186/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Tiziana Durante, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla in Sinni (PZ) alla via Segheria Palombaro n. 34;
-ricorrente-
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Gianni Di Pierri, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Policoro (MT) alla via Siris n. 8;
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione consensuale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, depositato in data 22.11.2024 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, i coniugi Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione Controparte_1
dei beni, in Senise (PZ) in data 14.01.2012, e che dalla loro unione sono nati i figli, Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) , entrambi Parte_2
minorenni hanno dedotto che da qualche tempo, per varie ragioni, si è venuto a creare uno stato di malessere tale da non consentire la pacifica prosecuzione delle convivenza. Pertanto, hanno chiesto congiuntamente all'adito Tribunale di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli saranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori e, dunque, i medesimi eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole tenendo conto dei bisogni dei figli, delle loro aspirazioni, delle loro inclinazioni e delle capacità;
3) Il SI. verserà alla SI.ra , quale contributo al mantenimento dei minori, CP_1 Pt_1
l'importo complessivo di € 400,00 mensili, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo le modalità che saranno indicate dalla predetta SI.ra , Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso;
4) il SI. , inoltre, considerate le condizioni economico/reddituali della SI.ra , CP_1 Pt_3
attualmente disoccupata, verserà alla medesima, tramite accredito sul c/c che sarà dalla stessa indicato entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo per alimenti pari ad € 100,00 che sarà aggiornato di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione;
5) gli assegni al nucleo familiare erogati dall' attualmente nella misura di euro 398,80, saranno CP_2
richiesti e percepiti dai ricorrenti nella misura del 50% pro – capite come per legge;
6) entrambi i coniugi parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, sanitarie e di istruzione come per legge;
7) i figli risiederanno con la madre in Francavilla in Sinni (PZ) in via Luigi Ciminelli n. 99 ove vivranno con ogni arredo e corredo che rimarrà nella stessa abitazione, tranne gli effetti personali che saranno ritirati dal SI. allorquando eserciterà il trasferimento dalla medesima CP_1
abitazione;
8) Il SI. potrà fare visita ai figli, nei giorni feriali, compatibilmente con gli impegni CP_1
scolastici dei suddetti, il lunedì dalle 19.00 alle 21.00, il martedì dalle 19.00 alle 21.00 e il venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22; qualora i ragazzi non dovessero avere impegni extrascolastici (es. danza, sport) sarà facoltà dei medesimi e del padre vedersi un pomeriggio feriale in più da concordarsi di volta in volta;
inoltre il padre potrà tenere con sé i figli nei week end a fine settimana alternati dalle ore 09.00 del sabato (o comunque dall'uscita di scuola) alle ore 21.00 della domenica;
9) i figli trascorrano le feste Natalizie, Pasquali ed i giorni festivi (es. 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 8 dicembre) ad anni alterni con i genitori ( v. allegato piano genitoriale);
10) il SI. , durante le vacanze estive, potrà tenere con sé i figli due settimane consecutive, CP_1
da concordarsi preventivamente entro il mese di giugno e fermo il diritto di visita di due pomeriggi
a settimana da parte della madre (doc.5);
11) al SI. si considerano assegnate in proprietà esclusiva e definitiva le nn. 2 autovetture CP_1
(Lancia Y tg. CW715KF, Audi A3 tg. EZ214GL) ed un motociclo (Triumph tg. EB82072) già al medesimo intestate e la sig.ra rinuncia a far valere qualsivoglia diritto sugli stessi mezzi;
Pt_1
12. le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, presentano reciproco consenso al rilascio
o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio e si rilasciano reciproca quietanza liberatoria dichiarando non sussistere alla data odierna altri beni da dividere;
13) il SI. si obbliga a lasciare l'immobile di Via Luigi Ciminelli 99 entro e non oltre giorni CP_1 sette dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi del presente atto e per l'effetto si impegna altresì a corrispondere nella misura del 50% gli importi fatturati per l'utilizzo delle utenze sino alla data di trasferimento. A seguito della sottoscrizione del presente ricorso l'utenza telefonica sarà oggetto di voltura in favore della SI.ra ”. Pt_1
Le parti nel medesimo ricorso hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione all'udienza prima comparizione, confermando la volontà di non riconciliarsi.
In data 22.11.2024 il Giudice, fissava l'udienza del 27.01.2025 in modalità cartolare stante la rinuncia delle parti a comparire;
disponeva il deposito della documentazione di cui all'art 473 bis 12 terzo comma e mandava alla Cancelleria per le comunicazioni al PM per il parere da esprimersi entro 3 giorni prima della data di udienza ai sensi dell'art 473 bis 51 c.p.c.
In data 05.12.2024 il PM nulla opponeva.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza i ricorrenti si riportavano al ricorso consensuale depositato, confermando la propria volontà a separarsi consensualmente e di voler rinunciare al tentativo di conciliazione ed a comparire personalmente innanzi al Giudice. Chiedevano pertanto l'omologa delle condizioni di separazione di cui al ricorso.
All'udienza del 27.01.2025, il Giudice, rilevato il deposito di note di trattazione scritta entro i termini,
e l'esclusione delle stesse parti della possibilità di riconciliazione riportandosi al contenuto del ricorso, rimetteva la causa in decisione al Collegio. Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, anche per quanto attiene al miglior interesse della prole.
Va, pertanto, omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Senise (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] Controparte_1
04.06.1983 e ,NC nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Senise (PZ), il 14.01.2012 (atto n. 1, p. II, Serie A, anno 2012 del
Comune di Senise (PZ);
◼ Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
◼ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Senise per gli adempimenti di competenza;
◼ Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 1186/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Tiziana Durante, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla in Sinni (PZ) alla via Segheria Palombaro n. 34;
-ricorrente-
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Gianni Di Pierri, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Policoro (MT) alla via Siris n. 8;
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione consensuale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, depositato in data 22.11.2024 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, i coniugi Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione Controparte_1
dei beni, in Senise (PZ) in data 14.01.2012, e che dalla loro unione sono nati i figli, Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) , entrambi Parte_2
minorenni hanno dedotto che da qualche tempo, per varie ragioni, si è venuto a creare uno stato di malessere tale da non consentire la pacifica prosecuzione delle convivenza. Pertanto, hanno chiesto congiuntamente all'adito Tribunale di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli saranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori e, dunque, i medesimi eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole tenendo conto dei bisogni dei figli, delle loro aspirazioni, delle loro inclinazioni e delle capacità;
3) Il SI. verserà alla SI.ra , quale contributo al mantenimento dei minori, CP_1 Pt_1
l'importo complessivo di € 400,00 mensili, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo le modalità che saranno indicate dalla predetta SI.ra , Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso;
4) il SI. , inoltre, considerate le condizioni economico/reddituali della SI.ra , CP_1 Pt_3
attualmente disoccupata, verserà alla medesima, tramite accredito sul c/c che sarà dalla stessa indicato entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo per alimenti pari ad € 100,00 che sarà aggiornato di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione;
5) gli assegni al nucleo familiare erogati dall' attualmente nella misura di euro 398,80, saranno CP_2
richiesti e percepiti dai ricorrenti nella misura del 50% pro – capite come per legge;
6) entrambi i coniugi parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, sanitarie e di istruzione come per legge;
7) i figli risiederanno con la madre in Francavilla in Sinni (PZ) in via Luigi Ciminelli n. 99 ove vivranno con ogni arredo e corredo che rimarrà nella stessa abitazione, tranne gli effetti personali che saranno ritirati dal SI. allorquando eserciterà il trasferimento dalla medesima CP_1
abitazione;
8) Il SI. potrà fare visita ai figli, nei giorni feriali, compatibilmente con gli impegni CP_1
scolastici dei suddetti, il lunedì dalle 19.00 alle 21.00, il martedì dalle 19.00 alle 21.00 e il venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22; qualora i ragazzi non dovessero avere impegni extrascolastici (es. danza, sport) sarà facoltà dei medesimi e del padre vedersi un pomeriggio feriale in più da concordarsi di volta in volta;
inoltre il padre potrà tenere con sé i figli nei week end a fine settimana alternati dalle ore 09.00 del sabato (o comunque dall'uscita di scuola) alle ore 21.00 della domenica;
9) i figli trascorrano le feste Natalizie, Pasquali ed i giorni festivi (es. 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 8 dicembre) ad anni alterni con i genitori ( v. allegato piano genitoriale);
10) il SI. , durante le vacanze estive, potrà tenere con sé i figli due settimane consecutive, CP_1
da concordarsi preventivamente entro il mese di giugno e fermo il diritto di visita di due pomeriggi
a settimana da parte della madre (doc.5);
11) al SI. si considerano assegnate in proprietà esclusiva e definitiva le nn. 2 autovetture CP_1
(Lancia Y tg. CW715KF, Audi A3 tg. EZ214GL) ed un motociclo (Triumph tg. EB82072) già al medesimo intestate e la sig.ra rinuncia a far valere qualsivoglia diritto sugli stessi mezzi;
Pt_1
12. le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, presentano reciproco consenso al rilascio
o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio e si rilasciano reciproca quietanza liberatoria dichiarando non sussistere alla data odierna altri beni da dividere;
13) il SI. si obbliga a lasciare l'immobile di Via Luigi Ciminelli 99 entro e non oltre giorni CP_1 sette dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi del presente atto e per l'effetto si impegna altresì a corrispondere nella misura del 50% gli importi fatturati per l'utilizzo delle utenze sino alla data di trasferimento. A seguito della sottoscrizione del presente ricorso l'utenza telefonica sarà oggetto di voltura in favore della SI.ra ”. Pt_1
Le parti nel medesimo ricorso hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione all'udienza prima comparizione, confermando la volontà di non riconciliarsi.
In data 22.11.2024 il Giudice, fissava l'udienza del 27.01.2025 in modalità cartolare stante la rinuncia delle parti a comparire;
disponeva il deposito della documentazione di cui all'art 473 bis 12 terzo comma e mandava alla Cancelleria per le comunicazioni al PM per il parere da esprimersi entro 3 giorni prima della data di udienza ai sensi dell'art 473 bis 51 c.p.c.
In data 05.12.2024 il PM nulla opponeva.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza i ricorrenti si riportavano al ricorso consensuale depositato, confermando la propria volontà a separarsi consensualmente e di voler rinunciare al tentativo di conciliazione ed a comparire personalmente innanzi al Giudice. Chiedevano pertanto l'omologa delle condizioni di separazione di cui al ricorso.
All'udienza del 27.01.2025, il Giudice, rilevato il deposito di note di trattazione scritta entro i termini,
e l'esclusione delle stesse parti della possibilità di riconciliazione riportandosi al contenuto del ricorso, rimetteva la causa in decisione al Collegio. Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, anche per quanto attiene al miglior interesse della prole.
Va, pertanto, omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Senise (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] Controparte_1
04.06.1983 e ,NC nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Senise (PZ), il 14.01.2012 (atto n. 1, p. II, Serie A, anno 2012 del
Comune di Senise (PZ);
◼ Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
◼ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Senise per gli adempimenti di competenza;
◼ Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco