TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 30.09.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, atteso il mancato deposito, nonostante la rituale comunicazione di cancelleria, di note di udienza da parte dell' , il che equivale a mancata comparizione;
CP_1 all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al nr. 5540/2022 R.g. Previdenza avente ad oggetto: malattia professionale
T R A
(c.f.: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Di Marco ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Rossella Del Sarto ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.11.2022, la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato come autista di mezzi pesanti – pompista alle dipendenze di diverse aziende (Baby sud di Salzano L.&C. dall'1.6.98 al 12.6.99; dall'1.12.99 al 28.1.2000; Controparte_3 Controparte_4 [...] dall'1.6.2000 al 27.7.2000; dall'1.8.2000 al CP_5 Controparte_6
18.9.2000; dall'1.9.2000 al 25.10.2001; dall'1.4.2000 al Controparte_7 Controparte_8
Pag. 1 di 5 17.9.2004; dall'01.11.2004 al 30.6.2016; dall'1.3.2018 al Controparte_9 Parte_2
14.10.2019; dal 16.10.2019 al 31.5.21); di aver svolto attività principale di CP_9 Controparte_9 perforazione del sottosuolo mediante l'utilizzo di macchine appositamente attrezzate che lo hanno costretto a tenere una postura incongrua nonché a sopportare vibrazioni (sollecitazioni meccaniche) all'intero corpo durante tutto l'arco della giornata lavorativa;
di aver altresì realizzato pavimentazioni industriali che lo hanno obbligato – senza alcun ausilio – a trasportare, sollevare ed agganciare al braccio delle macchine perforatrici alcune tubazioni in gomma, il cui peso è notevolmente elevato;
che a causa delle mansioni svolte ha iniziato ad accusare nell'anno 2021 una “lombosciatalgia con limitazioni funzionali resistente alla farmacoterapia”; di aver presentato in data 08.09.2021 domanda amministrativa all' per accertare la natura professionale della suddetta patologia ed il relativo CP_1
CP_ grado invalidante;
che l' non ha riconosciuto l'origine professionale della patologia neanche a seguito dell'apposizione ex art. 104 T.U.; di essere affetto da “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”.
Tanto premesso, ha chiesto di accertare, previa nomina di ctu medico – legale, la natura professionale della denunciata malattia (ernia discale lombare con disturbi neurotrofici agli arti inferiori) con un grado di invalidità pari al 15% o nella percentuale maggiore o minore che sarà accertata a CP_ seguito di consulenza, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della relativa prestazione, con interessi legali. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione ai procuratori antistatari. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha insistito per il rigetto della domanda, evidenziando l'insussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata malattia.
Letti gli atti ed esaminati i documenti, ammessa la prova testimoniale, lette le note di udienza depositate dalle parti, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Deve evidenziarsi che, in tema di malattia professionale, la tutela assicurativa va estesa ad CP_1 ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell'attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l'organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella: dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5066, con ampio rinvio a citazioni conformi in motivazione).
Al caso in esame si applica, ratione temporis, la nuova normativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38 del
2000, essendo stata la malattia professionale denunciata in data 08.09.2021.
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla
Pag. 2 di 5 retribuzione ed al grado di inabilità), ora, per effetto della estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% (e comunque superiore al 6%) ed in rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale. Quando la menomazione sia pari o superiore al 16%, va ad integrare detta rendita una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali.
Avendo l' contestato il nesso causale tra la patologia denunciata e le condizioni lavorative, CP_1 assumono rilievo le risultanze della espletata prova testimoniale.
L'unico teste della parte ricorrente, , ha riferito di essere dipendente della Regia Testimone_1
Calcestruzzi s.r.l. e di essere stato assunto nel 2019; di lavorare da tale data insieme al ricorrente;
che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di pompista;
di aver, per due/tre anni dall'assunzione, affiancato il ricorrente e, dunque, di aver osservato gli stessi orari lavorativi;
che il ricorrente è alla guida di un “camion pesante” su cui insiste la struttura della pompa che carica il cemento;
che qualora la pompa non sia sufficientemente lunga da raggiungere il punto in cui deve essere messo il cemento, il ricorrente aggiunge altri tubi. Ha continuato precisando che ogni tubo può essere di tre o 10 metri e che tutti i tubi sono di ferro rivestito con una gomma e pesano abbastanza;
di essere a conoscenza di tali circostanze poiché lo ha aiutato quando ho fatto affiancamento;
che il ricorrente si occupa anche della pulizia della pompa;
i tubi vengono smontati e la curva della pompa viene pulita con la lancia a mano ed
è necessario salire sul camion (cfr. verbale di udienza del 09.07.2024).
L'espletata istruttoria ha confermato che il ricorrente ha sempre svolto attività di autista di mezzi pesanti – pompista.
Accertate le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente, si è ritenuto opportuno conferire incarico al ctu medico – legale al fine di verificare la sussistenza del nesso causale, recisamente contestato dall' , tra l'attività di autista di mezzi pesanti - pompista e l'ernia discale lombare con CP_1 disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori, denunciata come malattia di origine professionale.
Il nominato ctu, dott. valutata tutta la documentazione medica in atti e a seguito Persona_1 di un accurato ed approfondito esame obiettivo, con argomentazioni articolate e convincenti, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche e giuridiche, ha ritenuto che il ricorrente, affetto da “ernia discale
L1 – L2 destra trattata chirurgicamente” è stato esposto al rischio lavorativo derivante dalle vibrazioni trasmesse al corpo intero e dalla movimentazione manuale di carichi in modo non occasionale in
Pag. 3 di 5 assenza di ausili efficaci, trovandoci di fronte ad una tecnopatia tabellata e che, pertanto, la predetta patologia può essere considerata una malattia professionale ricollegabile all'esposizione ai fattori patogeni denunciati. (cfr. perizia in atti).
Il ctu ha concluso ritenendo che «nel caso di specie si determina complessivamente un danno biologico pari all'8% con decorrenza dalla data della denunzia della malattia professionale all (08/09/2021). Non si CP_1 concorda con la valutazione avanzata nella relazione medica del CTP Dr. in atti, in quanto la Persona_2 sua proposta valutativa di danno biologico pari al 15% si basa sulla diagnosi di “fenomeni neurotrofici persistenti agli arti inferiori” non riscontrati in sede peritale (cfr. perizia in atti).
La domanda è dunque fondata e deve essere riconosciuta alla parte ricorrente la lesione dell'integrità psicofisica derivante da prestazione lavorativa quantificabile in una percentuale pari all'8% (cfr. Tabelle ex D.M. 12.7.2000) con decorrenza dal 08.09.2021, data di trasmissione all' della CP_1 CP_1 domanda amministrativa. CP_ L' va dunque condannato a pagare alla parte ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs.
38/00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico dell'8%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 08.09.2021, oltre interessi al saggio legale dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell' e sono determinate CP_1 ex DM 55/2014 ss.mm.ii. con applicazione dei parametri minimi attesa la non complessità della svolta istruttoria.
Le spese della ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente l'indennizzo di CP_1 cui all'art. 13 d.lgs. 38/00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico dell'8%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 08.09.2021, oltre interessi al saggio legale dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo;
2) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.540,00 oltre iva e cpa CP_1 nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Davide Di Marco, dichiaratosi antistatario.
3) pone le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell' . CP_1
Pag. 4 di 5 SI COMUNICHI.
Nola, 30.09.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 5 di 5
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 30.09.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, atteso il mancato deposito, nonostante la rituale comunicazione di cancelleria, di note di udienza da parte dell' , il che equivale a mancata comparizione;
CP_1 all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al nr. 5540/2022 R.g. Previdenza avente ad oggetto: malattia professionale
T R A
(c.f.: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Di Marco ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Rossella Del Sarto ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.11.2022, la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato come autista di mezzi pesanti – pompista alle dipendenze di diverse aziende (Baby sud di Salzano L.&C. dall'1.6.98 al 12.6.99; dall'1.12.99 al 28.1.2000; Controparte_3 Controparte_4 [...] dall'1.6.2000 al 27.7.2000; dall'1.8.2000 al CP_5 Controparte_6
18.9.2000; dall'1.9.2000 al 25.10.2001; dall'1.4.2000 al Controparte_7 Controparte_8
Pag. 1 di 5 17.9.2004; dall'01.11.2004 al 30.6.2016; dall'1.3.2018 al Controparte_9 Parte_2
14.10.2019; dal 16.10.2019 al 31.5.21); di aver svolto attività principale di CP_9 Controparte_9 perforazione del sottosuolo mediante l'utilizzo di macchine appositamente attrezzate che lo hanno costretto a tenere una postura incongrua nonché a sopportare vibrazioni (sollecitazioni meccaniche) all'intero corpo durante tutto l'arco della giornata lavorativa;
di aver altresì realizzato pavimentazioni industriali che lo hanno obbligato – senza alcun ausilio – a trasportare, sollevare ed agganciare al braccio delle macchine perforatrici alcune tubazioni in gomma, il cui peso è notevolmente elevato;
che a causa delle mansioni svolte ha iniziato ad accusare nell'anno 2021 una “lombosciatalgia con limitazioni funzionali resistente alla farmacoterapia”; di aver presentato in data 08.09.2021 domanda amministrativa all' per accertare la natura professionale della suddetta patologia ed il relativo CP_1
CP_ grado invalidante;
che l' non ha riconosciuto l'origine professionale della patologia neanche a seguito dell'apposizione ex art. 104 T.U.; di essere affetto da “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”.
Tanto premesso, ha chiesto di accertare, previa nomina di ctu medico – legale, la natura professionale della denunciata malattia (ernia discale lombare con disturbi neurotrofici agli arti inferiori) con un grado di invalidità pari al 15% o nella percentuale maggiore o minore che sarà accertata a CP_ seguito di consulenza, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della relativa prestazione, con interessi legali. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione ai procuratori antistatari. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha insistito per il rigetto della domanda, evidenziando l'insussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata malattia.
Letti gli atti ed esaminati i documenti, ammessa la prova testimoniale, lette le note di udienza depositate dalle parti, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Deve evidenziarsi che, in tema di malattia professionale, la tutela assicurativa va estesa ad CP_1 ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell'attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l'organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella: dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5066, con ampio rinvio a citazioni conformi in motivazione).
Al caso in esame si applica, ratione temporis, la nuova normativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38 del
2000, essendo stata la malattia professionale denunciata in data 08.09.2021.
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla
Pag. 2 di 5 retribuzione ed al grado di inabilità), ora, per effetto della estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% (e comunque superiore al 6%) ed in rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale. Quando la menomazione sia pari o superiore al 16%, va ad integrare detta rendita una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali.
Avendo l' contestato il nesso causale tra la patologia denunciata e le condizioni lavorative, CP_1 assumono rilievo le risultanze della espletata prova testimoniale.
L'unico teste della parte ricorrente, , ha riferito di essere dipendente della Regia Testimone_1
Calcestruzzi s.r.l. e di essere stato assunto nel 2019; di lavorare da tale data insieme al ricorrente;
che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di pompista;
di aver, per due/tre anni dall'assunzione, affiancato il ricorrente e, dunque, di aver osservato gli stessi orari lavorativi;
che il ricorrente è alla guida di un “camion pesante” su cui insiste la struttura della pompa che carica il cemento;
che qualora la pompa non sia sufficientemente lunga da raggiungere il punto in cui deve essere messo il cemento, il ricorrente aggiunge altri tubi. Ha continuato precisando che ogni tubo può essere di tre o 10 metri e che tutti i tubi sono di ferro rivestito con una gomma e pesano abbastanza;
di essere a conoscenza di tali circostanze poiché lo ha aiutato quando ho fatto affiancamento;
che il ricorrente si occupa anche della pulizia della pompa;
i tubi vengono smontati e la curva della pompa viene pulita con la lancia a mano ed
è necessario salire sul camion (cfr. verbale di udienza del 09.07.2024).
L'espletata istruttoria ha confermato che il ricorrente ha sempre svolto attività di autista di mezzi pesanti – pompista.
Accertate le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente, si è ritenuto opportuno conferire incarico al ctu medico – legale al fine di verificare la sussistenza del nesso causale, recisamente contestato dall' , tra l'attività di autista di mezzi pesanti - pompista e l'ernia discale lombare con CP_1 disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori, denunciata come malattia di origine professionale.
Il nominato ctu, dott. valutata tutta la documentazione medica in atti e a seguito Persona_1 di un accurato ed approfondito esame obiettivo, con argomentazioni articolate e convincenti, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche e giuridiche, ha ritenuto che il ricorrente, affetto da “ernia discale
L1 – L2 destra trattata chirurgicamente” è stato esposto al rischio lavorativo derivante dalle vibrazioni trasmesse al corpo intero e dalla movimentazione manuale di carichi in modo non occasionale in
Pag. 3 di 5 assenza di ausili efficaci, trovandoci di fronte ad una tecnopatia tabellata e che, pertanto, la predetta patologia può essere considerata una malattia professionale ricollegabile all'esposizione ai fattori patogeni denunciati. (cfr. perizia in atti).
Il ctu ha concluso ritenendo che «nel caso di specie si determina complessivamente un danno biologico pari all'8% con decorrenza dalla data della denunzia della malattia professionale all (08/09/2021). Non si CP_1 concorda con la valutazione avanzata nella relazione medica del CTP Dr. in atti, in quanto la Persona_2 sua proposta valutativa di danno biologico pari al 15% si basa sulla diagnosi di “fenomeni neurotrofici persistenti agli arti inferiori” non riscontrati in sede peritale (cfr. perizia in atti).
La domanda è dunque fondata e deve essere riconosciuta alla parte ricorrente la lesione dell'integrità psicofisica derivante da prestazione lavorativa quantificabile in una percentuale pari all'8% (cfr. Tabelle ex D.M. 12.7.2000) con decorrenza dal 08.09.2021, data di trasmissione all' della CP_1 CP_1 domanda amministrativa. CP_ L' va dunque condannato a pagare alla parte ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs.
38/00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico dell'8%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 08.09.2021, oltre interessi al saggio legale dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell' e sono determinate CP_1 ex DM 55/2014 ss.mm.ii. con applicazione dei parametri minimi attesa la non complessità della svolta istruttoria.
Le spese della ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente l'indennizzo di CP_1 cui all'art. 13 d.lgs. 38/00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico dell'8%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 08.09.2021, oltre interessi al saggio legale dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo;
2) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.540,00 oltre iva e cpa CP_1 nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Davide Di Marco, dichiaratosi antistatario.
3) pone le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell' . CP_1
Pag. 4 di 5 SI COMUNICHI.
Nola, 30.09.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 5 di 5