Ordinanza cautelare 17 aprile 2023
Ordinanza cautelare 29 giugno 2023
Sentenza 21 agosto 2024
Commentari • 2
- 1. Cerca nei titolihttps://www.eius.it/articoli/
Appalti pubblici: il principio di invarianza ex art. 108, comma 12, d.lgs. 36/2023 opera anche nel caso di provvedimenti in autotutela della stazione appaltante e nelle gare da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa TAR Campania, sezione I, 18 febbraio 2026, n. 1188 Appalti pubblici: l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione dev'essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento TAR Campania, sezione I, 30 gennaio 2026, n. 642 Diritto amministrativo: la P.A. non è tenuta a pronunciarsi sulle istanze di autotutela avanzate dai privati CGA Regione Siciliana, 13 ottobre 2025, n. 755 Diritto amministrativo: una volta ammesso, all'esito di …
Leggi di più… - 2. Cerca nei titolihttps://www.eius.it/articoli/
Appalti pubblici: il principio di invarianza ex art. 108, comma 12, d.lgs. 36/2023 opera anche nel caso di provvedimenti in autotutela della stazione appaltante e nelle gare da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa TAR Campania, sezione I, 18 febbraio 2026, n. 1188 Appalti pubblici: l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione dev'essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento TAR Campania, sezione I, 30 gennaio 2026, n. 642 Diritto amministrativo: la P.A. non è tenuta a pronunciarsi sulle istanze di autotutela avanzate dai privati CGA Regione Siciliana, 13 ottobre 2025, n. 755 Diritto amministrativo: una volta ammesso, all'esito di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 17/04/2023, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/04/2023
N. 00252/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2023, proposto da
AD TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi e Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Statte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Carriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 1045 del 18 gennaio 2023, con il quale il Comune di Statte ha disposto il diniego della domanda di autorizzazione presentata da AD TA ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile della società in Statte, Via Bengasi n. 3, N.C.E.U. Foglio n. 13 Mapp. n. 140 (cod. impianto “TA74010_004 – Statte Centro” );
- dell’art. 6 del “Regolamento comunale disciplinante il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radianti energia elettromagnetica” approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27/2009, se inteso nel senso di obbligare AD TA a realizzare la propria Stazione Radio Base nei siti ivi indicati;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale, ancorché non noto, ivi compreso il preavviso di diniego del 10 novembre 2022;
e per l’accertamento del perfezionamento del titolo autorizzativo per silenzio assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10 del D. Lgs. n. 259/2003.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Statte;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell’avv. A. Carriero, per la P.A.;
Rilevato che, con istanza depositata in data 7.4.2023, la difesa di parte ricorrente - seppur in subordine alla richiesta di rinvio dell’udienza al fine di proporre motivi aggiunti - ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo;
Ritenuto di dover prendere atto della predetta rinuncia, con compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, prende atto della rinuncia alla domanda cautelare.
Spese della fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO