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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/12/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 70/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 70 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
T R A
(C.F. ) in proprio e quale titolare della Parte_1 C.F._1 omonima ditta individuale (PI ) e (C.F. P.IVA_1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. SOTERA SABRINA C.F._2
PARTI ATTRICI-opponenti
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ONoparte_1 P.IVA_2
MANNOCCHI MASSIMO
PARTE CONVENUTA
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SARDI RENATO ONoparte_2 P.IVA_3
PARTE INTERVENUTA
PREMESSO CHE
Gli attori, nella qualità sopra indicata, hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia al Giudice adito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 337/2022, emesso il 02/11/2022, per i motivi di cui in narrativa in quanto provveduto in carenza di legittimazione ad agire di , non titolare del ONoparte_1 credito, ed in assenza di prova scritta del credito ed in ogni caso in quanto contenente una ingiunzione di pagamento di somme non dovute a seguito della nullità dell'applicazione di interessi debitori convenzionali, della contabilizzazione di spese e commissioni non contrattualizzate per iscritto.
Senza recesso dalla superiore richiesta, dichiarare i fideiussori (in proprio) Parte_1
e liberati dall'obbligazione di pagamento a seguito dell'accoglimento Parte_2
1 dell'eccezione formulata ex artt. 1957 c.c. e dell'eccezione di nullità delle fideiussioni e delle relative clausole di deroga contenute in entrambe le fideiussioni depositate e sulle quali si fonda l'ingiunzione nei confronti dei garanti, e per tutti gli altri motivi di cui in narrativa, e, conseguentemente, dichiarata la nullità della clausola n. 6 contenuta in entrambe le fideiussioni depositate prevedente la deroga all'art. 1957 c.c., revocare nei loro confronti il DI opposto dichiarando nel contempo decaduto il ad agire nei confronti dei fideiussori medesimi stante il ONoparte_1 mancato inizio dell'azione nei confronti del debitore entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Condannare l'opposta al pagamento, nei confronti degli opponenti, delle spese e competenze del presente giudizio”.
I motivi di opposizione possono essere così sintetizzati, anche alla luce dei successivi scritti:
1) difetto di legittimazione passiva della banca opposta (e successivamente, per le medesime ragioni, anche della (da ora solo non avendo la ONoparte_2 CP_2 [...]
ON (da ora solo provato che il credito sia passato in ONoparte_1
ON ON capo ad (prima) e (dopo) in quanto è la stessa ad aver chiarito di agire CP_2
ON quale mandataria di (da ora;
CP_4 Parte_3
2) incertezza sull'esistenza ammontare del credito ingiunto:
- in merito al mutuo chirografario, non essendo stato allegato un piano di ammortamento ed essendo incerti i tassi di interesse sulle rate scadute e a scadere;
- in merito al finanziamento agrario non comprendendosi il calcolo del credito ingiunto;
3) illegittimità di tassi applicati perché non pattuiti per iscritto non risultando le sottoscrizioni dei clienti;
4) la nullità delle fideiussioni del 12/12/1990 e 27/02/2006 rilasciate dai debitori, persone fisiche, per illegittimità della clausola n. 6 apposta alle stesse e conforme allo schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia per violazione delle norme anti-concorrenziali; o comunque l'intervenuta decadenza essendo maturato inutilmente per il creditore il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale per poter agire nei confronti dei fideiussori.
ON Costituitasi in giudizio ha ribadito la legittimità dell'ingiunzione di pagamento contestando le avverse deduzioni.
In particolare:
- ha prodotto documentazione volta a provare il diritto di recuperare il credito;
- ha rilevato la genericità delle contestazioni di merito sul rapporto;
2 - ha concluso per l'inapplicabilità della nullità derivante dal provvedimento dell'ABI in quanto le fideiussioni sarebbero da qualificare come contratti autonomi di garanzia in virtù della clausola n. 7 “a prima richiesta” prevista nei contratti.
Nel corso del giudizio è stata poi eccepita l'improcedibilità del giudizio da parte degli attori in quanto,
a loro dire, vi sarebbe stato un difetto di notifica dell'invito a partecipare alla mediazione obbligatoria disposta dal giudice. Parte opposta ha contestato l'eccezione.
Con comparsa del 13.10.2025 si è poi costituita affermando di essere divenuta cessionaria CP_2 del credito. L'intervenuta, chiarendo di essersi costituita ex art. 111 c.p.c. ha chiesto l'estromissione ON dal giudizio di e di confermare il decreto ingiuntivo in suo favore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Thema decidendum
L'opposizione origina dal decreto ingiuntivo n. 337/2022 del 2.11.2022 (Rg. 1152/2022) concesso ON dal Tribunale di Enna in favore di e rivolto agli odierni attori, nella suindicata qualità, per l'importo di euro 51.321,93 oltre interessi e spese di procedura.
ON
asserendo di agire non in proprio ma nell'esclusivo interesse di ONoparte_6 attuale titolare del credito in forza di cessione perfezionata con atto stipulato in data 31 luglio 2012, ha affermato vantare nei confronti della Ditta Individuale di , in persona di Parte_1
, quale omonimo titolare della ditta: Parte_1
- un credito di € 17.285,14 per capitale scaduto quale saldo debitore residuo alla data del
18 maggio 2017 del finanziamento n. 741662892, stipulato in data 15 aprile 2014, per importo pari a € 100.000,00, al netto dell'incasso derivante dall'escussione della garanzia rilasciata dal per complessivi € 66.742,60 (docc. 1, 2, 3 e 4 ONoparte_7 monitorio);
- un credito di € 34.036,79 quale saldo debitore alla data del 18 maggio 2017 del finanziamento agrario n. 2296980 stipulato in data 26 marzo 2015 per € 30.000,00 assistito da effetto cambiario agrario di pari importo (docc. 5, 6 e 7 monitorio);
- interessi al tasso contrattuale tempo per tempo vigente e comunque nei limiti del c.d. tasso soglia ex legge 108/96, rispettivamente con decorrenza dal 19 maggio 2017 e 27 marzo
2015.
I predetti importi sarebbero poi dovuti anche dai fideiussori e Parte_4
, in proprio, per aver gli stessi garantito i debiti con fideiussioni “a Pt_1 Parte_1 prima richiesta” del 27 febbraio 2006 (doc. 8 e 9 monitorio).
3 Sulla procedibilità
Preliminarmente, infondata è l'eccezione di improcedibilità per mancato avvio della mediazione, in quanto a fronte dell'eccezione degli opponenti risulta che e Parte_1
sono stati regolarmente convocati mediante invio dell'invito Parte_4 effettuato a mezzo PEC all'indirizzo del 15/11/2023 Email_1 come da Ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti dalla convenuta con la seconda memoria integrativa.
ON Sulla legittimazione di
ON Anche la legittimazione ad agire di (prima) e della (ora) è dimostrata dalla CP_2 documentazione in atti, solo genericamente contestata dagli opponenti.
ON è infatti legittimata a recuperare il credito in forza di una complessa operazione bancaria in cui ON i crediti dalla stessa detenuti sono stati ceduti solo in garanzia a ma la legittimazione al recupero ON ON degli insoluti è chiaramente prevista nello stesso contratto di cessione tra e all'art. 4 richiamato anche da parte convenuta.
Analogamente la titolarità del credito ceduta a deriva dall'indicazione specifica dei debiti CP_2 del ella “lista notarizzata del notaio ” (doc. 2 costituzione richiamata Pt_1 Persona_1 CP_2 dall'Avviso in Gazzetta Ufficiale (il cui stralcio non impedisce al Giudice la sua consultazione integrale) con espresso riferimento al NDG 1030-25184831, il medesimo che si rinviene nel contratto di finanziamento (cfr. documento di sintesi p. 7 del contratto di finanziamento).
Sull'onere della prova e sulle contestazioni nel merito del rapporto
Quanto alle contestazioni nel merito del rapporto, e preliminarmente sull'onere della prova, giova ribadire che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
4 c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Applicato al contratto di mutuo/finanziamento tale principio comporta che il mutuante è tenuto a provare la consegna della somma e la natura e titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione
(ex plurimis Cass. n. 30944 del 29/11/2018; Cass. n. 8409 del 2015; Cass. n. 6295/2013; Cass.
2404/2010; Cass. n. 9541 del 22/04/2010; Cass. n. 9209 del 06/07/2001), mentre spetta al convenuto provare l'avvenuto pagamento o altri fatti estintivi del credito.
E ciò è avvenuto nel caso in esame, avendo prodotto la – già nella fase monitoria – sia i titoli CP_1
(contratti di finanziamento) sia la prova dell'avvenuta elargizione delle somme a favore della ditta individuale (cfr. atto di quietanza dell'15.4.2014 ed effetto cambiario del 26.3.2015).
D'altronde, mai la parte ha negato di non aver ricevuto le somme.
I contratti prevedono gli interessi applicati e le altre condizioni di finanziamento e tutti i documenti sono sottoscritti dalle parti.
Le contestazioni dell'opponente riguardano una presunta indeterminatezza dei tassi e l'illegittimità di quelli applicati.
L'opponente ha l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio, con quali criteri di calcolo deve essere computato. E ciò sia per consentire alla controparte di difendersi, sia al giudice di decidere (in tal senso cfr. Cass.
n.13328/2015).
Questi principi sono stati ripetutamente affermati nella giurisprudenza di legittimità.
Già Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004, stabilì che l'onere di contestazione gravante sul convenuto, e quello di allegazione gravante sull'attore, sono tra loro speculari e complementari: sicché il mancato assolvimento del secondo, non fa sorgere il primo.
Ancora, Cass. n. 10527 del 13/05/2011, ha affermato che "l'onere di allegazione (...) va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche".
Ed infatti, ai sensi dell'art. 163, comma 3 n. 3 e 4 c.p.c, i fatti costitutivi della domanda devono essere compiutamente contenuti nell'atto introduttivo, svolgendo la documentazione allegata la sola funzione di provare i fatti per come dedotti nella domanda.
5 La genericità della contestazione deve comportare il rigetto della domanda, senza possibilità di ulteriore istruttoria, dato che una consulenza contabile sarebbe del tutto esplorativa.
Sulle fideiussioni
Quanto alla validità delle fideiussioni si osserva quanto segue.
L'eccezione, richiama la questione sorta a seguito dell'ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, con cui la
Suprema Corte ha affermato che “In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”, (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 29810 del 12/12/2017, Rv. 646199 - 01). Tale pronuncia trae origine dal provvedimento della Banca d'Italia n. B423 del 2 maggio 2005, con cui è stata ravvisata la contrarietà all'art. 2, comma 2 lett. a) della Legge n. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme dalle banche associate. La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale, anche se conclusi anteriormente all'emanazione del provvedimento della Banca
d'Italia.
In altre parole, il fideiussore sostiene che la fideiussione in contestazione sarebbe stata stipulata in conformità allo “schema” predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, e secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, II co., lett. a della L. n. 287/1990 (principio ribadito da Cass, 22 maggio 2019, n. 13846).
A fronte della violazione di tale normativa, si osserva che si sono registrati diversi orientamenti: il primo dei quali, favorevole ad una declaratoria di nullità integrale della fideiussione riproduttiva delle clausole “anticoncorrenziali”; il secondo, mitigatore degli effetti di tale nullità e proteso verso la sua parzialità; il terzo, infine, favorevole al riconoscimento di una tutela meramente risarcitoria, ricostruita sulla falsariga della tutela approntata dall'art. 1440 c.c. per il dolo incidente.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 41994/2021, componendo il contrasto, hanno aderito alla tesi della nullità parziale chiarendo che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché
6 restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., il contratto però conserva la sua struttura fondamentale e resta integra e lecita la funzione economico-sociale perseguita da entrambi i contraenti, salvo che risulti che i contraenti non avrebbero stipulato il contratto alle condizioni più gravose derivanti dall'applicazione delle clausole nulle.
In altri termini, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità», secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale
(art. 1419, primo comma, cod. civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.
Le Sezioni Unite però chiariscono anche un altro aspetto fondamentale in tema di onere della prova.
In particolare, richiamando Cass. 13846/2019, hanno ribadito che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 I. n. 287/1990, con particolare riguardo a clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia prima della modifica di cui all'art. 19, comma 11, I. n. 262/2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”.
Tale principio però presuppone che il provvedimento della Banca d'Italia sia stato prodotto in giudizio, al più con la memoria 183 comma 6, n. 2) c.p.c.
Occorre infatti ribadire che trattandosi di eccezione sollevata dal cliente spetta a quest'ultimo provare il fondamento di essa, senza che possa invocarsi il potere ufficioso del giudice di rilevare la nullità, che non può operare al di fuori della documentazione ritualmente prodotta.
Tale provvedimento, di natura amministrativa, non rientra infatti tra gli atti che il giudice può conoscere autonomamente, non potendosi invocare il principio iura novit curia (in tal senso anche
Trib. Di Padova del 29/1/2019).
7 In altri termini, spetta all'opponente allegare, a supporto della sua eccezione, la copia del contratto di fideiussione impugnato e la copia del provvedimento della Banca d'Italia reso nel 2005 e, dunque in primo luogo l'applicazione uniforme allo “schema ABI” ritenuto illegittimo.
Parte opposta sostiene che i principi sopra enunciati non si applicano al caso in esame in quanto le fideiussioni, contenendo la clausola di pagamento “a prima richiesta”, sarebbero da qualificare come contratti autonomi di garanzia e dunque l'efficacia del provvedimento della Banca d'Italia, non applicandosi al caso in esame, non potrebbe essere considerata prova privilegiata nel processo per dimostrare il carattere anticoncorrenziale della fideiussione.
Nel caso in esame, è da escludere la natura di garanzia autonoma del contratto in quanto: a) le parti hanno espressamente pattuito una deroga all'operatività dell'art. 1957 c.c. e la declaratoria di nullità dell'art. 6 non può comportare una riviviscenza della deroga affetta da invalidità, ritenendola comunque implicita al successivo art. 7 ; b) l'eventuale interpretazione della clausola nei termini ipotizzati dalla convenuta sarebbe comunque da escludere, perché illegittima;
c) il pagamento “a prima richiesta” non comporta anche che la richiesta possa avvenire in qualsiasi momento, ma semplicemente che l'obbligato non può opporre eccezioni relative al rapporto principale al momento della richiesta, garantendo così al creditore un più agevole recupero del credito.
Sull'estinzione delle fideiussioni
Gli attori ritengono che il venir meno della deroga all'art. 1957 c.c. (contenuta nell'art. 6) abbia comportato l'estinzione delle fideiussioni per avere la Banca agito nei confronti del debitore principale oltre il termine di 6 mesi previsto dal comma 1.
Invero come efficacemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16825 del
09/08/2016) “la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia
a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre
8 l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione”.
Tuttavia, la previsione contrattuale n. 7 secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” mantiene la sua valenza con riferimento all'eccezione di decadenza in commento.
La giurisprudenza della Suprema Corte, con la sentenza n. 13078 del 29.10.2008, ha chiarito che la clausola con cui il debitore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria.
La citata pronuncia ha trovato una ulteriore conferma nella sentenza della Suprema Corte n. 22346/17, che ha così statuito: “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta
e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma.
E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta
e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con
l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché
l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale”.
9 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, pertanto, nelle ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.: diversamente opinando, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta (cfr. in tal senso anche Corte di Appello di
Milano del 24.01.2023, n. 220).
Ed è proprio ciò che è avvenuto nel caso in esame, laddove la Banca opposta ha provveduto a inviare la comunicazione di revoca degli affidamenti a marzo 2017 e successivamente a maggio dello stesso anno (cfr. doc. 10 allegato al fascicolo monitorio), ha provveduto ad inviare lettera di costituzione e messa in mora nel pieno rispetto dei sei mesi richiesti dalla norma in commento.
L'opposizione è dunque infondata e va rigettata.
Poiché la parte intervenuta ha chiesto l'estromissione della creditrice cedente, senza che le altre parti si siano opposte (implicitamente aderendo alla richiesta) il decreto ingiuntivo va confermato e ON dichiarato esecutivo in favore della con estromissione dal giudizio della CP_2
ON Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sui valori medi in favore di sino alla fase istruttoria e in favore della per la fase di studio, introduttiva e decisionale. CP_2
P.Q.M.
- estromette dal giudizio;
ONoparte_1
- rigetta l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo n. n. 337/2022 del
2.11.2022 (R.g. n. 1152/2022) in favore della ONoparte_2
- condanna in proprio e quale titolare della omonima ditta Parte_1 individuale e , in solido fra loro, a rifondere le spese di lite a: Parte_2
o liquidate in euro 4.711,00 oltre accessori ONoparte_1 di legge;
o iquidate in euro 5.810,00 oltre accessori di legge;
ONoparte_2
Enna, 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
10
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 70 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
T R A
(C.F. ) in proprio e quale titolare della Parte_1 C.F._1 omonima ditta individuale (PI ) e (C.F. P.IVA_1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. SOTERA SABRINA C.F._2
PARTI ATTRICI-opponenti
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ONoparte_1 P.IVA_2
MANNOCCHI MASSIMO
PARTE CONVENUTA
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SARDI RENATO ONoparte_2 P.IVA_3
PARTE INTERVENUTA
PREMESSO CHE
Gli attori, nella qualità sopra indicata, hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia al Giudice adito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 337/2022, emesso il 02/11/2022, per i motivi di cui in narrativa in quanto provveduto in carenza di legittimazione ad agire di , non titolare del ONoparte_1 credito, ed in assenza di prova scritta del credito ed in ogni caso in quanto contenente una ingiunzione di pagamento di somme non dovute a seguito della nullità dell'applicazione di interessi debitori convenzionali, della contabilizzazione di spese e commissioni non contrattualizzate per iscritto.
Senza recesso dalla superiore richiesta, dichiarare i fideiussori (in proprio) Parte_1
e liberati dall'obbligazione di pagamento a seguito dell'accoglimento Parte_2
1 dell'eccezione formulata ex artt. 1957 c.c. e dell'eccezione di nullità delle fideiussioni e delle relative clausole di deroga contenute in entrambe le fideiussioni depositate e sulle quali si fonda l'ingiunzione nei confronti dei garanti, e per tutti gli altri motivi di cui in narrativa, e, conseguentemente, dichiarata la nullità della clausola n. 6 contenuta in entrambe le fideiussioni depositate prevedente la deroga all'art. 1957 c.c., revocare nei loro confronti il DI opposto dichiarando nel contempo decaduto il ad agire nei confronti dei fideiussori medesimi stante il ONoparte_1 mancato inizio dell'azione nei confronti del debitore entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Condannare l'opposta al pagamento, nei confronti degli opponenti, delle spese e competenze del presente giudizio”.
I motivi di opposizione possono essere così sintetizzati, anche alla luce dei successivi scritti:
1) difetto di legittimazione passiva della banca opposta (e successivamente, per le medesime ragioni, anche della (da ora solo non avendo la ONoparte_2 CP_2 [...]
ON (da ora solo provato che il credito sia passato in ONoparte_1
ON ON capo ad (prima) e (dopo) in quanto è la stessa ad aver chiarito di agire CP_2
ON quale mandataria di (da ora;
CP_4 Parte_3
2) incertezza sull'esistenza ammontare del credito ingiunto:
- in merito al mutuo chirografario, non essendo stato allegato un piano di ammortamento ed essendo incerti i tassi di interesse sulle rate scadute e a scadere;
- in merito al finanziamento agrario non comprendendosi il calcolo del credito ingiunto;
3) illegittimità di tassi applicati perché non pattuiti per iscritto non risultando le sottoscrizioni dei clienti;
4) la nullità delle fideiussioni del 12/12/1990 e 27/02/2006 rilasciate dai debitori, persone fisiche, per illegittimità della clausola n. 6 apposta alle stesse e conforme allo schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia per violazione delle norme anti-concorrenziali; o comunque l'intervenuta decadenza essendo maturato inutilmente per il creditore il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale per poter agire nei confronti dei fideiussori.
ON Costituitasi in giudizio ha ribadito la legittimità dell'ingiunzione di pagamento contestando le avverse deduzioni.
In particolare:
- ha prodotto documentazione volta a provare il diritto di recuperare il credito;
- ha rilevato la genericità delle contestazioni di merito sul rapporto;
2 - ha concluso per l'inapplicabilità della nullità derivante dal provvedimento dell'ABI in quanto le fideiussioni sarebbero da qualificare come contratti autonomi di garanzia in virtù della clausola n. 7 “a prima richiesta” prevista nei contratti.
Nel corso del giudizio è stata poi eccepita l'improcedibilità del giudizio da parte degli attori in quanto,
a loro dire, vi sarebbe stato un difetto di notifica dell'invito a partecipare alla mediazione obbligatoria disposta dal giudice. Parte opposta ha contestato l'eccezione.
Con comparsa del 13.10.2025 si è poi costituita affermando di essere divenuta cessionaria CP_2 del credito. L'intervenuta, chiarendo di essersi costituita ex art. 111 c.p.c. ha chiesto l'estromissione ON dal giudizio di e di confermare il decreto ingiuntivo in suo favore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Thema decidendum
L'opposizione origina dal decreto ingiuntivo n. 337/2022 del 2.11.2022 (Rg. 1152/2022) concesso ON dal Tribunale di Enna in favore di e rivolto agli odierni attori, nella suindicata qualità, per l'importo di euro 51.321,93 oltre interessi e spese di procedura.
ON
asserendo di agire non in proprio ma nell'esclusivo interesse di ONoparte_6 attuale titolare del credito in forza di cessione perfezionata con atto stipulato in data 31 luglio 2012, ha affermato vantare nei confronti della Ditta Individuale di , in persona di Parte_1
, quale omonimo titolare della ditta: Parte_1
- un credito di € 17.285,14 per capitale scaduto quale saldo debitore residuo alla data del
18 maggio 2017 del finanziamento n. 741662892, stipulato in data 15 aprile 2014, per importo pari a € 100.000,00, al netto dell'incasso derivante dall'escussione della garanzia rilasciata dal per complessivi € 66.742,60 (docc. 1, 2, 3 e 4 ONoparte_7 monitorio);
- un credito di € 34.036,79 quale saldo debitore alla data del 18 maggio 2017 del finanziamento agrario n. 2296980 stipulato in data 26 marzo 2015 per € 30.000,00 assistito da effetto cambiario agrario di pari importo (docc. 5, 6 e 7 monitorio);
- interessi al tasso contrattuale tempo per tempo vigente e comunque nei limiti del c.d. tasso soglia ex legge 108/96, rispettivamente con decorrenza dal 19 maggio 2017 e 27 marzo
2015.
I predetti importi sarebbero poi dovuti anche dai fideiussori e Parte_4
, in proprio, per aver gli stessi garantito i debiti con fideiussioni “a Pt_1 Parte_1 prima richiesta” del 27 febbraio 2006 (doc. 8 e 9 monitorio).
3 Sulla procedibilità
Preliminarmente, infondata è l'eccezione di improcedibilità per mancato avvio della mediazione, in quanto a fronte dell'eccezione degli opponenti risulta che e Parte_1
sono stati regolarmente convocati mediante invio dell'invito Parte_4 effettuato a mezzo PEC all'indirizzo del 15/11/2023 Email_1 come da Ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti dalla convenuta con la seconda memoria integrativa.
ON Sulla legittimazione di
ON Anche la legittimazione ad agire di (prima) e della (ora) è dimostrata dalla CP_2 documentazione in atti, solo genericamente contestata dagli opponenti.
ON è infatti legittimata a recuperare il credito in forza di una complessa operazione bancaria in cui ON i crediti dalla stessa detenuti sono stati ceduti solo in garanzia a ma la legittimazione al recupero ON ON degli insoluti è chiaramente prevista nello stesso contratto di cessione tra e all'art. 4 richiamato anche da parte convenuta.
Analogamente la titolarità del credito ceduta a deriva dall'indicazione specifica dei debiti CP_2 del ella “lista notarizzata del notaio ” (doc. 2 costituzione richiamata Pt_1 Persona_1 CP_2 dall'Avviso in Gazzetta Ufficiale (il cui stralcio non impedisce al Giudice la sua consultazione integrale) con espresso riferimento al NDG 1030-25184831, il medesimo che si rinviene nel contratto di finanziamento (cfr. documento di sintesi p. 7 del contratto di finanziamento).
Sull'onere della prova e sulle contestazioni nel merito del rapporto
Quanto alle contestazioni nel merito del rapporto, e preliminarmente sull'onere della prova, giova ribadire che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
4 c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Applicato al contratto di mutuo/finanziamento tale principio comporta che il mutuante è tenuto a provare la consegna della somma e la natura e titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione
(ex plurimis Cass. n. 30944 del 29/11/2018; Cass. n. 8409 del 2015; Cass. n. 6295/2013; Cass.
2404/2010; Cass. n. 9541 del 22/04/2010; Cass. n. 9209 del 06/07/2001), mentre spetta al convenuto provare l'avvenuto pagamento o altri fatti estintivi del credito.
E ciò è avvenuto nel caso in esame, avendo prodotto la – già nella fase monitoria – sia i titoli CP_1
(contratti di finanziamento) sia la prova dell'avvenuta elargizione delle somme a favore della ditta individuale (cfr. atto di quietanza dell'15.4.2014 ed effetto cambiario del 26.3.2015).
D'altronde, mai la parte ha negato di non aver ricevuto le somme.
I contratti prevedono gli interessi applicati e le altre condizioni di finanziamento e tutti i documenti sono sottoscritti dalle parti.
Le contestazioni dell'opponente riguardano una presunta indeterminatezza dei tassi e l'illegittimità di quelli applicati.
L'opponente ha l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio, con quali criteri di calcolo deve essere computato. E ciò sia per consentire alla controparte di difendersi, sia al giudice di decidere (in tal senso cfr. Cass.
n.13328/2015).
Questi principi sono stati ripetutamente affermati nella giurisprudenza di legittimità.
Già Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004, stabilì che l'onere di contestazione gravante sul convenuto, e quello di allegazione gravante sull'attore, sono tra loro speculari e complementari: sicché il mancato assolvimento del secondo, non fa sorgere il primo.
Ancora, Cass. n. 10527 del 13/05/2011, ha affermato che "l'onere di allegazione (...) va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche".
Ed infatti, ai sensi dell'art. 163, comma 3 n. 3 e 4 c.p.c, i fatti costitutivi della domanda devono essere compiutamente contenuti nell'atto introduttivo, svolgendo la documentazione allegata la sola funzione di provare i fatti per come dedotti nella domanda.
5 La genericità della contestazione deve comportare il rigetto della domanda, senza possibilità di ulteriore istruttoria, dato che una consulenza contabile sarebbe del tutto esplorativa.
Sulle fideiussioni
Quanto alla validità delle fideiussioni si osserva quanto segue.
L'eccezione, richiama la questione sorta a seguito dell'ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, con cui la
Suprema Corte ha affermato che “In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”, (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 29810 del 12/12/2017, Rv. 646199 - 01). Tale pronuncia trae origine dal provvedimento della Banca d'Italia n. B423 del 2 maggio 2005, con cui è stata ravvisata la contrarietà all'art. 2, comma 2 lett. a) della Legge n. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme dalle banche associate. La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale, anche se conclusi anteriormente all'emanazione del provvedimento della Banca
d'Italia.
In altre parole, il fideiussore sostiene che la fideiussione in contestazione sarebbe stata stipulata in conformità allo “schema” predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, e secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, II co., lett. a della L. n. 287/1990 (principio ribadito da Cass, 22 maggio 2019, n. 13846).
A fronte della violazione di tale normativa, si osserva che si sono registrati diversi orientamenti: il primo dei quali, favorevole ad una declaratoria di nullità integrale della fideiussione riproduttiva delle clausole “anticoncorrenziali”; il secondo, mitigatore degli effetti di tale nullità e proteso verso la sua parzialità; il terzo, infine, favorevole al riconoscimento di una tutela meramente risarcitoria, ricostruita sulla falsariga della tutela approntata dall'art. 1440 c.c. per il dolo incidente.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 41994/2021, componendo il contrasto, hanno aderito alla tesi della nullità parziale chiarendo che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché
6 restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., il contratto però conserva la sua struttura fondamentale e resta integra e lecita la funzione economico-sociale perseguita da entrambi i contraenti, salvo che risulti che i contraenti non avrebbero stipulato il contratto alle condizioni più gravose derivanti dall'applicazione delle clausole nulle.
In altri termini, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità», secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale
(art. 1419, primo comma, cod. civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.
Le Sezioni Unite però chiariscono anche un altro aspetto fondamentale in tema di onere della prova.
In particolare, richiamando Cass. 13846/2019, hanno ribadito che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 I. n. 287/1990, con particolare riguardo a clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia prima della modifica di cui all'art. 19, comma 11, I. n. 262/2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”.
Tale principio però presuppone che il provvedimento della Banca d'Italia sia stato prodotto in giudizio, al più con la memoria 183 comma 6, n. 2) c.p.c.
Occorre infatti ribadire che trattandosi di eccezione sollevata dal cliente spetta a quest'ultimo provare il fondamento di essa, senza che possa invocarsi il potere ufficioso del giudice di rilevare la nullità, che non può operare al di fuori della documentazione ritualmente prodotta.
Tale provvedimento, di natura amministrativa, non rientra infatti tra gli atti che il giudice può conoscere autonomamente, non potendosi invocare il principio iura novit curia (in tal senso anche
Trib. Di Padova del 29/1/2019).
7 In altri termini, spetta all'opponente allegare, a supporto della sua eccezione, la copia del contratto di fideiussione impugnato e la copia del provvedimento della Banca d'Italia reso nel 2005 e, dunque in primo luogo l'applicazione uniforme allo “schema ABI” ritenuto illegittimo.
Parte opposta sostiene che i principi sopra enunciati non si applicano al caso in esame in quanto le fideiussioni, contenendo la clausola di pagamento “a prima richiesta”, sarebbero da qualificare come contratti autonomi di garanzia e dunque l'efficacia del provvedimento della Banca d'Italia, non applicandosi al caso in esame, non potrebbe essere considerata prova privilegiata nel processo per dimostrare il carattere anticoncorrenziale della fideiussione.
Nel caso in esame, è da escludere la natura di garanzia autonoma del contratto in quanto: a) le parti hanno espressamente pattuito una deroga all'operatività dell'art. 1957 c.c. e la declaratoria di nullità dell'art. 6 non può comportare una riviviscenza della deroga affetta da invalidità, ritenendola comunque implicita al successivo art. 7 ; b) l'eventuale interpretazione della clausola nei termini ipotizzati dalla convenuta sarebbe comunque da escludere, perché illegittima;
c) il pagamento “a prima richiesta” non comporta anche che la richiesta possa avvenire in qualsiasi momento, ma semplicemente che l'obbligato non può opporre eccezioni relative al rapporto principale al momento della richiesta, garantendo così al creditore un più agevole recupero del credito.
Sull'estinzione delle fideiussioni
Gli attori ritengono che il venir meno della deroga all'art. 1957 c.c. (contenuta nell'art. 6) abbia comportato l'estinzione delle fideiussioni per avere la Banca agito nei confronti del debitore principale oltre il termine di 6 mesi previsto dal comma 1.
Invero come efficacemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16825 del
09/08/2016) “la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia
a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre
8 l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione”.
Tuttavia, la previsione contrattuale n. 7 secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” mantiene la sua valenza con riferimento all'eccezione di decadenza in commento.
La giurisprudenza della Suprema Corte, con la sentenza n. 13078 del 29.10.2008, ha chiarito che la clausola con cui il debitore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria.
La citata pronuncia ha trovato una ulteriore conferma nella sentenza della Suprema Corte n. 22346/17, che ha così statuito: “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta
e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma.
E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta
e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con
l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché
l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale”.
9 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, pertanto, nelle ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.: diversamente opinando, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta (cfr. in tal senso anche Corte di Appello di
Milano del 24.01.2023, n. 220).
Ed è proprio ciò che è avvenuto nel caso in esame, laddove la Banca opposta ha provveduto a inviare la comunicazione di revoca degli affidamenti a marzo 2017 e successivamente a maggio dello stesso anno (cfr. doc. 10 allegato al fascicolo monitorio), ha provveduto ad inviare lettera di costituzione e messa in mora nel pieno rispetto dei sei mesi richiesti dalla norma in commento.
L'opposizione è dunque infondata e va rigettata.
Poiché la parte intervenuta ha chiesto l'estromissione della creditrice cedente, senza che le altre parti si siano opposte (implicitamente aderendo alla richiesta) il decreto ingiuntivo va confermato e ON dichiarato esecutivo in favore della con estromissione dal giudizio della CP_2
ON Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sui valori medi in favore di sino alla fase istruttoria e in favore della per la fase di studio, introduttiva e decisionale. CP_2
P.Q.M.
- estromette dal giudizio;
ONoparte_1
- rigetta l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo n. n. 337/2022 del
2.11.2022 (R.g. n. 1152/2022) in favore della ONoparte_2
- condanna in proprio e quale titolare della omonima ditta Parte_1 individuale e , in solido fra loro, a rifondere le spese di lite a: Parte_2
o liquidate in euro 4.711,00 oltre accessori ONoparte_1 di legge;
o iquidate in euro 5.810,00 oltre accessori di legge;
ONoparte_2
Enna, 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
10