Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 22/07/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01251/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00441/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Serenella Nicola ed Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Ferraris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-adottata in data -OMISSIS- dal Dirigente del Settore Urbanistica e Attività Produttive della Città di -OMISSIS-, successivamente notificata, con la quale è stata ordinata la demolizione di opere non autorizzate ed asseritamente ritenute abusive;
nonché annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Martina Arduino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di -OMISSIS-, con ordinanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, ha ingiunto alla signora -OMISSIS-, in qualità di proprietaria del terreno di cui al CT foglio -OMISSIS-, sito in area agricola e, in parte, in area vincolata, la demolizione dei seguenti manufatti ivi realizzati in assenza di titolo edilizio: i) edificio residenziale a due piani; ii) tettoia con copertura con lastre ondulate; iii) recinzione del lotto con muro di mattoni.
2. Avverso la predetta ordinanza la ricorrente è insorta deducendo:
1) Violazione di legge in relazione agli artt. 31 e 36 del d.p.r. 6 agosto 2001 n. 380; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; illogicità, contraddittorietà, sviamento;
2) Violazione di legge in relazione all’art. 31 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; illogicità, contraddittorietà, sviamento;
3. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, che ha rappresentato come il Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto depositato l’-OMISSIS- (cfr doc. 4 depositato in giudizio dal Comune di -OMISSIS-), ha disposto il sequestro anticipato del fabbricato in questione, oltre a tutti gli arredi e ai beni presenti al suo interno, nonché del terreno su cui insiste il fabbricato (particella-OMISSIS-, ai sensi del d.lgs. 159/2011). Al sequestro ha poi fatto seguito la confisca (confermata dalla Corte di Cassazione penale, Sez. I, con sentenza n.-OMISSIS-, cfr doc. 5 depositato in giudizio dal Comune di -OMISSIS-).
L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ha confermato (pec del -OMISSIS-, doc. 6 depositato in giudizio dal Comune di -OMISSIS-) che i beni confiscati erano stati devoluti al patrimonio dello Stato (come da visura catastale, doc. 7 depositato in giudizio dal Comune di -OMISSIS-).
4. All’udienza del 7 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Il Comune ha eccepito che i beni oggetto dell’ordinanza gravata sono stati acquisiti al patrimonio dello Stato per effetto della confisca del terreno e dei beni ivi costruiti disposta dal Tribunale di Torino, sezione Misure di prevenzione, nell’ambito del procedimento r.g.m.p. n. -OMISSIS-, azionato nei confronti di -OMISSIS-, marito della ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva della ricorrente e/o interesse al ricorso.
2. L’eccezione è fondata, con la seguente precisazione.
Come risulta dalla nota di trascrizione depositata in giudizio, con sentenza resa nel procedimento -OMISSIS-, il Tribunale di Torino, sez. Misure di prevenzione, ha disposto il sequestro del terreno e del fabbricato abusivo sullo stesso insistente e oggetto del presente giudizio, identificati catastalmente con foglio n. -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 1 ss. del d.lgs. n. 159/2011. E’ seguita la confisca, disposta in via definitiva dalla Corte di Cassazione penale, sez. I, con sentenza n. -OMISSIS-.
Trattasi del terreno già di proprietà della ricorrente e sul quale sono stati edificati, in assenza di permesso di costruire, i manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata (come si evince dalla identificazione catastale indicata nel provvedimento impugnato).
Orbene, la confisca conferisce un'impronta rigidamente pubblicistica al bene, il cui regime giuridico è assimilabile a quello dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato (Cons. Stato, III, 4.1.2024, n. 176). Trattasi di un modo di acquisto della proprietà a titolo originario comportante la perdita, in capo al privato, della disponibilità e della proprietà del bene (Cass., VI, 4.3.2021, n. 6068).
Pertanto la ricorrente non ha più titolo per intervenire sulla sua precedente proprietà. Ne deriva che sono venuti meno la legittimazione attiva e l’interesse al ricorso.
3. In conclusione, il ricorso è improcedibile, stante la sopraggiunta confisca.
4. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza virtuale.
4.1. In breve, il primo motivo di doglianza diretto a contestare l’adozione dell’ordinanza di demolizione di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 rispetto ad opere che, per il loro scarso impatto, avrebbero piuttosto potuto essere assentite attraverso C.I.L.A. o S.C.I.A., (manufatto leggero, tettoia pertinenziale, recinzione, la pavimentazione ed il cancello) anziché il previo rilascio del permesso di costruire è infondato.
Il motivo in discorso è, infatti, contrario al principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa in subiecta materia, secondo cui la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate; né è data la possibilità di scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (in questi termini cfr il precedente di questa sezione, 29.05.2024, n. 577 che, a sua volta, richiama Cons. St., sez. VI, 26.10.2023 n. 9257; Id. 30.6.2021 n. 4919). La precarietà della struttura e la sua agevole amovibilità non escludono la necessità del permesso di costruire allorché il manufatto sia stabilmente posto sul terreno e funzionalmente adibito alla soddisfazione delle esigenze residenziali (come dimostrato anche dagli arredi presenti).
Del pari è infondato il secondo motivo di censura diretto a contestare l’illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata indicazione dell’area di sedime da acquisire in caso di inottemperanza, oltreché dell’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la mancata indicazione dell’area di sedime che potrà essere acquisita dal Comune a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione (ovvero dell’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe) non incide sulla legittimità dell’ordinanza medesima, stante la possibilità di colmare la lacuna con l'indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 9068/2022 e n. 4058/2020; id., sez. IV, n. 5593/2013; sez. V., n. 3438/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di causa a favore del Comune resistente, liquidandole in Euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arduino | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.