Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 22/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00645/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' MB
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2023, proposto da
UR OG, rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Marchesini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 123 del 14.4.2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la domanda di ottemperanza del decreto della Corte di Appello di Perugia con cui si condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.500,00 oltre interessi legali dal deposito della domanda giudiziale al saldo, a titolo di danno non patrimoniale ex lege n. 89/2001. Con lo stesso decreto, il Ministero è stato condannato altresì al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 250,00 a titolo di compenso professionale, € 340,07 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, CAP e IVA come per legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria, avvocato Virginia Marchesini.
2. Nel ricorso introduttivo è stata altresì spiegata domanda di refusione delle spese legali della presente fase di giudizio in favore della medesima procuratrice costituita, avvocato Virginia Marchesini, dichiaratasi antistataria.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio senza articolare difese diverse da quelle di mero stile, e non ha preso posizione sul dedotto inadempimento rispetto al dictum della Corte di Appello di Perugia.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
5. Preliminarmente deve essere osservato che la pronuncia della Corte di Appello di Perugia risulta passata in giudicato, come da certificazione del suddetto ufficio giudiziario in data 3 luglio 2023; la parte ricorrente ha provveduto alla rituale notifica all’Amministrazione del medesimo provvedimento il 5 maggio 2017. Risulta, inoltre, regolarmente inviata la dichiarazione di cui all’art. 5- sexies della legge n. 89/2001 in data 17 luglio 2019.
6. Ciò premesso, il Collegio rammenta che:
- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
- l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la diversità ontologica delle due azioni;
- l’esecuzione dell’ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
7. Fatta tale doverosa premessa, il Collegio osserva che la domanda di esecuzione del decreto della Corte di Appello spiegata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento sia in riferimento al pagamento della somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale nonché quanto alla contestuale istanza di nomina di un commissario ad acta .
8. Alla stregua di quanto esposto, questo Tribunale dispone che il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , provveda entro il termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.
Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 cod. civ.), con la conseguenza che:
- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;
- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.
Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 cod. civ.).
9. Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente responsabile dell’Ufficio I della Direzione Affari Giuridici e Legali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero soccombente.
10. Il commissario cosi designato provvederà a:
a - prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;
b - utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;
c - utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l’istituto del pagamento in conto sospeso.
11. Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al precedente paragrafo 8.
12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Per il pagamento delle spese del giudizio il commissario provvederà analogamente a quanto indicato nel paragrafo 10.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'MB (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina gli adempimenti di cui in motivazione.
Le spese del presente giudizio, poste a carico del Ministero della Giustizia, sono liquidate in 500,00 (cinquecento/00) euro, oltre agli oneri ed accessori di legge ed alle eventuali ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie, con distrazione in favore del difensore antistatario avvocato Virginia Marchesini.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di UR, Consigliere
Elena Daniele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Daniele | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO