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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/12/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 3260 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto:
Vendita di cose mobili;
promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
RA AS (C.F. , elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
MILANO 75 65122 PESCARA, giusta procura del 07.12.2023; appellante nei confronti di Part
. (C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
LO AO (C.F. , domiciliata in CORSO G. GARIBALDI, 63 C.F._2
47100 FORLÌ, in virtù di procura del 12.06.2024; appellato
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«Voglia il Tribunale adito in funzione di Giudice dell'appello, disattesa ogni contraria istanza, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.
908/2023 emessa nell'ambito del procedimento civile RGC 120/2022 pendente tra e la Parte_1 [...]
Giudice dott. Andrea Biavati, pubblicata in data 09.11.2023 e non notificata al difensore di Controparte_2 parte appellante, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“In via preliminare:
1 • accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto, il difetto di competenza per territorio del Giudice di Pace adito in favore del Giudice di Pace di Roma e, per l'effetto, dichiarare la propria incompetenza per territorio, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e oneri di lite;
• accertare e dichiarare, per quanto sopra argomentato, il difetto di competenza per valore del Giudice di
Pace adito in favore del Tribunale Civile di Roma (ovvero di Forlì in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio) e, per l'effetto, dichiarare la propria incompetenza per valore, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e oneri di lite;
• accertare e dichiarare, per quanto sopra argomentato, la carenza di legittimazione passiva della deducente
e, per l'effetto, dichiarare l'estromissione dal presente giudizio, con condanna al pagamento delle spese ed oneri di lite;
il tutto con la condanna alle spese ed oneri di lite;
In via principale: rigettare la domanda di parte attrice siccome infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa;
Il tutto con condanna al pagamento delle spese ed oneri di lite.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo alla deducente, limitare le pretese risarcitorie di parte attrice in base a quanto argomentato nella suesposta narrativa;
In via istruttoria […]
Con vittoria di spese di I e II grado».
Part Conclusioni per : CP_1
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis:
- nel merito: richiamato e qui ribadito tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito nella parte espositiva del presente atto di costituzione e risposta, respingere integralmente l'appello ex adverso proposto giacché infondato e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n.908/2023 emessa dal Giudice di Pace di Forlì nel procedimento n.120/2022 R.G.
Con vittoria di compensi legali ed accessori tutti di causa».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ropone gravame avverso la sentenza n. 908 del 9.11.2023, con cui Parte_1 il Giudice di Pace di Forlì accoglieva la domanda di garanzia formulata dalla controparte
[...] con condanna al pagamento della somma, pari ad € 4.421,06, oltre le spese processuali. CP_2
Espone l'appellante che, in data 17.10.2019, la società acquistava da Controparte_2
l'automobile Peugeot Boxer 335335 2.2 HDI, tg. FB724FR, al Controparte_3
2 prezzo di € 11.200,00; al momento della consegna, avvenuta il 5.02.2020, il mezzo aveva percorso circa 118.757 km.
Contestualmente all'acquisto, ottoscriveva con un contratto di CP_2 Parte_1 garanzia per la copertura dei danni al veicolo (doc. 3 fasc. primo grado attrice).
In data 29.09.2020, dopo aver percorso poco più di 20.000,00 km e complessivamente
138.925 km, l'auto subiva un guasto meccanico, consegnata all' veniva Parte_2 riscontrata la rottura e grippaggio del motore, a causa della rottura della testata, per cui CP_2 inviava a il preventivo di riparazione redatto dall' per € Parte_1 Parte_2
5.526,33 (doc. 4 fasc. primo grado attrice).
Malgrado i solleciti, la società garante negava la liquidazione dell'indennizzo (v. doc. 7 - 8 fasc. primo grado attrice).
L'acquirente pertanto incardinava il giudizio di primo grado, chiedendo la condanna al pagamento delle spese di riparazione, determinate in € 5.000,00, oltre il rimborso delle spese sostenute per il deposito del veicolo e per il noleggio dell'auto sostitutiva (€ 610,00 di canone mensile iva inclusa, v. doc. 5).
Costituita nel giudizio, la convenuta (odierna appellante) eccepiva l'incompetenza per territorio e per valore in favore del Giudice di Pace di Roma, inoltre eccepiva la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva la rideterminazione dell'indennizzo tenendo conto del pregresso utilizzo e della vetustà del bene.
Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio, ad oggetto l'entità e la causa del danno riportato dal mezzo in base all'operatività della garanzia e del pregresso utilizzo. Il Consulente incaricato, ing. nella perizia depositata il 01.12.2022, esaminati i danni al veicolo in Persona_1 relazione alle condizioni generali del contratto di garanzia, concludeva: “la causa del danno deve individuarsi in un ammaloramento della guarnizione della testata con relativa perdita di liquido;
circa l'operatività della garanzia, nel capitolo dei ripristini ricade tale tipologia di danno” (v. pag. 11 relazione C.T.U.).
Completata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione orale previo deposito di brevi note scritte.
Con la sentenza n. 908 del 9.11.2023, il Giudice di Pace di Forlì, previo rigetto delle eccezioni di incompetenza territoriale e per valore, nonché dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva e di nullità della citazione formulate dalla convenuta, a fronte dell'accertata applicabilità della garanzia, accoglieva la domanda di rimborso delle spese di riparazione come da stima peritale, al netto di una trattenuta pari al 20% come da pattuizione contrattuale.
3 Come detto, propone appello deducendo la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione degli artt. 7 e 20 c.p.c. circa l'incompetenza per valore e territorio, l'errata interpretazione della documentazione contrattuale a sostegno della legittimazione passiva, nonché
l'errata valutazione ed interpretazione delle risultanze peritali, in particolar modo rispetto all'operatività della garanzia. Part Si costituisce l'appellata . ai fini del rigetto del gravame e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
Con l'ordinanza del 18.7.2025, assumendo la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata all'udienza per discussione ex art. 281-sexies c.p.c., poi fissata per il giorno
17.12.2025, previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
L'appello va rigettato per i seguenti motivi.
Va condiviso il rigetto dell'eccezione d'incompetenza per valore e territorio espresso dal
Giudice di pace, nei termini seguenti: “l'oggetto della causa è la richiesta di risarcimento dei danni subiti da parte attrice nei confronti del convenuto, con determinazione di una del giudice adito;
pertanto, la relativa prestazione va adempiuta dal debitore presso il domicilio del creditore” (pag. 3 sentenza n. 908/2023).
L'acquirente ha proposto una domanda di pagamento di una somma determinata, liquida, sulla scorta di un contratto efficace tra le parti ed indipendente rispetto al contratto di compravendita;
pertanto, la prestazione integra un'obbligazione pecuniaria, da assolversi al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182 c.c. comma 3.
La causa veniva dunque incardinata correttamente avanti al foro ex art. 20 c.p.c.
Le argomentazioni della difesa di parte appellante non meritano condivisione, atteso che, quanto al valore, la parte attrice in primo grado ha contenuto la sua domanda nell'ambito della somma di € 5.000,00, entro cioè il limite di valore ratione temporis vigente.
In realtà, emerge l'incoerenza della difesa, la quale in parte segnala la riduzione della domanda rispetto alla somma di cui al preventivo di riparazione, in altra parte eccepisce comunque l'incompetenza per valore, evidenziando l'illiquidità del credito.
Ugualmente, l'eccezione di legittimazione passiva è infondata.
Contrariamente da quanto opinato dalla difesa di parte appellante, la sussistenza dell'obbligazione discende dal contratto di agenzia sottoscritto con l'acquirente - di carattere indipendente e a sé stante rispetto al contratto di compravendita – la cui finalità consiste specificamente nel regolare i rapporti tra acquirente e garante, mentre ne è esclusa la parte venditrice.
4 A maggior ragione, la clausola “contratto di garanzia convenzionale ulteriore” prevede testualmente: “a è affidata esclusivamente la gestione tecnica della garanzia convenzionale ulteriore, Parte_1 secondo le condizioni e nei limiti della relativa dichiarazione di garanzia”.
Ebbene, posto che la sussistenza e la risarcibilità del danno non è mai stata oggetto di specifica contestazione da parte della garante, al punto che la stessa società si era limitata a negare l'indennizzo unicamente in punto di quantum (come emerge dal contenuto delle missive del
15.10.2020 e 27.11.2020, doc. 7 – 8 fasc. primo grado appellata), è evidente che la causa è stata instaurata nei confronti di soggetto legittimato, in quanto titolare dell'obbligo a corrispondere l'indennizzo.
Rispetto all'eccezione di nullità della citazione, se ne ravvisa non sono l'infondatezza ma anche la manifesta strumentalità. È infatti pienamente condivisibile quanto rilevato dal Giudice di prime cure, che nella sentenza impugnata esponeva: “parte attrice ha esattamente quantificato la somma richiesta contenendola in euro 5.000,00, entro la competenza del giudice adito, a titolo “causa petendi” di risarcimento dei danni subiti, danni che andavano risarciti da parte convenuta come previsto nel contratto stipulato fra le stesse parti” (pag. 3 sentenza).
Riguardo al merito della decisione, l'appellante contesta le valutazioni operate dal c.t.u. in merito al pregresso utilizzo, che a suo dire avrebbe dovuto essere computato dall'immatricolazione del veicolo, e non dall'acquisto.
Tale ricostruzione non è condivisibile.
Come correttamente rilevato dal c.t.u., il contratto di garanzia precisa che “i parametri di riconoscimento della modalità di ripristino, vengono determinati sulla base della proporzionalità, tra la percorrenza residua mancata in ragione del guasto e la percorrenza corrispondente al rinnovato ciclo di vita secondo lo standard
”. Parte_3
Ebbene, a pagg. 11 della relazione il C.T.U. applica correttamente i seguenti criteri, concludendo che il guasto avveniva 20.168 km dopo la consegna, perciò al 20% della vita utile del mezzo.
La ricostruzione operata dal C.T.U. risulta totalmente condivisibile sia su un piano logico- giuridico, posto che si trattava di un veicolo usato, sia perché pienamente coerente con la pattuizione contrattuale.
Per tale ragione, l'imputazione a dell'80% del valore delle riparazioni è Parte_1 corretta.
5 In conclusione, la sentenza n. 953/23 emessa dal Giudice di pace di Forlì va confermata, anche in relazione al capo sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante
[...]
Parte_1
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n.
908/2023 del 9.11.2023; Part
- condanna a rifondere, in favore di . , le spese Parte_1 CP_1 di lite che liquida in € 2.915,00, a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al
15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge;
- accerta e dichiara sussistere le condizioni per recuperare a carico di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
[...] impugnazione a norma del comma 1-bis ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002.
Forlì, 24 dicembre 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
6
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 3260 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto:
Vendita di cose mobili;
promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
RA AS (C.F. , elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
MILANO 75 65122 PESCARA, giusta procura del 07.12.2023; appellante nei confronti di Part
. (C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
LO AO (C.F. , domiciliata in CORSO G. GARIBALDI, 63 C.F._2
47100 FORLÌ, in virtù di procura del 12.06.2024; appellato
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«Voglia il Tribunale adito in funzione di Giudice dell'appello, disattesa ogni contraria istanza, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.
908/2023 emessa nell'ambito del procedimento civile RGC 120/2022 pendente tra e la Parte_1 [...]
Giudice dott. Andrea Biavati, pubblicata in data 09.11.2023 e non notificata al difensore di Controparte_2 parte appellante, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“In via preliminare:
1 • accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto, il difetto di competenza per territorio del Giudice di Pace adito in favore del Giudice di Pace di Roma e, per l'effetto, dichiarare la propria incompetenza per territorio, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e oneri di lite;
• accertare e dichiarare, per quanto sopra argomentato, il difetto di competenza per valore del Giudice di
Pace adito in favore del Tribunale Civile di Roma (ovvero di Forlì in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio) e, per l'effetto, dichiarare la propria incompetenza per valore, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e oneri di lite;
• accertare e dichiarare, per quanto sopra argomentato, la carenza di legittimazione passiva della deducente
e, per l'effetto, dichiarare l'estromissione dal presente giudizio, con condanna al pagamento delle spese ed oneri di lite;
il tutto con la condanna alle spese ed oneri di lite;
In via principale: rigettare la domanda di parte attrice siccome infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa;
Il tutto con condanna al pagamento delle spese ed oneri di lite.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo alla deducente, limitare le pretese risarcitorie di parte attrice in base a quanto argomentato nella suesposta narrativa;
In via istruttoria […]
Con vittoria di spese di I e II grado».
Part Conclusioni per : CP_1
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis:
- nel merito: richiamato e qui ribadito tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito nella parte espositiva del presente atto di costituzione e risposta, respingere integralmente l'appello ex adverso proposto giacché infondato e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n.908/2023 emessa dal Giudice di Pace di Forlì nel procedimento n.120/2022 R.G.
Con vittoria di compensi legali ed accessori tutti di causa».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ropone gravame avverso la sentenza n. 908 del 9.11.2023, con cui Parte_1 il Giudice di Pace di Forlì accoglieva la domanda di garanzia formulata dalla controparte
[...] con condanna al pagamento della somma, pari ad € 4.421,06, oltre le spese processuali. CP_2
Espone l'appellante che, in data 17.10.2019, la società acquistava da Controparte_2
l'automobile Peugeot Boxer 335335 2.2 HDI, tg. FB724FR, al Controparte_3
2 prezzo di € 11.200,00; al momento della consegna, avvenuta il 5.02.2020, il mezzo aveva percorso circa 118.757 km.
Contestualmente all'acquisto, ottoscriveva con un contratto di CP_2 Parte_1 garanzia per la copertura dei danni al veicolo (doc. 3 fasc. primo grado attrice).
In data 29.09.2020, dopo aver percorso poco più di 20.000,00 km e complessivamente
138.925 km, l'auto subiva un guasto meccanico, consegnata all' veniva Parte_2 riscontrata la rottura e grippaggio del motore, a causa della rottura della testata, per cui CP_2 inviava a il preventivo di riparazione redatto dall' per € Parte_1 Parte_2
5.526,33 (doc. 4 fasc. primo grado attrice).
Malgrado i solleciti, la società garante negava la liquidazione dell'indennizzo (v. doc. 7 - 8 fasc. primo grado attrice).
L'acquirente pertanto incardinava il giudizio di primo grado, chiedendo la condanna al pagamento delle spese di riparazione, determinate in € 5.000,00, oltre il rimborso delle spese sostenute per il deposito del veicolo e per il noleggio dell'auto sostitutiva (€ 610,00 di canone mensile iva inclusa, v. doc. 5).
Costituita nel giudizio, la convenuta (odierna appellante) eccepiva l'incompetenza per territorio e per valore in favore del Giudice di Pace di Roma, inoltre eccepiva la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva la rideterminazione dell'indennizzo tenendo conto del pregresso utilizzo e della vetustà del bene.
Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio, ad oggetto l'entità e la causa del danno riportato dal mezzo in base all'operatività della garanzia e del pregresso utilizzo. Il Consulente incaricato, ing. nella perizia depositata il 01.12.2022, esaminati i danni al veicolo in Persona_1 relazione alle condizioni generali del contratto di garanzia, concludeva: “la causa del danno deve individuarsi in un ammaloramento della guarnizione della testata con relativa perdita di liquido;
circa l'operatività della garanzia, nel capitolo dei ripristini ricade tale tipologia di danno” (v. pag. 11 relazione C.T.U.).
Completata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione orale previo deposito di brevi note scritte.
Con la sentenza n. 908 del 9.11.2023, il Giudice di Pace di Forlì, previo rigetto delle eccezioni di incompetenza territoriale e per valore, nonché dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva e di nullità della citazione formulate dalla convenuta, a fronte dell'accertata applicabilità della garanzia, accoglieva la domanda di rimborso delle spese di riparazione come da stima peritale, al netto di una trattenuta pari al 20% come da pattuizione contrattuale.
3 Come detto, propone appello deducendo la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione degli artt. 7 e 20 c.p.c. circa l'incompetenza per valore e territorio, l'errata interpretazione della documentazione contrattuale a sostegno della legittimazione passiva, nonché
l'errata valutazione ed interpretazione delle risultanze peritali, in particolar modo rispetto all'operatività della garanzia. Part Si costituisce l'appellata . ai fini del rigetto del gravame e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
Con l'ordinanza del 18.7.2025, assumendo la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata all'udienza per discussione ex art. 281-sexies c.p.c., poi fissata per il giorno
17.12.2025, previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
L'appello va rigettato per i seguenti motivi.
Va condiviso il rigetto dell'eccezione d'incompetenza per valore e territorio espresso dal
Giudice di pace, nei termini seguenti: “l'oggetto della causa è la richiesta di risarcimento dei danni subiti da parte attrice nei confronti del convenuto, con determinazione di una del giudice adito;
pertanto, la relativa prestazione va adempiuta dal debitore presso il domicilio del creditore” (pag. 3 sentenza n. 908/2023).
L'acquirente ha proposto una domanda di pagamento di una somma determinata, liquida, sulla scorta di un contratto efficace tra le parti ed indipendente rispetto al contratto di compravendita;
pertanto, la prestazione integra un'obbligazione pecuniaria, da assolversi al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182 c.c. comma 3.
La causa veniva dunque incardinata correttamente avanti al foro ex art. 20 c.p.c.
Le argomentazioni della difesa di parte appellante non meritano condivisione, atteso che, quanto al valore, la parte attrice in primo grado ha contenuto la sua domanda nell'ambito della somma di € 5.000,00, entro cioè il limite di valore ratione temporis vigente.
In realtà, emerge l'incoerenza della difesa, la quale in parte segnala la riduzione della domanda rispetto alla somma di cui al preventivo di riparazione, in altra parte eccepisce comunque l'incompetenza per valore, evidenziando l'illiquidità del credito.
Ugualmente, l'eccezione di legittimazione passiva è infondata.
Contrariamente da quanto opinato dalla difesa di parte appellante, la sussistenza dell'obbligazione discende dal contratto di agenzia sottoscritto con l'acquirente - di carattere indipendente e a sé stante rispetto al contratto di compravendita – la cui finalità consiste specificamente nel regolare i rapporti tra acquirente e garante, mentre ne è esclusa la parte venditrice.
4 A maggior ragione, la clausola “contratto di garanzia convenzionale ulteriore” prevede testualmente: “a è affidata esclusivamente la gestione tecnica della garanzia convenzionale ulteriore, Parte_1 secondo le condizioni e nei limiti della relativa dichiarazione di garanzia”.
Ebbene, posto che la sussistenza e la risarcibilità del danno non è mai stata oggetto di specifica contestazione da parte della garante, al punto che la stessa società si era limitata a negare l'indennizzo unicamente in punto di quantum (come emerge dal contenuto delle missive del
15.10.2020 e 27.11.2020, doc. 7 – 8 fasc. primo grado appellata), è evidente che la causa è stata instaurata nei confronti di soggetto legittimato, in quanto titolare dell'obbligo a corrispondere l'indennizzo.
Rispetto all'eccezione di nullità della citazione, se ne ravvisa non sono l'infondatezza ma anche la manifesta strumentalità. È infatti pienamente condivisibile quanto rilevato dal Giudice di prime cure, che nella sentenza impugnata esponeva: “parte attrice ha esattamente quantificato la somma richiesta contenendola in euro 5.000,00, entro la competenza del giudice adito, a titolo “causa petendi” di risarcimento dei danni subiti, danni che andavano risarciti da parte convenuta come previsto nel contratto stipulato fra le stesse parti” (pag. 3 sentenza).
Riguardo al merito della decisione, l'appellante contesta le valutazioni operate dal c.t.u. in merito al pregresso utilizzo, che a suo dire avrebbe dovuto essere computato dall'immatricolazione del veicolo, e non dall'acquisto.
Tale ricostruzione non è condivisibile.
Come correttamente rilevato dal c.t.u., il contratto di garanzia precisa che “i parametri di riconoscimento della modalità di ripristino, vengono determinati sulla base della proporzionalità, tra la percorrenza residua mancata in ragione del guasto e la percorrenza corrispondente al rinnovato ciclo di vita secondo lo standard
”. Parte_3
Ebbene, a pagg. 11 della relazione il C.T.U. applica correttamente i seguenti criteri, concludendo che il guasto avveniva 20.168 km dopo la consegna, perciò al 20% della vita utile del mezzo.
La ricostruzione operata dal C.T.U. risulta totalmente condivisibile sia su un piano logico- giuridico, posto che si trattava di un veicolo usato, sia perché pienamente coerente con la pattuizione contrattuale.
Per tale ragione, l'imputazione a dell'80% del valore delle riparazioni è Parte_1 corretta.
5 In conclusione, la sentenza n. 953/23 emessa dal Giudice di pace di Forlì va confermata, anche in relazione al capo sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante
[...]
Parte_1
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n.
908/2023 del 9.11.2023; Part
- condanna a rifondere, in favore di . , le spese Parte_1 CP_1 di lite che liquida in € 2.915,00, a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al
15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge;
- accerta e dichiara sussistere le condizioni per recuperare a carico di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
[...] impugnazione a norma del comma 1-bis ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002.
Forlì, 24 dicembre 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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