Versione
5 giugno 1962
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12 aprile 1963
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29 ottobre 1982
29 ottobre 1982
Art. 11.
E' vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio ed usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonche' qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:
a) di piombo, zinco o di leghe contenenti piu' del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;
b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;
c) rivestiti internamente con strati vetrificati verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;
d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purche' le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilita' da parte della lega saldante;
e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi piu' di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;
f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori ed odori che modifichino sfavorevolmente le proprieta' organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.
Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati.
Le predette disposizioni si applicano altresi' ai recipienti, utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonche' ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute all' art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificato dall' art. 8 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , limitatamente alla parte riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari".
E' vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio ed usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonche' qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:
a) di piombo, zinco o di leghe contenenti piu' del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;
b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;
c) rivestiti internamente con strati vetrificati verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;
d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purche' le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilita' da parte della lega saldante;
e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi piu' di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;
f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori ed odori che modifichino sfavorevolmente le proprieta' organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.
Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati.
Le predette disposizioni si applicano altresi' ai recipienti, utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonche' ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute all' art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificato dall' art. 8 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , limitatamente alla parte riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari".
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Torino, sez. II, sentenza 27/02/2014, n. 351Provvedimento: […] L'articolo 11 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 demanda al Ministro della Salute il compito di fissare con proprio decreto le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego per le sostanze che possono essere cedute dagli imballaggi, dai recipienti e dagli utensili ai prodotti alimentari.Leggi di più...
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