Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/1968, n. 1707
CASS
Sentenza 6 giugno 1968

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Massime4

L'art. 366 n.4 cod.proc.civ. non va interpretato nel senso che occorrono due requisiti autonomi, e, cioe, la specificazione dei motivi e l'indicazione espressa delle norme di diritto, ma nel senso che quest'ultima indicazione costituisce un elemento per chiarire il contenuto dei motivi. ( conforme alla sentenza n.2077-67, massima n.329176).*

L'accertamento della specificita della formulazione dei capitoli di prova involge un giudizio di fatto sottratto al Sindacato di legittimita quando e sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. ( conforme alle sent. N. 853-67,massima n. 327007 n. 2327-65).*

I testimoni possono essere ammessi a deporre unicamente su fatti obiettivi, circostanze o elementi materiali, e non gia ad esprimere giudizi. ( V.859-66, massima n.321714).*

Ai sensi dell,art. 67 della legge fallimentare, costituiscono mezzi anormali di pagamento tutti quei mezzi diversi dal danaro e dai titoli di credito che la legge o la pratica commerciale considerano equivalenti del danaro -quali gli assegni circolari e bancari, le cambiali,i vaglia cambiari e simili-.Piu precisamente sono mezzi anormali le cessioni di merci, la datio in solutum e tutti quegli altri in cui il danaro entra in funzione, non quale strumento di immediata e diretta soluzione, ma in via mediata ed indiretta, quale effetto di altre forme negoziali. Conforme alla sentenza n.1835-66, massima n.323583.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/1968, n. 1707
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1707
    Data del deposito : 6 giugno 1968

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