Articolo 2 della Legge 13 luglio 1954, n. 502
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 luglio 1954
Art. 2.
Ai fini e per gli effetti della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni, s'intendono soggette ad imposta sull'entrata le cessioni di merci e prodotti effettuate mediante girata apposta sui buoni di consegna emessi a chiusura di contratti a termine su merci ammesse alla contrattazione in Borsa alle grida, sulle fedi di deposito nei magazzini generali, sulle polizze di carico ed in generale su qualsiasi altro titolo rappresentativo di merci.
L'imposta si corrisponde in base a fattura da emettersi, a cura dei singoli giranti, nei modi e termini normali.
Peraltro, l'intervento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci, nella duplice qualita' di girataria e di girante dei buoni di consegna ai fini dell'esecuzione dei contratti di Borsa merci, da' luogo, per ogni operazione, ad una sola entrata imponibile e a relativa imposta sull'entrata e' dovuta dalla Cassa, in occasione della girata da essa effettuata sul prezzo corrisposto dal giratario.
Entrata in vigore il 27 luglio 1954