Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02088/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01380/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Sottile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. Prefettura di Cosenza e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del Provvedimento Prot. Uscita n. -OMISSIS-del 13 maggio 2021 pervenuto a mezzo pec al ricorrente in pari data, con cui il Prefetto della Provincia di Cosenza, in riscontro ad apposita istanza presentata dal sig. -OMISSIS- il precedente 8 maggio 2021 mirante ad ottenere il rilascio/rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, ha rigettato la richiesta così permanendo il divieto a suo tempo già imposto al sig. -OMISSIS- con Decreto prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti anche con obbligo di vendere o cedere le armi e munizioni di sua proprietà a persona non convivente, munita di idoneo titolo, o ad armeria privata entro il termine dato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Cosenza e Ministero dell'Interno, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 14 novembre 2025 il dott. IV EA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale, in quanto risultava ancora vigente, entro un termine definito “ragionevole”, una misura personale adottata nei suoi confronti con provvedimento prefettizio del 6 marzo 2019 (che richiamava due condanne penali).
Il ricorrente, in sintesi, lamentava “ Violazione di legge; art. 43 comma 4 del T.U.L.P.S. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria ”.
La particolare materia imponeva un’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo, sicché, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento prefettizio del 2019, doveva riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole ed in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto inibitorio, tanto più che il ricorrente non intendeva rimettere in discussione i presupposti sulla cui base era stato emesso il divieto di cui al citato art. 39 T.U.L.P.S.
Nella fattispecie, l'Autorità procedente si è limitata a rimandare la verifica di idoneità a un tempo successivo, sul semplice assunto che doveva trascorrere un tempo ragionevole dal momento dell'adozione del provvedimento inibitorio, ma ciò in assenza di qualsiasi norma in tal senso.
Non si era tenuto conto della sentenza penale favorevole al ricorrente in sede di impugnazione del decreto penale di condanna e l’Amministrazione avrebbe dovuto dare luogo a una valutazione complessiva del ricorrente e del suo percorso di vita successivo agli eventuali episodi ostativi, e ciò in particolare laddove tali episodi, come nel caso trattato, erano risalenti nel tempo, tenuto anche conto che il sig. -OMISSIS- svolgeva attività di investigatore privato e aveva necessità dell’arma per mero scopo di difesa personale.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe, affidando a una relazione e a documentazione le tesi orientate a rilevare l’infondatezza del ricorso.
All’udienza di “smaltimento” dell’arretrato del 14 novembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non trova fondamento.
E’ noto, infatti, che la revoca, il diniego di autorizzazione o il divieto ex art. 39 del T.U.L.P.S . possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa il pericolo per la sicurezza pubblica, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi oppure, in altra prospettiva, circa l'assenza delle eccezionali esigenze concrete di difesa personale dell'individuo mediante possesso delle armi (TAR Lazio, Sez. I, 11,3,24, n. 4892).
Inoltre, il richiamo, nel provvedimento impugnato, a pendenze penali risalenti nel tempo e conclusesi poi con sentenza “assolutoria” non vale ad inficiare la legittimità del diniego, posto che il presupposto per il diniego di rinnovo non si fonda su una condanna penale o sulla pendenza di un giudizio penale, in sé considerati, essendo sufficiente, a tali fini, che permanga l’assenza di affidamento di non abusare delle armi, che nel caso di specie è stato valutato con giudizio discrezionale dell’Amministrazione, scevro dalle illegittimità denunciate.
Tale giudizio di inaffidabilità, razionalmente, àncora al trascorrere di un ulteriore lasso di tempo la sicurezza sulla personalità del richiedente, e lo stesso provvedimento impugnato afferma che sarebbe stata sottoposta a rivalutazione l’intera fattispecie, smentendo, così, la tesi per la quale il diniego permarrebbe “sine die”.
Le ragioni di prevenzione e della cura dell’interesse pubblico, soprattutto nel caso di specie ove il ricorrente chiedeva una licenza per “uso personale” sia pur giustificato da ragioni professionali, inducono a ritenere che la prudenza adottata dall’Amministrazione sia stata razionale e logica.
Per quanto dedotto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite possono compensarsi per la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso “da remoto” nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.