Ordinanza presidenziale 18 marzo 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00145/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2022, proposto dalla società Efi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Coromano e Giuseppe Nebbia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
- della Determinazione dirigenziale n. 2865 del 27.05.2022 emessa dal Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di gestione del POR FESR-FSE in materia di aiuti della Regione Molise, notificata a mezzo pec alla impresa Efi S.r.l. giusta n. prot. 98615 del 06.06.2022, con la quale l’istanza inoltrata dalla ditta ricorrente tramite portale MOSEM è stata definitivamente ritenuta non ammissibile alle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico “ Attuazione Piano di azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da Covid- 19 ex DGR n. 136 del 16.04.2020 POR FESR FSE Molise 2014/2020; POC Molise 2014-2020; Patto per lo sviluppo della Regione Molise FSC 2014-2020– Linea d’intervento area di crisi industriale complessa DM del 07.08.2015 – Azione Aiuti alle pmi per il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa – Esecuzione della DGR n. 142 del 04.05.2020. Approvazione dell’Avviso Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva ” approvato con determina del Direttore del I Dipartimento n. 50 del 12.05.2020;
- del preavviso di rigetto n. prot. 787 del 29.04.2022 emesso da Sviluppo Italia Molise S.p.a. avente ad oggetto: “ Emergenza Covid-19- Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva – Avviso pubblico – approvato con determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 50 del 12/05/2020 – Domanda presentata il giorno 25/05/2020 – Identificativo Mosem 20006MP000000869 – Soggetto istante efi S.R.L. – Comunicazione dei motivi ostativi all’ammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii .”;
- nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali, o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ER HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società ricorrente ha impugnato la determina regionale n. 2865 del 27.05.2022 con la quale è stata dichiarata definitivamente non ammissibile la sua istanza di accesso alle agevolazioni previste in favore delle piccole e medie imprese per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19, di cui all’Avviso pubblico approvato con determina del Direttore del I Dipartimento n. 50 del 12.05.2020, “ Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva ”, per un plafond complessivo l’importo di 20.000.000,00 (venti milioni) di euro.
Il suddetto provvedimento regionale, sottolinea la ricorrente, si fonda sulla seguente motivazione:
“ Il Soggetto proponente ha controdedotto ai motivi ostativi mediante l'invio di controdeduzioni in data 09/05/2022. Con le controdeduzioni il soggetto proponente sostiene l'assenza dell'incoerenza, contestata con la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90, tra quanto dichiarato in domanda e quanto risultante da visura camerale. Nel dettaglio, il soggetto proponente conferma di svolgere tutte le attività dichiarate nel Modulo di domanda e autocertificazioni (Allegato 3), quindi anche l’attività di cui al codice ATECO 55.1 NON sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020. A suo dire, nell’ambito dei codici ATECO dichiarati in domanda, la società può esercitare indipendentemente e singolarmente le attività relative ai settori: Immobiliare, Alberghiero, Ristorazione e Bar, pertanto la medesima società può scegliere, con flessibilità, la chiusura di uno o più servizi che operano in autonomia l’uno dall’altro. Quindi, per il periodo di riferimento, la società è stata costretta a chiudere l’attività relativa alla ristorazione e al bar, pertanto la richiesta di contributo è relativa solo ai due settori “chiusi”. Dall’analisi delle controdeduzioni inviate in data 09/05/2022 viene quindi definitivamente confermato il fatto che la Società (soggetto proponente) abbia richiesto le agevolazioni per le due unità locali site in Molise e che l’attività di cui al codice 55.1 (contestato in sede di procedura di cui all’art. 10 bis della L. 241/90) sia esercitata in una delle unità locali site in Molise e precisamente Via G. Vico, 2/A 86100 Campobasso. Proprio tale circostanza configura una incoerenza rispetto a quanto dichiarato nel Modulo di domanda. Infatti, tra le altre dichiarazioni, nel Modulo di domanda, precisamente al punto 6, l’impresa sceglie l’opzione nella quale dichiara: “che l’unità operativa, (ovvero le unità operative) di cui sopra (nel caso specifico entrambe ha avuto l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii. (cfr. art. 5, comma 1, lettera b), punto i dell’Avviso.” Risulta quindi palesemente evidente l’incoerenza tra la dichiarazione resa relativamente alle unità operative (e non alle attività svolte) indicate in Domanda ed il fatto che è stato rilevato (e confermato nelle controdeduzioni) che nelle unità operative (precisamente nell’unità sita in Via G. Vico, 2/A 86100 Campobasso) venga svolta anche una attività NON SOSPESA per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii. (appunto l’attività di cui al codice ATECO 55.1).
L’Avviso pubblico, Lex Specialis, all’articolo art. 5 dedicato a stabilire i requisiti di ammissibilità dei beneficiari, sancisce al comma 1, lettera a) che le imprese debbano avere almeno un’unità operativa attiva nella Regione Molise, mentre al comma b) del medesimo articolo aggiunge che (nel caso di cui trattasi) le unità operative dono aver avuto, alternativamente, l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22/03/2020 (punto i della lettera b)) ovvero la stessa non rientra tra quelle che hanno avuto l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22/03/2020 (punto ii della lettera b)). In tal caso (punto ii della lettera b), l’impresa nel suo complesso (dice chiaramente ed esplicitamente l’avviso) deve aver subito una riduzione del fatturato nel primo quadrimestre del 2020pari ad almeno il 30%. Quindi, l’Avviso pubblico, Lex specialis, nello stabilire i requisiti di ammissibilità fa riferimento alle unità operative che devono aver avuto l’attività sospesa (ovvero tutte le attività sospese) e non prevede la possibilità di fare distinzioni tra le diverse attività esercitate da un’impresa in una unità operativa.
In altri termini, perché si possa presentare una domanda di contributo ai sensi del punto i) della lettera b) dell’art. 5 dell’Avviso, tutte quante le unità produttive dell’impresa individuate nella lettera a) dello stesso articolo, ossia dichiarate al punto n. 5 del Modulo di domanda e autocertificazioni (quelle, cioè, ubicate nel territorio della Regione Molise), devono aver avuto l’attività totalmente sospesa oppure, l’impresa che possiede anche una sola unità produttiva rimasta attiva, perché la sua attività non è stata sospesa per gli effetti del D.P.C.M. 22 marzo 2020, (come nel caso di cui trattasi) non rientra nella fattispecie di cui al punto i) della lettera b) dell’art. 5 dell’Avviso, la quale contempla esclusivamente la condizione di una totale e complessiva sospensione delle attività produttive dell’impresa in tutte le sue unità locali e articolazioni produttive site in Molise. Tale circostanza è ampiamente chiarita anche dalle FAQ n. 24 e 25 del giorno 20/05/2020 (precedenti alla data di apertura dello sportello). Considerato quindi quanto riportato in domanda e alla luce di quanto controdedotto, l’impresa avrebbe dovuto dichiarare e dimostrare di aver subito una riduzione di fatturato almeno pari al 30%, circostanza che non è stata dichiarata e non è stata dimostrata.
Per tutto quanto sopra riportato, le controdeduzioni non permettono il superamento delle criticità evidenziate con la comunicazione dei motivi ostativi e, pertanto, nel confermare quanto già comunicato in data 29/04/2022 con nota n. 787/2022, si propone la domanda di agevolazioni presentata per l’inammissibilità alle agevolazioni per il mancato superamento della fase di valutazione di cui all’art. 10, comma 1, lettera b) dell’Avviso in quanto il soggetto proponente non risulta avere i requisiti previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera b) punto i) dell’Avviso pubblico essendo stata riscontrata una incoerenza tra quanto dichiarato a tal riguardo nel modulo di domanda e quanto risulta dalla visura camerale e confermato dallo stesso soggetto proponente nelle controdeduzioni.”.
2. La società ricorrente, assumendo l’illegittimità del su indicato provvedimento nonché degli altri atti in epigrafe indicati, ha quindi proposto l’odierno ricorso, affidato ai seguenti motivi di censura:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELL’AVVISO PUBBLICO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DEL D.Lgs 123/1998; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 20, 21 QUINQUIES E /O 21 NONIES DELLA LEGGE 241/1990.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DELL’AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 50 DEL 12.05.2020; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. DEL 22 MARZO 2020 E DEL SUCCESSIVO D.M. 25 MARZO 2020; ECCESSO DI POTERE.
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 BIS DELLA LEGGE 241/1990; ASSENZA/CARENZA DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA.
In estrema sintesi, la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla propria istanza, avendo l’Amministrazione provveduto ben oltre i termini previsti dalla legge per la conclusione del procedimento, la cui tempistica è regolata, secondo quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso pubblico, dall’art. 5 d.lgs. n. 123/1998: quest’ultima disposizione prevede infatti al suo V comma, che “ Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda ”.
L’interessata ha quindi precisato che, una volta formatosi il silenzio-assenso, l’Amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 3 l. n. 241/1990, non avrebbe potuto più provvedere se non esercitando i poteri di autotutela, nelle forme, e nei limiti, di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241/1990, sicché “ a distanza di oltre 2 anni dall’inoltro dell’istanza la Regione Molise non poteva semplicemente limitarsi a respingere la domanda, peraltro per motivi infondati….” (cfr. ricorso, pag. 11).
Con il secondo motivo la ricorrente ha rappresentato di aver dichiarato, in sede di domanda di partecipazione alle agevolazioni in discorso, che “ La EFI è una società che svolge due tipi di attività: una immobiliare, essendo proprietaria di vari immobili nelle città di Campobasso, Isernia, Termoli, Roma e Lecce, che concede in locazione a Enti pubblici e a privati; una alberghiera, gestendo la struttura Centrum Palace di Campobasso, un hotel a 4 stelle dotato di 144 camere, funzionale anche per i ricevimenti, conferenze e congressi. L'albergo è rimasto chiuso a seguito delle disposizioni per l'emergenza epidemiologica ".
Tanto premesso, la ricorrente ha poi evidenziato come il gravato provvedimento di esclusione sia stato adottato avendo la Regione rilevato l’insussistenza, in capo alla ricorrente, del pur dichiarato requisito di ammissibilità di cui all’art. 5 lett. b) punto i dell’Avviso: la Regione ha, sul punto, evidenziato che presso l’unità produttiva indicata nella domanda venivano infatti svolte non solo attività riconducibili a codici ATECO per i quali era stata disposta la sospensione ex DPCM 22 marzo 2020 - nella specie l’attività di bar e ristorazione - ma anche l’attività alberghiera, per la quale non era stata disposta alcuna sospensione.
Ciò posto, la ricorrente ha, sul punto, dedotto che “ Sfugge peraltro all'Amministrazione che la chiusura dell'attività di ristorazione e di "bar" (rectius somministrazione di alimenti e bevande) impedisce di fatto lo svolgimento anche di quella alberghiera, in quanto sottrae alla stessa due servizi indefettibili e intimamente connessi, i quali rendono appunto realizzabile l'attività alberghiera. Il complessivo fatturato del periodo dimostra l'impossibilità di fatto per l'impresa di sostenere i costi della attività e il pregiudizio arrecato dalle forzate chiusure dovute all'emergenza epidemiologica. Comunque sia, anche il bando all’art. 5 comma 1 lett. b) punto i) – non contestato dall’Amministrazione – non prevede che tutte le attività di cui ai codici Ateco della visura camerale debbano essere sospese, ma più semplicemente che l’impresa deve aver “avuto l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020 ” (cfr. ricorso, pagg. 13-14).
Con il terzo mezzo, la ricorrente ha, infine, dedotto che l’esclusione dall’accesso alle agevolazioni deve ritenersi illegittima in quanto in capo alla medesima ricorrente era sussistente, in alternativa al requisito di ammissione ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. b) punto i) - ovvero per attività integralmente sospesa -, anche quello previsto dall’art. 5 comma 1 lett. b punto ii) dell’Avviso – ovvero quello relativa al rilevante calo del fatturato –, e sul punto viene osservato che “ In effetti la ricorrente ha subito non solo la sospensione di tutta la propria attività aziendale per le ragioni spiegate nel punto sub II) in diritto, bensì anche il calo del fatturato in misura superiore al 30% nel primo quadrimestre del 2020 rispetto all’anno precedente”.
Con il medesimo mezzo l’interessata ha dedotto che al momento dell’adozione del gravato provvedimento di esclusione ( 27.5.2022), “ la Regione aveva già escluso di fatto dalle graduatorie la domanda del ricorrente avendo approvato con la determina n. 4382 del 25.08.2020 la graduatoria di ammissione al beneficio ”, sicché il suddetto provvedimento di esclusione è stato emesso quanto l’Amministrazione aveva già “ provveduto all’espunzione della domanda presentata dalla EFI S.r.l. dagli elenchi degli ammessi ” (cfr. ricorso, pag. 15).
Nel ricorso è altresì articolata una domanda di condanna della “ resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto degli atti impugnati e del comportamento gravemente negligente dell'Amministrazione e che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio ”.
3. La Regione Molise si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, deducendo l’integrale infondatezza del gravame.
4. Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2022 la parte ricorrente, riportandosi all’istanza di rinuncia alla domanda cautelare depositata in data 30.9.2022, ha ribadito la propria volontà di rinunciare alla suddetta domanda, con richiesta di abbinamento della stessa al merito.
Il Tribunale, in assenza di osservazioni sul punto da parte della difesa erariale, ha preso atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda cautelare e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio.
5. In vista dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a., insistendo sulle proprie tesi.
6. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, uditi i difensori delle parti come da verbale in atti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
8. Con il primo motivo, come anticipato in narrativa, la ricorrente ha dedotto l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla propria istanza, avendo l’Amministrazione provveduto ben oltre i termini previsti dalla legge per la conclusione del procedimento, la cui tempistica è regolata, secondo quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso pubblico, dall’art. 5 d.lgs. n. 123/1998: quest’ultima disposizione prevede infatti, al suo V comma, che: “ Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda ”.
9. La censura è priva di pregio.
10. Al riguardo, il Collegio deve ricordare che l’art. 9 dell’Avviso pubblico relativo alla procedura per cui è causa, rubricato “ modalità di presentazione delle domande di agevolazione ”, sancisce, al suo primo comma, che “ le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento “a sportello”, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs 123 del 31/03/1998 e ss.mm.ii. che prevede l’istruttoria delle istanze pervenute secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse ”.
E, come ricordato dalla stessa parte ricorrente, l’art. 5 d.lgs. n. 123/1998, evocato dalla disposizione testé richiamata, stabilisce a sua volta, al suo quinto comma, che nei procedimenti cd. “ a sportello ”, come quello oggetto del presente giudizio, “ le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda ”.
Deve altresì essere posto in rilievo che il successivo art. 10 dell’Avviso pubblico, rubricato “ Istruttoria delle domande di agevolazione e criteri di valutazione ”, stabilisce quanto segue:
“ 1. L'iter del procedimento istruttorio delle istanze è articolato secondo le seguenti fasi:
a) istruttoria di ammissibilità formale o di ricevibilità. Tale fase è svolta secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda ed è tesa a determinare la completezza e la conformità della documentazione trasmessa (Cfr. Articolo 9). In caso di domande incomplete/difformi rileva, per stabilire l’ordine cronologico di presentazione delle stesse, la data e l’orario di trasmissione della documentazione completa/conforme a seguito di specifica richiesta da parte di Sviluppo Italia Molise S.p.A.;
b) istruttoria di ammissibilità sostanziale. Tale fase è volta a valutare l’ammissibilità della domanda nel merito delle caratteristiche soggettive del proponente e del rispetto di tutti i requisiti previsti dall’Avviso pubblico ed alla determinazione della agevolazioni eventualmente concedibili.
2. L’iter istruttorio è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e secondo i vigenti criteri di selezione del POR Molise FESR-FSE. In tale ambito è esperita a cura di Sviluppo Italia Molise S.p.A. la procedura di cui all’articolo 10-bis della citata legge.
3. Il RUP, sulla base dell’istruttoria effettuata da Sviluppo Italia Molise S.p.A., comunica al soggetto proponente l’esito finale del procedimento di valutazione ed eventualmente richiede la documentazione necessaria e propedeutica alla concessione delle agevolazioni”.
10.1. Tanto premesso, il Collegio deve rilevare che è la stessa ricorrente ad aver riferito che la Regione Molise, con Determinazione Dirigenziale n. 4382 del 25.08.2020 avente ad oggetto “ POR FESR FSE MOLISE 2014/2020; POC MOLISE 2014-2020; Patto per lo Sviluppo della regione Molise – FSC 2014/2020 – Avviso pubblico Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva (Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 50 del 12.05.2020) Impegno di spesa e concessione di un primo elenco delle domande pervenute, ex art. 11 comma 1” approvava un primo elenco degli ammessi delle domande pervenute, escludendo di fatto l’odierna ricorrente”: e sul punto la difesa erariale ha a sua volta evidenziato che sulla base del primo elenco di ammessi al beneficio la ricorrente non risultava essersi collocata in posizione utile per accedere all’agevolazione de quo.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate deve, innanzitutto, osservarsi che è l’attività istruttoria concernente l’“ ammissibilità formale o di ricevibilità ” di cui all’art. 10 comma 1 lett. a) dell’Avviso pubblico a dover essere contenuta nei limiti temporali indicati dalla ricorrente; ed infatti è la norma dell’Avviso pubblico testé citata che richiama espressamente il precedente art. 9 dell’Avviso pubblico e, quindi, i termini ivi indicati: alcuna inerzia può pertanto ascriversi all’Amministrazione, la quale ha proceduto nei termini previsti all’espletamento della predetta attività istruttoria, conclusasi con l’adozione della suddetta determina n. 4382 del 25.08.2020, recante un primo elenco di soggetti ammessi al beneficio, sicché l’istanza della ricorrente non può ritenersi accolta per silentium , attraverso il meccanismo di cui all’art. 20 l. n. 241/1990, non applicabile nel caso di specie.
10.2. Deve, inoltre, evidenziarsi che la difesa erariale ha rappresentato che solo successivamente alla detta fase procedimentale il RUP, avendo la disponibilità di nuove risorse finanziarie da destinare alle agevolazioni de quibus in favore dei imprese che avevano chiesto di accedervi, ha esaminato nel merito la domanda della ricorrente, adottando, all’esito di un’ulteriore istruttoria, il gravato provvedimento di esclusione: sul punto, la difesa pubblica ha infatti evidenziato, che “ con nota n. 68730/2022 del 13/4/2022 il RUP ha comunicato a Sviluppo Italia Molise di utilizzare le economie maturate per procedere “ ad una nuova istruttoria fino ad esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione per ulteriore scorrimento della graduatoria approvata con DD n. 2833 del 05/06/2020”. In seguito a tale comunicazione, la domanda di ammissione alle agevolazioni presentata dall’odierno ricorrente è stata immessa in istruttoria ” (cfr. memoria erariale del 30.9.2022, pag. 6). Ne consegue che anche in considerazione dello sviluppo del procedimento, così come descritto dalla difesa erariale, e rispetto al quale non sono state articolate specifiche controdeduzioni da parte della ricorrente, non si rinvengono i presupposti per ritenere formatosi il silenzio assenso sull’istanza della ricorrente di accesso alle agevolazioni in discorso.
11. Con il secondo mezzo la ricorrente ha dedotto che erroneamente l’Amministrazione ha adottato il gravato provvedimento di esclusione ritenendo insussistente, in capo alla ricorrente il pur dichiarato requisito di cui all’art. 5 lett. b) punto i dell’Avviso: sul punto la ricorrente ha evidenziato che “ Sfugge peraltro all'Amministrazione che la chiusura dell'attività di ristorazione e di "bar" (rectius somministrazione di alimenti e bevande) impedisce di fatto lo svolgimento anche di quella alberghiera, in quanto sottrae alla stessa due servizi indefettibili e intimamente connessi, i quali rendono appunto realizzabile l'attività alberghiera. Il complessivo fatturato del periodo dimostra l'impossibilità di fatto per l'impresa di sostenere i costi della attività e il pregiudizio arrecato dalle forzate chiusure dovute all'emergenza epidemiologica. Comunque sia, anche il bando all’art. 5 comma 1 lett. b) punto i) – non contestato dall’Amministrazione – non prevede che tutte le attività di cui ai codici Ateco della visura camerale debbano essere sospese, ma più semplicemente che l’impresa deve aver “avuto l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020 ” (cfr. ricorso, pagg. 13-14).
12 . Anche la detta censura è priva di pregio.
12.1. Il Collegio deve qui ricordare che il più volte citato art. 5 dell’Avviso pubblico, rubricato “ Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità ”, prevede quanto segue:
“ 1. I beneficiari del presente Avviso sono le Piccole e Medie Imprese (PMI) e i liberi professionisti ad esse equiparati (Cfr. Allegato 1, paragrafo 1) che abbiano i seguenti requisiti:
a) Abbiano almeno un’unità operativa nella regione Molise, attiva alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.M. Per le imprese soggette ad iscrizione nel Registro Imprese, l’unità operativa deve risultare attiva dal Registro Imprese. Per coloro che non sono soggetti ad iscrizione, il luogo di esercizio dell’attività di impresa sarà riscontrato dal certificato di attribuzione della partita I.V.A.
b) l’unità operativa (ovvero le unità operative) di cui alla lettera a) deve:
i. aver avuto l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii. oppure,
ii. non rientrare tra quelle che hanno avuto l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii. (in tale fattispecie rientrano le eccezioni di cui all’Allegato 1 del citato DPCM e ss.mm.ii. e le unità operative nelle quali, comunque, è stato possibile svolgere attività imprenditoriali per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1, lettere c), d), e), f) e h) del citato DPCM). In tal caso, l’impresa nel suo complesso deve aver subito una riduzione del fatturato nel primo quadrimestre del 2020 pari ad almeno il 30%. Per riduzione del fatturato si intende quanto definito all’Allegato 1, paragrafo 6; c) aver realizzato un fatturato nell’ultimo esercizio superiore a 200.000,00 Euro. Per la definizione di fatturato nell’ultimo esercizio si rimanda al paragrafo 7, dell’Allegato 1. Ai fini dell’ammissibilità le imprese beneficiarie devono avere chiuso, alla data di presentazione della domanda, almeno un esercizio contabile.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese di qualsiasi settore ad eccezione di quelle escluse dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 1 del medesimo Regolamento ”.
12.2. Tanto premesso, la ricorrente, nella propria domanda di partecipazione ha indicato esclusivamente di essere in possesso del requisito di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) punto i, ovvero di “ aver avuto l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii”; presso l’unità produttiva indicata nella domanda di partecipazione, ubicata in Campobasso, risultano però svolte, come rappresentato dalla stessa ricorrente, non solo attività d ristorazione e bar, sospese ai sensi del suddetto DPCM, ma anche quella alberghiera, che non è soggetta alla predetta sospensione ex lege .
Ne consegue che del tutto legittimamente l’Amministrazione ha adottato il gravato provvedimento di esclusione, avendo constatato, in piena aderenza al contenuto del su indicato art. 5 comma 1 lett. b) punto i dell’Avviso pubblico, che presso l’unità produttiva indicata nella domanda di partecipazione vi si svolgeva (anche) un’ attività non sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii, sicché non poteva dirsi integrato il requisito posto dalla predetta disposizione della lex specialis e indicato dalla ricorrente nella domanda di accesso al beneficio.
12.3. Sul punto, il Collegio deve sottolineare che non può condividersi la tesi ricorsuale secondo la quale l’Amministrazione non avrebbe dovuto limitarsi a verificare l’esistenza, nella visura camerale della ricorrente, di codici Ateco relativi ad attività “ potenzialmente esercitabili ”, atteso che “ il pedissequo ed asettico riferimento all'elencazione di cui al DPCM circa le attività non sospese, appare un vuoto simulacro se non contestualizzato all'effettiva possibilità per le imprese di esercitare delle minime attività che avrebbero consentito loro quantomeno la sopravvivenza e la remunerabilità delle prestazioni ”.
12.4. Al riguardo, il Collegio ritiene che anche con riferimento all’interpretazione delle clausole della lex specialis di una procedura come quella per cui è causa, debba trovare l’indirizzo giurisprudenziale, consolidatosi nella materia delle gare pubbliche, secondo il quale nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 codice civile. Ciò significa che, ai fini di tale interpretazione, devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 codice civile, con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. Pertanto se un'aporia tra i vari documenti costituenti la lex specialis impedisce l'interpretazione in termini strettamente letterali, è proprio la tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all'interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole. Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 11 novembre 2025, n. 8786; 31 ottobre 2022, n. 9386; 31 marzo 2021, n. 2710).
12.5. Orbene, nel caso di specie, come già ricordato in precedenza, l’art. 5 dell’Avviso pubblico, dispone, alla lettera b), quale requisito per l’accesso alle agevolazioni in discorso, che “ l’unità operativa (ovvero le unità operative) di cui alla lettera a)” deve, alternativamente, “ i. aver avuto l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii .” oppure, “ii. non rientrare tra quelle che hanno avuto l’attività sospesa per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii. (in tale fattispecie rientrano le eccezioni di cui all’Allegato 1 del citato DPCM e ss.mm.ii. e le unità operative nelle quali, comunque, è stato possibile svolgere attività imprenditoriali per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1, lettere c), d), e), f) e h) del citato DPCM). In tal caso, l’impresa nel suo complesso deve aver subito una riduzione del fatturato nel primo quadrimestre del 2020 pari ad almeno il 30%. Per riduzione del fatturato si intende quanto definito all’Allegato 1, paragrafo 6 ”.
Ciò posto, alla stregua di una interpretazione in termini strettamente letterali, l’art. 5 lett. b) punto i) risulta inequivoco nell’esigere che l’attività imprenditoriale sia stata in toto sospesa “ per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020”, ovvero in conseguenza della sospensione ope legis delle attività imprenditoriali ivi svolte, in quanto riconducibili a quelle indicate nel DPCM e non ascrivibili a quelle espressamente indicate nell’allegato 1 del detto DPCM, per le quali la sospensione è esclusa ( e tra le queste ultime rientra l’attività alberghiera, esercitata dalla ricorrente presso l’unità operativa di Campobasso).
Anche alla stregua di una interpretazione in termini sistematici, la lettura sinergica dei punti i) e ii) dell’art. 5 lett. b) evidenzia che la lex specialis ha previsto l’accesso al beneficio anche per le attività che non rientrano tra quelle sospese per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020 nella successiva ipotesi di cui al punto ii, e purché “ l’impresa nel suo complesso deve aver subito una riduzione del fatturato nel primo quadrimestre del 2020 pari ad almeno il 30%”.
12.6. Deve peraltro aggiungersi che l’interpretazione della disposizione dell’art. 5 lett. b) punto i propugnata dalla ricorrente reca un inaccettabile margine di incertezza nella delimitazione del perimetro applicativo della suddetta disposizione e nella distinzione tra l’ipotesi ivi prevista e quella di cui al successivo punto ii.
Infine, il Collegio rileva come non sia predicabile ex se l’interdipendenza, sostenuta dalla ricorrente, tra attività di ristorazione/bar - sospesa - e quella alberghiera - non sospesa – sì da ritenere che la sospensione della prima avrebbe gioco forza comportato anche la sospensione della seconda; né risulta che la ricorrente abbia fornito, in sede di domanda o in occasione delle osservazioni procedimentali successive al preavviso di diniego (che peraltro non sono state neanche prodotte nel presente giudizio) degli elementi specifici e documentati utili a dimostrare che nella sostanza l’intera attività d’impresa era stata paralizzata dalle restrizioni imposte con il DPCM 22 marzo 2022, ancorché non tutte le attività ivi autorizzate erano state formalmente sospese, sicché non è imputabile all’Amministrazione alcun mancato approfondimento istruttorio. La ricorrente si è infatti limitata, in sede di domanda di partecipazione a dichiarare che “ l’Albergo è rimasto chiuso a seguito delle disposizioni per l’emergenza epidemiologica ”.
La censura è, pertanto, priva di pregio.
13. Con il terzo mezzo la ricorrente ha, infine, dedotto che l’esclusione dall’accesso alle agevolazioni sarebbe illegittima in quanto in capo alla medesima ricorrente era sussistente, in alternativa all’ammissione ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. b) punto i) - ovvero per attività integralmente sospesa -, anche quella ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. b punto ii) dell’Avviso - ovvero quella relativa al rilevante calo del fatturato –, e sul punto è stato osservato che “ in effetti la ricorrente ha subito non solo la sospensione di tutta la propria attività aziendale per le ragioni spiegate nel punto sub II) in diritto, bensì anche il calo del fatturato in misura superiore al 30% nel primo quadrimestre del 2020 rispetto all’anno precedente”.
13.1. Anche la suddetta doglianza è priva di pregio.
Sul punto, il Collegio reputa sufficiente rilevare, come già detto in precedenza, che la ricorrente, in sede di domanda di partecipazione (cfr. allegato 2 del ricorso introduttivo) ha indicato, ai fini dell’accesso all’agevolazione de quo , il ( solo) requisito di ammissibilità di cui all’art. 5 lett. b) punto i dell’Avviso pubblico, sicché l’Amministrazione non avrebbe potuto consentire l’accesso alla detta agevolazione sulla base di un requisito, quello di cui al successivo art. 5 lett. b) punto ii, che la ricorrente non aveva dichiarato di possedere; né, peraltro, la ricorrente aveva indicato, nel corpus della domanda di partecipazione, alcun dato circa la riduzione del fatturato utile a dimostrare la sussistenza del requisito di cui al punto ii.
14. E’ infine priva di pregio l’ulteriore censura articolata nel terzo mezzo, con la quale l’interessata ha dedotto che al momento dell’adozione del gravato provvedimento di esclusione ( 27.5.2022), “ la Regione aveva già escluso di fatto dalle graduatorie la domanda del ricorrente avendo approvato con la determina n. 4382 del 25.08.2020 la graduatoria di ammissione al beneficio ”, sicché il suddetto provvedimento di esclusione è stato emesso quanto l’Amministrazione aveva già “ provveduto all’espunzione della domanda presentata dalla EFI S.r.l. dagli elenchi degli ammessi ” (cfr. ricorso, pag. 15).
Al riguardo, è stato già evidenziato, in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso, che con la suddetta determina dirigenziale n. 4382 del 25.08.2020, era stato redatto un primo elenco di soggetti ammessi al beneficio, sulla base di una istruttoria iniziale e delle risorse finanziarie disponibili; all’esito della successiva istruttoria, nel cui ambito è stata esaminata, nel merito, l’istanza della ricorrente, è stato all’esito adottato dall’Amministrazione regionale il gravato provvedimento di non ammissione al beneficio del 27.5.2022, in conformità alla disposizione di cui all’art. 10 comma 3 dell’Avviso pubblico, la quale prevede che “ Il RUP, sulla base dell’istruttoria effettuata da Sviluppo Italia Molise S.p.A., comunica al soggetto proponente l’esito finale del procedimento di valutazione ed eventualmente richiede la documentazione necessaria e propedeutica alla concessione delle agevolazioni ”.
Da qui l’infondatezza della censura in disamina.
15. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto, per l’infondatezza della totalità delle censure in esso articolate: da qui anche l’infondatezza della correlata domanda risarcitoria azionata nel presente giudizio.
16. La natura della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali e giuridiche giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
17. Infine, deve darsi conto della circostanza che la parte ricorrente, con la sua ultima memoria, depositata il 13 dicembre 2025, ha dedotto che la difesa erariale, con le due memore depositate in data 30.9.2022, la prima di 51 pagine e la seconda di 12 pagine, avrebbe superato i limiti dimensionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016.
Sull’argomento, di recente è intervenuta la novella all'art. 13-ter, comma 5, disp. att. cod. proc. amm. apportata dall'art. 1, comma 813, L. n. 207/2024: e la giurisprudenza in materia, argomentando dal principio del tempus regit actum in sede processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 13 marzo 2025, n. 3), ha chiarito che, nel caso di atto processuale eccedente i previsti limiti dimensionali, a seguito della predetta innovazione legislativa è prevista la “possibilità” di disporre il pagamento di una somma commisurata, nel massimo, al doppio del contributo unificato, ove occorra, anche in aggiunta a quello già versato: la “sanzione pecuniaria di cui al novellato articolo 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a.” è infatti “ configurata come facoltà del giudice di condannare la parte autrice della trasgressione ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 giugno 2025, n. 4902).
Ciò posto, il Tribunale ritiene tuttavia che la suddetta parte resistente possa essere in concreto mandata esente dall’inflizione della sanzione di cui all’art. 13, all. 2 cod. proc. amm. per il superamento dei suddetti limiti dimensionali massimi, in ragione della particolarità e complessità della presente controversia, nonché della rilevanza degli interessi ivi coinvolti: elementi, questi, che fanno sì che il superamento dei limiti di cui si è detto risulti ampiamente giustificato dalle eccezionali circostanze del caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR BE, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
ER HI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER HI | OR BE |
IL SEGRETARIO