TAR Campobasso, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 145
TAR
Ordinanza presidenziale 18 marzo 2025
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TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 dell’Avviso pubblico; Violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 del D.lgs 123/1998; Violazione e falsa applicazione degli articoli 20, 21 quinquies e/o 21 nonies della legge 241/1990

    Il Tribunale ha ritenuto che l’attività istruttoria relativa all’ammissibilità formale o di ricevibilità dovesse essere contenuta nei limiti temporali indicati, e che l’Amministrazione avesse agito nei termini previsti con l’adozione di un primo elenco di ammessi. Inoltre, l’ulteriore istruttoria sulla domanda della ricorrente è avvenuta solo successivamente, a seguito della disponibilità di nuove risorse finanziarie, escludendo la formazione del silenzio assenso.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 dell’Avviso pubblico; Violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. del 22 marzo 2020 e del successivo D.M. 25 marzo 2020; Eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto che l’art. 5 comma 1 lett. b) punto i) dell’Avviso richiedesse la sospensione totale dell’attività per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020. Poiché presso l’unità produttiva indicata dalla ricorrente si svolgeva anche attività alberghiera, non soggetta a sospensione, il requisito non era integrato. L’interpretazione letterale e sistematica delle clausole dell’Avviso non ammetteva la tesi della ricorrente, né era predicabile l’interdipendenza automatica tra le attività.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della legge 241/1990; Assenza/carenza di motivazione; Eccesso di potere per sviamento della causa tipica

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza relativa al calo del fatturato poiché la ricorrente aveva indicato nella domanda solo il requisito di cui al punto i) dell’art. 5 lett. b) e non aveva fornito dati sul fatturato. Riguardo alla precedente graduatoria, il Tribunale ha ribadito che essa rappresentava un primo elenco basato sulle risorse disponibili e che l’ulteriore istruttoria aveva portato al provvedimento di esclusione. La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto infondato il ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 145
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 145
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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