Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3322/2023 vg tra i coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MOUHADDAB ABDERRAHMANE,
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FRISELLA GIOVANNA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il
25/05/2023;
- visto che i coniugi nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo ed è stata emessa la sentenza non definitiva di separazione n. 1972/2023;
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- considerato che nelle more è stata depositata una prima la relazione di aggiornamento del Servizio sociale del Comune di Mirandola relativa alla frequentazione fra il padre e i minori con indicazione che il padre non si era presentato agli incontri, rappresentando di essere rimasto bloccato in Marocco;
che con successiva ed ultima relazione di aggiornamento del 7/3/2025 il Servizio sociale ha comunicato che gli incontri protetti settimanali del padre coi due figli sono ripresi il 15/1/2025 ma che all'ultimo incontro del
Pe 5/3/2025, assente la figlia e presente il solo figlio , il padre ha tenuto Per_1
comportamenti inadeguati e violenti e ha poi interrotto l'incontro affermando di non volere più vedere i figli;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate e in particolare il padre, nella costituzione di nuovo difensore, ha dato atto di essere bloccato in Marocco e di voler confermare le condizioni di divorzio;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 21/11/2023 sentenza di separazione consensuale n. sentenza non definitiva n. 1972/2023, passata in giudicato;
pagina 2 di 5 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ - affida i minori nata il [...] in [...] e Persona_3
nato il [...], alla madre in via Persona_4 Parte_1
esclusiva, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, esteso alle decisioni di maggiore interesse per i figli;
- Il padre potrà frequentare i minori, previa organizzazione degli incontri da parte del servizio sociale territorialmente competente.
- Assegnazione della casa familiare, posta in via Italo Cozzi n. 23 alla ricorrente
; Parte_1
- Dispone che possa richiedere integralmente l'assegno unico ed Parte_1
universale per i figli.
- disporre a carico del padre Sig il pagamento della somma mensile di Controparte_1
€.500,00 (euro 250,00 a figlio) annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, dovuta da titolo di assegno di mantenimento per i figli;
- Spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Modena.
- Spese legali compensate tra le parti.”
- ritenuto in particolare che sia conforme all'interessi dei figli il loro affido esclusivo rafforzato alla madre, con collocazione presso di lei, e la previsione che i figli possano incontrare il padre, qualora ne faccia richiesta, mediante incontri vigilati e protetti organizzati dal Servizio Sociale territorialmente competente, il quale è autorizzato a pagina 3 di 5 regolarne i tempi e le modalità e ad interromperli qualora disturbanti e pregiudizievoli per i minori;
ritenuto che risultano dunque complessivamente salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in il 17/10/2008 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. incarica il Servizio sociale di Mirandola come da motivazione, con richiesta di inviare tra sei mesi al Giudice Tutelare una relazione sull'attività svolta;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 4 di 5 Anno 2021 Atto n. 33 Parte II Serie C
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Si comunichi alle parti ed al Servizio sociale di Mirandola.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 07/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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