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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/09/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito dell'udienza del 23.9.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 7459 /2024 R.G. (cui è stata riunita il n. 733/2025) vertente
T R A
(C.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.f.: ), entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Claudio C.F._2
Zaza, Tiziana Congi e Damiano Dell'Ali, in virtù di delega in atti ricorrente
E
, in persona del legale pro Controparte_1 tempore,
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, rispettivamente iscritti ai nn. 7459 /2024 e 733/2025), le ricorrente indicate in epigrafe hanno esposto di aver lavorato per il
[...]
come docenti a tempo determinato per numerosi Controparte_1 anni scolastici e hanno sostenuto, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, che, in tale arco temporale, sarebbe stato loro negato il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo, in violazione dei principi giurisprudenziali nazionali ed europei che sanciscono il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
1 Il non si è costituito in entrambi i Controparte_1
giudizi, nonostante la regolare notifica dei ricorsi.
All'odierna udienza i procedimenti sono stati riuniti sotto quello recante il n. 7459/2025 R.G. e le cause riunite sono state discusse e vengono decise con la presente sentenza.
Le domande sono fondate.
Preliminarmente, va precisato che, in ordine alla domanda di riconoscimento del beneficio della carta docenti per il periodo in cui le docenti hanno prestato servizio pre-ruolo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia concernente il rapporto di lavoro intrattenuto (sia pure a tempo determinato) tra un docente e il , dove il Controparte_1 petitum sostanziale della domanda presuppone la deduzione di un diritto soggettivo.
Venendo ora al merito, deve notarsi che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Ebbene, il DPCM del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. E il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti
2 dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distaccofuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'odierna parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica.
Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del
29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del
18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
3 all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1 competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47).
E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti
4 di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte,
Cass. 8.2.2016, n. 2468).
Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr.
Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022).
Tra l'altro, deve notarsi che, da ultimo, l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023 ha espressamente esteso, a partire dal 2023, l'applicabilità dell'istituto in esame anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, disponendo che “1. La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno
2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante
e disponibile”.
Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con decisione n.29961 pubblicata il 27.10.2023, ha enunciato in materia i seguenti principi di diritto:
«1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di
5 essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione
è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per
i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
In base a quanto esposto, deve essere dichiarato il diritto di:
- ad ottenere il beneficio in esame relativamente agli Parte_1 anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, per l'importo nominale di € 500,00 ciascuno;
6 - d ottenere il beneficio in esame relativamente agli Parte_2
anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, per l'importo nominale di € 500,00 ciascuno;
Invero, le ricorrenti hanno provato di aver stipulato, in tali anni scolastici
(fatta eccezione per l'a.s. 2023/2024 in riferimento alla posizione della , Pt_1
infra), contatti a tempo determinato con scadenza al termine delle attività didattiche oppure concernenti supplenze annuali (vedi fascicoli delle parti ricorrente).
Sul punto, deve precisarsi che, sebbene la docente abbia Pt_1 ricevuto 13 incarichi di supplenza breve per l'a.s. 2023/2024 a decorrere dall'1.2.2024 all'11.6.2024, il beneficio va riconosciuto egualmente alla luce del principio di diritto affermato dalla recentissima sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea C-268-24 del 3 luglio 2025, secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul 8 lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Atteso che le parti ricorrenti hanno documentato il permanere nel sistema scolastico delle supplenze, risulta integrata la condizione di cui all'art. 3 DPCM
28 novembre 2016.
7 Occorre precisare, infine, che ciò che i ricorrenti possono conseguire non
è il corrispondente valore economico della Carta per i suddetti anni scolastici, bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto segue la condanna del convenuto CP_1
a dare applicazione a quanto sopra e a provvedere alla consegna alle ricorrenti della carta docente, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo.
In applicazione del principio della soccombenza, parte convenuta va condannata al pagamento, in favore dei procuratori antistatari delle ricorrenti, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seppur tenendo conto della serialità delle questioni trattate, circostanza che giustifica l'applicazione della riduzione degli onorari sino al 50% per ogni fase processuale.
Inoltre, in applicazione del comma 2 dell'appena citata disposizione, viene applicata sul compenso unico per la fase decisionale la maggiorazione del
30% in ragione dell'assistenza di più parti aventi la medesima posizione processuale a seguito della riunione dei procedimenti. Viene altresì applicata un'ulteriore maggiorazione del 30% poiché gli atti introduttivi sono stati redatti mediante strumenti di collegamento ipertestuale.
P.Q.M.
- dichiara il diritto ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche) in favore di:
relativamente agli anni scolastici 2019/2020 – Parte_1
2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/24 e 2024/25, per l'importo nominale di € 500,00 ciascuno;
elativamente agli anni scolastici 2019/2020 – Parte_2
2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/24 e 2024/25, per l'importo nominale di € 500,00 ciascuno;
8 - condanna il convenuto a dare applicazione a quanto sopra e a CP_1
provvedere in tal senso con riferimento alle posizioni delle predette ricorrenti;
- condanna il convenuto a rimborsare in favore del procuratore CP_1
antistatario di parte ricorrente le spese processuali che liquida in € 2.920,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, oltre rimborso dei contributi unificati versati.
Tivoli, 23.9.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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