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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/11/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. AE NA Presidente
Dott. NO LA Giudice est.
Dott. Francesco De Giorgi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 98-1//2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
P. Iva , VIA ANTONIO GRAMSCI 29, Parte_1 P.IVA_1
09030 SAMASSI-SU, in persona del legale rappresentante pro tempore proposta da
Società soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1 [...]
costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla Controparte_2
Cartolarizzazione”), con sede in Via Curtatone n.
3-00185 Roma, appartenente al
– Partita IVA codice fiscale e numero Controparte_3 P.IVA_2 iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma , capitale sociale P.IVA_3
Euro 10.000,00 i.v., iscritta al n. 35414.2 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione – SPV tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della Legge sulla Cartolarizzazione e del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 recante “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione” - e per essa, quale mandataria giusta procura speciale autenticata dal Notaio di Persona_1
Roma in data 08.06.2021 rep. 15845 racc. 7731 (doc.1)– Controparte_4
- con sede legale in Via Correggio n. 43, 20149 Milano, capitale
[...] sociale Euro 1.005.196,00 interamente sottoscritto e versato, iscrizione al registro delle imprese di Milano e codice fiscale/partita iva n. (doc 1A), in P.IVA_4 persona del Vice-Presidente Avv. Marco Pesenti (C.F. ) del C.F._1
Foro di Milano, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata ai sensi del DPR 123/01 art. 10 (doc. 2), dall'Avv. Giuseppe Caputi ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Sandra Macis
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.4.2025, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.
Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, portato in un decreto ingiuntivo per l'importo di € 46.909,85, oltre interessi e spese.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.
2. La società convenuta non si è costituita in giudizio.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la debitrice, non costituendosi, non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali, è pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
4. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett.
b) CCII, risulta sussistente in ragione del mancato pagamento del credito della ricorrente, del fatto che la società non deposita bilanci dall'esercizio 2010, dal fatto che, in sede di notifica, la sede della stessa è risultata essere chiusa (cfr. attestazione dell'Ufficiale Giudiziario nella relata di notifica); dalla esposizione debitoria nei confronti della Agenzia delle Entrate che risulta essere pari ad Euro 9.812,40.
5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la
2 liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti della ricorrente.
5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società
P. Iva , VIA ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
GRAMSCI 29, 09030 SAMASSI-SU, in persona del legale rappresentante pro tempore
2. nomina il dott. NO LA giudice delegato alla procedura e curatore la d.ssa , con studio in Cagliari;
Persona_2
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
3 5. stabilisce il giorno 17.3.2026 ore 9.45 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 29/10/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE
NO LA
IL PRESIDENTE
AE NA
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