Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 29/09/2025, n. 16781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16781 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16781/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09047/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9047 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Ramoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento Protocollo comunicazione M_IT PR_RMSUI -OMISSIS- – Riferimento pratica -OMISSIS-, con cui la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma, ha disposto il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal Sig. -OMISSIS- a favore della Signora -OMISSIS-, sul presupposto che: “ la mancata integrazione dei documenti richiesti con ” la comunicazione prot. n. -OMISSIS-, di preavviso di rigetto, “ non ha consentito la verifica dei requisiti richiesti ex art.103 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, con particolare riferimento a:
Contributo forfettario ex art.8 c.2 del Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell’Interno;
Alloggio, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno ex art.5 bis T.U. Immigrazione; ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 settembre 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. -OMISSIS- ha inoltrato, in data 9/6/2020, domanda di emersione dal lavoro irregolare - contrassegnata dal codice identificativo -OMISSIS- -, a favore della Sig.ra -OMISSIS-, cittadina -OMISSIS-, odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, e del Decreto Ministeriale del 27 maggio 2020.
1.1 Conseguentemente, con comunicazione M_IT PR_RMSUI -OMISSIS-, avente a “ OGGETTO: convocazione emersione dal lavoro irregolare di cittadini extracomunitari ex art. 103 D.L.34/2020. ”, gli odierni ricorrenti sono stati convocati a presentarsi il 5/04/2022 presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma, per la consegna dei documenti di cui agli Allegati A e B della medesima comunicazione, e l’eventuale sottoscrizione del contratto di soggiorno in relazione alla domanda di emersione n. prot. -OMISSIS-.
1.2 Poiché alla data della convocazione la documentazione prodotta non è risultata completa, agli istanti è stata notificata brevi manu la comunicazione prot. n. -OMISSIS- di preavviso di rigetto della domanda di emersione, ove nel termine di 10 giorni dalla notificazione non fosse pervenuta la documentazione mancante (cioè pagamento del contributo forfettario di € 312; e disponibilità alloggiativa ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno ex art. 5 bis T.U. Immigrazione).
2. Non essendo pervenuta la predetta documentazione neppure entro l’ulteriore termine assegnato, è stato adottato il provvedimento di rigetto impugnato con l’atto di gravame all’esame, notificato alle controparti in data 28/7/2022 e depositato in giudizio in pari data, con cui l’odierna ricorrente sostiene di avere inviato: “ in data 08/05/2022…tramite SPID..la Documentazione richiesta ”, che, tuttavia, secondo la prospettazione della ricorrente, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma non avrebbe preso in considerazione in quanto tardiva (presentata, cioè, dopo il termine di 10 giorni assegnato dalla predetta comunicazione di preavviso di rigetto prot. n. 80451 del 5/04/2022).
2.1 Il ricorso, pertanto, è tutto volto a dimostrare, sia pure in maniera non sempre lineare e con citazioni poco pertinenti, che l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque valutare la documentazione presentata dall’odierna ricorrente, anche se fuori termine, e, quindi, non determinarsi a negare la domanda di emersione de qua .
3. Il 6 settembre 2022, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Roma, già costituitosi in giudizio in data 31/8/2022, ha depositato una memoria difensiva con cui ha precisato che: “ In data 23.05.2022, quindi ben oltre il termine dei trenta giorni indicati nel preavviso di rigetto sopra citato, dalle verifiche effettuate presso le competenti Amministrazioni persistevano i motivi ostativi già rilevati nel preavviso di rigetto e non ricevendo alcuna comunicazione/documentazione da parte degli istanti (né dal ricorrente né dal datore di lavoro), è stato adottato il provvedimento di rigetto dell’istanza in quanto non è stato possibile verificare il possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 103 D.L.34/2020. ” Cionondimeno, la parte resistente, in conclusione di memoria, si è dichiarata disponibile: “ Nel caso in cui la parte inviasse a questo Sportello unico la documentazione richiesta nel preavviso di rigetto dimostrando il possesso dei requisiti richiesti dalla legge … a valutare l’annullamento del procedimento di rigetto adottato e procedere all’eventuale definizione positiva dell’istanza. ”
4. E proprio sulla scorta di siffatta disponibilità, questa Sezione, ad esito della Camera di Consiglio del 7/9/2022, con ordinanza cautelare n. 5736/2022 del 9/9/2022, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Rilevato che la Prefettura di Roma, costituitasi nel presente giudizio, ha rappresentato la propria disponibilità a valutare l’annullamento del provvedimento di rigetto ed a procedere all’eventuale definizione positiva dell’istanza, nel caso in cui la parte dovesse inviare la documentazione richiesta nel preavviso di rigetto, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti dalla legge; ritenuto, pertanto, che è sopravvenuta una carenza di interesse alla definizione dell’istanza di misure cautelari;[..] ”.
5. In seguito alla predetta ordinanza cautelare, tuttavia, non vi sono stati altri depositi dalle parti costituite.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 settembre 2022, la causa è stata introitata in decisione.
7. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
8. Osserva il Collegio che tra gli atti prodotti a corredo di esso non si rinviene l’asserito invio: “ in data 08/05/2022…tramite SPID..della Documentazione richiesta ” con il prefato avviso di rigetto; mentre l’unica documentazione esibita è rappresentata: a) dalla fotografia della ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento, il 4/5/2022, del contributo forfettario di € 312; b) e da una insufficiente “ richiesta di rilascio di idoneità alloggiativa per stranieri ” presentata, il 27/4/2022, al Comune di -OMISSIS- relativamente a un immobile che il relativo proprietario (Signor -OMISSIS-) dichiarava di avere ceduto in “ospitalità” per uso abitativo, in data 20/4/2022, alla signora -OMISSIS-.
8.1 Il Collegio, pertanto, conviene con quanto dichiarato dall’Amministrazione resistente nella propria memoria difensiva a tenore della quale: “ Come si evince dalla documentazione allegata, questo Sportello Unico ha considerato la lavoratrice come parte del procedimento inviando il preavviso di rigetto ad entrambi gli interessati. Sono le parti a non aver partecipato alla procedura di emersione, non avendo mai inviato alcun documento e/o comunicazione, nonostante avessero presentato la domanda da oltre un anno. ”, né siffatta documentazione è stata prodotta in seguito, nel corso del presente giudizio, in tal modo vanificando la disponibilità a suo tempo mostrata dallo Sportello competente a rivalutare, in senso favorevole alla ricorrente, la domanda di emersione di che trattasi.
9. In conclusione il ricorso deve essere respinto mentre le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda fattuale, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le altre parti citante nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Luca Biffaro, Referendario
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.