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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 91 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025 promossa da:
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Guendalina Garau, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, appellante contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio CP_1
dell'avv. Ignazio Ballai, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione in primo grado, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 9.6.2025 appellato
All'udienza del 4 luglio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, pronunciare in parziale riforma della appellata sentenza n. 1860/2024 del Tribunale di
Cagliari:
1. assegnare la casa coniugale, sita in Dolianova nella via Sergio Atzeni n. 12 alla sig.ra Parte_1
[...]
2. compensare integralmente le spese del giudizio di primo grado;
3. condannare, in caso di opposizione, l'appellato al pagamento delle spese e compensi professionali del presente grado.
Nell'interesse dell'appellato: l'Ecc.ma Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza appellata, voglia:
- Assegnare la casa coniugale, sita in Dolianova nella via Sergio Atzeni n. 12 alla sig.ra Pt_1
- Rimettere al suo prudente apprezzamento la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
- Con compensazione delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.2.2021 presso la cancelleria del Tribunale di Cagliari, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile con il 23.10.1992, dal quale era
[...] CP_1
nato il figlio in data 10.6.2004, che con decreto del 18.9.2018 era stata omologata la Per_1
separazione consensuale, chiese la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, di sua
CP_ esclusiva proprietà, e la determinazione dell'obbligo del di corrisponderle la somma mensile di
€ 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore figlio.
CP_ Nella contumacia del sentita la sola ricorrente, con ordinanza del 28.1.2022 il presidente emise i provvedimenti provvisori in accoglimento delle richieste della Pt_1
Con sentenza non definitiva 11.7.2022 il Tribunale pronunciò lo scioglimento del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio in merito alle altre domande.
CP_ Il costituitosi successivamente in giudizio, non si oppose alle domande della ricorrente, ad eccezione dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, avendo questi abbandonato gli studi ed essendo in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Sentito il figlio delle parti, ed istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 1860/24 il Tribunale, premesso che non vi era più luogo a provvedere sull'affidamento e collocamento del figlio delle parti, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, rilevò che lo stesso Parte_2
personalmente sentito, aveva dichiarato di aver abbandonato gli studi nel 2020, e che da allora svolgeva lavori saltuari;
pertanto, considerato che il ragazzo aveva venti anni, e che la non Pt_1
aveva allegato circostanze tali da giustificare il permanere di un obbligo al suo mantenimento,
CP_ rigettò la domanda, dalla stessa proposta, di condanna del a corrisponderle un contributo per il mantenimento del figlio.
Il Tribunale, inoltre, osservò che, tenuto conto delle predette circostanze, doveva essere revocata l'assegnazione della casa coniugale.
Da ultimo, condannò la alle spese del giudizio, in quanto soccombente. Pt_1
CP_ La ha proposto appello;
il costituitosi, ha dichiarato di aderire alle conclusioni di parte Pt_1
appellante quanto all'assegnazione della casa coniugale, rimettendosi alla Corte in merito alle spese del primo grado, e chiedendo la compensazione di quelle di secondo grado.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, peraltro di sua esclusiva proprietà, assumendo che il Tribunale aveva anche pronunciato in violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che il convenuto non aveva chiesto siffatta revoca, anzi a propria volta aveva chiesto l'assegnazione alla ricorrente.
La censura non è fondata.
L'assegnazione della casa coniugale non viene disposta in favore di colui che ne è il proprietario, ma per conservare l'habitat di vita e, quindi, a tutela dei figli minori ovvero maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti;
nel caso in esame pare che, invece, entrambe le parti intendano collegare il diritto della all'assegnazione della casa coniugale al fatto che ne è Pt_1
proprietaria esclusiva.
Peraltro, atteso che il figlio delle parti è maggiorenne e il Tribunale ha ritenuto che sia anche economicamente autonomo, pur continuando a convivere con la madre, non può neppure più parlarsi di casa coniugale nell'accezione sopra esposta e, quindi, di provvedimenti che debbano essere assunti dal giudice sul punto;
tra l'altro, va rilevato che il Tribunale non ha neppure emesso in dispositivo una pronuncia di revoca, il che si deve intendere nel senso che ha solo preso atto della raggiunta maggiore età del figlio delle parti e della sua indipendenza economica, con conseguente venir meno dei presupposti per una pronuncia sull'assegnazione della casa coniugale.
Per altro verso, non è dato neppure rilevare l'interesse dell'appellante al gravame, posto che può disporre pienamente dell'immobile in quanto unica proprietaria, né ha spiegato, o quanto meno allegato, la ragione per la quale intenda avere una pronuncia formale di assegnazione della stessa.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la condanna alle spese processuali, assumendo che, avuto riguardo all'esito globale del giudizio, non poteva ritenersi una sua soccombenza quanto alle domande di scioglimento del matrimonio e di assegnazione della casa,
CP_ alle quali il aveva aderito;
quanto alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio, la stessa era stata disposta per effetto di circostanze sopravvenute nel corso del giudizio – maggiore età del figlio e svolgimento da parte dello stesso di lavori saltuari - peraltro disposta senza tenere conto che il ragazzo non aveva affatto raggiunto una indipendenza economica.
Neppure tale censura è fondata.
CP_ E' ben vero che la revoca dell'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio era stata disposta per effetto di una situazione del ragazzo raggiunta nelle more del giudizio, ma è parimenti vero che la nonostante lo stesso figlio avesse dichiarato di aver abbandonato gli studi nel Pt_1
2020 e di svolgere attività lavorativa dal 2021, non ha poi rinunciato a detta domanda, che ha invece confermato in sede di precisazione delle conclusioni.
Con riferimento a detta domanda, pertanto, si ravvisa la soccombenza della che ha Pt_1
CP_ persistentemente chiesto la condanna del a corrisponderle un contributo mensile per il mantenimento del figlio, tanto che, nel contrasto delle parti sul punto, si era reso necessario sentire personalmente il ragazzo.
In punto di spese, inoltre, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa (cfr. Cass. S.U. 10/10/1997 n. 9859), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria”.(Cass. n. 2715/15). Ebbene, CP nel caso di specie il aveva espressamente chiesto la condanna delle Ruggeri alle spese del giudizio.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
Quanto alle spese del presente grado, considerato che l'appellato ha sostanzialmente aderito all'appello, ed ha espressamente chiesto la compensazione delle spese del presente grado, anche in applicazione dei principi sopra richiamati, deve disporsi la integrale compensazione delle stesse tra le parti.
In ragione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
30.5.2002 n. 115 comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1860/24 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 91 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025 promossa da:
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Guendalina Garau, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, appellante contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio CP_1
dell'avv. Ignazio Ballai, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione in primo grado, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 9.6.2025 appellato
All'udienza del 4 luglio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, pronunciare in parziale riforma della appellata sentenza n. 1860/2024 del Tribunale di
Cagliari:
1. assegnare la casa coniugale, sita in Dolianova nella via Sergio Atzeni n. 12 alla sig.ra Parte_1
[...]
2. compensare integralmente le spese del giudizio di primo grado;
3. condannare, in caso di opposizione, l'appellato al pagamento delle spese e compensi professionali del presente grado.
Nell'interesse dell'appellato: l'Ecc.ma Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza appellata, voglia:
- Assegnare la casa coniugale, sita in Dolianova nella via Sergio Atzeni n. 12 alla sig.ra Pt_1
- Rimettere al suo prudente apprezzamento la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
- Con compensazione delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.2.2021 presso la cancelleria del Tribunale di Cagliari, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile con il 23.10.1992, dal quale era
[...] CP_1
nato il figlio in data 10.6.2004, che con decreto del 18.9.2018 era stata omologata la Per_1
separazione consensuale, chiese la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, di sua
CP_ esclusiva proprietà, e la determinazione dell'obbligo del di corrisponderle la somma mensile di
€ 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore figlio.
CP_ Nella contumacia del sentita la sola ricorrente, con ordinanza del 28.1.2022 il presidente emise i provvedimenti provvisori in accoglimento delle richieste della Pt_1
Con sentenza non definitiva 11.7.2022 il Tribunale pronunciò lo scioglimento del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio in merito alle altre domande.
CP_ Il costituitosi successivamente in giudizio, non si oppose alle domande della ricorrente, ad eccezione dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, avendo questi abbandonato gli studi ed essendo in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Sentito il figlio delle parti, ed istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 1860/24 il Tribunale, premesso che non vi era più luogo a provvedere sull'affidamento e collocamento del figlio delle parti, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, rilevò che lo stesso Parte_2
personalmente sentito, aveva dichiarato di aver abbandonato gli studi nel 2020, e che da allora svolgeva lavori saltuari;
pertanto, considerato che il ragazzo aveva venti anni, e che la non Pt_1
aveva allegato circostanze tali da giustificare il permanere di un obbligo al suo mantenimento,
CP_ rigettò la domanda, dalla stessa proposta, di condanna del a corrisponderle un contributo per il mantenimento del figlio.
Il Tribunale, inoltre, osservò che, tenuto conto delle predette circostanze, doveva essere revocata l'assegnazione della casa coniugale.
Da ultimo, condannò la alle spese del giudizio, in quanto soccombente. Pt_1
CP_ La ha proposto appello;
il costituitosi, ha dichiarato di aderire alle conclusioni di parte Pt_1
appellante quanto all'assegnazione della casa coniugale, rimettendosi alla Corte in merito alle spese del primo grado, e chiedendo la compensazione di quelle di secondo grado.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, peraltro di sua esclusiva proprietà, assumendo che il Tribunale aveva anche pronunciato in violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che il convenuto non aveva chiesto siffatta revoca, anzi a propria volta aveva chiesto l'assegnazione alla ricorrente.
La censura non è fondata.
L'assegnazione della casa coniugale non viene disposta in favore di colui che ne è il proprietario, ma per conservare l'habitat di vita e, quindi, a tutela dei figli minori ovvero maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti;
nel caso in esame pare che, invece, entrambe le parti intendano collegare il diritto della all'assegnazione della casa coniugale al fatto che ne è Pt_1
proprietaria esclusiva.
Peraltro, atteso che il figlio delle parti è maggiorenne e il Tribunale ha ritenuto che sia anche economicamente autonomo, pur continuando a convivere con la madre, non può neppure più parlarsi di casa coniugale nell'accezione sopra esposta e, quindi, di provvedimenti che debbano essere assunti dal giudice sul punto;
tra l'altro, va rilevato che il Tribunale non ha neppure emesso in dispositivo una pronuncia di revoca, il che si deve intendere nel senso che ha solo preso atto della raggiunta maggiore età del figlio delle parti e della sua indipendenza economica, con conseguente venir meno dei presupposti per una pronuncia sull'assegnazione della casa coniugale.
Per altro verso, non è dato neppure rilevare l'interesse dell'appellante al gravame, posto che può disporre pienamente dell'immobile in quanto unica proprietaria, né ha spiegato, o quanto meno allegato, la ragione per la quale intenda avere una pronuncia formale di assegnazione della stessa.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la condanna alle spese processuali, assumendo che, avuto riguardo all'esito globale del giudizio, non poteva ritenersi una sua soccombenza quanto alle domande di scioglimento del matrimonio e di assegnazione della casa,
CP_ alle quali il aveva aderito;
quanto alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio, la stessa era stata disposta per effetto di circostanze sopravvenute nel corso del giudizio – maggiore età del figlio e svolgimento da parte dello stesso di lavori saltuari - peraltro disposta senza tenere conto che il ragazzo non aveva affatto raggiunto una indipendenza economica.
Neppure tale censura è fondata.
CP_ E' ben vero che la revoca dell'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio era stata disposta per effetto di una situazione del ragazzo raggiunta nelle more del giudizio, ma è parimenti vero che la nonostante lo stesso figlio avesse dichiarato di aver abbandonato gli studi nel Pt_1
2020 e di svolgere attività lavorativa dal 2021, non ha poi rinunciato a detta domanda, che ha invece confermato in sede di precisazione delle conclusioni.
Con riferimento a detta domanda, pertanto, si ravvisa la soccombenza della che ha Pt_1
CP_ persistentemente chiesto la condanna del a corrisponderle un contributo mensile per il mantenimento del figlio, tanto che, nel contrasto delle parti sul punto, si era reso necessario sentire personalmente il ragazzo.
In punto di spese, inoltre, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa (cfr. Cass. S.U. 10/10/1997 n. 9859), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria”.(Cass. n. 2715/15). Ebbene, CP nel caso di specie il aveva espressamente chiesto la condanna delle Ruggeri alle spese del giudizio.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
Quanto alle spese del presente grado, considerato che l'appellato ha sostanzialmente aderito all'appello, ed ha espressamente chiesto la compensazione delle spese del presente grado, anche in applicazione dei principi sopra richiamati, deve disporsi la integrale compensazione delle stesse tra le parti.
In ragione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
30.5.2002 n. 115 comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1860/24 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu