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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 381 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Francesco Paolo Orofino) Parte_1 appellante
E
(avv. Marcello Carnovale, Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli) CP_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoli.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con distinti ricorsi al tribunale di Castrovillari del 26.5.2017 (iscritti con i numeri 2107 e 2019 del RG 2017) successivamente riuniti, ha reagito alle Parte_1 comunicazioni dell' che, nell'addebitargli di aver percepito negli anni 2012 e 2014, a CP_1 titolo di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia, importi superiori a quelli dovuti in relazione al numero delle giornate di lavoro effettivamente svolte, gli ha chiesto di restituire l'eccedenza indebita.
Pag. 1 di 6 2. Il tribunale ha rigettato le domande di accertamento negativo degli indebiti perché ha ritenuto:
1) che dalle risultanze delle indagini ispettive dell' si desumano (a) tanto CP_1
l'incompatibilità tra l'esecuzione dell'attività bracciantile del ricorrente nei giorni denunciati a suo nome e le condizioni climatiche ostative, a causa di pioggia, a quella attività in parte dei medesimi giorni;
(b) tanto l'inconciliabilità tra i periodi dell'anno in cui il ricorrente avrebbe svolto attività di raccolta delle olive e di cura dell'uliveto e i periodi dell'anno che sono destinati a tali attività; (c) tanto l'inspiegabile aumento, rispetto al preventivato fabbisogno di appena mille giornate lavorative annue da parte dell'azienda agricola “Le Pera Teresa” per cui il ricorrente ha lavorato, del numero di giornate successivamente denunciate dalla medesima azienda a fini previdenziali, pari a 5.692 nel
2012 e a 6.394 nel 2014; (d) tanto l'evidente antieconomicità di un'attività aziendale che, a fronte di documentati ricavi non superiori a 50 mila euro annui, avrebbe comportato l'esborso di retribuzioni, peraltro in contanti, di oltre 260 mila euro nel 2012 e di circa 287 mila euro nel 2014, oltre ad un debito contributivo di ben 207 mila euro circa;
2) che invece gli esiti delle testimonianze escusse su richiesta deal ricorrente non raggiungono la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza dei dedotti rapporti di lavoro in agricoltura, stante la genericità delle dichiarazioni testimoniali e la mancanza di affidabili elementi di riscontro estrinseco alle stesse.
3. Il ricorrente appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché addebita al tribunale di aver dato credito a risultanze ispettive carenti e non decisive, e di avere invece svalutato le convincenti deposizioni dei testimoni escussi che hanno confermato il suo impegno lavorativo negli anni di interesse, in linea con il definitivo accertamento giudiziale del medesimo impegno anche nell'anno 2013 da parte della sentenza n. 768/2022 dello stesso tribunale. Si duole inoltre dell'omessa valutazione dell'eccezione che aveva sollevato per imputare all' di non aver provato il pagamento degli importi di cui pretende la CP_1 restituzione.
4. Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto dei motivi di gravame perché CP_1 infondati o inammissibili, il Collegio ha sentito i difensori comparsi e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
Pag. 2 di 6 5. L'appello non merita accoglimento.
6. È inammissibile il motivo (potenzialmente assorbente e dunque da esaminarsi con priorità) con cui l'appellante si duole della mancata pronuncia sull'eccezione “di omessa produzione da parte dell' della prova di avvenuto pagamento della CP_1 prestazione”, ritenuta parzialmente indebita.
6.1. In primo grado, invero, il ricorrente non aveva negato di aver percepito i trattamenti previdenziali che l' aveva comunicato di avergli erogato in misura CP_1 eccedente quella spettantegli. Si era invece limitato a lamentare che nelle comunicazioni inviategli l'Istituto non avesse dato “indicazione specifica dell'importo che il ricorrente avrebbe intascato” e della “data in cui sarebbe stato effettuato l'accredito a suo favore”.
6.2. Tanto aveva denunciato al solo scopo di stigmatizzare “la carenza e/o insufficienza motivazionale dell'atto impugnato” e non già, dunque, per negare che la prestazione gli fosse stata mai corrisposta o che egli l'avesse percepita in un importo pari a quello di cui l' pretende la restituzione. Il tema non era stato posto all'attenzione del CP_1 tribunale se non con improprio riguardo alle violazioni procedimentali dell'iniziativa recuperatoria (che il ricorrente denunciava carente della preventiva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, oltre che di un provvedimento esaustivamente motivato con specifico riguardo alla quantificazione dell'importo richiesto e dei relativi criteri di calcolo), che sono estranei alla cognizione del giudice previdenziale1, senza mai accompagnarsi all'esplicita affermazione di non aver ricevuto il pagamento delle prestazioni che l' assume parzialmente indebito. CP_1
6.3. La condotta processuale del ricorrente giustifica, perciò, la scelta del tribunale di limitare la propria indagine alla prova dell'attività lavorativa che legittima l'erogazione
Pag. 3 di 6 di quelle prestazioni (che il ricorrente, con l'unico motivo di contestazione “anche nel merito” della pretesa restitutoria, rivendica di aver svolto), dando per incontestata l'erogazione medesima. E la scelta è condivisibile proprio perché la deduzione difensiva che si risolve nella negazione della prova dell'allegazione avversaria non equivale alla specifica contestazione dell'allegazione stessa che, pertanto, ben può, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., ritenersi provata2.
7. È poi ininfluente il giudicato formatosi sull'accertamento negativo dell'indebito che il ricorrente aveva contestato con riferimento alle prestazioni previdenziali percepite nel
2013. Ciò in quanto i fatti costitutivi del diritto alle prestazioni percepite negli altri e diversi anni che formano oggetto del presente giudizio, ossia nel 2012 e nel 2014, e, soprattutto, del diritto alla misura delle prestazioni previdenziali spettanti in quei medesimi anni non hanno formato oggetto di accertamento nella sentenza resa con esclusivo riguardo al 2013.
Tanto più ove si consideri che tra le parti non è controversa la prestazione di lavoro agricolo da parte del ricorrente nei ridetti anni, bensì l'effettiva durata della prestazione e, più precisamente, il numero di giornate lavorative che ha reso annualmente. La situazione fattuale acclarata con riferimento al 2013, proprio per ciò che attiene al numero delle giornate di lavoro, non è dunque, di per sé, idonea ad esplicare i suoi effetti anche nell'anno precedente o in quello successivo e, pertanto, il relativo accertamento non produce effetti di giudicato oltre il circoscritto ambito temporale a cui si riferisce.
8. I restanti motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente perché connessi, vanno rigettati in quanto infondati.
8.1. Ed invero, il giudizio del tribunale è convincente nella parte in cui valorizza le risultanze ispettive che riguardano: a) per un verso, la denuncia dell'attività bracciantile del ricorrente anche nei giorni in cui l'intensità delle precipitazioni piovose non l'avrebbe in realtà consentita;
b) per altro verso, la denuncia dell'attività bracciantile del ricorrente per l'esecuzione della raccolta delle olive e della cura dell'uliveto (mediante potatura,
Pag. 4 di 6 spollonatura e aratura) in periodi dell'anno che, in realtà, eccedono quelli destinati a siffatte attività.
8.2. Tali risultanze sono idonee quanto meno a mettere in dubbio l'affidabilità della denuncia datoriale della durata annuale delle prestazioni lavorative dell'interessato e ad imporgli l'onere di fornire una prova rigorosa del numero di giornate di lavoro in agricoltura che, si noti, nel ricorso introduttivo del giudizio egli ha dedotto di aver svolto esclusivamente in agro del comune di Saracena. Sicché è irrilevante la circostanza, rimarcata dal ricorrente in appello, che l'azienda agricola operasse anche su terreni presi in affitto in agro di Rossano.
8.3. La valutazione impugnata convince, poi, anche nella parte in cui, rispetto all'esigenza di accertare la reale durata della prestazione lavorativa resa dal ricorrente nei predetti due anni (al fine di stabilire se il numero di giornate lavorative effettivamente rese sia quello denunciato dal suo datore di lavoro oppure quello, inferiore, che è emerso dalle indagini degli organi ispettivi dell' ), il tribunale ha giudicato insufficienti le CP_1 deposizioni delle due testimoni escusse.
8.4. Ed invero, una di esse, si è limitata a riferire di aver Parte_2 lavorato con il ricorrente dal 2012 al 2016, da giugno a dicembre, senza però fornire alcuna indicazione in merito al numero delle giornate mensili di lavoro o a quello complessivo annuale;
l'altra, , non ha neppure saputo riferire il nome del comune ove Testimone_1 ricadeva il terreno su cui ha dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente, nel 2014, da luglio a dicembre.
8.5. Peraltro, l'attendibilità di questa seconda testimonianza è inficiata dal contrasto che si apprezza tra la dichiarazione della teste relativamente ai mesi in cui essa avrebbe lavorato con il ricorrente (per l'appunto, da luglio a dicembre) e i dati registrati tanto nelle denunce inviate all' dall'azienda (DMAG), tanto nelle buste paga, prodotte dallo CP_1 stesso ricorrente, che invece attestano l'assunzione di quest'ultimo nei mesi da luglio a ottobre (oltre che in quelli di febbraio e marzo).
8.6. Le loro deposizioni sono quindi incapaci di smentire i dati pluviometrici acquisiti e valorizzati dagli ispettori al fine di quantificare l'effettivo numero di giornate lavorative rese dai dipendenti dell'azienda Trattasi di dati forniti Parte_3 dall'agenzia regionale per l'ambiente che rivelano l'impraticabilità di qualsivoglia prestazione bracciantile nelle giornate di più intensa piovosità, così come, del resto, ha
Pag. 5 di 6 confermato agli ispettori il marito della datrice di lavoro allorché ha dichiarato: “i nostri dipendenti, in agro di Saracena, quando piove non possono lavorare”.
9. Occorre quindi ritenere che l'occupazione del ricorrente in agricoltura negli anni di interesse e, soprattutto, per il numero di giornate annue che legittimano la corresponsione dei maggiori importi dei trattamenti previdenziali di cui l' ha chiesto la restituzione, CP_1 non è stata provata3.
10. Ne consegue la conferma della gravata sentenza.
11. Le spese del grado si compensano tra le parti, stante la dichiarazione di incapienza reddituale che la ricorrente ha reso ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e che ha efficacia esonerativa anche nei giudizi, come quello di specie, in cui si fa questione della ripetizione di prestazioni previdenziali (Cass. 10038/2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 06/04/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1585/2023, pubblicata in data 09/10/2023 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, quindi, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato. Cfr. ex multis
Cass. 2386/1985: “l'azione giudiziaria in materia di assicurazioni sociali non costituisce una forma di impugnazione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di rigetto della richiesta dell'assicurato diretta a conseguire la prestazione previdenziale ovvero di revoca di una precedente attribuzione, bensì rappresenta la trasposizione in sede processuale della tutela che la legge accorda all'assicurato, con la conseguenza che il giudice è chiamato non a verificare la legittimità, o meno, del provvedimento amministrativo, bensì ad accertare in modo autonomo la fondatezza della pretesa dell'assicurato”. 2 In dottrina: “La contestazione … deve essere specifica (…) Non è sufficiente invocare semplicemente l'applicazione dell'onere della prova, dicendo ad es.: “il ricorrente non ha provato il fatto Y” … Tale affermazione può anche essere intesa come una contestazione implicita, e però non è specifica, non esprimendo una presa di posizione precisa”. Cass. 17889/2020: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”. 3 Cfr., in casi analoghi, Cass. 19011/2017 e n. 16056/2016: "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 381 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Francesco Paolo Orofino) Parte_1 appellante
E
(avv. Marcello Carnovale, Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli) CP_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoli.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con distinti ricorsi al tribunale di Castrovillari del 26.5.2017 (iscritti con i numeri 2107 e 2019 del RG 2017) successivamente riuniti, ha reagito alle Parte_1 comunicazioni dell' che, nell'addebitargli di aver percepito negli anni 2012 e 2014, a CP_1 titolo di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia, importi superiori a quelli dovuti in relazione al numero delle giornate di lavoro effettivamente svolte, gli ha chiesto di restituire l'eccedenza indebita.
Pag. 1 di 6 2. Il tribunale ha rigettato le domande di accertamento negativo degli indebiti perché ha ritenuto:
1) che dalle risultanze delle indagini ispettive dell' si desumano (a) tanto CP_1
l'incompatibilità tra l'esecuzione dell'attività bracciantile del ricorrente nei giorni denunciati a suo nome e le condizioni climatiche ostative, a causa di pioggia, a quella attività in parte dei medesimi giorni;
(b) tanto l'inconciliabilità tra i periodi dell'anno in cui il ricorrente avrebbe svolto attività di raccolta delle olive e di cura dell'uliveto e i periodi dell'anno che sono destinati a tali attività; (c) tanto l'inspiegabile aumento, rispetto al preventivato fabbisogno di appena mille giornate lavorative annue da parte dell'azienda agricola “Le Pera Teresa” per cui il ricorrente ha lavorato, del numero di giornate successivamente denunciate dalla medesima azienda a fini previdenziali, pari a 5.692 nel
2012 e a 6.394 nel 2014; (d) tanto l'evidente antieconomicità di un'attività aziendale che, a fronte di documentati ricavi non superiori a 50 mila euro annui, avrebbe comportato l'esborso di retribuzioni, peraltro in contanti, di oltre 260 mila euro nel 2012 e di circa 287 mila euro nel 2014, oltre ad un debito contributivo di ben 207 mila euro circa;
2) che invece gli esiti delle testimonianze escusse su richiesta deal ricorrente non raggiungono la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza dei dedotti rapporti di lavoro in agricoltura, stante la genericità delle dichiarazioni testimoniali e la mancanza di affidabili elementi di riscontro estrinseco alle stesse.
3. Il ricorrente appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché addebita al tribunale di aver dato credito a risultanze ispettive carenti e non decisive, e di avere invece svalutato le convincenti deposizioni dei testimoni escussi che hanno confermato il suo impegno lavorativo negli anni di interesse, in linea con il definitivo accertamento giudiziale del medesimo impegno anche nell'anno 2013 da parte della sentenza n. 768/2022 dello stesso tribunale. Si duole inoltre dell'omessa valutazione dell'eccezione che aveva sollevato per imputare all' di non aver provato il pagamento degli importi di cui pretende la CP_1 restituzione.
4. Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto dei motivi di gravame perché CP_1 infondati o inammissibili, il Collegio ha sentito i difensori comparsi e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
Pag. 2 di 6 5. L'appello non merita accoglimento.
6. È inammissibile il motivo (potenzialmente assorbente e dunque da esaminarsi con priorità) con cui l'appellante si duole della mancata pronuncia sull'eccezione “di omessa produzione da parte dell' della prova di avvenuto pagamento della CP_1 prestazione”, ritenuta parzialmente indebita.
6.1. In primo grado, invero, il ricorrente non aveva negato di aver percepito i trattamenti previdenziali che l' aveva comunicato di avergli erogato in misura CP_1 eccedente quella spettantegli. Si era invece limitato a lamentare che nelle comunicazioni inviategli l'Istituto non avesse dato “indicazione specifica dell'importo che il ricorrente avrebbe intascato” e della “data in cui sarebbe stato effettuato l'accredito a suo favore”.
6.2. Tanto aveva denunciato al solo scopo di stigmatizzare “la carenza e/o insufficienza motivazionale dell'atto impugnato” e non già, dunque, per negare che la prestazione gli fosse stata mai corrisposta o che egli l'avesse percepita in un importo pari a quello di cui l' pretende la restituzione. Il tema non era stato posto all'attenzione del CP_1 tribunale se non con improprio riguardo alle violazioni procedimentali dell'iniziativa recuperatoria (che il ricorrente denunciava carente della preventiva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, oltre che di un provvedimento esaustivamente motivato con specifico riguardo alla quantificazione dell'importo richiesto e dei relativi criteri di calcolo), che sono estranei alla cognizione del giudice previdenziale1, senza mai accompagnarsi all'esplicita affermazione di non aver ricevuto il pagamento delle prestazioni che l' assume parzialmente indebito. CP_1
6.3. La condotta processuale del ricorrente giustifica, perciò, la scelta del tribunale di limitare la propria indagine alla prova dell'attività lavorativa che legittima l'erogazione
Pag. 3 di 6 di quelle prestazioni (che il ricorrente, con l'unico motivo di contestazione “anche nel merito” della pretesa restitutoria, rivendica di aver svolto), dando per incontestata l'erogazione medesima. E la scelta è condivisibile proprio perché la deduzione difensiva che si risolve nella negazione della prova dell'allegazione avversaria non equivale alla specifica contestazione dell'allegazione stessa che, pertanto, ben può, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., ritenersi provata2.
7. È poi ininfluente il giudicato formatosi sull'accertamento negativo dell'indebito che il ricorrente aveva contestato con riferimento alle prestazioni previdenziali percepite nel
2013. Ciò in quanto i fatti costitutivi del diritto alle prestazioni percepite negli altri e diversi anni che formano oggetto del presente giudizio, ossia nel 2012 e nel 2014, e, soprattutto, del diritto alla misura delle prestazioni previdenziali spettanti in quei medesimi anni non hanno formato oggetto di accertamento nella sentenza resa con esclusivo riguardo al 2013.
Tanto più ove si consideri che tra le parti non è controversa la prestazione di lavoro agricolo da parte del ricorrente nei ridetti anni, bensì l'effettiva durata della prestazione e, più precisamente, il numero di giornate lavorative che ha reso annualmente. La situazione fattuale acclarata con riferimento al 2013, proprio per ciò che attiene al numero delle giornate di lavoro, non è dunque, di per sé, idonea ad esplicare i suoi effetti anche nell'anno precedente o in quello successivo e, pertanto, il relativo accertamento non produce effetti di giudicato oltre il circoscritto ambito temporale a cui si riferisce.
8. I restanti motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente perché connessi, vanno rigettati in quanto infondati.
8.1. Ed invero, il giudizio del tribunale è convincente nella parte in cui valorizza le risultanze ispettive che riguardano: a) per un verso, la denuncia dell'attività bracciantile del ricorrente anche nei giorni in cui l'intensità delle precipitazioni piovose non l'avrebbe in realtà consentita;
b) per altro verso, la denuncia dell'attività bracciantile del ricorrente per l'esecuzione della raccolta delle olive e della cura dell'uliveto (mediante potatura,
Pag. 4 di 6 spollonatura e aratura) in periodi dell'anno che, in realtà, eccedono quelli destinati a siffatte attività.
8.2. Tali risultanze sono idonee quanto meno a mettere in dubbio l'affidabilità della denuncia datoriale della durata annuale delle prestazioni lavorative dell'interessato e ad imporgli l'onere di fornire una prova rigorosa del numero di giornate di lavoro in agricoltura che, si noti, nel ricorso introduttivo del giudizio egli ha dedotto di aver svolto esclusivamente in agro del comune di Saracena. Sicché è irrilevante la circostanza, rimarcata dal ricorrente in appello, che l'azienda agricola operasse anche su terreni presi in affitto in agro di Rossano.
8.3. La valutazione impugnata convince, poi, anche nella parte in cui, rispetto all'esigenza di accertare la reale durata della prestazione lavorativa resa dal ricorrente nei predetti due anni (al fine di stabilire se il numero di giornate lavorative effettivamente rese sia quello denunciato dal suo datore di lavoro oppure quello, inferiore, che è emerso dalle indagini degli organi ispettivi dell' ), il tribunale ha giudicato insufficienti le CP_1 deposizioni delle due testimoni escusse.
8.4. Ed invero, una di esse, si è limitata a riferire di aver Parte_2 lavorato con il ricorrente dal 2012 al 2016, da giugno a dicembre, senza però fornire alcuna indicazione in merito al numero delle giornate mensili di lavoro o a quello complessivo annuale;
l'altra, , non ha neppure saputo riferire il nome del comune ove Testimone_1 ricadeva il terreno su cui ha dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente, nel 2014, da luglio a dicembre.
8.5. Peraltro, l'attendibilità di questa seconda testimonianza è inficiata dal contrasto che si apprezza tra la dichiarazione della teste relativamente ai mesi in cui essa avrebbe lavorato con il ricorrente (per l'appunto, da luglio a dicembre) e i dati registrati tanto nelle denunce inviate all' dall'azienda (DMAG), tanto nelle buste paga, prodotte dallo CP_1 stesso ricorrente, che invece attestano l'assunzione di quest'ultimo nei mesi da luglio a ottobre (oltre che in quelli di febbraio e marzo).
8.6. Le loro deposizioni sono quindi incapaci di smentire i dati pluviometrici acquisiti e valorizzati dagli ispettori al fine di quantificare l'effettivo numero di giornate lavorative rese dai dipendenti dell'azienda Trattasi di dati forniti Parte_3 dall'agenzia regionale per l'ambiente che rivelano l'impraticabilità di qualsivoglia prestazione bracciantile nelle giornate di più intensa piovosità, così come, del resto, ha
Pag. 5 di 6 confermato agli ispettori il marito della datrice di lavoro allorché ha dichiarato: “i nostri dipendenti, in agro di Saracena, quando piove non possono lavorare”.
9. Occorre quindi ritenere che l'occupazione del ricorrente in agricoltura negli anni di interesse e, soprattutto, per il numero di giornate annue che legittimano la corresponsione dei maggiori importi dei trattamenti previdenziali di cui l' ha chiesto la restituzione, CP_1 non è stata provata3.
10. Ne consegue la conferma della gravata sentenza.
11. Le spese del grado si compensano tra le parti, stante la dichiarazione di incapienza reddituale che la ricorrente ha reso ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e che ha efficacia esonerativa anche nei giudizi, come quello di specie, in cui si fa questione della ripetizione di prestazioni previdenziali (Cass. 10038/2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 06/04/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1585/2023, pubblicata in data 09/10/2023 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, quindi, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato. Cfr. ex multis
Cass. 2386/1985: “l'azione giudiziaria in materia di assicurazioni sociali non costituisce una forma di impugnazione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di rigetto della richiesta dell'assicurato diretta a conseguire la prestazione previdenziale ovvero di revoca di una precedente attribuzione, bensì rappresenta la trasposizione in sede processuale della tutela che la legge accorda all'assicurato, con la conseguenza che il giudice è chiamato non a verificare la legittimità, o meno, del provvedimento amministrativo, bensì ad accertare in modo autonomo la fondatezza della pretesa dell'assicurato”. 2 In dottrina: “La contestazione … deve essere specifica (…) Non è sufficiente invocare semplicemente l'applicazione dell'onere della prova, dicendo ad es.: “il ricorrente non ha provato il fatto Y” … Tale affermazione può anche essere intesa come una contestazione implicita, e però non è specifica, non esprimendo una presa di posizione precisa”. Cass. 17889/2020: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”. 3 Cfr., in casi analoghi, Cass. 19011/2017 e n. 16056/2016: "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”.