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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/07/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI LECCE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale, nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1849, del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2024, proposta da
, nato il [...], a [...], con l'avv.to Parte_1
PARIGIANI ROBERTA
-ATTORE- nei confronti di
DELLA REPUBBLICA DI LECCE CP_1
-CONVENUTA-
**********************
All'udienza del 20.02.2025, sulle conclusioni della procuratrice di parte attrice, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore, , Parte_1 ha esposto e dedotto quanto di seguito.
L'odierna persona istante, cui nel prosieguo del presente atto, per i motivi in appresso enunciati, ci si riferirà usando il genere femminile ed il nome
“JUNE”, come risulta dall'estratto del certificato di nascita e contestuale certificato di residenza, è nata con caratteri biologici, anatomici e genitali
1 maschili. Ella, inoltre, non è coniugata ed è senza figli (Doc. 1). Il relativo atto di nascita è conservato presso il Comune di GALLIPOLI (LE), Atto N.
29 parte 1 serie A - anno 1998. Inoltre, ai fini della competenza territoriale, si rileva che l'istante è residente in [...] (Doc. 1). Fin dalla prima infanzia, nonostante l'appartenenza biologica al sesso maschile, l'istante manifestava, con costanza, un'identità di genere femminile. Tuttavia, a causa della discrepanza tra il genere assegnatole alla nascita e quello – femminile- percepito come proprio, l'attrice veniva pregiudicata nella sua esistenza da un perdurante disagio. Circostanza, peraltro, che si acuiva nella fase della pubertà, in conseguenza, cioè, della comparsa dei caratteri sessuali secondari riconducibili al genere maschile. Tali circostanze, con il passare del tempo, facevano insorgere nell'attrice il desiderio di rettificare il divario tra genere/nome assegnatole alla nascita e genere/nome elettivo;
e ciò in Per_ quanto, nel tempo, l'istante ha adottato stabilmente il nome “ – in luogo di quello anagrafico - con il quale è comunemente ed abitualmente conosciuta. A riprova, basti osservare che già da tempo l'attrice ha richiesto, presso l'Ateneo da ella frequentato, l'adozione della carriera universitaria
“alias”, venendo individuata, all'interno dell'Università proprio con il nome Per_ elettivo (Doc. 2).
Sul percorso di affermazione di genere intrapreso.
Conseguentemente a quanto sopra, l'odierna attrice, a partire dal gennaio
2022, si affidava a specialisti del settore psicodiagnostico ed endocrinologico allo scopo di trovare supporto nell'intrapreso percorso affermazione di genere. Nel dettaglio, l'odierna attrice si rivolgeva al Centro di
Coordinamento Regionale per le Problematiche Sanitarie Relative
All'identità Di Genere (Crig) Sod Andrologia, Endocrinologia Femminile e
Incongruenza di Genere Dipartimento Materno Infantile AOU CAREGGI.
Tale centro, specializzato nei percorsi di affermazione di genere, è di tipo pubblico, con conseguente fidefacenza della documentazione rilasciata. In detta sede, previ i colloqui e la presa in carico prevista dai protocolli medici sul tema, veniva dunque ritenuto sussistente un quadro che – sulla scorta delle terminologie adottate dall'ICD 11 dal DSM 5 - viene definito come di
“incongruenza/disforia di genere”. Ed infatti, con relazione a timbro pubblico, datata 30/10/2023, l'anzidetta struttura certificava come di
2 seguito: “Sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni, si Per_ certifica che presenta quadro di Incongruenza/Disforia di Genere
(IG/DG) secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5 (codice 302.85). La persona, infatti, presenta un'evidente e persistente identificazione con il genere femminile, associata a disagio clinicamente significativo. Inoltre, si certifica che la presa in carico di natura solo psicologica si è dimostrata di per sé non sufficiente né risolutiva in termini di funzionamento psicologico. Non si riscontrano, infine, concomitanti condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere” (Doc. 3). Contemporaneamente all'aver intrapreso il percorso psicodiagnostico, parte attrice effettuava anche valutazioni specialistiche endocrinologiche (Doc. 4), in esito alle quali intraprendeva un parallelo percorso ormonale di affermazione di genere. Sul punto, l'anzidetto centro pubblico così certificava: “in seguito alla valutazione presso il nostro Centro compiuta mediante vari colloqui clinici e Per_ somministrazione di questionari, ha effettuato una valutazione specialistica endocrinologica, che ha permesso di escludere controindicazioni Per_ all'assunzione di terapia ormonale. Da marzo 2023, assume terapia con estrogeni e anti androgeni al fine di indurre lo sviluppo di caratteristiche fisiche congruenti con la sua identità di genere femminile; -A seguito Per_ dell'inizio della terapia ormonale di affermazione di genere, riporta miglioramento del funzionamento psicologico in tutti gli ambiti di vita (V.
Doc. 3).
Sugli accertamenti medicali in allegazione.
A fronte di quanto sopra, i pareri medici forniti dagli specialisti con i quali
l'attrice è entrata in contatto ai fini del percorso di transizione, lasciano emergere con chiarezza: 1) che l'istante conduce ormai stabilmente la propria esistenza, nell'ambito di un ruolo di genere femminile, che ella sente Per_ come proprio, avendo, all'uopo, adottato il nome di “ , con il quale è nota in tutti gli aspetti sociali e personali;
2) la sussistenza di un “quadro di
Incongruenza/Disforia di Genere (IG/DG) secondo ICD-11 (codice HA60) e
DSM 5 (codice 302.85) accertato da equipe multidisciplinare pubblica;
3) la serietà, irreversibilità e concretezza del percorso di transizione in senso intrapreso;
4) l'esigenza -da un lato- di corredare l'ormai compiuta affermazione di genere sociale con la rettificazione dei dati anagrafici e –
3 dall'altro- di ottenere la contestuale autorizzazione a sottoporsi, laddove ritenuto necessario, agli interventi chirurgici di mutamento degli organi sessuali. Rispetto a quanto sopra, l'allegata relazione così statuisce: “In Per_ conclusione, (all'anagrafe presenta quadro di Parte_1
Incongruenza/Disforia di Genere, di cui è perfettamente consapevole, e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. In relazione a quanto Per_ riportato dalla persona, durante i colloqui clinici, e considerato che vive stabilmente in un ruolo di genere femminile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere femminile e gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbero l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico (anche Per_ alla luce della stabile identificazione femminile di . Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità femminile e l'impossibilità di procedere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi e comprometterne il funzionamento psicologico” (V. Doc.
3).
Sul diritto ad ottenere la rettifica anagrafica prima della riassegnazione chirurgica di sesso.
In primo luogo, va rammentato l'ormai noto e costante orientamento giurisprudenziale, sulla scorta del quale la preventiva demolizione chirurgica dei caratteri sessuali anatomici primari non appare più necessaria ai fini dell'ottenimento della rettifica dei dati anagrafici. In tal senso, la Corte di Cassazione ha infatti ricordato che “il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche è, anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere, realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale” (Corte di Cassazione, sentenza n.
15138 del 21/05/2015). E del resto, come precisato dalla Corte costituzionale
“La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere che il trattamento
4 chirurgico non deve essere considerato quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte costituzionale, sentenza n. 221 del 21/10/2015). Non sfugge, d'altro canto, che, tale principio trovi ulteriore consacrazione persino nell'ambito delle pronunzie della
CEDU, la quale, in completa armonia con l'orientamento interno, ha ritenuto che subordinare la rettifica anagrafica all'operazione di cambio del sesso equivarrebbe ad assoggettare il pieno esercizio del diritto al rispetto della privacy alla rinuncia del diritto all'integrità fisica della persona (Corte
Europea dei Diritti Umani, Sez V, sentenza del 6/04/2017 sul ricorso Affaire
A.P., e
contro
Repubblica francese). Parimenti, anche le Pt_2 Per_2 recentissime statuizioni della Suprema Corte ribadiscono tale ormai consolidato principio, sulla scorta del quale “in tema di rettificazione di sesso, non rappresenta presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari allorché si accerti che non corrispondono più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali del ricorrente” (Cassazione civile sez. I,
17/02/2020, n.3877). Conseguentemente a quanto sopra, atteso che, nel caso di specie, può comunque ben ritenersi sussistente un intervenuto adeguamento in senso femminile dei caratteri sessuali di parte attrice, operato in conseguenza dell'assunzione della specifica terapia ormonale, appare senz'altro chiaro che i caratteri sessuali anatomici della istante “non corrispondono più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali”. In conclusione, alla luce del consolidato orientamento teso ad escludere che le eventuali operazioni chirurgiche demolitivo/ricostruttive, alle quali l'attrice valuta di potersi comunque sottoporre, siano requisito per la rettificazione anagrafica e considerata la necessità di ottenere immediatamente detta rettifica anagrafica al fine di poter esplicare la propria identità personale, appare del tutto legittima la domanda di rettificazione anagrafica a prescindere e prima dell'effettuazione degli eventuali ulteriori interventi chirurgici di ri-assegnazione di sesso.
Sul diritto dell'attore alla scelta del prenome.
In ordine, poi, al prenome di cui l'istante chiede – come conseguenza della rettificazione anagrafica- l'attribuzione (ovvero la sostituzione dell'attuale
5 nome anagrafico con quello di “June”, con cui ella è oramai da tempo socialmente conosciuta) preme rammentare che, con una recente pronunzia, la Suprema Corte ha chiarito che “il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale sotteso alla disposta rettificazione, rende consequenziale la rettificazione del prenome. Questo, peraltro, non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cassazione civile sez. I, 17/02/2020, n.3877). Ed infatti, sempre secondo i Giudici della Suprema Corte “nulla è detto circa un obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere”, atteso, peraltro, che “vi sono, oltretutto, prenomi maschili non traducibili al femminile e viceversa”; di conseguenza, “non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome”. Ciò considerato, appare del tutto legittima la volontà dell'istante di mutare, in conseguenza della rettificazione del proprio genere, l'attuale prenome anagrafico in Per_ quello elettivo di “ , senz'altro più corrispondente e conforme al proprio sentire dell'attrice.
Sul diritto ad ottenere l'autorizzazione alla riassegnazione chirurgica di sesso.
La legge n. 164 del 1982, così come modificata dal D. lgs n. 150 del 2011, prevede espressamente che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il
Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Ebbene, la Corte Costituzionale, confermando un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha stabilito che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto
a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica” (Corte Costituzionale, sentenza
6 n. 221 del 21/10/2015). In tal senso, dunque, deve ritenersi che il requisito della necessità stabilito dalla norma in questione, sia valutato unicamente alla luce del benessere psicofisico della ricorrente e del suo desiderio di porre rimedio allo stato di eventuale conflittualità con i propri caratteri sessuali. Ed infatti, nel caso di specie, appare manifesta, ai fini del raggiungimento di uno stabile equilibrio psicofisico, l'opportunità che
l'attrice sia autorizzata a sottoporsi agli eventuali ulteriori interventi di riassegnazione di sesso che si renderanno necessari onde consentirle di vivere con serenità la propria identità di genere. Del resto, come sostenuto dalla Corte Costituzionale “il desiderio invincibile del transessuale di ottenere il riconoscimento anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso si esprime, da parte sua, nella volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico demolitorio e ricostruttivo che operi, per quanto possibile, la trasformazione anatomica (degli organi genitali); intervento visto come una liberazione, in quanto la presenza dell'organo genitale (del sesso rifiutato) dà luogo a disgusto e a stati di grave sofferenza e di profonda angoscia” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 161 del 24/05/1985). Ad abundantiam, peraltro, è ormai ampiamente consolidato l'orientamento delle corti di merito teso a riconoscere -sulla scorta di quanto supra considerato- la possibilità di ottenere, contestualmente e con unica domanda giudiziale, sia
l'autorizzazione all'eventuale intervento di rettificazione di genere, sia e indipendentemente dal compimento di tali operazioni chirurgiche,
l'autorizzazione alla rettificazione anagrafica, atteso che “Il procedimento, come ne risulta delineato, non è più bifasico, in quanto, non richiede, dopo
l'entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2011, due pronunce: una volta all'autorizzazione sopra indicata e l'altra finalizzata alla modificazione dell'attribuzione di sesso”. (ex multis, Tribunale Bologna sez. I, 22/01/2021,
n. 216). Pertanto, stante il consolidato orientamento volto a riconoscere
l'importanza dell'operazione di riassegnazione chirurgica del sesso e vista la necessità del ricorrente di raggiungere, attraverso tale operazione chirurgica, uno stato di equilibrio psicofisico, appare del tutto legittima la richiesta di parte attrice volta ad ottenere l'autorizzazione a sottoporsi a siffatti trattamenti medico-chirurgici.
7 Tutto quanto sopra premesso, ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti: -accertare il diritto dell'attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, e, pertanto, ordinare all'ufficio anagrafe del Comune di GALLIPOLI (LE), ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso e, quindi, ove scritto sesso “MASCHILE” sostituire con sesso “FEMMINILE”; -accertare e dichiarare che parte Per_ attrice utilizza il nominativo “ e, per l'effetto, ritenuto opportuno, ragionevole e legittimo l'uso di tale nome, autorizzare il cambio anagrafico Per_ del prenome da “ ” a “ , ordinando a tal fine all'ufficio di Stato Pt_1
Civile competente di rettificare l'atto di nascita;
-in ogni caso, accertare il diritto dell'attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile e, conseguentemente, autorizzare la medesima a sottoporsi a tutti i trattamenti chirurgici necessari allo scopo. -Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati tra le parti”.
All'udienza del 20.02.2025, svoltasi mediante collegamento da remoto, si procedeva all'interrogatorio libero di , essendo lo stesso Parte_1 assistito e rappresentato dal proprio difensore costituito;
a seguito di precisazione delle conclusioni da parte del menzionato difensore fiduciario, la causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda introduttiva, così come proposta da , è fondata Parte_1
e va conseguentemente accolta.
L'istruttoria è stata espletata, essenzialmente, per il tramite dell'acquisizione ed esame in contraddittorio della documentazione prodotta da parte attrice: riveste decisiva importanza, al riguardo, la relazione finale del 30.10.2023, redatta e firmata, congiuntamente, dalla Dott.ssa
[...]
quale psicologa psicoterapeuta, e dalla Dott.ssa Per_3 Persona_4 quale psicologa, entrambe esercenti la propria attività professionale, presso il
Centro di coordinamento regionale per le problematiche sanitarie, relative all'identità di genere (CRIG) SOD andrologia, endocrinologia femminile e incongruenza di genere dipartimento materno infantile Persona_5
Pari decisività, ai fini che qui rilevano, va attribuita al certificato medico del 06.12.2022, redatto e firmato dalla Dott.ssa quale medico Per_6 operante presso l'ufficio Andrologia, endocrinologia femminile e
8 incongruenza di genere del Dipartimento DAI Materno. infantile AMB
Sessualità/Andrologia PAS7 PT dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi (allegati all'atto introduttivo).
La causa è stata istruita, altresì, per il tramite dell'ascolto del medesimo attore, . Parte_1
Giova, in ogni caso, ivi riportare, integralmente, le dichiarazioni rilasciate da , in sede di interrogatorio libero, nel contesto della citata Parte_1 udienza del 20 febbraio 2025. ADR: è da quando sono bambino, cioè da quando ho 5/6 anni, che ho scoperto una incongruenza tra il genere biologico maschile, assegnatomi fin dalla nascita, e il sesso psichico, nel senso che, sin da tenera età, sento di appartenere al sesso femminile. È da quando ho 20 anni che ho preso consapevolezza della possibilità di intraprendere un percorso di transizione, e, quindi, della possibilità di ottenere, all'esito del percorso medesimo, una rettificazione della attribuzione anagrafica del sesso. ADR: Sono, in ogni caso, intenzionato, secondo quanto già richiesto dal mio difensore, nel contesto delle conclusioni rassegnate nella citazione introduttiva, a sottopormi ad un intervento di riattribuzione chirurgica del sesso. ADR: Per quanto concerne i rapporti con i terzi, mi avvalgo del mio attuale nome di “elezione”, cioè del nome di “June”, da quando ho 20 anni.
Del resto, trattasi del nome che è stato in passato permanentemente utilizzato anche nell'ambito della cosiddetta carriera alias;
peraltro, ho scritto anche dei libri, firmandomi con tale nome. ADR: Faccio presente che, sulla scorta della relazione versata in atti, del Centro di coordinamento regionale delle problematiche sanitarie, relative all'identità di genere, avente sede in
Firenze, è stato già documentato un quadro clinico riconducibile all'incongruenza di genere;
nel contesto della medesima relazione è stato, altresì, comprovato il dato della mia sottoposizione, con successo, a terapia ormonale femminilizzante. Faccio, altresì, presente, sempre con riguardo al trattamento ormonale di cui sopra, che sono state escluse controindicazioni di sorta, sicché, anche e soprattutto ai fini di una integrale ricostituzione della necessaria armonia tra soma e psiche, insisto affinché trovino accoglimento tutte le richieste già rassegnate dal mio difensore nella citazione introduttiva”.
9 , pertanto, per il tramite delle dichiarazioni su riportate, ha Parte_1 confermato, integralmente, la narrativa del libello introduttivo e ha reiterato ciascuna delle richieste conclusive ivi originariamente rassegnate, nel suo interesse, dal di lui difensore fiduciario.
Le richiamate emergenze istruttorie consentono al Collegio di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che parte attrice presenta, univocamente, una condizione personale di “disforia di genere”; la stessa parte, poi, ha confermato il fatto, sotto il profilo della c.d. autopercezione, di “sentirsi” appartenente al genere femminile, nonostante il dato anatomico di un corpo morfologicamente maschile.
È stato accertato, quindi, che presenta tutti i tratti Parte_1 comportamentali tipici del c.d. “transessuale primario” (nel senso che non esiste alcun sintomo di patologia mentale).
In buona sostanza, è stato rilevato l'atteggiamento psicologico tipico di quelle persone che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e, quindi, compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere, in modo conforme, all'altro sesso (id est al sesso al quale le persone medesime sentono di appartenere). Ne consegue che il transessuale rifiuta, decisamente, il suo sesso anatomico e vuole cambiarlo, considerando l'aspetto esterno del proprio corpo, come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato.
La persona con disforia di genere, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerata, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo. Trattandosi, nella specie, di transessuale “uomo”, il richiedente si considera “donna” a tutti gli effetti. Tale aspirazione trova, però, concreto ostacolo nei caratteri somatici esterni e, in particolare, negli organi genitali maschili;
tanto giustifica, ampiamente, la pressante esigenza, da lui prospettata, di sottoporsi a idoneo intervento chirurgico tale da adeguare i suoi caratteri sessuali al modello femminile: un trattamento di riassegnazione chirurgica alla cui esecuzione parte attrice si è, peraltro, rivelata senz'altro capace di fornire un valido consenso.
Trattasi, ad ogni buon conto, di un intervento pienamente realizzabile, in quanto connotato da un ragionevole rischio, nonché da un'accettabile
10 possibilità di successo e che consentirebbe alla parte attrice di realizzarsi pienamente, sotto il profilo sia materiale che psicologico.
Sennonché, alcuna statuizione giudiziale ad hoc va oggi pronunciata, nel dispositivo della sentenza, relativamente allo specifico capo di domanda, con il quale chiede l'emissione di un provvedimento con il quale Parte_1 si autorizzi la sottoposizione della sua persona ad intervento chirurgico di demolizione e di ricostruzione genitale, nonché ad ogni altro intervento chirurgico, che sia preordinato al fine unitario di un adeguamento, tendenzialmente completo, delle caratteristiche sessuali esterne del proprio corpo a quelle proprie del sesso femminile, quale “sesso psichico” dello stesso odierno attore. La pronuncia di un'espressa e apposita autorizzazione giudiziale di siffatto tenore va, infatti, ormai considerata ultronea, alla luce del recente dictum del Giudice delle leggi, di cui alla sentenza n. 143/2024.
Va preliminarmente osservato come non sussistano dubbi di sorta circa l'attitudine della menzionata sentenza a dispiegare i suoi effetti anche all'interno del presente procedimento civile, ad onta dell'anteriorità della data della sua introduzione (16 marzo 2024), rispetto a quella di pubblicazione della sentenza medesima (23 luglio 2024).
Le sentenze di accoglimento pronunciate dalla Corte costituzionale esplicano, infatti, efficacia retroattiva, posto che, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 136 Cost. e 30, co. 3, l. 11.3.1953, n. 87, le ricadute di una declaratoria di illegittimità travolgono non soltanto i c.d. rapporti futuri, ma anche i c.d. rapporti pendenti.
In altri termini, proprio in forza della citata disposizione costituzionale, la norma dichiarata illegittima viene inficiata ab origine, nella sua validità ed efficacia, a causa del vizio di cui risulta affetta;
ne discende che essa, cessando di appartenere all'ordinamento, cessa anche, per effetto dell'art. 30, co. 3, l.
n. 87/1953, di essere applicabile.
Si ponga mente, sul punto, al tenore testuale del III comma dell'art. 30, co.
3, l. n. 87/1953, in cui si legge: “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Ci si trova, quindi, al cospetto di una formula legislativa che è interpretativa ed integrativa di quella costituzionale, in quanto chiarisce che la pronunzia di illegittimità vale per tutti i processi “in corso”, cioè per tutti i
11 procedimenti giurisdizionali che siano ancora pendenti, alla data di pubblicazione della sentenza contenente la declaratoria di incostituzionalità.
Ne deriva che il congiunto operare delle due disposizioni implica il riconoscimento di un'indubbia retroattività delle sentenze di accoglimento.
Ad eccezione dei soli rapporti c.d. esauriti, vale a dire quelli risolti in via stabile e definitiva – e pur tenendo conto dell'operatività di un'eccezione nell'eccezione in materia penale, in forza del favor rei –, sia i rapporti pendenti, a cominciare dal giudizio a quo, dal quale è scaturito l'incidente di costituzionalità, sia quelli futuri vengono, quindi, irrimediabilmente travolti dall'accertamento dell'illegittimità.
Con il sintagma “rapporti esauriti” ci si riferisce, propriamente, a tutte le situazioni giuridiche per così dire “consolidate”, le quali ricorrono, per l'appunto, in concreto, ogniqualvolta si siano verificati eventi che l'ordinamento riconosca come idonei a dispiegare detto effetto di consolidamento, come il passaggio in giudicato di una sentenza, la sopravvenuta inoppugnabilità di un atto amministrativo, la sopraggiunta maturazione della prescrizione oppure l'intervenuta maturazione della decadenza.
Terminata questa breve digressione dedicata alla tematica della portata retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale, si rende necessario porre nel debito risalto la concreta incidenza che il recente dictum del Giudice delle leggi è in grado di dispiegare all'interno della vicenda processuale che ci occupa.
Orbene, la Corte costituzionale, con il citato pronunciamento, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
150/2011, nella parte in cui la norma censurata prescrive l'autorizzazione del
Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali, medio tempore intervenute e accertate, siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare, nella pronuncia in esame, la Corte ha affermato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, sebbene abbia rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982, nel momento in cui l'ordinamento
12 italiano si apriva, per la prima volta, alla rettificazione dell'attribuzione di sesso, “è divenuta tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e, successivamente, della sentenza dello stesso Giudice delle leggi, n. 221 del
2015”.
Se, infatti, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, segnata dai pronunciamenti storici, rispettivamente, della Suprema Corte e della Corte costituzionale, il predetto percorso ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, quindi, un contrasto con l'art. 3 della Carta. In questi casi, infatti, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi prima e a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”. Talché, la sola sentenza di rettificazione di attribuzione di genere, dal giorno successivo a quello del suo passaggio in giudicato, costituisce de iure condito la condizione necessaria e sufficiente, ai fini dell'ottenimento dell'intervento di riattribuzione chirurgica del sesso, del tutto indipendentemente da un'espressa e preventiva autorizzazione giudiziaria, la quale va, quindi, considerata ormai superflua.
Quanto, poi, alla richiesta di rettificazione anagrafica dell'attuale indicazione del sesso di appartenenza, la stessa ben può trovare immediato accoglimento nella presente sede, senza che sia necessario onerare l'odierno attore della gravosa proposizione di una successiva e autonoma azione giurisdizionale, nelle forme della speciale procedura camerale espressamente prevista dall'art. 3 legge n. 164/82. È noto, d'altronde, come, alla luce della giurisprudenza costituzionale, la rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso sia possibile, sul solo riscontro medico-legale della c.d. disforia di genere, anche, cioè, in assenza di un preventivo intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari al “sesso psichico”. A fortiori, la ridetta rettificazione va considerata possibile, allorché la persona transessuale intenda, come nel caso di specie, procedere comunque ad intervento
13 chirurgico demolitorio-ricostruttivo degli organi sessuali che assicuri, anche su di un piano strettamente anatomico, il conseguimento dell'anelata armonia tra “soma” e “psiche”. Tanto è propriamente accaduto nel caso di specie in cui ha agito al precipuo e duplice fine, da un lato, di Parte_1 conseguire l'autorizzazione giudiziale, oggi non più necessaria, alla sottoposizione ai trattamenti chirurgici di riconversione in senso andro- ginoide, e, dall'altro, di ottenere la correlata rettificazione anagrafica, intesa, quest'ultima, come assegnazione di un nuovo genere anagrafico, che sia, per l'appunto, coerente con la propria identità sessuale, psichicamente intesa.
Ben può, quindi, la rettificazione anagrafica in parola essere ottenuta dal competente Ufficiale di stato civile, in ottemperanza al presente dictum giudiziale, indipendentemente dal previo riscontro dell'effettuazione con successo dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali primari: un intervento chirurgico che, oltretutto, secondo quanto si è già avuto modo più volte di precisare, ben potrà ottenuto, sulla semplice richiesta dell'odierno attore, in assenza, cioè, di un esplicito e preventivo provvedimento giurisdizionale di autorizzazione.
È, in buona sostanza, rimessa alla libera e insindacabile volontà della parte attrice, la decisione se far precedere o meno la richiesta rettificazione anagrafica dalla sottoposizione all'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso.
Nulla deve disporsi in ordine alla regolamentazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento n.
1849/2024, introdotto con domanda proposta da , visti Parte_1 gli artt. 3 legge n. 164/82 e 31 d.lgs. n. 150/2011, così provvede, in accoglimento della domanda introduttiva:
DICHIARA non luogo a provvedere, limitatamente allo specifico capo di domanda, di cui in citazione, con il quale l'attore , nato Parte_1
a LA (LE) il 03.02.1998 e residente in [...], ha chiesto di essere espressamente autorizzato a sottoporsi a tutti i trattamenti chirurgici necessari al perseguimento del fine unitario di un
14 adeguamento, tendenzialmente completo, delle caratteristiche sessuali esterne del proprio corpo a quelle proprie del sesso femminile;
ACCERTA e DICHIARA, in ogni caso, che nulla osta all'esecuzione dei menzionati trattamenti di conversione chirurgica in senso andro-ginoide
(MtF), id est di adeguamento dei caratteri sessuali da maschio a femmina, non occorrendo più, allo scopo, un'espressa e preventiva autorizzazione giudiziale e trattandosi, comunque, alla stregua di quanto già diffusamente precisato in parte motiva, di trattamenti funzionali alla tutela del diritto alla salute di
, in vista del conseguimento, da parte dello stesso, di un pieno Parte_1 benessere psicofisico;
ORDINA al competente Ufficiale dello stato civile di effettuare la rettificazione, nel relativo registro, dell'atto di nascita di Pt_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...],
[...]
(Atto N. 29, parte I serie A - anno 1998 - Comune di GALLIPOLI (LE)), alla via Verdesca Fernando n. 8, nel senso che l'indicazione del sesso “maschile” deve essere corretta in sesso “femminile”, nonché nel senso che l'attuale prenome ” deve essere sostituito con quello indicato in citazione Pt_1 di ”; Per_1
statuisce sulle spese del procedimento. Pt_3
Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
15
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale, nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1849, del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2024, proposta da
, nato il [...], a [...], con l'avv.to Parte_1
PARIGIANI ROBERTA
-ATTORE- nei confronti di
DELLA REPUBBLICA DI LECCE CP_1
-CONVENUTA-
**********************
All'udienza del 20.02.2025, sulle conclusioni della procuratrice di parte attrice, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore, , Parte_1 ha esposto e dedotto quanto di seguito.
L'odierna persona istante, cui nel prosieguo del presente atto, per i motivi in appresso enunciati, ci si riferirà usando il genere femminile ed il nome
“JUNE”, come risulta dall'estratto del certificato di nascita e contestuale certificato di residenza, è nata con caratteri biologici, anatomici e genitali
1 maschili. Ella, inoltre, non è coniugata ed è senza figli (Doc. 1). Il relativo atto di nascita è conservato presso il Comune di GALLIPOLI (LE), Atto N.
29 parte 1 serie A - anno 1998. Inoltre, ai fini della competenza territoriale, si rileva che l'istante è residente in [...] (Doc. 1). Fin dalla prima infanzia, nonostante l'appartenenza biologica al sesso maschile, l'istante manifestava, con costanza, un'identità di genere femminile. Tuttavia, a causa della discrepanza tra il genere assegnatole alla nascita e quello – femminile- percepito come proprio, l'attrice veniva pregiudicata nella sua esistenza da un perdurante disagio. Circostanza, peraltro, che si acuiva nella fase della pubertà, in conseguenza, cioè, della comparsa dei caratteri sessuali secondari riconducibili al genere maschile. Tali circostanze, con il passare del tempo, facevano insorgere nell'attrice il desiderio di rettificare il divario tra genere/nome assegnatole alla nascita e genere/nome elettivo;
e ciò in Per_ quanto, nel tempo, l'istante ha adottato stabilmente il nome “ – in luogo di quello anagrafico - con il quale è comunemente ed abitualmente conosciuta. A riprova, basti osservare che già da tempo l'attrice ha richiesto, presso l'Ateneo da ella frequentato, l'adozione della carriera universitaria
“alias”, venendo individuata, all'interno dell'Università proprio con il nome Per_ elettivo (Doc. 2).
Sul percorso di affermazione di genere intrapreso.
Conseguentemente a quanto sopra, l'odierna attrice, a partire dal gennaio
2022, si affidava a specialisti del settore psicodiagnostico ed endocrinologico allo scopo di trovare supporto nell'intrapreso percorso affermazione di genere. Nel dettaglio, l'odierna attrice si rivolgeva al Centro di
Coordinamento Regionale per le Problematiche Sanitarie Relative
All'identità Di Genere (Crig) Sod Andrologia, Endocrinologia Femminile e
Incongruenza di Genere Dipartimento Materno Infantile AOU CAREGGI.
Tale centro, specializzato nei percorsi di affermazione di genere, è di tipo pubblico, con conseguente fidefacenza della documentazione rilasciata. In detta sede, previ i colloqui e la presa in carico prevista dai protocolli medici sul tema, veniva dunque ritenuto sussistente un quadro che – sulla scorta delle terminologie adottate dall'ICD 11 dal DSM 5 - viene definito come di
“incongruenza/disforia di genere”. Ed infatti, con relazione a timbro pubblico, datata 30/10/2023, l'anzidetta struttura certificava come di
2 seguito: “Sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni, si Per_ certifica che presenta quadro di Incongruenza/Disforia di Genere
(IG/DG) secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5 (codice 302.85). La persona, infatti, presenta un'evidente e persistente identificazione con il genere femminile, associata a disagio clinicamente significativo. Inoltre, si certifica che la presa in carico di natura solo psicologica si è dimostrata di per sé non sufficiente né risolutiva in termini di funzionamento psicologico. Non si riscontrano, infine, concomitanti condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere” (Doc. 3). Contemporaneamente all'aver intrapreso il percorso psicodiagnostico, parte attrice effettuava anche valutazioni specialistiche endocrinologiche (Doc. 4), in esito alle quali intraprendeva un parallelo percorso ormonale di affermazione di genere. Sul punto, l'anzidetto centro pubblico così certificava: “in seguito alla valutazione presso il nostro Centro compiuta mediante vari colloqui clinici e Per_ somministrazione di questionari, ha effettuato una valutazione specialistica endocrinologica, che ha permesso di escludere controindicazioni Per_ all'assunzione di terapia ormonale. Da marzo 2023, assume terapia con estrogeni e anti androgeni al fine di indurre lo sviluppo di caratteristiche fisiche congruenti con la sua identità di genere femminile; -A seguito Per_ dell'inizio della terapia ormonale di affermazione di genere, riporta miglioramento del funzionamento psicologico in tutti gli ambiti di vita (V.
Doc. 3).
Sugli accertamenti medicali in allegazione.
A fronte di quanto sopra, i pareri medici forniti dagli specialisti con i quali
l'attrice è entrata in contatto ai fini del percorso di transizione, lasciano emergere con chiarezza: 1) che l'istante conduce ormai stabilmente la propria esistenza, nell'ambito di un ruolo di genere femminile, che ella sente Per_ come proprio, avendo, all'uopo, adottato il nome di “ , con il quale è nota in tutti gli aspetti sociali e personali;
2) la sussistenza di un “quadro di
Incongruenza/Disforia di Genere (IG/DG) secondo ICD-11 (codice HA60) e
DSM 5 (codice 302.85) accertato da equipe multidisciplinare pubblica;
3) la serietà, irreversibilità e concretezza del percorso di transizione in senso intrapreso;
4) l'esigenza -da un lato- di corredare l'ormai compiuta affermazione di genere sociale con la rettificazione dei dati anagrafici e –
3 dall'altro- di ottenere la contestuale autorizzazione a sottoporsi, laddove ritenuto necessario, agli interventi chirurgici di mutamento degli organi sessuali. Rispetto a quanto sopra, l'allegata relazione così statuisce: “In Per_ conclusione, (all'anagrafe presenta quadro di Parte_1
Incongruenza/Disforia di Genere, di cui è perfettamente consapevole, e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. In relazione a quanto Per_ riportato dalla persona, durante i colloqui clinici, e considerato che vive stabilmente in un ruolo di genere femminile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere femminile e gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbero l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico (anche Per_ alla luce della stabile identificazione femminile di . Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità femminile e l'impossibilità di procedere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi e comprometterne il funzionamento psicologico” (V. Doc.
3).
Sul diritto ad ottenere la rettifica anagrafica prima della riassegnazione chirurgica di sesso.
In primo luogo, va rammentato l'ormai noto e costante orientamento giurisprudenziale, sulla scorta del quale la preventiva demolizione chirurgica dei caratteri sessuali anatomici primari non appare più necessaria ai fini dell'ottenimento della rettifica dei dati anagrafici. In tal senso, la Corte di Cassazione ha infatti ricordato che “il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche è, anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere, realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale” (Corte di Cassazione, sentenza n.
15138 del 21/05/2015). E del resto, come precisato dalla Corte costituzionale
“La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere che il trattamento
4 chirurgico non deve essere considerato quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte costituzionale, sentenza n. 221 del 21/10/2015). Non sfugge, d'altro canto, che, tale principio trovi ulteriore consacrazione persino nell'ambito delle pronunzie della
CEDU, la quale, in completa armonia con l'orientamento interno, ha ritenuto che subordinare la rettifica anagrafica all'operazione di cambio del sesso equivarrebbe ad assoggettare il pieno esercizio del diritto al rispetto della privacy alla rinuncia del diritto all'integrità fisica della persona (Corte
Europea dei Diritti Umani, Sez V, sentenza del 6/04/2017 sul ricorso Affaire
A.P., e
contro
Repubblica francese). Parimenti, anche le Pt_2 Per_2 recentissime statuizioni della Suprema Corte ribadiscono tale ormai consolidato principio, sulla scorta del quale “in tema di rettificazione di sesso, non rappresenta presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari allorché si accerti che non corrispondono più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali del ricorrente” (Cassazione civile sez. I,
17/02/2020, n.3877). Conseguentemente a quanto sopra, atteso che, nel caso di specie, può comunque ben ritenersi sussistente un intervenuto adeguamento in senso femminile dei caratteri sessuali di parte attrice, operato in conseguenza dell'assunzione della specifica terapia ormonale, appare senz'altro chiaro che i caratteri sessuali anatomici della istante “non corrispondono più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali”. In conclusione, alla luce del consolidato orientamento teso ad escludere che le eventuali operazioni chirurgiche demolitivo/ricostruttive, alle quali l'attrice valuta di potersi comunque sottoporre, siano requisito per la rettificazione anagrafica e considerata la necessità di ottenere immediatamente detta rettifica anagrafica al fine di poter esplicare la propria identità personale, appare del tutto legittima la domanda di rettificazione anagrafica a prescindere e prima dell'effettuazione degli eventuali ulteriori interventi chirurgici di ri-assegnazione di sesso.
Sul diritto dell'attore alla scelta del prenome.
In ordine, poi, al prenome di cui l'istante chiede – come conseguenza della rettificazione anagrafica- l'attribuzione (ovvero la sostituzione dell'attuale
5 nome anagrafico con quello di “June”, con cui ella è oramai da tempo socialmente conosciuta) preme rammentare che, con una recente pronunzia, la Suprema Corte ha chiarito che “il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale sotteso alla disposta rettificazione, rende consequenziale la rettificazione del prenome. Questo, peraltro, non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cassazione civile sez. I, 17/02/2020, n.3877). Ed infatti, sempre secondo i Giudici della Suprema Corte “nulla è detto circa un obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere”, atteso, peraltro, che “vi sono, oltretutto, prenomi maschili non traducibili al femminile e viceversa”; di conseguenza, “non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome”. Ciò considerato, appare del tutto legittima la volontà dell'istante di mutare, in conseguenza della rettificazione del proprio genere, l'attuale prenome anagrafico in Per_ quello elettivo di “ , senz'altro più corrispondente e conforme al proprio sentire dell'attrice.
Sul diritto ad ottenere l'autorizzazione alla riassegnazione chirurgica di sesso.
La legge n. 164 del 1982, così come modificata dal D. lgs n. 150 del 2011, prevede espressamente che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il
Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Ebbene, la Corte Costituzionale, confermando un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha stabilito che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto
a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica” (Corte Costituzionale, sentenza
6 n. 221 del 21/10/2015). In tal senso, dunque, deve ritenersi che il requisito della necessità stabilito dalla norma in questione, sia valutato unicamente alla luce del benessere psicofisico della ricorrente e del suo desiderio di porre rimedio allo stato di eventuale conflittualità con i propri caratteri sessuali. Ed infatti, nel caso di specie, appare manifesta, ai fini del raggiungimento di uno stabile equilibrio psicofisico, l'opportunità che
l'attrice sia autorizzata a sottoporsi agli eventuali ulteriori interventi di riassegnazione di sesso che si renderanno necessari onde consentirle di vivere con serenità la propria identità di genere. Del resto, come sostenuto dalla Corte Costituzionale “il desiderio invincibile del transessuale di ottenere il riconoscimento anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso si esprime, da parte sua, nella volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico demolitorio e ricostruttivo che operi, per quanto possibile, la trasformazione anatomica (degli organi genitali); intervento visto come una liberazione, in quanto la presenza dell'organo genitale (del sesso rifiutato) dà luogo a disgusto e a stati di grave sofferenza e di profonda angoscia” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 161 del 24/05/1985). Ad abundantiam, peraltro, è ormai ampiamente consolidato l'orientamento delle corti di merito teso a riconoscere -sulla scorta di quanto supra considerato- la possibilità di ottenere, contestualmente e con unica domanda giudiziale, sia
l'autorizzazione all'eventuale intervento di rettificazione di genere, sia e indipendentemente dal compimento di tali operazioni chirurgiche,
l'autorizzazione alla rettificazione anagrafica, atteso che “Il procedimento, come ne risulta delineato, non è più bifasico, in quanto, non richiede, dopo
l'entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2011, due pronunce: una volta all'autorizzazione sopra indicata e l'altra finalizzata alla modificazione dell'attribuzione di sesso”. (ex multis, Tribunale Bologna sez. I, 22/01/2021,
n. 216). Pertanto, stante il consolidato orientamento volto a riconoscere
l'importanza dell'operazione di riassegnazione chirurgica del sesso e vista la necessità del ricorrente di raggiungere, attraverso tale operazione chirurgica, uno stato di equilibrio psicofisico, appare del tutto legittima la richiesta di parte attrice volta ad ottenere l'autorizzazione a sottoporsi a siffatti trattamenti medico-chirurgici.
7 Tutto quanto sopra premesso, ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti: -accertare il diritto dell'attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, e, pertanto, ordinare all'ufficio anagrafe del Comune di GALLIPOLI (LE), ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso e, quindi, ove scritto sesso “MASCHILE” sostituire con sesso “FEMMINILE”; -accertare e dichiarare che parte Per_ attrice utilizza il nominativo “ e, per l'effetto, ritenuto opportuno, ragionevole e legittimo l'uso di tale nome, autorizzare il cambio anagrafico Per_ del prenome da “ ” a “ , ordinando a tal fine all'ufficio di Stato Pt_1
Civile competente di rettificare l'atto di nascita;
-in ogni caso, accertare il diritto dell'attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile e, conseguentemente, autorizzare la medesima a sottoporsi a tutti i trattamenti chirurgici necessari allo scopo. -Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati tra le parti”.
All'udienza del 20.02.2025, svoltasi mediante collegamento da remoto, si procedeva all'interrogatorio libero di , essendo lo stesso Parte_1 assistito e rappresentato dal proprio difensore costituito;
a seguito di precisazione delle conclusioni da parte del menzionato difensore fiduciario, la causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda introduttiva, così come proposta da , è fondata Parte_1
e va conseguentemente accolta.
L'istruttoria è stata espletata, essenzialmente, per il tramite dell'acquisizione ed esame in contraddittorio della documentazione prodotta da parte attrice: riveste decisiva importanza, al riguardo, la relazione finale del 30.10.2023, redatta e firmata, congiuntamente, dalla Dott.ssa
[...]
quale psicologa psicoterapeuta, e dalla Dott.ssa Per_3 Persona_4 quale psicologa, entrambe esercenti la propria attività professionale, presso il
Centro di coordinamento regionale per le problematiche sanitarie, relative all'identità di genere (CRIG) SOD andrologia, endocrinologia femminile e incongruenza di genere dipartimento materno infantile Persona_5
Pari decisività, ai fini che qui rilevano, va attribuita al certificato medico del 06.12.2022, redatto e firmato dalla Dott.ssa quale medico Per_6 operante presso l'ufficio Andrologia, endocrinologia femminile e
8 incongruenza di genere del Dipartimento DAI Materno. infantile AMB
Sessualità/Andrologia PAS7 PT dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi (allegati all'atto introduttivo).
La causa è stata istruita, altresì, per il tramite dell'ascolto del medesimo attore, . Parte_1
Giova, in ogni caso, ivi riportare, integralmente, le dichiarazioni rilasciate da , in sede di interrogatorio libero, nel contesto della citata Parte_1 udienza del 20 febbraio 2025. ADR: è da quando sono bambino, cioè da quando ho 5/6 anni, che ho scoperto una incongruenza tra il genere biologico maschile, assegnatomi fin dalla nascita, e il sesso psichico, nel senso che, sin da tenera età, sento di appartenere al sesso femminile. È da quando ho 20 anni che ho preso consapevolezza della possibilità di intraprendere un percorso di transizione, e, quindi, della possibilità di ottenere, all'esito del percorso medesimo, una rettificazione della attribuzione anagrafica del sesso. ADR: Sono, in ogni caso, intenzionato, secondo quanto già richiesto dal mio difensore, nel contesto delle conclusioni rassegnate nella citazione introduttiva, a sottopormi ad un intervento di riattribuzione chirurgica del sesso. ADR: Per quanto concerne i rapporti con i terzi, mi avvalgo del mio attuale nome di “elezione”, cioè del nome di “June”, da quando ho 20 anni.
Del resto, trattasi del nome che è stato in passato permanentemente utilizzato anche nell'ambito della cosiddetta carriera alias;
peraltro, ho scritto anche dei libri, firmandomi con tale nome. ADR: Faccio presente che, sulla scorta della relazione versata in atti, del Centro di coordinamento regionale delle problematiche sanitarie, relative all'identità di genere, avente sede in
Firenze, è stato già documentato un quadro clinico riconducibile all'incongruenza di genere;
nel contesto della medesima relazione è stato, altresì, comprovato il dato della mia sottoposizione, con successo, a terapia ormonale femminilizzante. Faccio, altresì, presente, sempre con riguardo al trattamento ormonale di cui sopra, che sono state escluse controindicazioni di sorta, sicché, anche e soprattutto ai fini di una integrale ricostituzione della necessaria armonia tra soma e psiche, insisto affinché trovino accoglimento tutte le richieste già rassegnate dal mio difensore nella citazione introduttiva”.
9 , pertanto, per il tramite delle dichiarazioni su riportate, ha Parte_1 confermato, integralmente, la narrativa del libello introduttivo e ha reiterato ciascuna delle richieste conclusive ivi originariamente rassegnate, nel suo interesse, dal di lui difensore fiduciario.
Le richiamate emergenze istruttorie consentono al Collegio di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che parte attrice presenta, univocamente, una condizione personale di “disforia di genere”; la stessa parte, poi, ha confermato il fatto, sotto il profilo della c.d. autopercezione, di “sentirsi” appartenente al genere femminile, nonostante il dato anatomico di un corpo morfologicamente maschile.
È stato accertato, quindi, che presenta tutti i tratti Parte_1 comportamentali tipici del c.d. “transessuale primario” (nel senso che non esiste alcun sintomo di patologia mentale).
In buona sostanza, è stato rilevato l'atteggiamento psicologico tipico di quelle persone che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e, quindi, compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere, in modo conforme, all'altro sesso (id est al sesso al quale le persone medesime sentono di appartenere). Ne consegue che il transessuale rifiuta, decisamente, il suo sesso anatomico e vuole cambiarlo, considerando l'aspetto esterno del proprio corpo, come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato.
La persona con disforia di genere, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerata, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo. Trattandosi, nella specie, di transessuale “uomo”, il richiedente si considera “donna” a tutti gli effetti. Tale aspirazione trova, però, concreto ostacolo nei caratteri somatici esterni e, in particolare, negli organi genitali maschili;
tanto giustifica, ampiamente, la pressante esigenza, da lui prospettata, di sottoporsi a idoneo intervento chirurgico tale da adeguare i suoi caratteri sessuali al modello femminile: un trattamento di riassegnazione chirurgica alla cui esecuzione parte attrice si è, peraltro, rivelata senz'altro capace di fornire un valido consenso.
Trattasi, ad ogni buon conto, di un intervento pienamente realizzabile, in quanto connotato da un ragionevole rischio, nonché da un'accettabile
10 possibilità di successo e che consentirebbe alla parte attrice di realizzarsi pienamente, sotto il profilo sia materiale che psicologico.
Sennonché, alcuna statuizione giudiziale ad hoc va oggi pronunciata, nel dispositivo della sentenza, relativamente allo specifico capo di domanda, con il quale chiede l'emissione di un provvedimento con il quale Parte_1 si autorizzi la sottoposizione della sua persona ad intervento chirurgico di demolizione e di ricostruzione genitale, nonché ad ogni altro intervento chirurgico, che sia preordinato al fine unitario di un adeguamento, tendenzialmente completo, delle caratteristiche sessuali esterne del proprio corpo a quelle proprie del sesso femminile, quale “sesso psichico” dello stesso odierno attore. La pronuncia di un'espressa e apposita autorizzazione giudiziale di siffatto tenore va, infatti, ormai considerata ultronea, alla luce del recente dictum del Giudice delle leggi, di cui alla sentenza n. 143/2024.
Va preliminarmente osservato come non sussistano dubbi di sorta circa l'attitudine della menzionata sentenza a dispiegare i suoi effetti anche all'interno del presente procedimento civile, ad onta dell'anteriorità della data della sua introduzione (16 marzo 2024), rispetto a quella di pubblicazione della sentenza medesima (23 luglio 2024).
Le sentenze di accoglimento pronunciate dalla Corte costituzionale esplicano, infatti, efficacia retroattiva, posto che, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 136 Cost. e 30, co. 3, l. 11.3.1953, n. 87, le ricadute di una declaratoria di illegittimità travolgono non soltanto i c.d. rapporti futuri, ma anche i c.d. rapporti pendenti.
In altri termini, proprio in forza della citata disposizione costituzionale, la norma dichiarata illegittima viene inficiata ab origine, nella sua validità ed efficacia, a causa del vizio di cui risulta affetta;
ne discende che essa, cessando di appartenere all'ordinamento, cessa anche, per effetto dell'art. 30, co. 3, l.
n. 87/1953, di essere applicabile.
Si ponga mente, sul punto, al tenore testuale del III comma dell'art. 30, co.
3, l. n. 87/1953, in cui si legge: “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Ci si trova, quindi, al cospetto di una formula legislativa che è interpretativa ed integrativa di quella costituzionale, in quanto chiarisce che la pronunzia di illegittimità vale per tutti i processi “in corso”, cioè per tutti i
11 procedimenti giurisdizionali che siano ancora pendenti, alla data di pubblicazione della sentenza contenente la declaratoria di incostituzionalità.
Ne deriva che il congiunto operare delle due disposizioni implica il riconoscimento di un'indubbia retroattività delle sentenze di accoglimento.
Ad eccezione dei soli rapporti c.d. esauriti, vale a dire quelli risolti in via stabile e definitiva – e pur tenendo conto dell'operatività di un'eccezione nell'eccezione in materia penale, in forza del favor rei –, sia i rapporti pendenti, a cominciare dal giudizio a quo, dal quale è scaturito l'incidente di costituzionalità, sia quelli futuri vengono, quindi, irrimediabilmente travolti dall'accertamento dell'illegittimità.
Con il sintagma “rapporti esauriti” ci si riferisce, propriamente, a tutte le situazioni giuridiche per così dire “consolidate”, le quali ricorrono, per l'appunto, in concreto, ogniqualvolta si siano verificati eventi che l'ordinamento riconosca come idonei a dispiegare detto effetto di consolidamento, come il passaggio in giudicato di una sentenza, la sopravvenuta inoppugnabilità di un atto amministrativo, la sopraggiunta maturazione della prescrizione oppure l'intervenuta maturazione della decadenza.
Terminata questa breve digressione dedicata alla tematica della portata retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale, si rende necessario porre nel debito risalto la concreta incidenza che il recente dictum del Giudice delle leggi è in grado di dispiegare all'interno della vicenda processuale che ci occupa.
Orbene, la Corte costituzionale, con il citato pronunciamento, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
150/2011, nella parte in cui la norma censurata prescrive l'autorizzazione del
Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali, medio tempore intervenute e accertate, siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare, nella pronuncia in esame, la Corte ha affermato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, sebbene abbia rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982, nel momento in cui l'ordinamento
12 italiano si apriva, per la prima volta, alla rettificazione dell'attribuzione di sesso, “è divenuta tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e, successivamente, della sentenza dello stesso Giudice delle leggi, n. 221 del
2015”.
Se, infatti, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, segnata dai pronunciamenti storici, rispettivamente, della Suprema Corte e della Corte costituzionale, il predetto percorso ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, quindi, un contrasto con l'art. 3 della Carta. In questi casi, infatti, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi prima e a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”. Talché, la sola sentenza di rettificazione di attribuzione di genere, dal giorno successivo a quello del suo passaggio in giudicato, costituisce de iure condito la condizione necessaria e sufficiente, ai fini dell'ottenimento dell'intervento di riattribuzione chirurgica del sesso, del tutto indipendentemente da un'espressa e preventiva autorizzazione giudiziaria, la quale va, quindi, considerata ormai superflua.
Quanto, poi, alla richiesta di rettificazione anagrafica dell'attuale indicazione del sesso di appartenenza, la stessa ben può trovare immediato accoglimento nella presente sede, senza che sia necessario onerare l'odierno attore della gravosa proposizione di una successiva e autonoma azione giurisdizionale, nelle forme della speciale procedura camerale espressamente prevista dall'art. 3 legge n. 164/82. È noto, d'altronde, come, alla luce della giurisprudenza costituzionale, la rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso sia possibile, sul solo riscontro medico-legale della c.d. disforia di genere, anche, cioè, in assenza di un preventivo intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari al “sesso psichico”. A fortiori, la ridetta rettificazione va considerata possibile, allorché la persona transessuale intenda, come nel caso di specie, procedere comunque ad intervento
13 chirurgico demolitorio-ricostruttivo degli organi sessuali che assicuri, anche su di un piano strettamente anatomico, il conseguimento dell'anelata armonia tra “soma” e “psiche”. Tanto è propriamente accaduto nel caso di specie in cui ha agito al precipuo e duplice fine, da un lato, di Parte_1 conseguire l'autorizzazione giudiziale, oggi non più necessaria, alla sottoposizione ai trattamenti chirurgici di riconversione in senso andro- ginoide, e, dall'altro, di ottenere la correlata rettificazione anagrafica, intesa, quest'ultima, come assegnazione di un nuovo genere anagrafico, che sia, per l'appunto, coerente con la propria identità sessuale, psichicamente intesa.
Ben può, quindi, la rettificazione anagrafica in parola essere ottenuta dal competente Ufficiale di stato civile, in ottemperanza al presente dictum giudiziale, indipendentemente dal previo riscontro dell'effettuazione con successo dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali primari: un intervento chirurgico che, oltretutto, secondo quanto si è già avuto modo più volte di precisare, ben potrà ottenuto, sulla semplice richiesta dell'odierno attore, in assenza, cioè, di un esplicito e preventivo provvedimento giurisdizionale di autorizzazione.
È, in buona sostanza, rimessa alla libera e insindacabile volontà della parte attrice, la decisione se far precedere o meno la richiesta rettificazione anagrafica dalla sottoposizione all'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso.
Nulla deve disporsi in ordine alla regolamentazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento n.
1849/2024, introdotto con domanda proposta da , visti Parte_1 gli artt. 3 legge n. 164/82 e 31 d.lgs. n. 150/2011, così provvede, in accoglimento della domanda introduttiva:
DICHIARA non luogo a provvedere, limitatamente allo specifico capo di domanda, di cui in citazione, con il quale l'attore , nato Parte_1
a LA (LE) il 03.02.1998 e residente in [...], ha chiesto di essere espressamente autorizzato a sottoporsi a tutti i trattamenti chirurgici necessari al perseguimento del fine unitario di un
14 adeguamento, tendenzialmente completo, delle caratteristiche sessuali esterne del proprio corpo a quelle proprie del sesso femminile;
ACCERTA e DICHIARA, in ogni caso, che nulla osta all'esecuzione dei menzionati trattamenti di conversione chirurgica in senso andro-ginoide
(MtF), id est di adeguamento dei caratteri sessuali da maschio a femmina, non occorrendo più, allo scopo, un'espressa e preventiva autorizzazione giudiziale e trattandosi, comunque, alla stregua di quanto già diffusamente precisato in parte motiva, di trattamenti funzionali alla tutela del diritto alla salute di
, in vista del conseguimento, da parte dello stesso, di un pieno Parte_1 benessere psicofisico;
ORDINA al competente Ufficiale dello stato civile di effettuare la rettificazione, nel relativo registro, dell'atto di nascita di Pt_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...],
[...]
(Atto N. 29, parte I serie A - anno 1998 - Comune di GALLIPOLI (LE)), alla via Verdesca Fernando n. 8, nel senso che l'indicazione del sesso “maschile” deve essere corretta in sesso “femminile”, nonché nel senso che l'attuale prenome ” deve essere sostituito con quello indicato in citazione Pt_1 di ”; Per_1
statuisce sulle spese del procedimento. Pt_3
Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
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