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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/11/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Roberto Rivello Presidente
Dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 589/2023 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria alla Via Frà Gesualdo Melacrinò, n° 24 presso lo studio dell'avv. Michele
US che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Erica Buttera CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Leinì (TO), via San Maurizio 34, come da procura in atti;
APPELLATA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_3
MA RI RE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Leinì
(TO), via Provana n. 49, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di IVREA n.
289/2023 notificata in data 31.03.2023:
1. In accoglimento del presente atto di appello rigettare la domanda proposta da CP_1
nei confronti del signor e, per i motivi di cui in narrativa, accertare
[...] Parte_1
e dichiarare, per i motivi suesposti, l'inesistenza di tutte le pretese creditorie avanzate dalla medesima appellata nei confronti dell'odierno appellante.
2. Riformare la sentenza di primo grado anche nella parte in cui dispone la condanna alle spese
e competenze di lite e, per l'effetto, condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese legali del primo grado del giudizio e di quelle relative all'attuale fase
d'appello da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde ex art. 93 c.p.c.
SI PRODUCONO:
A. procura speciale;
B. Copia della sentenza impugnata estratta da fascicolo informatico della causa civile n. Rg.
442/2021 del Tribunale di Ivrea, certificata conforme all'originale.
C. Atti e documenti despositati dall'appellante nella causa civile di primo grado n. RG.
442/2021 del Tribunale di Ivrea estratti dal fascicolo informatico della causa stessa e certificati conformi agli originali”.
Per parte appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
In via preliminare: dichiarare la infondatezza e respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 289/2023 del 28/03/2023. Nel merito: Respingere l'appello proposto dal sig. in quanto infondato Parte_1
in punto di fatto e in punto di diruitto, confermando integralmente il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea n. 289/2023 del 28/03/2023.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per parte appellata : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa così giudicare:
1) Rigettare nel merito l'appello proposto dal signor in quanto infondato Parte_1
in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea
n.289 del 28/03/2023 nel procedimento R.G. n. 442/2021;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riferito nella sentenza impugnata, con atto di citazione ritualmente notificato CP_1
ha convenuto in giudizio i genitori e (separati di
[...] Parte_1 Controparte_2 fatto) esponendo che i genitori sono proprietari di un'unità immobiliare sita in Leinì, via
Lombardore n.125, secondo piano e della mansarda abitabile al piano sottotetto.
L'attrice ha dedotto che a partire dal 2009 ha emesso in favore della madre numerosi assegni bancari, tutti incassati, per provvedere al suo mantenimento ed ha pagato essa stessa le utenze dell'energia e telefoniche intestate ai genitori, oltre alle spese condominiali, alle spese di un intervento per smaltimento amianto, di manutenzione della caldaia etc.
Il padre a partire dal 2011 non abitava più regolarmente nella casa coniugale, essendosi trasferito a LA in Provincia di Reggio Calabria e non ha provveduto al sostentamento della moglie. In sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha precisato la domanda CP_1
riducendola per quanto riguarda le spese per le utenze al 50%, avendo la madre - costituitasi in giudizio - fatto presente che le bollette pagate dalla figlia si riferiscono anche alla mansarda abitata da CP_1 Costituitasi in giudizio non ha contestato che la figlia abbia effettuato i Controparte_2
pagamenti dalla stessa indicati, evidenziando che il marito dal 2009 non le aveva offerto alcun sostegno economico e che le utenze di gas ed energia pagate dall'attrice includevano anche quelle della mansarda abitata dalla stessa e che, quindi, era opportuna una divisione CP_1
al 50% di tali spese.
Si costitutiva in giudizio contestando le pretese economiche avanzate da Parte_1
parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande.
Il Tribunale di Ivrea con la sentenza n. 289/2023 pubblicata in data 28.03.2023 ha condannato in solido e al pagamento dell'importo di € 14.338,37 a Parte_1 Controparte_2
titolo di spese condominiali (vds. par. 7 della sentenza impugnata).
Per quanto riguarda IMU, TASI e TARI il Tribunale ha condannato a Controparte_2 corrispondere a la somma di € 1.293,01 e a corrispondere la CP_1 Parte_1 somma di € 1.999,78 (vds. par. 8 della sentenza impugnata).
Per quanto riguarda le utenze telefoniche e di energia relative all'immobile in Leinì (vds. par.
9 della sentenza), poiché l'intestatario delle stesse era soltanto il padre dell'attrice, il Tribunale, previa qualificazione della domanda attorea ex art. 2041 c.c., lo ha condannato al pagamento della somma di € 5.020,34 (avendo ridotto del 50% l'importo complessivo di € 10.040,68 per come richiesto da parte attrice).
Il Tribunale ha rigettato, invece, la domanda di condanna del convenuto al pagamento CP_1 dell'importo di € 40.000,00 per le spese di ristrutturazione della mansarda (vds. par. 10 della sentenza).
Per quanto riguarda gli assegni bancari emessi da in favore della madre negli CP_1
anni 2009-2021 per la complessiva somma di € 85.000,00 (vds. par. 11 della sentenza), il
Tribunale ha ritenuto che la fattispecie sia riconducibile alla gestione di affari altrui ex art. 2028
c.c., avendo la figlia assolto, tramite gli assegni emessi in favore della madre, l'obbligo di contribuzione ai bisogni di quest'ultima di cui era, invece, gravato, . In Parte_1
particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che “ai soli fini della decisione della presente controversia, alla luce della condotta processuale tenuta dal convenuto che nulla ha CP_1
contestato circa la locazione di almeno due appartamenti in LA e circa la percezione integrale del relativo canone, senza tuttavia indicarne la quantificazione, che l'obbligo di contribuzione ai bisogni della moglie possa essere quantificato in € 400,00 mensili a partire dal 2009 fino ad agosto 2021 (12 anni e 8 mesi); pertanto, l'importo complessivamente versato dall'attrice alla madre al posto del padre è pari a € 60.800,00. L'importo residuo (€ 24.350,00), in forza della prova dell'avvenuta corresponsione alla convenuta deve essere restituito CP_2 da quest'ultima alla figlia”.
Il Tribunale ha, infine, rigettato nei confronti del padre la domanda di condanna al pagamento degli ulteriori importi (vds. pagg. 14-15 della sentenza impugnata).
con atto di citazione notificato in data 28.04.23 ha impugnato la Parte_1
sentenza del Tribunale di Ivrea che ha accolto parzialmente le domande della figlia CP_1
di pagamento, a vario titolo, di somme corrisposte ai genitori ( e
[...] Parte_1
). Controparte_2
In particolare, l'appellante, con il primo motivo di appello, censura il paragrafo 11 della sentenza ove il Giudice di primo grado affronta la questione degli assegni emessi, negli anni
2009-2021, da in favore della madre (per l'importo complessivo di € 85.150,00) CP_1
assimilando la condotta di alla gestione di affari altrui ex art. 2028 c.c. CP_1
L'appellante osserva che la ricostruzione dei fatti sarebbe illogica ed avulsa dalla situazione patrimoniale dei coniugi, come documentata nel giudizio di separazione pendente (Tribunale di
Ivrea - Rg. 1297/2021 - udienza del 31.01.2024).
A tal fine, osserva che, in sede di separazione personale dei coniugi, il Presidente del Tribunale di Ivrea, RG. 1297/2021, con provvedimento del 02.02.2022, premettendo che i redditi delle parti, grosso modo assimilabili, vedono una lievissima sperequazione ai danni della moglie, ha disposto a carico dell'appellante un assegno di mantenimento pari all'importo di €. 50,00.
Pertanto, neppure astrattamente sarebbe ipotizzabile l'importo di € 400,00 mensili posti a carico dell'appellante dal 2009 al 2021 da parte del Giudice id primo grado.
Inoltre, osserva l'appellante, non sarebbe configurabile nel caso in esame né applicabile, la fattispecie della gestione di affari altrui.
In tesi di parte appellante, la figlia in realtà versava sul conto della madre, in maniera fittizia con cadenza mensile ingenti somme, che rappresentavano quasi l'intero suo stipendio, che poi utilizzava per esigenze personali e per il pagamento delle proprie spese che, a volte come ad esempio per utenze, coincidono con quelle della madre in quanto i due appartamenti (mansarda e sottostante appartamento) sono serviti dalla stessa utenza. Si sarebbe in presenza di un piano precostituito da madre e figlia al fine di predisporre l'azione restitutoria in danno del padre e costringerlo poi a cedere tutte le proprietà in favore della figlia con estromissione dell'altro figlio CP_1 Per_1
L'appellante sostiene, quindi, che il Giudice di prime cure ha forzatamente posto a carico dell'anziano appellante (classe '41) un illegittimo conguaglio (dal 2009 al 2021) dell'obbligo di mantenimento in favore della ex moglie in pendenza del giudizio di separazione giudiziale
(RG. n. 1297/2021 – udienza del 31.01.2024).
Obbligo, osserva l'appellante, da ritenersi infondato ed in netto contrasto con quanto disposto dal Giudice adito in sede di separazione giudiziale.
Con il secondo motivo di appello, censura il punto 9 della sentenza del Parte_1
Tribunale di Ivrea ove è stata ritenuta fondata nei confronti del solo la Parte_1
domanda di condanna al pagamento in favore di parte attrice delle somme versate per le utenze telefoniche e di energia relativamente all'immobile di Leinì. In particolare, il Tribunale, sulla base della documentazione in atti ha quantificato l'importo complessivamente corrisposto da in € 10.040,68 e lo ha ridotto della metà (in ossequio a quanto richiesto da parte CP_1
attrice con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1, ove parte attrice, in conseguenza delle difese svolte da , che aveva evidenziato che le bollette pagate dalla figlia si riferiscono Controparte_2
anche alla mansarda dalla stessa abitata, ha ridotto del 50% le proprie richieste).
L'appellante contesta che l'obbligo al pagamento delle spese sostenute dalle utilizzatrici delle utenze relative alla casa coniugale è da ritenersi del tutto inesistente, essendo stato dimostrato che ha di fatto lasciato la casa alla ex moglie che risulta utilizzatrice ed oggi Parte_1 assegnataria dell'immobile, unitamente all'appellata figlia CP_1
In particolare, l'appellante deduce che la signora è di fatto assegnataria della Controparte_2
casa coniugale, avendo il marito lasciato la casa fin dal 2009. Di conseguenza, CP_2
a prescindere dal titolo di proprietà, sarebbe titolare di un diritto di abitazione e, per
[...]
tale motivo, dovrebbe farsi carico delle utenze (energia elettrica, gas e acqua).
Inoltre, l'appellante deduce che, anche se le utenze sono a lui intestate, parte appellata avrebbe dovuto provvedere alla loro immediata voltura. Adempimento al quale le controparti non hanno provveduto.
L'appellante fa presente di essersi allontanato dalla casa coniugale anche da prima del 2011 e che la decisione del formale trasferimento anagrafico della residenza (eseguito di recente) è maturata a seguito della citazione in “altro” giudizio del 16.10.2020, sempre ad opera della figlia davanti al Giudice di Pace di Ivrea (TO), al solo fine di conseguire il passaggio di CP_1
proprietà coattivo di un vecchissimo veicolo, ancora formalmente intestato alla medesima attrice ma in uso, ormai marginale, al padre.
L'appellante contesta, pertanto, che ingiustamente la sentenza impugnata fa gravare sull'appellante il rimborso in favore della moglie delle utenze, solo in quanto intestatario formale delle stesse.
L'appellante deduce di aver concesso alla figlia la piena disponibilità di un CP_1
appartamento/mansarda autonomo ricavato dal sottotetto del fabbricato, ubicato in via
Lombardone n. 125 di Leini (TO), mentre la casa coniugale posta immediatamente al piano sottostante detta mansarda è da oltre dieci anni in uso esclusivo della signora Controparte_2
essendosi il convenuto trasferito in LA di Reggio Calabria dopo la separazione di fatto con la moglie.
In ordine alle sue reali condizioni economiche, osserva che dalle Parte_1
dichiarazioni dei redditi e dai movimenti bancari del proprio conto corrente, il proprio reddito annuale si attesta soltanto intorno ad €. 8.500,00 tanto da essere stato costretto non solo a richiedere un finanziamento per fare fronte alle spese di manutenzione ed alle imposte dell'immobile di LA (RC), e da qualche anno a trasferirsi nel garage per concedere in locazione l'appartamento dove viveva.
Il Giudice di primo grado avrebbe, pertanto, attribuito all'odierno appellante del tutto ingiustamente l'obbligo di rimborsare alla ex moglie ed alla figlia le spese relative a tutte le utenze di cui le stesse convenute fruiscono in maniera esclusiva.
Con il terzo motivo di appello, non impugna una parte specifica della Parte_1
sentenza.
In particolare, l'appellante deduce che il Giudice di primo grado, in spregio alle prove documentali depositate in atti, è giunto alla conclusione che tra i due coniugi vi sia una disparità di potere economico e che da ciò consegue un obbligo di mantenimento del marito in favore della moglie.
Detta ricostruzione sarebbe in contrasto con quanto stabilito in sede di separazione personale dei coniugi dal Presidente del Tribunale di Ivrea, RG. 1297/2021, che, con provvedimento del
02.02.2022, premettendo che i redditi delle parti, sono pressoché assimilabili, con una lievissima sperequazione ai danni della moglie, ha disposto a carico dell'appellante un assegno di mantenimento pari all'importo di €. 50,00.
L'appellante deduce che risulta documentato che percepisce un complessivo Parte_1 trattamento pensionistico pari ad €. 707,41 ed un reddito netto complessivo pari ad €. 8.500,00 annui, di gran lunga inferiore a quello citato dalla moglie e dalla figlia.
L'appellante ribadisce di aver concesso alla figlia la piena disponibilità di un CP_1
appartamento/mansarda autonomo, ricavato dal sottotetto del fabbricato, ubicato in via
Lombardone n. 125 di Leini (TO), mentre la casa coniugale posta immediatamente al piano sottostante della mansarda è da oltre dieci anni in uso esclusivo della signora , Controparte_2
essendosi il convenuto trasferito in LA di Reggio Calabria dopo la separazione di fatto con la di lei moglie.
afferma di non aver mai ricevuto denaro dalla figlia e di non abitare né Parte_1
disporre e/o utilizzare le unità immobiliari di cui vengono richieste le spese di manutenzione nonché i consumi
Non esisterebbe alcun valido titolo in forza del quale il signor debba Parte_1 considerarsi debitore e obbligato a rimborsare all'attrice le somme che quest'ultima ha versato in favore della di lei madre. Aggiunge che il pagamento dell'IMU sarebbe inammissibile in quanto la casa coniugale dovrebbe considerarsi prima casa.
In data 11.07.23 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del proposto CP_1 atto di appello. In particolare, ha eccepito l'infondatezza del primo motivo di appello, atteso che il Giudice di primo grado ha del tutto correttamente ritenuto applicabile nella fattispecie la norma di cui all'art. 2028 c.c.
deduce l'infondatezza anche del secondo motivo di appello osservando che CP_1
immune da censure è da ritenersi la sentenza impugnata e che la circostanza affermata dall'appellante secondo cui la sig.ra sarebbe assegnataria della casa coniugale dovrebbe CP_2
ritenersi infondata, in quanto il giudizio di separazione personale tra e Parte_1
è ancora pendente. Controparte_2
Per quanto concerne il terzo motivo di appello, ne eccepisce l'inammissibilità CP_1
non essendovi alcun collegamento tra le contestazioni di parte appellante ed uno specifico capoverso del dispositivo della sentenza. In data 03.07.23 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di Controparte_2
appello per non essere la sentenza impugnata meritevole delle censure articolate dall'appellante.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.10.23, la Corte d'appello ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, proposta da
, per l'importo capitale di € 65.820,34 ferma rimanendo l'esecuzione della Parte_1
sentenza per i residui importi oggetto di condanna nei confronti di . Parte_1
La causa è stata, quindi, rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Con provvedimento del 05.11.24 è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza depositata in data 31/10/2024 dall'appellata diretta ad ottenere la declaratoria CP_1 di interruzione del giudizio per l'intervenuto decesso dell'appellante, , atteso Parte_1 che “l'appellante è costituito a mezzo di procuratore, sicché l'interruzione del giudizio può essere dichiarata solo al verificarsi di una delle due ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 300
c.p.c.”.
All'udienza del 18.09.25, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Per quanto riguarda gli assegni bancari emessi da in favore della madre negli CP_1
anni 2009-2021 per la complessiva somma di € 85.000,00, il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie sia riconducibile alla gestione di affari altrui ex art. 2028 c.c., per avere la figlia assolto, tramite gli assegni emessi in favore della madre, l'obbligo di contribuzione ai bisogni di quest'ultima di cui era, invece, gravato, il coniuge . Il Tribunale ha Parte_1 quantificato forfettariamente l'obbligo di contribuzione in € 400,00 euro mensili condannando il convenuto al versamento in favore della figlia della somma di € 60.800,00. CP_1
La Corte ritiene che il primo motivo di appello sia meritevole di accoglimento non essendo il caso in esame inquadrabile nell'ambito della fattispecie normativa di cui all'art. 2028 c.c., non sussistendone i presupposti e le condizioni previsti dal codice civile. L'appellante, infatti, contesta l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina della gestione di affari altrui ed, in ogni caso, che la quantificazione dell'obbligo di mantenimento è eccessiva non tenendo conto delle condizioni economico-reddituali delle parti.
La Corte osserva che l'istituto della negotiorum gestio, quale disciplinato dagli artt. 2028 e ss. cod. civ., postula lo spontaneo svolgimento di un'attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse di un altro soggetto (Cass. 23823/2004, Cass.
4623/2001).
Nel caso di specie, difetta uno dei presupposti necessari per l'applicazione dell'istituto della gestione d'affari, cioè l'accertamento della presenza nell'agente dello specifico intento di amministrare affari non propri per conto di colui cui gli affari stessi appartenevano e nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.
La sentenza impugnata non ha accertato il requisito dell'animus aliena negotia gerendi né dell'altruità dell'affare, essendosi limitata ad affermare che gli importi corrisposti da CP_1
dovevano coprire le esigenze di vita della madre di cui avrebbe dovuto farsi carico il
[...]
marito senza verificare, però, se una simile condotta fosse stata tenuta nell'interesse proprio, per spirito di liberalità nei confronti della madre, piuttosto che in adempimento degli obblighi del padre.
In tal senso, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità è stato affermato (vds. Cass.
28/02/2024, n. 5262) che “poiché l'istituto della negotiorum gestio, quale disciplinato dagli artt. 2028 e ss. cod. civ., postula lo spontaneo svolgimento di un'attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse di un altro soggetto, ove al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente abbia provveduto in luogo dei genitori un parente, quest'ultimo non può dirsi legittimato iure proprio a richiedere il rimborso di quanto pagato per il mantenimento ex art. 2031 cod. se manca uno dei presupposti necessari per l'applicazione dell'istituto della gestione d'affari, cioè l'accertamento della presenza nell'agente dello specifico intento di amministrare affari non propri per conto di colui cui gli affari stessi appartenevano e nell'esclusivo interesse di quest'ultimo”.
Nel caso in esame la figlia mediante il versamento in favore della madre delle somme di denaro di cui agli assegni bancari oggetto di causa, ha adempiuto, ad avviso della Corte, ad un'obbligazione naturale disciplinata dall'art. 2034 c.c. La Corte ritiene, infatti, che le specifiche circostanze del caso concreto inducono a ritenere che si tratti di somme versate spontaneamente in esecuzione di doveri morali e sociali. Ne deriva che tali prestazioni non sono ripetibili, ossia non è possibile chiederne la restituzione. Non c'è dubbio che sussista in capo alla figlia un dovere morale e sociale di far fronte alle esigenze della madre. La figlia viveva, infatti, stabilmente nello stesso immobile della madre e cioè nella mansarda immediatamente sopra la casa coniugale in cui viveva la madre (a cui è da ritenersi legata da un vincolo di affettività) e condivideva con la madre anche l'uso esclusivo delle utenze telefoniche, di luce e gas.
Nel caso di specie, ad avviso della Corte l'attribuzione patrimoniale effettuata dalla figlia nei confronti della madre, in considerazione delle circostanze del caso concreto, configura adempimento di un'obbligazione naturale venendo in rilievo, in tale contesto, il dovere morale e sociale di assistenza nei confronti del proprio genitore;
dovere adempiuto nella fattispecie in proporzionalità rispetto alle condizioni economiche del solvens.
Peraltro, non può nemmeno ignorarsi che la figlia rientra tra i soggetti che ai sensi dell'art. 433
c.c. sono tenuti, in presenza dei presupposti e requisiti di legge, alla prestazione degli alimenti nei confronti del genitore.
In considerazione di quanto sopra esposto, il primo motivo di appello è meritevole di accoglimento, con conseguente rigetto della domanda di parte attrice nei CP_1
confronti di , di rimborso della somma di cui agli assegni versati in favore Parte_1
di , e rideterminata dal Giudice di primo grado, in € 60.800,00 (vds. paragrafo Controparte_2
11 della parte motiva e punto 6 del dispositivo della sentenza di primo grado).
La Corte osserva che anche il secondo motivo di appello è meritevole di accoglimento, atteso che la sentenza impugnata ha accolto la domanda attorea di rimborso degli importi pagati da per le utenze telefoniche, di luce e gas (vds. paragrafo 9 della sentenza) - per CP_1
l'importo di € 5.020,34 (vds. pag. 11 della sentenza) - relativamente all'immobile sito in Leinì, fondando il proprio convincimento esclusivamente sul fatto che intestatario delle utenze fosse il padre e che, quindi, l'unico soggetto che ha tratto vantaggio dal pagamento delle utenze da parte di sarebbe il padre . CP_1 Parte_1
Il Tribunale ha, quindi, qualificato la domanda attorea come azione ex art. 2041 c.c. e l'ha ritenuta fondata nei limiti dell'arricchimento del convenuto e cioè per gli importi indicati nelle bollette al netto delle commissioni per transazione. La Corte osserva che non ricorrono i presupposti di applicabilità della fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. ed, in particolare, l'incremento patrimoniale di un soggetto correlato, attraverso un nesso di causalità, al depauperamento di un altro;
requisito essenziale per l'applicazione della norma di cui all'art. 2041 c.c.
La sentenza impugnata afferma che l'unico soggetto che ha tratto vantaggio dal pagamento delle utenze da parte di è il convenuto il quale si è, quindi, CP_1 Parte_1
arricchito. Per come affermato nella stessa sentenza impugnata, si è Parte_1 allontanato dall'abitazione di Leinì a partire dal 2009 circa. Inoltre, il suddetto immobile
(appartamento e mansarda) sono rimasti nell'uso pressoché esclusivo di e Controparte_2
atteso che il marito pur essendo intestatario formale delle utenze non abitava CP_1 più presso l'immobile oggetto di causa. Ne deriva che non ha tratto alcun Parte_1
vantaggio, per non avere fruito di quelle forniture, essendosi allontanato dalla casa coniugale
Infatti, il pagamento delle utenze a prescindere dall'intestazione formale delle medesime è stato effettuato da in parte nell'interesse proprio in quanto lei stessa utilizzatrice delle CP_1 suddette utenze, in parte, per come sopra detto, nell'interesse della madre – anch'essa utilizzatrice delle utenze e convivente nell'immobile oggetto di causa.
Ne deriva che non può ritenersi sussistente il diritto di ad essere indennizzata CP_1
per il pagamento delle utenze da parte di . Infatti, non può ritenersi che vi Parte_1
stato un impoverimento di correlato con nesso di causalità all'asserito CP_1
arricchimento di per il pagamento delle utenze di cui e Parte_1 CP_1
hanno usufruito senza dover stipulare contratti di fornitura. Controparte_2
In accoglimento del secondo motivo di appello deve essere rigettata la domanda di CP_1
al pagamento da parte di della somma (per come quantificata dalla
[...] Parte_1 sentenza impugnata) di € 5.020,34 per le utenze telefoniche, di energia etc.
Giova dare atto che la sentenza impugnata al punto 5 del dispositivo condanna Parte_1
al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € 7.020,02
[...] CP_1 derivante dalla somma dell'importo di € 5.020,34 (oggetto di impugnazione) e dell'importo di
€ 1.999,78 (non oggetto di impugnazione e che, pertanto, non risulta intaccato dalla presente sentenza di appello).
Pertanto, in accoglimento del suindicato motivo di appello, la condanna di Parte_1
di cui al punto 5 del dispositivo della sentenza impugnata deve essere rideterminata, condannando al pagamento in favore di della residua somma Parte_1 CP_1 di € 1.999,78 oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo.
Per quanto riguarda il terzo motivo di appello, la Corte osserva come con il suddetto motivo di censura l'appellante non impugna specifiche parti della sentenza impugnata, atteso che, da un lato, si limita a riproporre doglianze già oggetto dei precedenti motivi di censura ed in quanto tali ut supra già esaminate e dall'altro lato, risulta, in parte, formulato genericamente ed è quindi da ritenersi inammissibile, non individuando nello specifico le ulteriori parti della sentenza oggetto di impugnazione e non confrontandosi specificamente con le ragioni di accoglimento delle ulteriori domande articolate da in primo grado ed accolte nei limiti indicati CP_1
nella sentenza impugnata.
Le spese processuali.
Per quanto riguarda le spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio esse vanno poste, nella misura percentuale che di seguito si indica, a carico di avendo CP_1 riguardo all'esito complessivo della lite ed al fatto che le domande di parte attrice in primo grado nei confronti di non sono state integralmente accolte. Parte_1
Va, infatti, ritenuta la parziale soccombenza reciproca delle parti, che giustifica una compensazione delle spese di lite nella misura del 25% tanto per il primo, quanto per il presente grado di giudizio secondo una valutazione complessiva degli esiti dei due giudizi e del grado di soccombenza prevalente in capo a in rapporto al valore ed al numero delle CP_1
domande proposte (cfr. Cass. Ord. N. 1269-2020).
Di conseguenza sarà tenuta a pagare a il 75% delle spese del CP_1 Parte_1
primo grado di giudizio ed il 75% delle spese del presente grado di giudizio.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio sono determinate in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm, tenendo conto del valore della controversia, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro € 52.001 a € 260.000) come di seguito:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia: € 2.050,00 Fase introduttiva del giudizio: € 1.150,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 2.835,00
Fase decisionale: € 3.500,00
Compenso tabellare € 9.535,00
La Corte, in considerazione di quanto sopra esposto, compensa le spese processuali del primo grado di giudizio (che ammontano in totale ad euro 9.535,00) nella misura del 25%, ponendo il residuo 75% che liquida complessivamente in euro 7.151,25 oltre iva e c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, a carico di CP_1
Per quanto riguarda le spese processuali del presente grado di giudizio in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia, sono determinate come di seguito:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 5.103,00
Compenso tabellare € 12.154,00
La Corte, come sopra indicato, compensa le spese processuali del presente grado di giudizio
(che ammontano in totale ad euro 12.154,00) nella misura del 25%, ponendo il residuo 75% che liquida complessivamente in euro 9.115,50 oltre iva e c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, a carico di CP_1
Sussistono, invece, giusti motivi di compensazione nei confronti dell'appellata CP_2
in considerazione dei rapporti di natura familiare tra le parti, del tenore delle domande
[...] svolte dall'appellante e del tenore delle difese in concreto svolte da . Controparte_2
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dall'appellante , avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 289/2023 Parte_1
pubblicata in data 28.03.23,
- riforma parzialmente la sentenza impugnata;
e per l'effetto,
- rigetta la domanda di nei confronti di al pagamento CP_1 Parte_1
della somma di cui agli assegni intestati a;
Controparte_2
- rigetta la domanda di nei confronti di al pagamento CP_1 Parte_1 della somma di € 5.020,34 per le utenze, per come indicato in parte motiva, condannando al pagamento in favore di della residua Parte_1 CP_1 somma di € 1.999,78 oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo.
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
Visto l'art. 91 c.p.c.,
Compensa le spese processuali del primo grado di giudizio (che ammontano in totale ad euro
11.268,00) nella misura del 25%, ponendo il residuo 75% a carico di che liquida CP_1
complessivamente in euro 7.151,25 oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali,
C.P.A. e I.V.A., se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Michele US antistatario, come da richiesta.
Compensa le spese processuali del secondo grado di giudizio (che ammontano in totale ad euro
12.154,00) nella misura del 25%, ponendo il residuo 75% a carico di che liquida CP_1
complessivamente in euro 9.115,50 oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali,
C.P.A. e I.V.A., oltre successive occorrende, se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Michele US antistatario, come da richiesta.
Le spese del presente giudizio sono compensate nei confronti dell'appellata . Controparte_2
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24.09.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott. Roberto Rivello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Roberto Rivello Presidente
Dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 589/2023 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria alla Via Frà Gesualdo Melacrinò, n° 24 presso lo studio dell'avv. Michele
US che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Erica Buttera CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Leinì (TO), via San Maurizio 34, come da procura in atti;
APPELLATA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_3
MA RI RE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Leinì
(TO), via Provana n. 49, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di IVREA n.
289/2023 notificata in data 31.03.2023:
1. In accoglimento del presente atto di appello rigettare la domanda proposta da CP_1
nei confronti del signor e, per i motivi di cui in narrativa, accertare
[...] Parte_1
e dichiarare, per i motivi suesposti, l'inesistenza di tutte le pretese creditorie avanzate dalla medesima appellata nei confronti dell'odierno appellante.
2. Riformare la sentenza di primo grado anche nella parte in cui dispone la condanna alle spese
e competenze di lite e, per l'effetto, condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese legali del primo grado del giudizio e di quelle relative all'attuale fase
d'appello da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde ex art. 93 c.p.c.
SI PRODUCONO:
A. procura speciale;
B. Copia della sentenza impugnata estratta da fascicolo informatico della causa civile n. Rg.
442/2021 del Tribunale di Ivrea, certificata conforme all'originale.
C. Atti e documenti despositati dall'appellante nella causa civile di primo grado n. RG.
442/2021 del Tribunale di Ivrea estratti dal fascicolo informatico della causa stessa e certificati conformi agli originali”.
Per parte appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
In via preliminare: dichiarare la infondatezza e respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 289/2023 del 28/03/2023. Nel merito: Respingere l'appello proposto dal sig. in quanto infondato Parte_1
in punto di fatto e in punto di diruitto, confermando integralmente il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea n. 289/2023 del 28/03/2023.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per parte appellata : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa così giudicare:
1) Rigettare nel merito l'appello proposto dal signor in quanto infondato Parte_1
in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea
n.289 del 28/03/2023 nel procedimento R.G. n. 442/2021;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riferito nella sentenza impugnata, con atto di citazione ritualmente notificato CP_1
ha convenuto in giudizio i genitori e (separati di
[...] Parte_1 Controparte_2 fatto) esponendo che i genitori sono proprietari di un'unità immobiliare sita in Leinì, via
Lombardore n.125, secondo piano e della mansarda abitabile al piano sottotetto.
L'attrice ha dedotto che a partire dal 2009 ha emesso in favore della madre numerosi assegni bancari, tutti incassati, per provvedere al suo mantenimento ed ha pagato essa stessa le utenze dell'energia e telefoniche intestate ai genitori, oltre alle spese condominiali, alle spese di un intervento per smaltimento amianto, di manutenzione della caldaia etc.
Il padre a partire dal 2011 non abitava più regolarmente nella casa coniugale, essendosi trasferito a LA in Provincia di Reggio Calabria e non ha provveduto al sostentamento della moglie. In sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha precisato la domanda CP_1
riducendola per quanto riguarda le spese per le utenze al 50%, avendo la madre - costituitasi in giudizio - fatto presente che le bollette pagate dalla figlia si riferiscono anche alla mansarda abitata da CP_1 Costituitasi in giudizio non ha contestato che la figlia abbia effettuato i Controparte_2
pagamenti dalla stessa indicati, evidenziando che il marito dal 2009 non le aveva offerto alcun sostegno economico e che le utenze di gas ed energia pagate dall'attrice includevano anche quelle della mansarda abitata dalla stessa e che, quindi, era opportuna una divisione CP_1
al 50% di tali spese.
Si costitutiva in giudizio contestando le pretese economiche avanzate da Parte_1
parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande.
Il Tribunale di Ivrea con la sentenza n. 289/2023 pubblicata in data 28.03.2023 ha condannato in solido e al pagamento dell'importo di € 14.338,37 a Parte_1 Controparte_2
titolo di spese condominiali (vds. par. 7 della sentenza impugnata).
Per quanto riguarda IMU, TASI e TARI il Tribunale ha condannato a Controparte_2 corrispondere a la somma di € 1.293,01 e a corrispondere la CP_1 Parte_1 somma di € 1.999,78 (vds. par. 8 della sentenza impugnata).
Per quanto riguarda le utenze telefoniche e di energia relative all'immobile in Leinì (vds. par.
9 della sentenza), poiché l'intestatario delle stesse era soltanto il padre dell'attrice, il Tribunale, previa qualificazione della domanda attorea ex art. 2041 c.c., lo ha condannato al pagamento della somma di € 5.020,34 (avendo ridotto del 50% l'importo complessivo di € 10.040,68 per come richiesto da parte attrice).
Il Tribunale ha rigettato, invece, la domanda di condanna del convenuto al pagamento CP_1 dell'importo di € 40.000,00 per le spese di ristrutturazione della mansarda (vds. par. 10 della sentenza).
Per quanto riguarda gli assegni bancari emessi da in favore della madre negli CP_1
anni 2009-2021 per la complessiva somma di € 85.000,00 (vds. par. 11 della sentenza), il
Tribunale ha ritenuto che la fattispecie sia riconducibile alla gestione di affari altrui ex art. 2028
c.c., avendo la figlia assolto, tramite gli assegni emessi in favore della madre, l'obbligo di contribuzione ai bisogni di quest'ultima di cui era, invece, gravato, . In Parte_1
particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che “ai soli fini della decisione della presente controversia, alla luce della condotta processuale tenuta dal convenuto che nulla ha CP_1
contestato circa la locazione di almeno due appartamenti in LA e circa la percezione integrale del relativo canone, senza tuttavia indicarne la quantificazione, che l'obbligo di contribuzione ai bisogni della moglie possa essere quantificato in € 400,00 mensili a partire dal 2009 fino ad agosto 2021 (12 anni e 8 mesi); pertanto, l'importo complessivamente versato dall'attrice alla madre al posto del padre è pari a € 60.800,00. L'importo residuo (€ 24.350,00), in forza della prova dell'avvenuta corresponsione alla convenuta deve essere restituito CP_2 da quest'ultima alla figlia”.
Il Tribunale ha, infine, rigettato nei confronti del padre la domanda di condanna al pagamento degli ulteriori importi (vds. pagg. 14-15 della sentenza impugnata).
con atto di citazione notificato in data 28.04.23 ha impugnato la Parte_1
sentenza del Tribunale di Ivrea che ha accolto parzialmente le domande della figlia CP_1
di pagamento, a vario titolo, di somme corrisposte ai genitori ( e
[...] Parte_1
). Controparte_2
In particolare, l'appellante, con il primo motivo di appello, censura il paragrafo 11 della sentenza ove il Giudice di primo grado affronta la questione degli assegni emessi, negli anni
2009-2021, da in favore della madre (per l'importo complessivo di € 85.150,00) CP_1
assimilando la condotta di alla gestione di affari altrui ex art. 2028 c.c. CP_1
L'appellante osserva che la ricostruzione dei fatti sarebbe illogica ed avulsa dalla situazione patrimoniale dei coniugi, come documentata nel giudizio di separazione pendente (Tribunale di
Ivrea - Rg. 1297/2021 - udienza del 31.01.2024).
A tal fine, osserva che, in sede di separazione personale dei coniugi, il Presidente del Tribunale di Ivrea, RG. 1297/2021, con provvedimento del 02.02.2022, premettendo che i redditi delle parti, grosso modo assimilabili, vedono una lievissima sperequazione ai danni della moglie, ha disposto a carico dell'appellante un assegno di mantenimento pari all'importo di €. 50,00.
Pertanto, neppure astrattamente sarebbe ipotizzabile l'importo di € 400,00 mensili posti a carico dell'appellante dal 2009 al 2021 da parte del Giudice id primo grado.
Inoltre, osserva l'appellante, non sarebbe configurabile nel caso in esame né applicabile, la fattispecie della gestione di affari altrui.
In tesi di parte appellante, la figlia in realtà versava sul conto della madre, in maniera fittizia con cadenza mensile ingenti somme, che rappresentavano quasi l'intero suo stipendio, che poi utilizzava per esigenze personali e per il pagamento delle proprie spese che, a volte come ad esempio per utenze, coincidono con quelle della madre in quanto i due appartamenti (mansarda e sottostante appartamento) sono serviti dalla stessa utenza. Si sarebbe in presenza di un piano precostituito da madre e figlia al fine di predisporre l'azione restitutoria in danno del padre e costringerlo poi a cedere tutte le proprietà in favore della figlia con estromissione dell'altro figlio CP_1 Per_1
L'appellante sostiene, quindi, che il Giudice di prime cure ha forzatamente posto a carico dell'anziano appellante (classe '41) un illegittimo conguaglio (dal 2009 al 2021) dell'obbligo di mantenimento in favore della ex moglie in pendenza del giudizio di separazione giudiziale
(RG. n. 1297/2021 – udienza del 31.01.2024).
Obbligo, osserva l'appellante, da ritenersi infondato ed in netto contrasto con quanto disposto dal Giudice adito in sede di separazione giudiziale.
Con il secondo motivo di appello, censura il punto 9 della sentenza del Parte_1
Tribunale di Ivrea ove è stata ritenuta fondata nei confronti del solo la Parte_1
domanda di condanna al pagamento in favore di parte attrice delle somme versate per le utenze telefoniche e di energia relativamente all'immobile di Leinì. In particolare, il Tribunale, sulla base della documentazione in atti ha quantificato l'importo complessivamente corrisposto da in € 10.040,68 e lo ha ridotto della metà (in ossequio a quanto richiesto da parte CP_1
attrice con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1, ove parte attrice, in conseguenza delle difese svolte da , che aveva evidenziato che le bollette pagate dalla figlia si riferiscono Controparte_2
anche alla mansarda dalla stessa abitata, ha ridotto del 50% le proprie richieste).
L'appellante contesta che l'obbligo al pagamento delle spese sostenute dalle utilizzatrici delle utenze relative alla casa coniugale è da ritenersi del tutto inesistente, essendo stato dimostrato che ha di fatto lasciato la casa alla ex moglie che risulta utilizzatrice ed oggi Parte_1 assegnataria dell'immobile, unitamente all'appellata figlia CP_1
In particolare, l'appellante deduce che la signora è di fatto assegnataria della Controparte_2
casa coniugale, avendo il marito lasciato la casa fin dal 2009. Di conseguenza, CP_2
a prescindere dal titolo di proprietà, sarebbe titolare di un diritto di abitazione e, per
[...]
tale motivo, dovrebbe farsi carico delle utenze (energia elettrica, gas e acqua).
Inoltre, l'appellante deduce che, anche se le utenze sono a lui intestate, parte appellata avrebbe dovuto provvedere alla loro immediata voltura. Adempimento al quale le controparti non hanno provveduto.
L'appellante fa presente di essersi allontanato dalla casa coniugale anche da prima del 2011 e che la decisione del formale trasferimento anagrafico della residenza (eseguito di recente) è maturata a seguito della citazione in “altro” giudizio del 16.10.2020, sempre ad opera della figlia davanti al Giudice di Pace di Ivrea (TO), al solo fine di conseguire il passaggio di CP_1
proprietà coattivo di un vecchissimo veicolo, ancora formalmente intestato alla medesima attrice ma in uso, ormai marginale, al padre.
L'appellante contesta, pertanto, che ingiustamente la sentenza impugnata fa gravare sull'appellante il rimborso in favore della moglie delle utenze, solo in quanto intestatario formale delle stesse.
L'appellante deduce di aver concesso alla figlia la piena disponibilità di un CP_1
appartamento/mansarda autonomo ricavato dal sottotetto del fabbricato, ubicato in via
Lombardone n. 125 di Leini (TO), mentre la casa coniugale posta immediatamente al piano sottostante detta mansarda è da oltre dieci anni in uso esclusivo della signora Controparte_2
essendosi il convenuto trasferito in LA di Reggio Calabria dopo la separazione di fatto con la moglie.
In ordine alle sue reali condizioni economiche, osserva che dalle Parte_1
dichiarazioni dei redditi e dai movimenti bancari del proprio conto corrente, il proprio reddito annuale si attesta soltanto intorno ad €. 8.500,00 tanto da essere stato costretto non solo a richiedere un finanziamento per fare fronte alle spese di manutenzione ed alle imposte dell'immobile di LA (RC), e da qualche anno a trasferirsi nel garage per concedere in locazione l'appartamento dove viveva.
Il Giudice di primo grado avrebbe, pertanto, attribuito all'odierno appellante del tutto ingiustamente l'obbligo di rimborsare alla ex moglie ed alla figlia le spese relative a tutte le utenze di cui le stesse convenute fruiscono in maniera esclusiva.
Con il terzo motivo di appello, non impugna una parte specifica della Parte_1
sentenza.
In particolare, l'appellante deduce che il Giudice di primo grado, in spregio alle prove documentali depositate in atti, è giunto alla conclusione che tra i due coniugi vi sia una disparità di potere economico e che da ciò consegue un obbligo di mantenimento del marito in favore della moglie.
Detta ricostruzione sarebbe in contrasto con quanto stabilito in sede di separazione personale dei coniugi dal Presidente del Tribunale di Ivrea, RG. 1297/2021, che, con provvedimento del
02.02.2022, premettendo che i redditi delle parti, sono pressoché assimilabili, con una lievissima sperequazione ai danni della moglie, ha disposto a carico dell'appellante un assegno di mantenimento pari all'importo di €. 50,00.
L'appellante deduce che risulta documentato che percepisce un complessivo Parte_1 trattamento pensionistico pari ad €. 707,41 ed un reddito netto complessivo pari ad €. 8.500,00 annui, di gran lunga inferiore a quello citato dalla moglie e dalla figlia.
L'appellante ribadisce di aver concesso alla figlia la piena disponibilità di un CP_1
appartamento/mansarda autonomo, ricavato dal sottotetto del fabbricato, ubicato in via
Lombardone n. 125 di Leini (TO), mentre la casa coniugale posta immediatamente al piano sottostante della mansarda è da oltre dieci anni in uso esclusivo della signora , Controparte_2
essendosi il convenuto trasferito in LA di Reggio Calabria dopo la separazione di fatto con la di lei moglie.
afferma di non aver mai ricevuto denaro dalla figlia e di non abitare né Parte_1
disporre e/o utilizzare le unità immobiliari di cui vengono richieste le spese di manutenzione nonché i consumi
Non esisterebbe alcun valido titolo in forza del quale il signor debba Parte_1 considerarsi debitore e obbligato a rimborsare all'attrice le somme che quest'ultima ha versato in favore della di lei madre. Aggiunge che il pagamento dell'IMU sarebbe inammissibile in quanto la casa coniugale dovrebbe considerarsi prima casa.
In data 11.07.23 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del proposto CP_1 atto di appello. In particolare, ha eccepito l'infondatezza del primo motivo di appello, atteso che il Giudice di primo grado ha del tutto correttamente ritenuto applicabile nella fattispecie la norma di cui all'art. 2028 c.c.
deduce l'infondatezza anche del secondo motivo di appello osservando che CP_1
immune da censure è da ritenersi la sentenza impugnata e che la circostanza affermata dall'appellante secondo cui la sig.ra sarebbe assegnataria della casa coniugale dovrebbe CP_2
ritenersi infondata, in quanto il giudizio di separazione personale tra e Parte_1
è ancora pendente. Controparte_2
Per quanto concerne il terzo motivo di appello, ne eccepisce l'inammissibilità CP_1
non essendovi alcun collegamento tra le contestazioni di parte appellante ed uno specifico capoverso del dispositivo della sentenza. In data 03.07.23 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di Controparte_2
appello per non essere la sentenza impugnata meritevole delle censure articolate dall'appellante.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.10.23, la Corte d'appello ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, proposta da
, per l'importo capitale di € 65.820,34 ferma rimanendo l'esecuzione della Parte_1
sentenza per i residui importi oggetto di condanna nei confronti di . Parte_1
La causa è stata, quindi, rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Con provvedimento del 05.11.24 è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza depositata in data 31/10/2024 dall'appellata diretta ad ottenere la declaratoria CP_1 di interruzione del giudizio per l'intervenuto decesso dell'appellante, , atteso Parte_1 che “l'appellante è costituito a mezzo di procuratore, sicché l'interruzione del giudizio può essere dichiarata solo al verificarsi di una delle due ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 300
c.p.c.”.
All'udienza del 18.09.25, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Per quanto riguarda gli assegni bancari emessi da in favore della madre negli CP_1
anni 2009-2021 per la complessiva somma di € 85.000,00, il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie sia riconducibile alla gestione di affari altrui ex art. 2028 c.c., per avere la figlia assolto, tramite gli assegni emessi in favore della madre, l'obbligo di contribuzione ai bisogni di quest'ultima di cui era, invece, gravato, il coniuge . Il Tribunale ha Parte_1 quantificato forfettariamente l'obbligo di contribuzione in € 400,00 euro mensili condannando il convenuto al versamento in favore della figlia della somma di € 60.800,00. CP_1
La Corte ritiene che il primo motivo di appello sia meritevole di accoglimento non essendo il caso in esame inquadrabile nell'ambito della fattispecie normativa di cui all'art. 2028 c.c., non sussistendone i presupposti e le condizioni previsti dal codice civile. L'appellante, infatti, contesta l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina della gestione di affari altrui ed, in ogni caso, che la quantificazione dell'obbligo di mantenimento è eccessiva non tenendo conto delle condizioni economico-reddituali delle parti.
La Corte osserva che l'istituto della negotiorum gestio, quale disciplinato dagli artt. 2028 e ss. cod. civ., postula lo spontaneo svolgimento di un'attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse di un altro soggetto (Cass. 23823/2004, Cass.
4623/2001).
Nel caso di specie, difetta uno dei presupposti necessari per l'applicazione dell'istituto della gestione d'affari, cioè l'accertamento della presenza nell'agente dello specifico intento di amministrare affari non propri per conto di colui cui gli affari stessi appartenevano e nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.
La sentenza impugnata non ha accertato il requisito dell'animus aliena negotia gerendi né dell'altruità dell'affare, essendosi limitata ad affermare che gli importi corrisposti da CP_1
dovevano coprire le esigenze di vita della madre di cui avrebbe dovuto farsi carico il
[...]
marito senza verificare, però, se una simile condotta fosse stata tenuta nell'interesse proprio, per spirito di liberalità nei confronti della madre, piuttosto che in adempimento degli obblighi del padre.
In tal senso, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità è stato affermato (vds. Cass.
28/02/2024, n. 5262) che “poiché l'istituto della negotiorum gestio, quale disciplinato dagli artt. 2028 e ss. cod. civ., postula lo spontaneo svolgimento di un'attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse di un altro soggetto, ove al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente abbia provveduto in luogo dei genitori un parente, quest'ultimo non può dirsi legittimato iure proprio a richiedere il rimborso di quanto pagato per il mantenimento ex art. 2031 cod. se manca uno dei presupposti necessari per l'applicazione dell'istituto della gestione d'affari, cioè l'accertamento della presenza nell'agente dello specifico intento di amministrare affari non propri per conto di colui cui gli affari stessi appartenevano e nell'esclusivo interesse di quest'ultimo”.
Nel caso in esame la figlia mediante il versamento in favore della madre delle somme di denaro di cui agli assegni bancari oggetto di causa, ha adempiuto, ad avviso della Corte, ad un'obbligazione naturale disciplinata dall'art. 2034 c.c. La Corte ritiene, infatti, che le specifiche circostanze del caso concreto inducono a ritenere che si tratti di somme versate spontaneamente in esecuzione di doveri morali e sociali. Ne deriva che tali prestazioni non sono ripetibili, ossia non è possibile chiederne la restituzione. Non c'è dubbio che sussista in capo alla figlia un dovere morale e sociale di far fronte alle esigenze della madre. La figlia viveva, infatti, stabilmente nello stesso immobile della madre e cioè nella mansarda immediatamente sopra la casa coniugale in cui viveva la madre (a cui è da ritenersi legata da un vincolo di affettività) e condivideva con la madre anche l'uso esclusivo delle utenze telefoniche, di luce e gas.
Nel caso di specie, ad avviso della Corte l'attribuzione patrimoniale effettuata dalla figlia nei confronti della madre, in considerazione delle circostanze del caso concreto, configura adempimento di un'obbligazione naturale venendo in rilievo, in tale contesto, il dovere morale e sociale di assistenza nei confronti del proprio genitore;
dovere adempiuto nella fattispecie in proporzionalità rispetto alle condizioni economiche del solvens.
Peraltro, non può nemmeno ignorarsi che la figlia rientra tra i soggetti che ai sensi dell'art. 433
c.c. sono tenuti, in presenza dei presupposti e requisiti di legge, alla prestazione degli alimenti nei confronti del genitore.
In considerazione di quanto sopra esposto, il primo motivo di appello è meritevole di accoglimento, con conseguente rigetto della domanda di parte attrice nei CP_1
confronti di , di rimborso della somma di cui agli assegni versati in favore Parte_1
di , e rideterminata dal Giudice di primo grado, in € 60.800,00 (vds. paragrafo Controparte_2
11 della parte motiva e punto 6 del dispositivo della sentenza di primo grado).
La Corte osserva che anche il secondo motivo di appello è meritevole di accoglimento, atteso che la sentenza impugnata ha accolto la domanda attorea di rimborso degli importi pagati da per le utenze telefoniche, di luce e gas (vds. paragrafo 9 della sentenza) - per CP_1
l'importo di € 5.020,34 (vds. pag. 11 della sentenza) - relativamente all'immobile sito in Leinì, fondando il proprio convincimento esclusivamente sul fatto che intestatario delle utenze fosse il padre e che, quindi, l'unico soggetto che ha tratto vantaggio dal pagamento delle utenze da parte di sarebbe il padre . CP_1 Parte_1
Il Tribunale ha, quindi, qualificato la domanda attorea come azione ex art. 2041 c.c. e l'ha ritenuta fondata nei limiti dell'arricchimento del convenuto e cioè per gli importi indicati nelle bollette al netto delle commissioni per transazione. La Corte osserva che non ricorrono i presupposti di applicabilità della fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. ed, in particolare, l'incremento patrimoniale di un soggetto correlato, attraverso un nesso di causalità, al depauperamento di un altro;
requisito essenziale per l'applicazione della norma di cui all'art. 2041 c.c.
La sentenza impugnata afferma che l'unico soggetto che ha tratto vantaggio dal pagamento delle utenze da parte di è il convenuto il quale si è, quindi, CP_1 Parte_1
arricchito. Per come affermato nella stessa sentenza impugnata, si è Parte_1 allontanato dall'abitazione di Leinì a partire dal 2009 circa. Inoltre, il suddetto immobile
(appartamento e mansarda) sono rimasti nell'uso pressoché esclusivo di e Controparte_2
atteso che il marito pur essendo intestatario formale delle utenze non abitava CP_1 più presso l'immobile oggetto di causa. Ne deriva che non ha tratto alcun Parte_1
vantaggio, per non avere fruito di quelle forniture, essendosi allontanato dalla casa coniugale
Infatti, il pagamento delle utenze a prescindere dall'intestazione formale delle medesime è stato effettuato da in parte nell'interesse proprio in quanto lei stessa utilizzatrice delle CP_1 suddette utenze, in parte, per come sopra detto, nell'interesse della madre – anch'essa utilizzatrice delle utenze e convivente nell'immobile oggetto di causa.
Ne deriva che non può ritenersi sussistente il diritto di ad essere indennizzata CP_1
per il pagamento delle utenze da parte di . Infatti, non può ritenersi che vi Parte_1
stato un impoverimento di correlato con nesso di causalità all'asserito CP_1
arricchimento di per il pagamento delle utenze di cui e Parte_1 CP_1
hanno usufruito senza dover stipulare contratti di fornitura. Controparte_2
In accoglimento del secondo motivo di appello deve essere rigettata la domanda di CP_1
al pagamento da parte di della somma (per come quantificata dalla
[...] Parte_1 sentenza impugnata) di € 5.020,34 per le utenze telefoniche, di energia etc.
Giova dare atto che la sentenza impugnata al punto 5 del dispositivo condanna Parte_1
al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € 7.020,02
[...] CP_1 derivante dalla somma dell'importo di € 5.020,34 (oggetto di impugnazione) e dell'importo di
€ 1.999,78 (non oggetto di impugnazione e che, pertanto, non risulta intaccato dalla presente sentenza di appello).
Pertanto, in accoglimento del suindicato motivo di appello, la condanna di Parte_1
di cui al punto 5 del dispositivo della sentenza impugnata deve essere rideterminata, condannando al pagamento in favore di della residua somma Parte_1 CP_1 di € 1.999,78 oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo.
Per quanto riguarda il terzo motivo di appello, la Corte osserva come con il suddetto motivo di censura l'appellante non impugna specifiche parti della sentenza impugnata, atteso che, da un lato, si limita a riproporre doglianze già oggetto dei precedenti motivi di censura ed in quanto tali ut supra già esaminate e dall'altro lato, risulta, in parte, formulato genericamente ed è quindi da ritenersi inammissibile, non individuando nello specifico le ulteriori parti della sentenza oggetto di impugnazione e non confrontandosi specificamente con le ragioni di accoglimento delle ulteriori domande articolate da in primo grado ed accolte nei limiti indicati CP_1
nella sentenza impugnata.
Le spese processuali.
Per quanto riguarda le spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio esse vanno poste, nella misura percentuale che di seguito si indica, a carico di avendo CP_1 riguardo all'esito complessivo della lite ed al fatto che le domande di parte attrice in primo grado nei confronti di non sono state integralmente accolte. Parte_1
Va, infatti, ritenuta la parziale soccombenza reciproca delle parti, che giustifica una compensazione delle spese di lite nella misura del 25% tanto per il primo, quanto per il presente grado di giudizio secondo una valutazione complessiva degli esiti dei due giudizi e del grado di soccombenza prevalente in capo a in rapporto al valore ed al numero delle CP_1
domande proposte (cfr. Cass. Ord. N. 1269-2020).
Di conseguenza sarà tenuta a pagare a il 75% delle spese del CP_1 Parte_1
primo grado di giudizio ed il 75% delle spese del presente grado di giudizio.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio sono determinate in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm, tenendo conto del valore della controversia, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro € 52.001 a € 260.000) come di seguito:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia: € 2.050,00 Fase introduttiva del giudizio: € 1.150,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 2.835,00
Fase decisionale: € 3.500,00
Compenso tabellare € 9.535,00
La Corte, in considerazione di quanto sopra esposto, compensa le spese processuali del primo grado di giudizio (che ammontano in totale ad euro 9.535,00) nella misura del 25%, ponendo il residuo 75% che liquida complessivamente in euro 7.151,25 oltre iva e c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, a carico di CP_1
Per quanto riguarda le spese processuali del presente grado di giudizio in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia, sono determinate come di seguito:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 5.103,00
Compenso tabellare € 12.154,00
La Corte, come sopra indicato, compensa le spese processuali del presente grado di giudizio
(che ammontano in totale ad euro 12.154,00) nella misura del 25%, ponendo il residuo 75% che liquida complessivamente in euro 9.115,50 oltre iva e c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, a carico di CP_1
Sussistono, invece, giusti motivi di compensazione nei confronti dell'appellata CP_2
in considerazione dei rapporti di natura familiare tra le parti, del tenore delle domande
[...] svolte dall'appellante e del tenore delle difese in concreto svolte da . Controparte_2
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dall'appellante , avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 289/2023 Parte_1
pubblicata in data 28.03.23,
- riforma parzialmente la sentenza impugnata;
e per l'effetto,
- rigetta la domanda di nei confronti di al pagamento CP_1 Parte_1
della somma di cui agli assegni intestati a;
Controparte_2
- rigetta la domanda di nei confronti di al pagamento CP_1 Parte_1 della somma di € 5.020,34 per le utenze, per come indicato in parte motiva, condannando al pagamento in favore di della residua Parte_1 CP_1 somma di € 1.999,78 oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo.
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
Visto l'art. 91 c.p.c.,
Compensa le spese processuali del primo grado di giudizio (che ammontano in totale ad euro
11.268,00) nella misura del 25%, ponendo il residuo 75% a carico di che liquida CP_1
complessivamente in euro 7.151,25 oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali,
C.P.A. e I.V.A., se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Michele US antistatario, come da richiesta.
Compensa le spese processuali del secondo grado di giudizio (che ammontano in totale ad euro
12.154,00) nella misura del 25%, ponendo il residuo 75% a carico di che liquida CP_1
complessivamente in euro 9.115,50 oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali,
C.P.A. e I.V.A., oltre successive occorrende, se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Michele US antistatario, come da richiesta.
Le spese del presente giudizio sono compensate nei confronti dell'appellata . Controparte_2
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24.09.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott. Roberto Rivello