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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Mirco Lombardi Presidente
dott. Dario Colasanti Giudice
dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 507/25 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONA SPADA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IRENE DEBORA CP_1 C.F._2 AGOSTONI;
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
- OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza numero 114/2024 pubblicata il
15.7.2024 r.g. 449/2024 Tribunale di Lecco passata in giudicato il 18.2.2025:
A) a far data dal mese di dicembre del 2024 il signor corrisponderà alla signora Parte_1 CP_1 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 250,00 al mese per 12 mensilità, Per_1 da versare entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutare annualmente ogni mese di dicembre secondo l'Indice Istat Costo Vita, fino a quando il ragazzo avrà raggiunto un'autonomia economica tale da poter provvedere da solo al proprio mantenimento in maniera stabile;
le parti concordano che il contributo relativo ai mesi di giugno 2025 (scadenza 10.6.2025), luglio 2025 (scadenza 10.7.2025) e agosto 2025 (scadenza 10.8.2025) verranno pagati in un'unica soluzione insieme al contributo di settembre
2025 con la conseguenza che in data 10.9.2025 il signor verserà la somma di € 1.000,00; Parte_1
B) le spese straordinarie nell'interesse del figlio continueranno ad essere ripartire tra i genitori nella Per_1 misura del 50%, secondo il Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno in uso presso il
Tribunale di Lecco:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste di attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi: in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b)cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture provate) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b)libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c)gite scolastiche senza pernottamento;
d)trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e)dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f)assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g)corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA e BES o equiparabili;
h)mensa e buoni pasto.
-Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b)un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c)bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione e gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)spese di custodia(baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c)viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d)centro ricreativo non comunale o parrocchiale;
e)tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f)spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);g)l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta
(salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Si dà atto che le parti hanno già concordato di sostenere in egual misura le spese per la patente di
Per_1
C) la somma di € 2.800,00 dovuta a titolo di arretrati del contributo al mantenimento per il figlio sarà Per_1 corrisposta dal signor alla signora a mezzo bonifico bancario come segue: Parte_1 CP_1
- in 2 rate mensili da € 50,00 ciascuna scadenti il 10.4.2025, il 10.5.2025;
- una rata da € 800,00 scadente il 10.9.2025;
- rate mensili da € 200,00 ciascuna con prima scadenza il 10.10.2025 e poi il 10 di ogni mese fino al saldo;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
D) la signora rinuncia a chiedere il rimborso di quanto sta pagando all'Agenzia a CP_1 CP_2 saldo della cartella esattoriale codice atto 02612702189 di € 492,25 e della cartella esattoriale codice atto
2 02911062285 di € 480,91 relative ad errate detrazioni fiscali effettuate dal signor negli anni Pt_1 2021(reddito 2020) e 2022 (reddito 2021); il signor si accolla e pagherà il debito derivante Parte_1 dalla eventuale notifica di una terza cartella esattoriale relativa alle detrazioni fiscali effettute in maniera errata nell'anno 2023 (redditi 2022) ovvero rimborserà alla signora quanto dalla stessa pagato a CP_1 tale titolo, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di pagamento;
E) le parti confermano gli accordi già raggiunti in passato per cui la signora salderà il debito CP_1 con Findomestic contratto numero e il signor salderà il debito con Credit PartitaIVA_1 Parte_1 Agricole spa contratto finanziamento 04 00333 0105627600000
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a Fluminimaggiore il 22.08.1992 e Parte_1 CP_1 dalla loro unione sono nati i figli (Lecco il 22.11.1995), maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente, ( il 10.07.1997), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_3 Per_4 Per_1 ( il 13.09.2005), maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con la madre. Per_4
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 114/2024, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 03/04/2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, dando atto della progressiva riduzione dell'indennità di disoccupazione percepita dal sig. la quale verrà percepita sino a giugno 2025. Pt_1
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore dei figli e delle parti, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 114/2024 del Tribunale di Lecco, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 5.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Mirco Lombardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Mirco Lombardi Presidente
dott. Dario Colasanti Giudice
dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 507/25 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONA SPADA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IRENE DEBORA CP_1 C.F._2 AGOSTONI;
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
- OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza numero 114/2024 pubblicata il
15.7.2024 r.g. 449/2024 Tribunale di Lecco passata in giudicato il 18.2.2025:
A) a far data dal mese di dicembre del 2024 il signor corrisponderà alla signora Parte_1 CP_1 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 250,00 al mese per 12 mensilità, Per_1 da versare entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutare annualmente ogni mese di dicembre secondo l'Indice Istat Costo Vita, fino a quando il ragazzo avrà raggiunto un'autonomia economica tale da poter provvedere da solo al proprio mantenimento in maniera stabile;
le parti concordano che il contributo relativo ai mesi di giugno 2025 (scadenza 10.6.2025), luglio 2025 (scadenza 10.7.2025) e agosto 2025 (scadenza 10.8.2025) verranno pagati in un'unica soluzione insieme al contributo di settembre
2025 con la conseguenza che in data 10.9.2025 il signor verserà la somma di € 1.000,00; Parte_1
B) le spese straordinarie nell'interesse del figlio continueranno ad essere ripartire tra i genitori nella Per_1 misura del 50%, secondo il Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno in uso presso il
Tribunale di Lecco:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste di attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi: in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b)cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture provate) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b)libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c)gite scolastiche senza pernottamento;
d)trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e)dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f)assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g)corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA e BES o equiparabili;
h)mensa e buoni pasto.
-Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b)un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c)bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione e gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)spese di custodia(baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c)viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d)centro ricreativo non comunale o parrocchiale;
e)tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f)spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);g)l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta
(salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Si dà atto che le parti hanno già concordato di sostenere in egual misura le spese per la patente di
Per_1
C) la somma di € 2.800,00 dovuta a titolo di arretrati del contributo al mantenimento per il figlio sarà Per_1 corrisposta dal signor alla signora a mezzo bonifico bancario come segue: Parte_1 CP_1
- in 2 rate mensili da € 50,00 ciascuna scadenti il 10.4.2025, il 10.5.2025;
- una rata da € 800,00 scadente il 10.9.2025;
- rate mensili da € 200,00 ciascuna con prima scadenza il 10.10.2025 e poi il 10 di ogni mese fino al saldo;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
D) la signora rinuncia a chiedere il rimborso di quanto sta pagando all'Agenzia a CP_1 CP_2 saldo della cartella esattoriale codice atto 02612702189 di € 492,25 e della cartella esattoriale codice atto
2 02911062285 di € 480,91 relative ad errate detrazioni fiscali effettuate dal signor negli anni Pt_1 2021(reddito 2020) e 2022 (reddito 2021); il signor si accolla e pagherà il debito derivante Parte_1 dalla eventuale notifica di una terza cartella esattoriale relativa alle detrazioni fiscali effettute in maniera errata nell'anno 2023 (redditi 2022) ovvero rimborserà alla signora quanto dalla stessa pagato a CP_1 tale titolo, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di pagamento;
E) le parti confermano gli accordi già raggiunti in passato per cui la signora salderà il debito CP_1 con Findomestic contratto numero e il signor salderà il debito con Credit PartitaIVA_1 Parte_1 Agricole spa contratto finanziamento 04 00333 0105627600000
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a Fluminimaggiore il 22.08.1992 e Parte_1 CP_1 dalla loro unione sono nati i figli (Lecco il 22.11.1995), maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente, ( il 10.07.1997), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_3 Per_4 Per_1 ( il 13.09.2005), maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con la madre. Per_4
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 114/2024, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 03/04/2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, dando atto della progressiva riduzione dell'indennità di disoccupazione percepita dal sig. la quale verrà percepita sino a giugno 2025. Pt_1
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore dei figli e delle parti, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 114/2024 del Tribunale di Lecco, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
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Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Mirco Lombardi
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