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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/07/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1872/2020 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice, dr.ssa AD ON, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°1872 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Monza, Via Dante Alighieri n. 49, presso lo studio dell'avv.
Simona EL Vidè, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
attore e
(C.F e P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Milano, Via Lamarmora, n. 31, presso lo studio dell'avv. Alfredo
Francavilla, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta nonché
(C.F. ) e CP_2 C.F._2 [...]
C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
convenuti contumaci pagina 1 di 33 Motivi della decisione ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e la per sentirli condannare in CP_2 Controparte_3
solido tra loro, previo accertamento della esclusiva responsabilità di , CP_2
al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito di sinistro stradale ed ammontanti nella complessiva somma di €658.269,79 e/o di quell'altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che il giorno 07/04/2018, alle ore 10:00 circa, alla guida del motociclo Ducati di sua proprietà, targato
DZ57252, percorreva in Lesmo via G. Galilei (S.P. 135) quando, all'altezza del
Km 3+400, “veniva travolto” dall'autovettura che lo precedeva, una Fiat PU targata EB588MB, condotta dalla sig.ra e di proprietà di CP_2 [...]
. la quale “improvvisamente … nell'intento di effettuare Controparte_3 CP_3 un'inversione a U del proprio senso di marcia” effettuava la manovra di svolta a sinistra verso una strada campestre e, in quel frangente, attingeva la parte laterale destra del motociclo il quale, a causa dell'impatto, cadeva rovinosamente al suolo.
A seguito del sinistro l'attore, avendo riportato, oltre al danno al motoveicolo, gravi lesioni personali, veniva trasportato con urgenza al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Vimercate, dal quale veniva dimesso dopo quattordici giorni di ricovero, ovvero il 21/04/2018, con diagnosi di “ampia ferita da sguantamento posterolaterale perimalleolare destra, frattura esposta calcagno e frattura tibia distale destra, FLC 1 dito piede destro”, a fronte dei quali la propria assicurazione, risarciva solamente un importo pari a Controparte_4
€11.980,00, di cui €4.580,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale al motoveicolo ed €7.400,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Rilevava inoltre che la responsabilità del conducente dell'autovettura “Fiat
PU” nella causazione del sinistro in analisi era indubitabile, poiché, come risulta dal verbale redatto dalla Polizia Locale, “in qualità di conducente pagina 2 di 33 effettuava la manovra di svolta a sinistra creando pericolo ad un conducente di motociclo che proveniva da tergo poiché entrava in collisione con lo stesso”, così violando l'art. 154 comma 1/8 del C.d.S.
Ha dunque concluso domandando in via principale di “condannare e la sig.ra sig e l Controparte_5 CP_2 Controparte_3
n via tra loro solidale, per le causali in fatto e diritto di cui in narrativa, al
[...] pagamento in favore dell'attore di tutti i danno occorsi a cose ed alla persona del sig nella misura del 100% come da quantificazione sopra riportata Parte_1
e/o che risulteranno comunque dovuto in esito all'istruttoria della presente controversia, al netto di quanto già riconosciuto dall'assicurazione a titolo d'acconto e precisamente €. 7.400,00 per il danno alla persona, ad €. 4.580,00 per il danno all'autoveicolo ed oltre a quanto eventualmente già riconosciuto agli enti assistenziali/ previdenziali;
… in via subordinata, nella delegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un concorso di colpa dell'attore, condannar Controparte_5
e la sig.ra sig e l in via tra loro
[...] CP_2 Controparte_3 solidale, per le causali in fatto e diritto di cui in narrativa, al pagamento in favore dell'attore di tutti i danno occorsi a cose ed alla persona del sig. Parte_1 nella misura del 70% o comunque in quella diversa misura in cui dovesse risultare accertato un concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del sinistro, in considerazione di tutti i danni come da quantificazione sopra riportata e/o che risulteranno comunque dovuti in esito all'istruttoria della presente controversia, al netto di quanto già riconosciuto dall'assicurazione a titolo d'acconto e precisamente €. 7.400,00 per il danno alla persona, ad €. 4.580,00 per il danno all'autoveicolo ed oltre a quanto eventualmente già riconosciuto agli enti assistenziali/ previdenziali”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita
[...]
domandando di “dichiarare la carenza di legittimazione attiva del CP_1 signo rispetto alle somme richieste e già erogate a quest'ultimo, a titolo Pt_1 di indennizzo, dall'INAIL, decurtando, conseguentemente, dalla liquidazione complessiva del danno, i relativi importi, come indicati in narrativa;
sempre nel pagina 3 di 33 merito: accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale paritaria tra i protagonisti dell'occorso e, per l'effetto, dichiarare congrue e satisfattorie le somme di € 7.400,00 ed € 4.580,00 versate ante causa da parte d Controparte_5
con integrale rigetto dell'avversa domanda alla luce della carenza CP_6 di legittimazione attiva in ordine alle somme già corrisposte dall'INAIL; in subordine, nel merito: contenere l'obbligazione risarcitoria della Compagnia nei limiti del danno che sarà provato ed accertato in corso di causa, in applicazione degli artt. 1227/2054, II, c.c. e, comunque, con detrazione degli importi di € 7.400,00 ed € 4.580,00, già versati d Controparte_5 CP_6
e di € 147.173,04 versato dall'INAIL; con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali, come per legge”.
Rimanevano, invece, contumaci i e la CP_2 Controparte_3
nonostante la loro rituale evocazione in giudizio.
[...] CP_3
In fase istruttoria venivano espletate due c.t.u., una mirata alla ricostruzione cinematica del sinistro e l'altra medico-legale.
Il processo subiva una serie di rinvii, a seguito dell'assegnazione del fascicolo a nuovi giudici (diverse persone fisiche).
Il presente giudizio è stato di seguito assegnato a questo giudice, dott.ssa
AD ON, in data 11/02/2025 e, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 05/03/2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda è fondata nei seguenti termini e limiti.
Preliminarmente occorre chiarire che, anche se non esplicitato da parte attrice, la domanda qui proposta deve ritenersi avanzata ai sensi dell'art. 144
Cod. Ass., il quale, al co. 1 dispone che “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti pagina 4 di 33 dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”.
Sempre in via preliminare, va precisato che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2,
c.c.).
La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente, dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. 13672/2019).
Tanto premesso si osserva che nel caso di specie il fatto storico risulta provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione di sinistro stradale (doc.
1 fascicolo parte attrice), dai quali emerge che il sinistro è avvenuto al detto tratto di strada a seguito di uno scontro tra il motociclo condotto da e la Parte_1
Fiat PU condotta da . CP_2
Sulla base delle emergenze processuali nonché alla luce della condivisibile ricostruzione cinematica operata dal ctu la dinamica del sinistro va ricostruita come segue.
Alle ore 10:15 circa del giorno 7 aprile 2018 alla guida del Parte_1
motociclo Ducati tg. DZ57252, percorreva in Lesmo, a una velocità di circa 55 km/h – “valore che in assenza di traccia di frenata non rilevata al suolo, rappresenta la più probabile velocità di marcia del motoveicolo” (v. pag. 43 ctu cinematica) – la via G. Galilei (S.P. 135) in direzione Lesmo centro quando, pagina 5 di 33 all'altezza del Km 3+400, in prossimità di una strada vicinale di campagna
(delimitata da sbarra metallica), veniva attinto dall'autovettura Fiat PU targata
EB588MB, di proprietà della società e condotta nell'occasione Controparte_3
dal la quale precedeva il motociclo percorrendo via Galilei nel CP_2
medesimo senso di marcia ed effettuava una manovra di svolta per direzionarsi verso la banchina sterrata laterale presente sul lato sinistro della viabilità percorsa, circostanza confermata anche dalle dichiarazioni del teste oculare in atti, . Testimone_1
Tale conducente, giunta all'altezza con l'area sterrata trasversale, al fine di compiere una inversione del senso di marcia, dopo essersi portata in spostamento a sinistra della propria semicarreggiata inizialmente percorsa, ovvero la corsia di marcia direttrice verso Lesmo, effettuava in continuità di marcia la svolta a sinistra portandosi con il proprio veicolo al centro della carreggiata negli istanti precedenti l'impatto con il motoveicolo e la conseguente perdita di CP_7
controllo e caduta a terra del motoveicolo stesso.
Il conducente del motociclo, al momento della svolta a sinistra dell'autovettura Fiat PU, si trovava in fase di sorpasso sulla sinistra dei veicoli procedenti sulla propria porzione di semicarreggiata inizialmente percorsa e all'interno della linea di mezzeria, come risultante dall'analisi dei danni riportati dai due veicoli coinvolti, essendo stato accertato che i danni sull'autovettura interessavano la portiera anteriore sinistra a circa metà rispetto alla lunghezza totale del veicolo (v. pagg. 54-55 c.t.u. cinematica).
Dalla suddetta ricostruzione risulta smentita la tesi, sostenuta dall'attore sulla base delle dichiarazioni del teste oculare, secondo cui egli alla guida del motociclo avrebbe tentato una frenata, la quale, però, “non risultò, nè poteva risultare utile ad evitare l'urto”. Né esclude la violazione del divieto di sorpasso il fatto che, come rilevato dal consulente tecnico, “il divieto di sorpasso in quel tratto stradale è prescritto dalla segnaletica stradale presente alcuni metri in avanti rispetto alla posizione dei due veicoli all'urto e risulta inoltre non facilmente visibile sul luogo del sinistro essendo posto sotto la segnaletica pagina 6 di 33 stradale di localizzazione e località e dietro l'alta vegetazione presente sul lato destro della carreggiata stradale lungo l'arteria viaria in esame” (pag. 55 c.t.u. cinematica) e che “Il motociclista, per contro, nulla ha potuto per evitare l'evento, determinatosi in 1,0 secondi circa (tempo di effettuazione della manovra di svolta della conducente dell'autovettura, fino all'impatto), tempo corrispondente a quello psicotecnico di percezione e reazione” (pag. 47 c.t.u. cinematica).
Anche il fatto che parte attrice non abbia articolato capitoli di prova orale sulla dinamica del sinistro, pur essendo documentata la presenza di un testimone oculare, non può indurre a diversa conclusione sulla ricostruzione della suddetta dinamica del sinistro.
Ciò posto, il giudice ritiene che nessuna delle parti coinvolte nel sinistro e nella lite abbia dato prova di aver rispettato tutte le prescrizioni imposte da generiche e speciali norme di prudenza, nel frangente di che trattasi.
Invero, il veicolo condotto dalla convenuta è andato ad impattare con il motociclo mentre effettuava una manovra di svolta a sinistra ed immissione nel relativo flusso di circolazione e può dirsi provato che questi non abbia rispettato l'obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti da tergo (ancorché a loro volta sopravvenienti in violazione degli obblighi di prudenza e diligenza nella guida a loro carico), nonché l'obbligo di segnalare con congruo anticipo l'intenzione di svoltare a sinistra prescritto dall'art. 154 C.d.S. (il cui testo è bene riportare per comodità di lettura: “Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre”:
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione;
”), nonché quella, specifica, contenuta al successivo comma 3° dello pagina 7 di 33 stesso articolo, norma prudenziale di obbligo di precedenza (“3. I conducenti devono, altresì: … a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale”), tanto da non essersi avveduto del sopraggiungere del motociclo condotto da parte attrice, nonostante la buona visibilità e l'illuminazione della strada.
Posta la dimostrazione concreta della imprudenza commessa da CP_2
(cfr. Cass. pen. Sez. IV, 30 maggio 1989: “in tema di circolazione stradale, il conducente che si accinga ad eseguire manovra di svolta … in area di crocevia, ha obbligo di ispezionare la strada retrostante, onde rendersi conto della eseguibilità della manovra “de qua” senza creare pericoli nei riguardi di altri utenti, ancorché versanti in situazione di illegittimità, quale quella di chi esegue un sorpasso in prossimità di crocevia”), comunque la controparte, ovverosia l'odierno attore, non ha offerto alcuna prova esimente idonea a superare la presunzione posta, a suo carico, dall'art. 2054 c.c.; egli cioè non ha offerto la prova di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e di avere tenuto, in altri termini, “una condotta irreprensibile”, a ciò non essendo affatto sufficiente la testimonianza del intervenuta subito dopo il sinistro, il quale non Tes_1 riferisce niente di diverso da quanto descritto anche dal c.t.u.: “il motoveicolo ha effettuato il sorpasso del mio veicolo, mentre sorpassava il veicolo che mi precedeva, lo stesso veicolo effettuava la manovre di svolta a sinistra verso la strada campestre … l'urto avveniva tra la parte laterale sinistra dell'autoveicolo e la parte laterale destra del motoveicolo …” (per tutte Cass. 10031/2006: “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da pagina 8 di 33 colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto”; ancora v. per tutte Cass.
12444/2008: “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile”, emessa proprio in un caso, molto simile, di scontro tra due motocicli di cui l'uno impegnato in una manovra di svolta a sinistra, l'altro sopravveniente da tergo).
È indubbio, infatti, che gravava sul conducente del motoveicolo l'obbligo di adottare a sua volta tutte le precauzioni e le misure di emergenza per fare fronte nel modo più efficace all'altrui manovra anche colposa, circolando in prossimità del margine destro della carreggiata, ex art. 143 C.d.S., e rispettando il divieto di sorpasso prescritto su quel tratto di strada.
L'odierno attore avrebbe dovuto marciare con cautela sul margine destro della carreggiata, mantenendo una velocità ed una traiettoria adeguata ad arrestare tempestivamente il motoveicolo di fronte ad ogni situazione di pericolo prevedibile.
L'attore ha inoltre contravvenuto all'art. 6 comma 4 b) e 14 C.d.S. Invero, a prescindere dalla velocità cui viaggiava, se avesse rispettato la segnaletica verticale e rispettato il divieto di sorpasso, è del tutto evidente che sarebbe riuscito, se non a evitare l'impatto, quantomeno a limitare le conseguenze dannose.
In questa cornice istruttoria il Tribunale ritiene pertanto di escludere la possibilità di raggiungere sia un'idonea prova d'imputabilità esclusiva in capo ai uno dei due conducenti, sia la prova della regolare condotta dell'attore, ovvero dei due presupposti utili a escludere l'operatività della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c.
Ciò detto, le emergenze documentali e la consulenza sulla cinematica del sinistro emerge come sul conducente dell'autovettura grava una quota di pagina 9 di 33 responsabilità maggioritaria nella causazione del sinistro, atteso che “… una corretta ispezione retrostante facendo utilizzo sia dello specchietto retrovisore interno all'abitacolo del veicolo che di quello esterno sinistro, nonchè volgendo lo sguardo indietro, avrebbe consentito alla stessa conducente dell'autovettura
Fiat PU, di avvistare correttamente la provenienza del motociclista e la manovra regolare di sorpasso effettuata da quest'ultimo, il quale, nell'istante di effettuazione della svolta a sinistra dell'autovettura, il motociclista si trovava all'altezza della parte anteriore laterale sinistra a circa metà rispetto alla lunghezza totale del veicolo” (pagg. 46-47 c.t.u. cinematica).
Alla luce delle considerazioni sinora svolte deve concludersi ritenendo sussistente un concorso di colpa da attribuirsi al conducente della Fiat PU nella misura dell'80% (in considerazione dell'omessa prestata precedenza al motoveicolo in fase di sorpasso, condotta in gran parte assorbente la causazione del sinistro) e del 20% a carico di parte attrice (il cui veicolo avrebbe dovuto rispettare il divieto di sorpasso in prossimità del tratto percorso).
Ora, tanto chiarito in ordine alla dinamica, deve procedersi alla liquidazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attore.
***
Ai fini della quantificazione del danno è stata espletata una consulenza tecnica medico-legale, all'esito della quale il dott. ha accertato i CP_8 seguenti danni: “trauma dell'arto inferiore destro con ampia ferita da sguantamento posterolaterale perimalleolare dx, frattura esposta calcagno dx e frattura di tibia distale dx, FLC I dito piede dx”.
Ha inoltre evidenziato come “Le lesioni riportate appaiono in nesso causale con l'incidente per cui è causa”.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU dal sinistro di cui è causa, anche alla luce della documentazione medica in atti.
Quanto ai parametri di liquidazione, la necessaria adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata pagina 10 di 33 valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari. Nella liquidazione deve perciò farsi riferimento ai valori monetari adottati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che risultano essere, in ragione della loro 'vocazione nazionale' – in quanto statisticamente maggiormente testate – le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale (cfr. Cass. 30 giugno 2011, n. 14402; Cass. 7 giugno 2011 n.
12408; Cass. 16 febbraio 2012 n. 2228).
Si condivide la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 23% il grado di invalidità permanente dell'attore in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro e in 319 i giorni di inabilità temporanea, di cui 19 di inabilità totale al
100%, 90 giorni di inabilità parziale al 75%, 90 giorni di inabilità parziale al 50%
e 120 giorni di inabilità parziale al 25%.
Per l'invalidità temporanea (I.T.) la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, con ricorso al valore monetario base di €84,00 per la componente biologico/dinamicorelazionale ed €31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, senza alcun aumento personalizzato, atteso che, quanto alla sofferenza morale patita, il danno morale è costituito invece dai “… pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”
(Cass. 7513/2018). Il danno morale è quindi una categoria autonoma rispetto al pagina 11 di 33 danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono, come detto, l'essenza del danno biologico (cfr. Cass. 15733/2022). Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate. Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. Manca invece una specifica allegazione di particolari sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa, e foriere di un maggior danno morale risarcibile, nulla specificamente allegando, infatti, parte attrice in ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni patite. Mancando una specifica e tempestiva allegazione di un danno morale patito dall'attore, ulteriore rispetto alla sofferenza soggettiva interiore media presumibile, deve escludersi pertanto il riconoscimento di tale voce di danno.
Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea (I.T.) deve, quindi, essere monetariamente determinato in €18.572,50, di cui €2.185,00 per 19 giorni di I.T.T, €7.762,50 per 90 giorni di I.T.P. al 75%, €5.175,00 per 90 giorni di
I.T.P. al 50% ed €3.450,00 per 120 giorni di I.T.P. al 25%
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi riconosciuto all'attore un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 23%, per un importo di
€73.360,00, dal momento che non appaiono sussistere nel caso in esame pregiudizi subiti dall'attore superiori all'id quod plerumque accidit.
Dunque, ritenuta condivisibile la quantificazione del c.t.u. e tenuto conto dell'età della vittima (di anni 48, quasi 49, al momento del sinistro), il conteggio per il danno non patrimoniale risulta pari ad €91.932,50.
Quanto alla richiesta personalizzazione, parte attrice ha allegato una maggiore difficoltà nell'esecuzione dell'attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro (coordinatore e addetto ai servizi di pulizia full-time) che, è stata condivisa dal CTU che ha determinato che la menomazione riportata comporta una riduzione del 20% della capacità nell'espletamento dell'attività lavorativa pagina 12 di 33 svolta dal periziando (v. pag. 4 c.t.u. medico-legale). Ebbene, in disparte i profili relativi al danno reddituale, che saranno di seguito esaminati, tale aspetto deve avere considerazione anche sotto il profilo personale, considerato che lo svolgimento dell'attività lavorativa rappresenta non solo fonte di reddito, ma anche manifestazione esistenziale e relazionale dell'individuo, anch'essa pregiudicata.
L'attore ha inoltre allegato che: “il sig è da sempre un appassionato Pt_1 sportivo e praticava ciclismo, corsa e varie altre attività sportive che, a seguito dei danni alla persona riportati nel sinistro oggetto di causa ha dovuto bruscamente interrompere e quindi nella personalizzazione del danno alla persona andranno necessariamente considerati anche i patimenti fisici e morali derivante dalla brusca interruzione dell'attività sportiva”.
Sul punto, il CTU ha accertato la “Impossibilità di praticare sport che implichino l'impiego degli arti inferiori e che necessitino di presidi tecnici quali, calzature rinforzate per trekking, scarponi da sci o snowbord” (pag. 4 c.t.u. medico-legale).
Il Giudice quindi ritiene corretto, riconoscendo la “peculiarità” individuale della situazione menomativa, procedere alla “personalizzazione” del 36% della cifra da liquidare, dal momento che le attuali condizioni fisiche del danneggiato compromettono la capacità lavorativa specifica e lo svolgimento di alcune attività sportive e ludiche, che l'attore prima dei fatti praticava regolarmente, essendo istruttore di Mountain Bike e Guida cicloturistica, oltre a praticare alpinismo e immersioni (v. diplomi e attestati prodotti sub docc. 12,13,14 e 15), la quale va dunque liquidata nella complessiva somma di €125.028,02.
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Trattandosi di debiti di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del 07/04/2018
e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della pagina 13 di 33 S.C. (sez. un. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo. Invero, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi, quindi, in ipotesi di mora ex se, gli interessi vanno conteggiati dalla data del fatto illecito (07/04/2018) fino all'effettivo soddisfo;
siffatti interessi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle
Sezioni Unite, 17/02/1995. n. 1712, sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Pertanto, devalutando – sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita – la suddetta somma di €125.028,02 alla data del fatto (07/04/2018), si arriva ad un importo di €104.801,36; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno e fino alla data del 30/06/2025, (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di €136.936,80; su tale somma devono, infine, essere computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Tale somma deve, poi, essere ridotta del 20%, stante l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 2054 comma 2 c.c., con la conseguenza che il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile nei confronti dell'attore deve essere limitato alla complessiva somma di €109.549,60.
***
Tanto chiarito circa l'an e il quantum debeatur, resta da dipanare la questione della compensatio lucri cum damno che, come noto, impone di scomputare, dal risarcimento del danno dovuto da fatto illecito, gli eventuali effetti vantaggiosi che il danneggiato abbia tratto quale conseguenza diretta del fatto dannoso medesimo.
Si tratta allora di decidere se, nella fattispecie concreta, possa operare il principio in esame e, per l'effetto, se dal risarcimento del danno dovuto al sig.
pagina 14 di 33 (liquidato come sopra) debba essere scomputata la somma dallo stesso Pt_1
percepita dalla propria compagnia assicurativa e dall'Inail.
L'istituto della compensatio lucri cum damno, pur chiaro nella sua portata generale, ha originato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale con riferimento all'ipotesi in cui il danno e il beneficio collaterale riposino su differenti titoli da cui insorgono in capo a due soggetti diversi due distinte obbligazioni .
Tale evenienza si riscontra nel la fattispecie concreta in cui l'obbligazione risarcitoria deriva ex art. 2043 c.c. per il fatto illecito, mentre l'indennizzo trova fonte nel contratto assicurativo e nell'erogazione Inail.
Il contrasto giurisprudenziale sul punto ha trovato composizione in quattro note pronunce delle Sezioni Unite (Cfr. Cass., sez. un., nn. 12564, 12565, 12566,
12567 del 2018) che, dopo aver dettato i principi generali in materia – seppure enunciati “nei limiti della rilevanza” nel caso concreto – ne hanno immediatamente fatto applicazione alle controversie sottoposte al loro esame.
Ebbene, ad avviso delle Sezioni Unite (che riprendono sostanzialmente le argomentazioni di Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 1/2018), nel caso in cui il danno e il vantaggio riposino su titoli differenti, l'operatività del principio della compensatio dipende dalla “ragione giustificatrice”, cioè dalla funzione del beneficio collaterale che, in conseguenza dell'illecito, è entrato nel patrimonio del danneggiato.
Così, la compensatio opera quando la provvidenza erogata al danneggiato neutralizza la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. Viceversa, non può procedersi al suddetto defalco nel caso in cui il beneficio collaterale non mira a ristorare lo specifico pregiudizio cagionato dal responsabile, ma assolve ad una finalità diversa, quale può essere quella previdenziale tipica dell'assicurazione sulla vita o della pensione di reversibilità.
In particolare l'effetto della compensatio lucri cum damno si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c. pagina 15 di 33 (Cass., sez. un., 25/11/2008, n. 28056). Tale principio è dunque desumibile dalla regola generale, posta a base del risarcimento integrale del danno contrattuale o extracontrattuale, secondo la quale il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso (Cass.
19/06/1996, n. 5650). Lo stesso principio trova applicazione quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale dipendano dal medesimo fatto (cfr., ex plurimis, Cass. 25/03/2002, n. 4205; Cass. 22/06/2005, n. 13401).
Ebbene, risulta dalla documentazione versata in atti che l'INAIL ha riconosciuto all'attore il complessivo importo di €109.329,92 e precisamente la somma di €43.364,04 a titolo di danno biologico dinamico/relazionale (come si evince dal richiamo al D.M. 12/07/2000 – tabelle indennizzo Danno Biologico) e la somma rimanente a titolo di danno patrimoniale (ex T.U. D.P.R. del
30/06/1965 n. 1124), a cui aggiungersi i ratei di rendita erogati dalla data di decorrenza, per un emolumento assistenziale complessivo pari a circa
€53.241,74 a titolo di danno biologico.
Pur tenendo conto di Cass. 14/06/2013, n. 14932, deve comunque ritenersi incontestata la circostanza che l'indennizzo – la cui entità è agevolmente determinabile sulla scorta degli atti di causa – venga corrisposto all'interessato.
Da ultimo, l'attore, per sua stessa ammissione, ha già ricevuto, a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma di €7.400,00 dalla propria assicurazione.
È evidente, pertanto, come egli abbia già ricevuto parte della somma che avrebbe diritto ad ottenere a titolo di danno biologico alla stregua della consulenza medico-legale; con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno avanzata a tale titolo deve essere accolta limitatamente alla somma
(differenziale) di €48.907,86, l'accoglimento della domanda non potendo determinare un ingiustificato arricchimento in capo al danneggiato.
***
Quanto al danno patrimoniale per spese mediche, parte attrice non ha documentato spese mediche che il c.t.u. potesse valutare ai fini della loro pagina 16 di 33 congruità e riferibilità al sinistro per cui è causa, sicché nulla può esserle riconosciuto a tale titolo.
***
Quanto all'incidenza dei postumi sul reddito, il relativo danno può essere riconosciuto nei seguenti termini.
Sul punto si rendono, anzitutto, necessarie alcune puntualizzazioni, muovendo dai principi di diritto affermati, anche di recente, da Cass. 16 febbraio
2024, n. 4289.
Si è, invero, affermato che, in tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, pur integrando (non già la lesione di un modo di essere del soggetto rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì) un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, costituisce, tuttavia, un danno patrimoniale ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica (e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica), il quale, sempre che ne sia accertata la sussistenza, anche in base ad elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo prospettati dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ. (cfr., tra le più recenti, Cass. 13/06/2023, n. 16844; Cass. 12/07/2023, n.
19922; Cass. 15/9/2023, n. 26641).
Invece, il distinto danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri in relazione al lavoro svolto al momento dell'evento dannoso, va provato dal danneggiato mediante la dimostrazione che il sinistro abbia determinato la cessazione del rapporto lavorativo in atto e la perdita, per il futuro, del relativo reddito. In tal caso, il reddito perduto dalla vittima (recte: le retribuzioni, comprensive di tutti gli elementi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici, che essa avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base allo specifico rapporto di lavoro perduto) costituisce la base di calcolo per la pagina 17 di 33 quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente - benché ridotta - capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attività lavorativa retribuita (Cass. 23/05/2023, n. 14241; Cass. 07/07/2023, n. 19355). Questo danno, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., deve essere pertanto liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione affidabili, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (Cass. 28/04/2017, n. 10499; Cass. 25/06/2019, n. 16913).
L'applicazione di questi criteri, i quali presuppongono, come detto, in linea generale, un rapporto lavorativo in atto al momento dell'evento dannoso, non è tuttavia esclusa nell'ipotesi in cui, pur mancando il presupposto della specifica attualità del rapporto di lavoro al momento dell'illecito, tuttavia lo stato di disoccupazione, oltre a non dipendere dalla volontà o dalla colpa del lavoratore
(bensì da vicende incolpevoli riguardanti la sua persona o da vicende oggettive di impresa), sia inoltre contingente e temporaneo, sussistendo la ragionevole certezza o addirittura la positiva dimostrazione che, se non vi fosse stato l'illecito, il danneggiato avrebbe ripreso lo svolgimento della medesima attività lavorativa o comunque di un'attività confacente alle sue attitudini, idonea a produrre lo stesso reddito.
La S.C. ha, infatti, affermato che, ai fini della liquidazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, il giudice del merito, nel procedere con equo apprezzamento delle circostanze del caso, deve pagina 18 di 33 chiedersi: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;
b) se i postumi residuati dall'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato (Cass. 26/05/2020, n. 9682).
In punto di diritto, va ricordato che la S.C., allo scopo di non rendere eccessivamente gravoso per il danneggiato l'onere della prova in ordine all'an del danno patrimoniale futuro da lesione della capacità lavorativa specifica, ha riconosciuto costantemente che il danneggiato può avvalersi anche delle presunzioni semplici, con la conseguenza che, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette micro-permanenti, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumere che anche la capacità di guadagno di una vittima che eserciti già attività lavorativa risulti ridotta nella sua proiezione futura
- peraltro non necessariamente in modo proporzionale - salvo superamento di tale presunzione per effetto di prova contraria (Cass. 22/05/2014, n. 11361, Cass. n.
26534 del 2013, Cass. n. 2644 del 2013, Cass. n. 1690 del 2008).
In modo del tutto ragionevole, la Corte ha ammesso quindi che la perdita patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa specifica potesse essere riconosciuta in via presuntiva nei casi in cui la percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU fosse particolarmente elevata (Cass. 03/09/2019,
n. 21988; Cass. 22/05/2014, n. 11361).
In merito al rapporto tra la percentuale di invalidità permanente e quella di perdita della capacità lavorativa specifica, non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psicofisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (Cass. n. 19537 del 2007). Infatti, la valutazione congiunta della pagina 19 di 33 collocazione e tipologia dei danni alla persona e del tipo di lavoro svolto dal danneggiato al momento dell'incidente può far ritenere, anche in via presuntiva, che sia significativamente più difficoltoso per il danneggiato reperire e svolgere lo stesso tipo di lavoro o un lavoro equivalente, in misura non corrispondente al grado di invalidità permanente ma più elevata (Cass. 23/05/2023, n. 14241).
Ad ogni modo, l'ausilio delle presunzioni non esonera il danneggiato da allegare e provare in giudizio i fatti sui quali il ragionamento logico-presuntivo del giudicante potrebbe fondarsi;
nello specifico, dal fornire la prova in concreto del pregresso svolgimento di una attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (Cass. 10/07/2015,
n. 14517).
Per quanto concerne invece il quantum, il danneggiato non beneficia di presunzioni ma è chiamato a dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi guadagni e la differenza tra la sua situazione reddituale prima e dopo l'illecito.
Infatti, in mancanza di tale prova, il giudice – salvo che per le circostanze concrete, non imputabili al danneggiato, sia impossibile o difficile la dimostrazione di tale contrazione – non può esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la quantificazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produca reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto il reddito sia diminuito (Cass. 15737/ 2018, Cass.
22/05/2014, n. 11361).
Quanto alla concreta quantificazione del risarcimento, deve inoltre darsi atto che, allo stato dell'arte, il danno da perdita della capacità lavorativa non può più potersi liquidare utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D.
1403/1922, dal momento che questi, sia a causa dell'aumento della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi d'interesse, non sono più idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell'art. 1223 c.c.: così è stato affermato, tra gli arresti pagina 20 di 33 massimati, anzitutto da Cass. 4 ottobre 2015 n. 20615 e da ultimo confermata da Cass. 12 aprile 2018 n. 9048 (ma si veda pure Cass. 25/06/2019, n. 16913) aggiungendosi pure nell'insegnamento nomofilattico che il giudice di merito è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili (si tratta, ovviamente, di una valutazione sostanzialmente di merito rispetto al caso concreto), a condizione però che si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti: esempio fornito sono, per l'appunto, i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti vigenti per la capitalizzazione di rendite assistenziali o previdenziali o i coefficienti elaborati in dottrina. Si tratta di una lettura nomofilattica che ha sviluppato quella precedente giurisprudenza di legittimità che già ben aveva avvertito l'ontologica – e dunque incompatibile – arretratezza dei coefficienti dettati dal testo normativo di molti decenni prima, là dove aveva offerto come mezzo di correzione la decurtazione dello scarto vita biologica-vita lavorativa (Cass. 2 marzo 2004 n. 4186, seguita poi, tra gli arresti massimati, da Cass. 2 luglio 2010 n. 15738).
Si trattava, peraltro, di un vero e proprio espediente, data la sua natura automatica e non flessibile, che d'altronde veniva ad aggravare l'incidenza della spiccata differenza della durata media della vita biologica tra l'epoca attuale e gli anni Venti del secolo scorso. Questo orientamento giurisprudenziale, tra gli arresti massimati, annovera anche Cass. 28 aprile 2017 n. 10499, pronuncia la quale, rilevando che, anche a proposito del danno patrimoniale futuro da perdita di capacità lavorativa specifica, la liquidazione, in rispetto dell'art. 1223 c.c. e del principio – in esso insito – della integralità del risarcimento, deve essere effettuata mediante la moltiplicazione del reddito perduto “per un adeguato coefficiente di capitalizzazione”, rimarca che devono essere utilizzati come parametri “... da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite pagina 21 di 33 previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano …”.
Né, infine, può ritenersi che il detto orientamento non sia ancora consolidato e lineare, nel senso che la giurisprudenza della Suprema Corte ancora lasci intendere la idoneità dei coefficienti tratti dal decreto del 1922 per la determinazione del danno, seppure integrata con criteri di correzione equitativa, sulla scorta di quanto indicato da Cass. 30 aprile 2018 n. 10321.
In realtà, tale pronuncia appare consentire l'applicazione del dismesso criterio, ma, a ben guardare il contesto delle argomentazioni, ciò deriva dalla configurazione e dai limiti della regiudicanda che è stata sottoposta nel suddetto arresto alla cognizione della S.C. più che da un'affermazione di perdurante validità del criterio seguito e ritenuto, in realtà, non più attuale da tutta la più recente giurisprudenza di legittimità e merito. E ciò è confermato definitivamente dal fatto che la pronuncia non assume alcuna aperta posizione di contrasto con l'orientamento in disamina, in particolare non fornendo alcun argomento che supporti la persistenza dell'applicazione di coefficienti formati a distanza – ormai
– di un secolo. Per superare, infatti, l'orientamento qui condiviso occorrerebbe spiegare (a prescindere dalla questione, puramente economica, dei tassi di interesse) in base a quale fondamento una valutazione equitativa includente la prognosi della durata della vita umana possa ancora avvalersi della prognosi di quest'ultima formulata in un'epoca in cui, come è notorio, tale durata era nettamente inferiore, a causa tanto delle cognizioni e degli strumenti a disposizione della scienza medica – assolutamente arretrati e limitati rispetto a quel di cui può avvalersi la scienza medica odierna – quanto del decisamente basso livello medio in termini di reddito ed istruzione che la popolazione italiana all'epoca doveva ancora sorreggere.
Sicché, in conclusione, deve osservarsi, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che qui si condivide (Cass., 14/10/2015, n.
20615, Cass., 28/04/2017, n. 10499, Cass., 28/09/2018, n. 23468; Cass.
pagina 22 di 33 12/09/2019, n. 22741; Cass. 21/03/2022, n. 9002) che i coefficienti di capitalizzazione del 1922 sono inapplicabili perché:
a) sono stati calcolati sulla base di tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 e presuppongono una rendita di capitale del 4,5%;
b) i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica attestano un pluriannuale incremento dell'aspettativa di vita evincibile dalle tavole di mortalità dei decenni successivi (negli studi si è esemplificato che il coefficiente di capitalizzazione di un soggetto di diciotto anni è, in base alla tabella del 1922, di 19,383, sia per gli uomini che per le donne e, quindi, indica una presumibile vita del soggetto di trentasette anni;
elaborando una sovrapponibile rendita unitaria anticipata, immediata e intera, in base alle tavole di mortalità della popolazione italiana del
1981 (anch'esse notoriamente da aggiornare in aumento) vi sarebbe un coefficiente di 54,64 per gli uomini – con una presumibile vita del soggetto diciottenne, di sesso maschile, di settantadue anni – e di 61,05 per le donne, con presumibile vita di circa settantanove anni);
c) le tabelle del 1922 non distinguono tra aspettativa di vita degli uomini e delle donne, per le quali ultime essa è maggiore;
d) la rendita del capitale presa in considerazione nel 1922, una volta ridotto drasticamente il saggio legale degli interessi, e anche la rendita da titoli individuabili come non a significativo rischio, è maggiore di multipli rispetto a quella attuale;
e) il regio decreto in parola è stato è stato implicitamente abrogato per effetto della soppressione della (ovvero l'ente erogatore delle CP_9
prestazioni disciplinate dal suddetto decreto), e della sua sostituzione dapprima dall' (1933), e quindi Controparte_10
dall' ), e comunque per effetto Controparte_10 CP_11
della riforma dei criteri di calcolo della pensione sociale.
La giurisprudenza sopra richiamata propone in alternativa, come coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti, passibili di essere pagina 23 di 33 utilizzati in luogo di quelli del R.D. 1403/1922, tra gli altri, quelli elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano, in particolare, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi 7 orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.) (Cass. 14/10/2015, n.
20615).
Tuttavia, più di recente, anche le c.d. tabelle di Trevi sono state soggette a critica come base di calcolo per la capitalizzazione della rendita vitalizia da danno futuro spettante al lavoratore danneggiato, dal momento che queste ultime si limiterebbero a introdurre, rispetto alla tabella INAIL del 2022, solo coefficienti di capitalizzazione differenziati per uomini e donne;
di talché oggi le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico, a partire dal 2023, prevedono anche dei coefficienti per la capitalizzazione di una rendita vitalizia da perdita della capacità lavorativa specifica, che tengono conto: 1) della somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato;
2) dell'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione;
3) della durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica
(tendenzialmente, fino al raggiungimento dell'età pensionabile); 4) del sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione); i relativi valori sono forniti dall'ISTAT e la tabella è basata sulla mortalità del 2022 (nell'aggiornamento 2024); 5) di un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi E.), rilevati al novembre
2023 (nell'aggiornamento 2024); 6) di una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del 2023) (nell'aggiornamento
2024).
Tutto ciò premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che nel caso di specie risulta, invero, provato documentalmente ed incontestato che il sig. fosse Pt_1 pagina 24 di 33 occupato al momento dell'incidente, dal momento che egli ha subito l'infortunio per cui è causa “in itinere” proprio mentre si stava recando al lavoro, tanto che l'INAIL gli ha riconosciuto una rendita. L'attore ha prodotto in giudizio, in allegato all'atto introduttivo e alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni di esercizio prima del sinistro
(cfr. all.ti sub docc. 15,16,17 al fasc. attoreo); documentazione dalla quale è dato evincere un reddito annuo percepito dall'attore pari a circa €53.907,00, prima del noto evento per cui è causa (il disposto dell'art. 137 cod. ass. consente di assumere il reddito più alto fra quelli dichiarati negli ultimi tre anni antecedenti all'infortunio). Ha poi prodotto (all. sub doc. 8 alla citazione) la transazione con la quale l'attore e il datore di lavoro (la Pam Service di Trovato Petronilla) – visti i postumi del sinistro del 07/04/2018 e le “residue ridotte condizioni di salute
(che) non hanno più consentito al Dipendente di svolgere in autonomia le mansioni di addetto alle pulizie per cui era stato assunto, dovendo frequentemente alternare la postura” – concordavano che il sig. sarebbe Pt_1 stato reimpiegato in “mansioni di impiegato tecnico e amministrativo avente mansioni esecutive, riconducibile al livello 3° del CCNL applicato “servizi di pulizia – agenzia artigianale” cui corrisponde una retribuzione mensile lorda attualmente pari a €. 1.343,05 per tredici mensilità (Retribuzione Annua Lorda
17.459,65)”; ciò “al fine di scongiurare soluzioni radicali di licenziamento … anche se da ciò derivi un nuovo inquadramento contrattuale e una nuova retribuzione”. Ha infine prodotto la dichiarazione relativa all'anno 2020, da cui si evince un reddito annuo di €15.771,40.
Dalla documentazione in atti, emerge altresì che INAIL aveva considerato, ai fini del calcolo delle rendite, una retribuzione annua pari a €35.696.70, a fronte di una retribuzione originaria di €55.105,24, considerando, quindi, la contrazione del reddito subita a causa dell'infortunio.
Ora, in conseguenza del sinistro, ad avviso del CTU, l'attore ha riportato un'invalidità permanente del 23%, ovvero una lesione macropermanente in conseguenza della quale, rispondendo al quesito se i postumi impediscano del pagina 25 di 33 tutto o in parte l'attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro, ha concluso che vi sono “Riflessi sull'attività lavorativa specifica svolta dal periziando pari al
20%” (pag. 4 c.t.u. medico-legale).
Non sussistono quindi dubbi sul fatto che il abbia subito una Pt_1
compromissione della propria capacità lavorativa in conseguenza del sinistro che, in base alle considerazioni del CTU, rendendo più difficile lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Senonché giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha, anche recentemente, ribadito (12 giugno 2023, n. 16628; 20 dicembre 2023, n. 35663) che il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, costituisce da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale.
Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n.
20312, e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931).
Quanto alla situazione antecedente, l'attore ha prodotto in giudizio le dichiarazioni dei redditi dalle quali evincere il reddito più elevato percepito nei tre anni precedenti al sinistro “maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge”, a mente dell'art. 137 del D.Lgs. n. 209 del
2005, e risulta altresì agli atti l'entità della sua retribuzione annua (cfr. prospetto pagina 26 di 33 INAIL), pari a €55.105,24 (ma la retribuzione scelta e utilizzata dall'Inail per la capitalizzazione della rendita è invece pari ad €35.696,70).
Del resto, la disposizione di cui all'art. 137 è dettata a favore del danneggiato, al quale viene consentito che il risarcimento da perdita della capacità lavorativa venga parametrato anche a una retribuzione più elevata di quella in essere al momento del sinistro e al lordo di voci che normalmente non compongono la retribuzione netta.
Quanto alla situazione reddituale successiva, l'attore ha prodotto la transazione e il CUD dei redditi del 2020, da cui emerge l'effettiva contrazione dei guadagni.
Va infatti rilevato che l'attore non ha dedotto di non aver avuto alcuna entrata in seguito al sinistro, ma ha affermato di ricevere la già citata rendita
INAIL e di essere stato “demansionato” con una contrazione rilevante del reddito percepito. La pensione di invalidità e l'indennità di malattia sono state infatti ritenute dalla giurisprudenza, sulla scorta delle SS.UU. del 2018 richiamate in precedenza, non cumulabili con il risarcimento del danno, dal momento che l'indennità di malattia e la pensione di invalidità corrisposte al lavoratore che, per effetto dell'infortunio cagionatogli da un terzo, abbia ridotto o perso la propria capacità lavorativa in modo temporaneo o permanente sono direttamente compensative del danno patrimoniale per lucro cessante (perdita del reddito).
Le due diverse prestazioni (il risarcimento del danno e le indennità previdenziali) assolvono ad una funzione omogenea, essendo entrambe dirette a compensare il danneggiato per la perdita del medesimo bene della vita, ovvero la capacità di produrre reddito (Cass. 05/07/2019, n.18050).
Ciò posto, dunque, l'ammontare di tali prestazioni è stato allegato e provato in giudizio, allo scopo di verificare l'effettiva contrazione reddituale del sig.
Anche la rendita INAIL percepita dall'attore a titolo di lesione della Pt_1
capacità lavorativa risulta provata in atti sia nel suo importo annuale che nella sua capitalizzazione complessiva.
pagina 27 di 33 Pur risultando, quindi, una contrazione reddituale dell'attore nei termini da questo dichiarati in citazione, ovvero pari a un differenziale di circa €36.500,00
(nello specifico, €36.447,30) il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa sofferto dall'attore non ammonta a €537.822,04 ma ad una somma notevolmente inferiore, facendo governo dei criteri di capitalizzazione della rendita da perdita della capacità lavorativa elaborati dalla giurisprudenza, di talché sarebbe esclusa persino una eccedenza rispetto alle somme già percepite e da percepire da INAIL.
Più nel dettaglio le tabelle più recenti del Tribunale di Milano prevedono infatti che la rendita venga calcolata moltiplicando il reddito annuo perso (R) (in questo caso, l'asserito differenziale di €36.500,00 circa tra l'ultima retribuzione annuale del sig. e l'attuale reddito da lavoro che risulta di percepire Pt_1
annualmente) per il coefficiente di capitalizzazione tabellare (C) da individuare in base all'età del danneggiato al momento del sinistro (nel caso di specie, 49 anni) e agli anni che residuavano alla pensione (di regola considerando una età pensionabile di 67 anni) e per la percentuale di invalidità permanente riconosciuta (P).
Risulta, dunque, che: 36.447,30 (R) x 16,17 (C) x 23% (P) = €135.551,15.
Tale è il valore del danno all'epoca del fatto (cd. aestimatio); lo stesso corrisponde ad €178.698,05 all'attualità, cioè, operando la cd. taxatio del reddito precedente al sinistro ovvero rivalutandolo alla data della presente sentenza
(cfr. Cass. 13/02/2020, n. 3545).
Orbene, a ben vedere tale importo è oggetto di compensatio lucri cum damno, visto che il ha ottenuto da INAIL una rendita da danno Pt_1
patrimoniale, ovvero da perdita della capacità lavorativa specifica, capitalizzata in €65.102,02, alla quale vanno aggiunti gli importi ricevuti prima della capitalizzazione della rendita dal 30/11/2018 al 28/05/204, per un totale di
€79.826,46, oltre all'indennità da inabilità temporanea al lavoro di €31.413,43, come documentato e allegato dalla stessa parte attrice sub doc.
9. Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti (cfr. punto 12 dell'esposizione in fatto), l'attore pagina 28 di 33 ha ammesso che “l'INAIL ha riconosciuto al sig. indennità per inabilità Pt_1 assoluta di invalidità pari ad €. 366,23 mensili (doc. 9)”, riferendosi, evidentemente, alla rendita per invalidità permanente decorrente dal 21/11/2018.
Lo stesso documento all. sub doc. 9, tuttavia, riporta anche il prospetto riconosciuto dall'Inail a titolo di inabilità temporanea assoluta.
Tale erogazione da parte di INAIL costituisce una prestazione economica che viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale – che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di svolgere l'attività lavorativa – a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica. Pertanto, si tratta indubitabilmente di una somma volta a ristorare il danno patrimoniale da perdita delle capacità del lavoratore di produrre reddito;
del resto, l'attuale sistema assicurativo non copre il danno non patrimoniale da invalidità temporanea.
Infatti, la S.C. ha avuto modo di chiarire che, in base al D.lgs. 38/2000, art. 13, e al D.P.R. 1124/1965, art. 66, comma 1, n. 2, il danno biologico risarcibile dall'INAIL è solo quello relativo all'inabilità permanente (v. Cass., sez. lav.,
4972/2018; Cass., sez. lav., 20392/2018; Cass. 24474/2020).
Il D.lgs. 38/2000, art. 13 in commento (secondo il testo in vigore dal
14.06.2001), al comma 2, stabilisce, in particolare, che “In caso di danno biologico … l'INAIL, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, comma 1, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni …”.
A sua volta, l'art. 66 del D.P.R. 1124/1965 elenca le prestazioni dell'assicurazione, fornite dall'INAIL, nelle seguenti: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
pagina 29 di 33 Dal combinato disposto delle due norme di legge appare, dunque, evidente come il danno biologico coperto dall'Istituto si riferisca esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, comma 2,
T.U. INAIL).
Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il danno biologico temporaneo che il cd. danno morale (cfr. Cass., sez. lav., 28/02/2022, n. 6503).
Chiarito, dunque, che l'indennità da inabilità temporanea costituisce risarcimento del danno patrimoniale e quindi che tale importo va ricompreso nel ristoro della perdita economica susseguente al sinistro, essendo rivolta a indennizzare un pregiudizio del tutto omogeneo rispetto alla perdita della capacità lavorativa specifica, il relativo ammontare dovrà essere rivalutato alla data odierna.
Non si conosce la data esatta del pagamento, tuttavia si legge, nella missiva inviata da INAIL del 23/11/2018 che tra le spese sostenute dall'Istituto rientrava anche l'indennità temporanea. Presumendo quindi come data di pagamento il novembre 2018, l'importo di €31.413,43 andrebbe rivalutato in €37.287,74.
Sommando quindi €37.387,74 alla rendita INAIL di €79.826,46 (inclusiva degli importi ricevuti prima della capitalizzazione della rendita) si ottiene un complessivo risarcimento di €117.214,03, di talché residua la somma di
€61.484,02 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.
***
Venendo al risarcimento del danno per la riparazione dell'autoveicolo, pari a €9.160,00 iva compresa, come da preventivo del 12/11/2018 prodotto da parte attrice, si osserva che alla luce della documentazione versata in atti e, in particolare, del verbale della Polizia Stradale intervenuta sul luogo dell'incidente, deve ritenersi raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità causale delle riparazioni eseguite e/o da eseguire con il sinistro. pagina 30 di 33 Del resto, parte conventa ha limitato le contestazioni al concorso dell'attore nella causazione del sinistro: “Nulla quaestio relativamente al danno subito dal motociclo, non essendo in contestazione le spese effettive di ripristino (€
9.160,00), già corrisposte nella misura della metà (€ 4.580,00) dalla CP_12
, in ragione del più volte eccepito concorso di colpa del centauro nella
[...] causazione del sinistro”. Di talché, la somma indicata nel preventivo deve ritenersi congrua, avuto riguardo alla natura dell'intervento, al costo corrente della manodopera e dei materiali. Ne consegue che, a tale titolo, deve essere riconosciuta la somma di €7.328,00, come ridotta del 20% stante l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 2054 comma 2 c.c.
Considerato che l'attore, per sua stessa ammissione, ha già ricevuto dalla convenuta la somma di €4.500,00 a ristoro dei danni al veicolo subiti in conseguenza diretta dell'evento, è evidente come i convenuti siano tenuti al versamento della sola somma residua, pari ad €2.828,00. Su detta somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al saldo effettivo.
***
Quanto alle spese di lite, tra l'attore e i convenuti si registra la soccombenza di questi ultimi, che pertanto vanno condannati alla rifusione delle spese della lite.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 D.M. 10/03/2014 n. 55) – trovando quindi applicazione lo scaglione da €52.001,00 ad €260.000,00 – e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art.4 D.M.
10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate in €2.552,00 per la fase di studio, €1.628,00 per la fase introduttiva, €2.835,00 per la fase istruttoria (art. 4 D.M. 10/03/2014 n. 55) ed €4.253,00 per la fase decisoria e quindi, pagina 31 di 33 complessivamente, in €11.268,00 per compensi nonché €786,00 per esborsi, oltre
15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 D.M.
10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA (se dovuta) sulle poste soggette come per legge.
Al riguardo, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Cassazione
(Cass. 07/02/2006, n. 2529), “la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”)” e, ancora, “la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al proprio difensore rileva in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva” (Cass. civ. 22/03/2007, n. 6974), “con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA” (Cass. 22/05/2007, n. 11877, confermato anche dalla successiva pronuncia n. 7806/2010).
In sintesi, secondo l'orientamento della Cassazione, laddove il beneficiario della prestazione professionale sia un soggetto titolare di partita IVA – per il quale, perciò, la prestazione professionale non è un “costo”, ma una mera “partita di giro” – la propria qualità personale gli consentirà di portare in detrazione la somma relativa all'IVA e la stessa non potrà essere addebitabile al debitore.
Le spese di CTU, come già separatamente liquidate, vanno integralmente poste a carico dei convenuti, ferma la solidarietà delle parti verso il consulente tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
pagina 32 di 33 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
e la Controparte_1 CP_2 Controparte_3
- condanna e la Controparte_1 CP_2 [...]
in solido, al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_3 Pt_1
della somma di €48.907,86, quale danno non patrimoniale, oltre interessi
[...]
nella misura legale eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo, nonché €64.312,02 quale danno patrimoniale, oltre interessi nella misura legale eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo.
- condanna e la Controparte_1 CP_2 [...]
a rifondere all'attore, le spese di lite, Controparte_3 Parte_1
che liquida in €11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa come per legge.;
- ferma solidarietà delle parti verso i consulenti tecnici d'ufficio, pone le spese di c.t.u., come già separatamente liquidate, definitivamente a carico di e la Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in solido tra loro.
[...]
Monza, 28 luglio 2025
il giudice
AD ON
pagina 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice, dr.ssa AD ON, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°1872 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Monza, Via Dante Alighieri n. 49, presso lo studio dell'avv.
Simona EL Vidè, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
attore e
(C.F e P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Milano, Via Lamarmora, n. 31, presso lo studio dell'avv. Alfredo
Francavilla, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta nonché
(C.F. ) e CP_2 C.F._2 [...]
C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
convenuti contumaci pagina 1 di 33 Motivi della decisione ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e la per sentirli condannare in CP_2 Controparte_3
solido tra loro, previo accertamento della esclusiva responsabilità di , CP_2
al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito di sinistro stradale ed ammontanti nella complessiva somma di €658.269,79 e/o di quell'altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che il giorno 07/04/2018, alle ore 10:00 circa, alla guida del motociclo Ducati di sua proprietà, targato
DZ57252, percorreva in Lesmo via G. Galilei (S.P. 135) quando, all'altezza del
Km 3+400, “veniva travolto” dall'autovettura che lo precedeva, una Fiat PU targata EB588MB, condotta dalla sig.ra e di proprietà di CP_2 [...]
. la quale “improvvisamente … nell'intento di effettuare Controparte_3 CP_3 un'inversione a U del proprio senso di marcia” effettuava la manovra di svolta a sinistra verso una strada campestre e, in quel frangente, attingeva la parte laterale destra del motociclo il quale, a causa dell'impatto, cadeva rovinosamente al suolo.
A seguito del sinistro l'attore, avendo riportato, oltre al danno al motoveicolo, gravi lesioni personali, veniva trasportato con urgenza al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Vimercate, dal quale veniva dimesso dopo quattordici giorni di ricovero, ovvero il 21/04/2018, con diagnosi di “ampia ferita da sguantamento posterolaterale perimalleolare destra, frattura esposta calcagno e frattura tibia distale destra, FLC 1 dito piede destro”, a fronte dei quali la propria assicurazione, risarciva solamente un importo pari a Controparte_4
€11.980,00, di cui €4.580,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale al motoveicolo ed €7.400,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Rilevava inoltre che la responsabilità del conducente dell'autovettura “Fiat
PU” nella causazione del sinistro in analisi era indubitabile, poiché, come risulta dal verbale redatto dalla Polizia Locale, “in qualità di conducente pagina 2 di 33 effettuava la manovra di svolta a sinistra creando pericolo ad un conducente di motociclo che proveniva da tergo poiché entrava in collisione con lo stesso”, così violando l'art. 154 comma 1/8 del C.d.S.
Ha dunque concluso domandando in via principale di “condannare e la sig.ra sig e l Controparte_5 CP_2 Controparte_3
n via tra loro solidale, per le causali in fatto e diritto di cui in narrativa, al
[...] pagamento in favore dell'attore di tutti i danno occorsi a cose ed alla persona del sig nella misura del 100% come da quantificazione sopra riportata Parte_1
e/o che risulteranno comunque dovuto in esito all'istruttoria della presente controversia, al netto di quanto già riconosciuto dall'assicurazione a titolo d'acconto e precisamente €. 7.400,00 per il danno alla persona, ad €. 4.580,00 per il danno all'autoveicolo ed oltre a quanto eventualmente già riconosciuto agli enti assistenziali/ previdenziali;
… in via subordinata, nella delegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un concorso di colpa dell'attore, condannar Controparte_5
e la sig.ra sig e l in via tra loro
[...] CP_2 Controparte_3 solidale, per le causali in fatto e diritto di cui in narrativa, al pagamento in favore dell'attore di tutti i danno occorsi a cose ed alla persona del sig. Parte_1 nella misura del 70% o comunque in quella diversa misura in cui dovesse risultare accertato un concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del sinistro, in considerazione di tutti i danni come da quantificazione sopra riportata e/o che risulteranno comunque dovuti in esito all'istruttoria della presente controversia, al netto di quanto già riconosciuto dall'assicurazione a titolo d'acconto e precisamente €. 7.400,00 per il danno alla persona, ad €. 4.580,00 per il danno all'autoveicolo ed oltre a quanto eventualmente già riconosciuto agli enti assistenziali/ previdenziali”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita
[...]
domandando di “dichiarare la carenza di legittimazione attiva del CP_1 signo rispetto alle somme richieste e già erogate a quest'ultimo, a titolo Pt_1 di indennizzo, dall'INAIL, decurtando, conseguentemente, dalla liquidazione complessiva del danno, i relativi importi, come indicati in narrativa;
sempre nel pagina 3 di 33 merito: accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale paritaria tra i protagonisti dell'occorso e, per l'effetto, dichiarare congrue e satisfattorie le somme di € 7.400,00 ed € 4.580,00 versate ante causa da parte d Controparte_5
con integrale rigetto dell'avversa domanda alla luce della carenza CP_6 di legittimazione attiva in ordine alle somme già corrisposte dall'INAIL; in subordine, nel merito: contenere l'obbligazione risarcitoria della Compagnia nei limiti del danno che sarà provato ed accertato in corso di causa, in applicazione degli artt. 1227/2054, II, c.c. e, comunque, con detrazione degli importi di € 7.400,00 ed € 4.580,00, già versati d Controparte_5 CP_6
e di € 147.173,04 versato dall'INAIL; con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali, come per legge”.
Rimanevano, invece, contumaci i e la CP_2 Controparte_3
nonostante la loro rituale evocazione in giudizio.
[...] CP_3
In fase istruttoria venivano espletate due c.t.u., una mirata alla ricostruzione cinematica del sinistro e l'altra medico-legale.
Il processo subiva una serie di rinvii, a seguito dell'assegnazione del fascicolo a nuovi giudici (diverse persone fisiche).
Il presente giudizio è stato di seguito assegnato a questo giudice, dott.ssa
AD ON, in data 11/02/2025 e, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 05/03/2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda è fondata nei seguenti termini e limiti.
Preliminarmente occorre chiarire che, anche se non esplicitato da parte attrice, la domanda qui proposta deve ritenersi avanzata ai sensi dell'art. 144
Cod. Ass., il quale, al co. 1 dispone che “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti pagina 4 di 33 dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”.
Sempre in via preliminare, va precisato che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2,
c.c.).
La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente, dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. 13672/2019).
Tanto premesso si osserva che nel caso di specie il fatto storico risulta provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione di sinistro stradale (doc.
1 fascicolo parte attrice), dai quali emerge che il sinistro è avvenuto al detto tratto di strada a seguito di uno scontro tra il motociclo condotto da e la Parte_1
Fiat PU condotta da . CP_2
Sulla base delle emergenze processuali nonché alla luce della condivisibile ricostruzione cinematica operata dal ctu la dinamica del sinistro va ricostruita come segue.
Alle ore 10:15 circa del giorno 7 aprile 2018 alla guida del Parte_1
motociclo Ducati tg. DZ57252, percorreva in Lesmo, a una velocità di circa 55 km/h – “valore che in assenza di traccia di frenata non rilevata al suolo, rappresenta la più probabile velocità di marcia del motoveicolo” (v. pag. 43 ctu cinematica) – la via G. Galilei (S.P. 135) in direzione Lesmo centro quando, pagina 5 di 33 all'altezza del Km 3+400, in prossimità di una strada vicinale di campagna
(delimitata da sbarra metallica), veniva attinto dall'autovettura Fiat PU targata
EB588MB, di proprietà della società e condotta nell'occasione Controparte_3
dal la quale precedeva il motociclo percorrendo via Galilei nel CP_2
medesimo senso di marcia ed effettuava una manovra di svolta per direzionarsi verso la banchina sterrata laterale presente sul lato sinistro della viabilità percorsa, circostanza confermata anche dalle dichiarazioni del teste oculare in atti, . Testimone_1
Tale conducente, giunta all'altezza con l'area sterrata trasversale, al fine di compiere una inversione del senso di marcia, dopo essersi portata in spostamento a sinistra della propria semicarreggiata inizialmente percorsa, ovvero la corsia di marcia direttrice verso Lesmo, effettuava in continuità di marcia la svolta a sinistra portandosi con il proprio veicolo al centro della carreggiata negli istanti precedenti l'impatto con il motoveicolo e la conseguente perdita di CP_7
controllo e caduta a terra del motoveicolo stesso.
Il conducente del motociclo, al momento della svolta a sinistra dell'autovettura Fiat PU, si trovava in fase di sorpasso sulla sinistra dei veicoli procedenti sulla propria porzione di semicarreggiata inizialmente percorsa e all'interno della linea di mezzeria, come risultante dall'analisi dei danni riportati dai due veicoli coinvolti, essendo stato accertato che i danni sull'autovettura interessavano la portiera anteriore sinistra a circa metà rispetto alla lunghezza totale del veicolo (v. pagg. 54-55 c.t.u. cinematica).
Dalla suddetta ricostruzione risulta smentita la tesi, sostenuta dall'attore sulla base delle dichiarazioni del teste oculare, secondo cui egli alla guida del motociclo avrebbe tentato una frenata, la quale, però, “non risultò, nè poteva risultare utile ad evitare l'urto”. Né esclude la violazione del divieto di sorpasso il fatto che, come rilevato dal consulente tecnico, “il divieto di sorpasso in quel tratto stradale è prescritto dalla segnaletica stradale presente alcuni metri in avanti rispetto alla posizione dei due veicoli all'urto e risulta inoltre non facilmente visibile sul luogo del sinistro essendo posto sotto la segnaletica pagina 6 di 33 stradale di localizzazione e località e dietro l'alta vegetazione presente sul lato destro della carreggiata stradale lungo l'arteria viaria in esame” (pag. 55 c.t.u. cinematica) e che “Il motociclista, per contro, nulla ha potuto per evitare l'evento, determinatosi in 1,0 secondi circa (tempo di effettuazione della manovra di svolta della conducente dell'autovettura, fino all'impatto), tempo corrispondente a quello psicotecnico di percezione e reazione” (pag. 47 c.t.u. cinematica).
Anche il fatto che parte attrice non abbia articolato capitoli di prova orale sulla dinamica del sinistro, pur essendo documentata la presenza di un testimone oculare, non può indurre a diversa conclusione sulla ricostruzione della suddetta dinamica del sinistro.
Ciò posto, il giudice ritiene che nessuna delle parti coinvolte nel sinistro e nella lite abbia dato prova di aver rispettato tutte le prescrizioni imposte da generiche e speciali norme di prudenza, nel frangente di che trattasi.
Invero, il veicolo condotto dalla convenuta è andato ad impattare con il motociclo mentre effettuava una manovra di svolta a sinistra ed immissione nel relativo flusso di circolazione e può dirsi provato che questi non abbia rispettato l'obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti da tergo (ancorché a loro volta sopravvenienti in violazione degli obblighi di prudenza e diligenza nella guida a loro carico), nonché l'obbligo di segnalare con congruo anticipo l'intenzione di svoltare a sinistra prescritto dall'art. 154 C.d.S. (il cui testo è bene riportare per comodità di lettura: “Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre”:
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione;
”), nonché quella, specifica, contenuta al successivo comma 3° dello pagina 7 di 33 stesso articolo, norma prudenziale di obbligo di precedenza (“3. I conducenti devono, altresì: … a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale”), tanto da non essersi avveduto del sopraggiungere del motociclo condotto da parte attrice, nonostante la buona visibilità e l'illuminazione della strada.
Posta la dimostrazione concreta della imprudenza commessa da CP_2
(cfr. Cass. pen. Sez. IV, 30 maggio 1989: “in tema di circolazione stradale, il conducente che si accinga ad eseguire manovra di svolta … in area di crocevia, ha obbligo di ispezionare la strada retrostante, onde rendersi conto della eseguibilità della manovra “de qua” senza creare pericoli nei riguardi di altri utenti, ancorché versanti in situazione di illegittimità, quale quella di chi esegue un sorpasso in prossimità di crocevia”), comunque la controparte, ovverosia l'odierno attore, non ha offerto alcuna prova esimente idonea a superare la presunzione posta, a suo carico, dall'art. 2054 c.c.; egli cioè non ha offerto la prova di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e di avere tenuto, in altri termini, “una condotta irreprensibile”, a ciò non essendo affatto sufficiente la testimonianza del intervenuta subito dopo il sinistro, il quale non Tes_1 riferisce niente di diverso da quanto descritto anche dal c.t.u.: “il motoveicolo ha effettuato il sorpasso del mio veicolo, mentre sorpassava il veicolo che mi precedeva, lo stesso veicolo effettuava la manovre di svolta a sinistra verso la strada campestre … l'urto avveniva tra la parte laterale sinistra dell'autoveicolo e la parte laterale destra del motoveicolo …” (per tutte Cass. 10031/2006: “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da pagina 8 di 33 colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto”; ancora v. per tutte Cass.
12444/2008: “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile”, emessa proprio in un caso, molto simile, di scontro tra due motocicli di cui l'uno impegnato in una manovra di svolta a sinistra, l'altro sopravveniente da tergo).
È indubbio, infatti, che gravava sul conducente del motoveicolo l'obbligo di adottare a sua volta tutte le precauzioni e le misure di emergenza per fare fronte nel modo più efficace all'altrui manovra anche colposa, circolando in prossimità del margine destro della carreggiata, ex art. 143 C.d.S., e rispettando il divieto di sorpasso prescritto su quel tratto di strada.
L'odierno attore avrebbe dovuto marciare con cautela sul margine destro della carreggiata, mantenendo una velocità ed una traiettoria adeguata ad arrestare tempestivamente il motoveicolo di fronte ad ogni situazione di pericolo prevedibile.
L'attore ha inoltre contravvenuto all'art. 6 comma 4 b) e 14 C.d.S. Invero, a prescindere dalla velocità cui viaggiava, se avesse rispettato la segnaletica verticale e rispettato il divieto di sorpasso, è del tutto evidente che sarebbe riuscito, se non a evitare l'impatto, quantomeno a limitare le conseguenze dannose.
In questa cornice istruttoria il Tribunale ritiene pertanto di escludere la possibilità di raggiungere sia un'idonea prova d'imputabilità esclusiva in capo ai uno dei due conducenti, sia la prova della regolare condotta dell'attore, ovvero dei due presupposti utili a escludere l'operatività della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c.
Ciò detto, le emergenze documentali e la consulenza sulla cinematica del sinistro emerge come sul conducente dell'autovettura grava una quota di pagina 9 di 33 responsabilità maggioritaria nella causazione del sinistro, atteso che “… una corretta ispezione retrostante facendo utilizzo sia dello specchietto retrovisore interno all'abitacolo del veicolo che di quello esterno sinistro, nonchè volgendo lo sguardo indietro, avrebbe consentito alla stessa conducente dell'autovettura
Fiat PU, di avvistare correttamente la provenienza del motociclista e la manovra regolare di sorpasso effettuata da quest'ultimo, il quale, nell'istante di effettuazione della svolta a sinistra dell'autovettura, il motociclista si trovava all'altezza della parte anteriore laterale sinistra a circa metà rispetto alla lunghezza totale del veicolo” (pagg. 46-47 c.t.u. cinematica).
Alla luce delle considerazioni sinora svolte deve concludersi ritenendo sussistente un concorso di colpa da attribuirsi al conducente della Fiat PU nella misura dell'80% (in considerazione dell'omessa prestata precedenza al motoveicolo in fase di sorpasso, condotta in gran parte assorbente la causazione del sinistro) e del 20% a carico di parte attrice (il cui veicolo avrebbe dovuto rispettare il divieto di sorpasso in prossimità del tratto percorso).
Ora, tanto chiarito in ordine alla dinamica, deve procedersi alla liquidazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attore.
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Ai fini della quantificazione del danno è stata espletata una consulenza tecnica medico-legale, all'esito della quale il dott. ha accertato i CP_8 seguenti danni: “trauma dell'arto inferiore destro con ampia ferita da sguantamento posterolaterale perimalleolare dx, frattura esposta calcagno dx e frattura di tibia distale dx, FLC I dito piede dx”.
Ha inoltre evidenziato come “Le lesioni riportate appaiono in nesso causale con l'incidente per cui è causa”.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU dal sinistro di cui è causa, anche alla luce della documentazione medica in atti.
Quanto ai parametri di liquidazione, la necessaria adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata pagina 10 di 33 valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari. Nella liquidazione deve perciò farsi riferimento ai valori monetari adottati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che risultano essere, in ragione della loro 'vocazione nazionale' – in quanto statisticamente maggiormente testate – le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale (cfr. Cass. 30 giugno 2011, n. 14402; Cass. 7 giugno 2011 n.
12408; Cass. 16 febbraio 2012 n. 2228).
Si condivide la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 23% il grado di invalidità permanente dell'attore in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro e in 319 i giorni di inabilità temporanea, di cui 19 di inabilità totale al
100%, 90 giorni di inabilità parziale al 75%, 90 giorni di inabilità parziale al 50%
e 120 giorni di inabilità parziale al 25%.
Per l'invalidità temporanea (I.T.) la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, con ricorso al valore monetario base di €84,00 per la componente biologico/dinamicorelazionale ed €31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, senza alcun aumento personalizzato, atteso che, quanto alla sofferenza morale patita, il danno morale è costituito invece dai “… pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”
(Cass. 7513/2018). Il danno morale è quindi una categoria autonoma rispetto al pagina 11 di 33 danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono, come detto, l'essenza del danno biologico (cfr. Cass. 15733/2022). Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate. Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. Manca invece una specifica allegazione di particolari sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa, e foriere di un maggior danno morale risarcibile, nulla specificamente allegando, infatti, parte attrice in ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni patite. Mancando una specifica e tempestiva allegazione di un danno morale patito dall'attore, ulteriore rispetto alla sofferenza soggettiva interiore media presumibile, deve escludersi pertanto il riconoscimento di tale voce di danno.
Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea (I.T.) deve, quindi, essere monetariamente determinato in €18.572,50, di cui €2.185,00 per 19 giorni di I.T.T, €7.762,50 per 90 giorni di I.T.P. al 75%, €5.175,00 per 90 giorni di
I.T.P. al 50% ed €3.450,00 per 120 giorni di I.T.P. al 25%
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi riconosciuto all'attore un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 23%, per un importo di
€73.360,00, dal momento che non appaiono sussistere nel caso in esame pregiudizi subiti dall'attore superiori all'id quod plerumque accidit.
Dunque, ritenuta condivisibile la quantificazione del c.t.u. e tenuto conto dell'età della vittima (di anni 48, quasi 49, al momento del sinistro), il conteggio per il danno non patrimoniale risulta pari ad €91.932,50.
Quanto alla richiesta personalizzazione, parte attrice ha allegato una maggiore difficoltà nell'esecuzione dell'attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro (coordinatore e addetto ai servizi di pulizia full-time) che, è stata condivisa dal CTU che ha determinato che la menomazione riportata comporta una riduzione del 20% della capacità nell'espletamento dell'attività lavorativa pagina 12 di 33 svolta dal periziando (v. pag. 4 c.t.u. medico-legale). Ebbene, in disparte i profili relativi al danno reddituale, che saranno di seguito esaminati, tale aspetto deve avere considerazione anche sotto il profilo personale, considerato che lo svolgimento dell'attività lavorativa rappresenta non solo fonte di reddito, ma anche manifestazione esistenziale e relazionale dell'individuo, anch'essa pregiudicata.
L'attore ha inoltre allegato che: “il sig è da sempre un appassionato Pt_1 sportivo e praticava ciclismo, corsa e varie altre attività sportive che, a seguito dei danni alla persona riportati nel sinistro oggetto di causa ha dovuto bruscamente interrompere e quindi nella personalizzazione del danno alla persona andranno necessariamente considerati anche i patimenti fisici e morali derivante dalla brusca interruzione dell'attività sportiva”.
Sul punto, il CTU ha accertato la “Impossibilità di praticare sport che implichino l'impiego degli arti inferiori e che necessitino di presidi tecnici quali, calzature rinforzate per trekking, scarponi da sci o snowbord” (pag. 4 c.t.u. medico-legale).
Il Giudice quindi ritiene corretto, riconoscendo la “peculiarità” individuale della situazione menomativa, procedere alla “personalizzazione” del 36% della cifra da liquidare, dal momento che le attuali condizioni fisiche del danneggiato compromettono la capacità lavorativa specifica e lo svolgimento di alcune attività sportive e ludiche, che l'attore prima dei fatti praticava regolarmente, essendo istruttore di Mountain Bike e Guida cicloturistica, oltre a praticare alpinismo e immersioni (v. diplomi e attestati prodotti sub docc. 12,13,14 e 15), la quale va dunque liquidata nella complessiva somma di €125.028,02.
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Trattandosi di debiti di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del 07/04/2018
e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della pagina 13 di 33 S.C. (sez. un. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo. Invero, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi, quindi, in ipotesi di mora ex se, gli interessi vanno conteggiati dalla data del fatto illecito (07/04/2018) fino all'effettivo soddisfo;
siffatti interessi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle
Sezioni Unite, 17/02/1995. n. 1712, sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Pertanto, devalutando – sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita – la suddetta somma di €125.028,02 alla data del fatto (07/04/2018), si arriva ad un importo di €104.801,36; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno e fino alla data del 30/06/2025, (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di €136.936,80; su tale somma devono, infine, essere computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Tale somma deve, poi, essere ridotta del 20%, stante l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 2054 comma 2 c.c., con la conseguenza che il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile nei confronti dell'attore deve essere limitato alla complessiva somma di €109.549,60.
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Tanto chiarito circa l'an e il quantum debeatur, resta da dipanare la questione della compensatio lucri cum damno che, come noto, impone di scomputare, dal risarcimento del danno dovuto da fatto illecito, gli eventuali effetti vantaggiosi che il danneggiato abbia tratto quale conseguenza diretta del fatto dannoso medesimo.
Si tratta allora di decidere se, nella fattispecie concreta, possa operare il principio in esame e, per l'effetto, se dal risarcimento del danno dovuto al sig.
pagina 14 di 33 (liquidato come sopra) debba essere scomputata la somma dallo stesso Pt_1
percepita dalla propria compagnia assicurativa e dall'Inail.
L'istituto della compensatio lucri cum damno, pur chiaro nella sua portata generale, ha originato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale con riferimento all'ipotesi in cui il danno e il beneficio collaterale riposino su differenti titoli da cui insorgono in capo a due soggetti diversi due distinte obbligazioni .
Tale evenienza si riscontra nel la fattispecie concreta in cui l'obbligazione risarcitoria deriva ex art. 2043 c.c. per il fatto illecito, mentre l'indennizzo trova fonte nel contratto assicurativo e nell'erogazione Inail.
Il contrasto giurisprudenziale sul punto ha trovato composizione in quattro note pronunce delle Sezioni Unite (Cfr. Cass., sez. un., nn. 12564, 12565, 12566,
12567 del 2018) che, dopo aver dettato i principi generali in materia – seppure enunciati “nei limiti della rilevanza” nel caso concreto – ne hanno immediatamente fatto applicazione alle controversie sottoposte al loro esame.
Ebbene, ad avviso delle Sezioni Unite (che riprendono sostanzialmente le argomentazioni di Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 1/2018), nel caso in cui il danno e il vantaggio riposino su titoli differenti, l'operatività del principio della compensatio dipende dalla “ragione giustificatrice”, cioè dalla funzione del beneficio collaterale che, in conseguenza dell'illecito, è entrato nel patrimonio del danneggiato.
Così, la compensatio opera quando la provvidenza erogata al danneggiato neutralizza la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. Viceversa, non può procedersi al suddetto defalco nel caso in cui il beneficio collaterale non mira a ristorare lo specifico pregiudizio cagionato dal responsabile, ma assolve ad una finalità diversa, quale può essere quella previdenziale tipica dell'assicurazione sulla vita o della pensione di reversibilità.
In particolare l'effetto della compensatio lucri cum damno si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c. pagina 15 di 33 (Cass., sez. un., 25/11/2008, n. 28056). Tale principio è dunque desumibile dalla regola generale, posta a base del risarcimento integrale del danno contrattuale o extracontrattuale, secondo la quale il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso (Cass.
19/06/1996, n. 5650). Lo stesso principio trova applicazione quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale dipendano dal medesimo fatto (cfr., ex plurimis, Cass. 25/03/2002, n. 4205; Cass. 22/06/2005, n. 13401).
Ebbene, risulta dalla documentazione versata in atti che l'INAIL ha riconosciuto all'attore il complessivo importo di €109.329,92 e precisamente la somma di €43.364,04 a titolo di danno biologico dinamico/relazionale (come si evince dal richiamo al D.M. 12/07/2000 – tabelle indennizzo Danno Biologico) e la somma rimanente a titolo di danno patrimoniale (ex T.U. D.P.R. del
30/06/1965 n. 1124), a cui aggiungersi i ratei di rendita erogati dalla data di decorrenza, per un emolumento assistenziale complessivo pari a circa
€53.241,74 a titolo di danno biologico.
Pur tenendo conto di Cass. 14/06/2013, n. 14932, deve comunque ritenersi incontestata la circostanza che l'indennizzo – la cui entità è agevolmente determinabile sulla scorta degli atti di causa – venga corrisposto all'interessato.
Da ultimo, l'attore, per sua stessa ammissione, ha già ricevuto, a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma di €7.400,00 dalla propria assicurazione.
È evidente, pertanto, come egli abbia già ricevuto parte della somma che avrebbe diritto ad ottenere a titolo di danno biologico alla stregua della consulenza medico-legale; con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno avanzata a tale titolo deve essere accolta limitatamente alla somma
(differenziale) di €48.907,86, l'accoglimento della domanda non potendo determinare un ingiustificato arricchimento in capo al danneggiato.
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Quanto al danno patrimoniale per spese mediche, parte attrice non ha documentato spese mediche che il c.t.u. potesse valutare ai fini della loro pagina 16 di 33 congruità e riferibilità al sinistro per cui è causa, sicché nulla può esserle riconosciuto a tale titolo.
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Quanto all'incidenza dei postumi sul reddito, il relativo danno può essere riconosciuto nei seguenti termini.
Sul punto si rendono, anzitutto, necessarie alcune puntualizzazioni, muovendo dai principi di diritto affermati, anche di recente, da Cass. 16 febbraio
2024, n. 4289.
Si è, invero, affermato che, in tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, pur integrando (non già la lesione di un modo di essere del soggetto rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì) un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, costituisce, tuttavia, un danno patrimoniale ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica (e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica), il quale, sempre che ne sia accertata la sussistenza, anche in base ad elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo prospettati dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ. (cfr., tra le più recenti, Cass. 13/06/2023, n. 16844; Cass. 12/07/2023, n.
19922; Cass. 15/9/2023, n. 26641).
Invece, il distinto danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri in relazione al lavoro svolto al momento dell'evento dannoso, va provato dal danneggiato mediante la dimostrazione che il sinistro abbia determinato la cessazione del rapporto lavorativo in atto e la perdita, per il futuro, del relativo reddito. In tal caso, il reddito perduto dalla vittima (recte: le retribuzioni, comprensive di tutti gli elementi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici, che essa avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base allo specifico rapporto di lavoro perduto) costituisce la base di calcolo per la pagina 17 di 33 quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente - benché ridotta - capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attività lavorativa retribuita (Cass. 23/05/2023, n. 14241; Cass. 07/07/2023, n. 19355). Questo danno, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., deve essere pertanto liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione affidabili, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (Cass. 28/04/2017, n. 10499; Cass. 25/06/2019, n. 16913).
L'applicazione di questi criteri, i quali presuppongono, come detto, in linea generale, un rapporto lavorativo in atto al momento dell'evento dannoso, non è tuttavia esclusa nell'ipotesi in cui, pur mancando il presupposto della specifica attualità del rapporto di lavoro al momento dell'illecito, tuttavia lo stato di disoccupazione, oltre a non dipendere dalla volontà o dalla colpa del lavoratore
(bensì da vicende incolpevoli riguardanti la sua persona o da vicende oggettive di impresa), sia inoltre contingente e temporaneo, sussistendo la ragionevole certezza o addirittura la positiva dimostrazione che, se non vi fosse stato l'illecito, il danneggiato avrebbe ripreso lo svolgimento della medesima attività lavorativa o comunque di un'attività confacente alle sue attitudini, idonea a produrre lo stesso reddito.
La S.C. ha, infatti, affermato che, ai fini della liquidazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, il giudice del merito, nel procedere con equo apprezzamento delle circostanze del caso, deve pagina 18 di 33 chiedersi: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;
b) se i postumi residuati dall'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato (Cass. 26/05/2020, n. 9682).
In punto di diritto, va ricordato che la S.C., allo scopo di non rendere eccessivamente gravoso per il danneggiato l'onere della prova in ordine all'an del danno patrimoniale futuro da lesione della capacità lavorativa specifica, ha riconosciuto costantemente che il danneggiato può avvalersi anche delle presunzioni semplici, con la conseguenza che, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette micro-permanenti, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumere che anche la capacità di guadagno di una vittima che eserciti già attività lavorativa risulti ridotta nella sua proiezione futura
- peraltro non necessariamente in modo proporzionale - salvo superamento di tale presunzione per effetto di prova contraria (Cass. 22/05/2014, n. 11361, Cass. n.
26534 del 2013, Cass. n. 2644 del 2013, Cass. n. 1690 del 2008).
In modo del tutto ragionevole, la Corte ha ammesso quindi che la perdita patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa specifica potesse essere riconosciuta in via presuntiva nei casi in cui la percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU fosse particolarmente elevata (Cass. 03/09/2019,
n. 21988; Cass. 22/05/2014, n. 11361).
In merito al rapporto tra la percentuale di invalidità permanente e quella di perdita della capacità lavorativa specifica, non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psicofisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (Cass. n. 19537 del 2007). Infatti, la valutazione congiunta della pagina 19 di 33 collocazione e tipologia dei danni alla persona e del tipo di lavoro svolto dal danneggiato al momento dell'incidente può far ritenere, anche in via presuntiva, che sia significativamente più difficoltoso per il danneggiato reperire e svolgere lo stesso tipo di lavoro o un lavoro equivalente, in misura non corrispondente al grado di invalidità permanente ma più elevata (Cass. 23/05/2023, n. 14241).
Ad ogni modo, l'ausilio delle presunzioni non esonera il danneggiato da allegare e provare in giudizio i fatti sui quali il ragionamento logico-presuntivo del giudicante potrebbe fondarsi;
nello specifico, dal fornire la prova in concreto del pregresso svolgimento di una attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (Cass. 10/07/2015,
n. 14517).
Per quanto concerne invece il quantum, il danneggiato non beneficia di presunzioni ma è chiamato a dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi guadagni e la differenza tra la sua situazione reddituale prima e dopo l'illecito.
Infatti, in mancanza di tale prova, il giudice – salvo che per le circostanze concrete, non imputabili al danneggiato, sia impossibile o difficile la dimostrazione di tale contrazione – non può esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la quantificazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produca reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto il reddito sia diminuito (Cass. 15737/ 2018, Cass.
22/05/2014, n. 11361).
Quanto alla concreta quantificazione del risarcimento, deve inoltre darsi atto che, allo stato dell'arte, il danno da perdita della capacità lavorativa non può più potersi liquidare utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D.
1403/1922, dal momento che questi, sia a causa dell'aumento della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi d'interesse, non sono più idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell'art. 1223 c.c.: così è stato affermato, tra gli arresti pagina 20 di 33 massimati, anzitutto da Cass. 4 ottobre 2015 n. 20615 e da ultimo confermata da Cass. 12 aprile 2018 n. 9048 (ma si veda pure Cass. 25/06/2019, n. 16913) aggiungendosi pure nell'insegnamento nomofilattico che il giudice di merito è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili (si tratta, ovviamente, di una valutazione sostanzialmente di merito rispetto al caso concreto), a condizione però che si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti: esempio fornito sono, per l'appunto, i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti vigenti per la capitalizzazione di rendite assistenziali o previdenziali o i coefficienti elaborati in dottrina. Si tratta di una lettura nomofilattica che ha sviluppato quella precedente giurisprudenza di legittimità che già ben aveva avvertito l'ontologica – e dunque incompatibile – arretratezza dei coefficienti dettati dal testo normativo di molti decenni prima, là dove aveva offerto come mezzo di correzione la decurtazione dello scarto vita biologica-vita lavorativa (Cass. 2 marzo 2004 n. 4186, seguita poi, tra gli arresti massimati, da Cass. 2 luglio 2010 n. 15738).
Si trattava, peraltro, di un vero e proprio espediente, data la sua natura automatica e non flessibile, che d'altronde veniva ad aggravare l'incidenza della spiccata differenza della durata media della vita biologica tra l'epoca attuale e gli anni Venti del secolo scorso. Questo orientamento giurisprudenziale, tra gli arresti massimati, annovera anche Cass. 28 aprile 2017 n. 10499, pronuncia la quale, rilevando che, anche a proposito del danno patrimoniale futuro da perdita di capacità lavorativa specifica, la liquidazione, in rispetto dell'art. 1223 c.c. e del principio – in esso insito – della integralità del risarcimento, deve essere effettuata mediante la moltiplicazione del reddito perduto “per un adeguato coefficiente di capitalizzazione”, rimarca che devono essere utilizzati come parametri “... da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite pagina 21 di 33 previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano …”.
Né, infine, può ritenersi che il detto orientamento non sia ancora consolidato e lineare, nel senso che la giurisprudenza della Suprema Corte ancora lasci intendere la idoneità dei coefficienti tratti dal decreto del 1922 per la determinazione del danno, seppure integrata con criteri di correzione equitativa, sulla scorta di quanto indicato da Cass. 30 aprile 2018 n. 10321.
In realtà, tale pronuncia appare consentire l'applicazione del dismesso criterio, ma, a ben guardare il contesto delle argomentazioni, ciò deriva dalla configurazione e dai limiti della regiudicanda che è stata sottoposta nel suddetto arresto alla cognizione della S.C. più che da un'affermazione di perdurante validità del criterio seguito e ritenuto, in realtà, non più attuale da tutta la più recente giurisprudenza di legittimità e merito. E ciò è confermato definitivamente dal fatto che la pronuncia non assume alcuna aperta posizione di contrasto con l'orientamento in disamina, in particolare non fornendo alcun argomento che supporti la persistenza dell'applicazione di coefficienti formati a distanza – ormai
– di un secolo. Per superare, infatti, l'orientamento qui condiviso occorrerebbe spiegare (a prescindere dalla questione, puramente economica, dei tassi di interesse) in base a quale fondamento una valutazione equitativa includente la prognosi della durata della vita umana possa ancora avvalersi della prognosi di quest'ultima formulata in un'epoca in cui, come è notorio, tale durata era nettamente inferiore, a causa tanto delle cognizioni e degli strumenti a disposizione della scienza medica – assolutamente arretrati e limitati rispetto a quel di cui può avvalersi la scienza medica odierna – quanto del decisamente basso livello medio in termini di reddito ed istruzione che la popolazione italiana all'epoca doveva ancora sorreggere.
Sicché, in conclusione, deve osservarsi, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che qui si condivide (Cass., 14/10/2015, n.
20615, Cass., 28/04/2017, n. 10499, Cass., 28/09/2018, n. 23468; Cass.
pagina 22 di 33 12/09/2019, n. 22741; Cass. 21/03/2022, n. 9002) che i coefficienti di capitalizzazione del 1922 sono inapplicabili perché:
a) sono stati calcolati sulla base di tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 e presuppongono una rendita di capitale del 4,5%;
b) i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica attestano un pluriannuale incremento dell'aspettativa di vita evincibile dalle tavole di mortalità dei decenni successivi (negli studi si è esemplificato che il coefficiente di capitalizzazione di un soggetto di diciotto anni è, in base alla tabella del 1922, di 19,383, sia per gli uomini che per le donne e, quindi, indica una presumibile vita del soggetto di trentasette anni;
elaborando una sovrapponibile rendita unitaria anticipata, immediata e intera, in base alle tavole di mortalità della popolazione italiana del
1981 (anch'esse notoriamente da aggiornare in aumento) vi sarebbe un coefficiente di 54,64 per gli uomini – con una presumibile vita del soggetto diciottenne, di sesso maschile, di settantadue anni – e di 61,05 per le donne, con presumibile vita di circa settantanove anni);
c) le tabelle del 1922 non distinguono tra aspettativa di vita degli uomini e delle donne, per le quali ultime essa è maggiore;
d) la rendita del capitale presa in considerazione nel 1922, una volta ridotto drasticamente il saggio legale degli interessi, e anche la rendita da titoli individuabili come non a significativo rischio, è maggiore di multipli rispetto a quella attuale;
e) il regio decreto in parola è stato è stato implicitamente abrogato per effetto della soppressione della (ovvero l'ente erogatore delle CP_9
prestazioni disciplinate dal suddetto decreto), e della sua sostituzione dapprima dall' (1933), e quindi Controparte_10
dall' ), e comunque per effetto Controparte_10 CP_11
della riforma dei criteri di calcolo della pensione sociale.
La giurisprudenza sopra richiamata propone in alternativa, come coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti, passibili di essere pagina 23 di 33 utilizzati in luogo di quelli del R.D. 1403/1922, tra gli altri, quelli elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano, in particolare, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi 7 orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.) (Cass. 14/10/2015, n.
20615).
Tuttavia, più di recente, anche le c.d. tabelle di Trevi sono state soggette a critica come base di calcolo per la capitalizzazione della rendita vitalizia da danno futuro spettante al lavoratore danneggiato, dal momento che queste ultime si limiterebbero a introdurre, rispetto alla tabella INAIL del 2022, solo coefficienti di capitalizzazione differenziati per uomini e donne;
di talché oggi le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico, a partire dal 2023, prevedono anche dei coefficienti per la capitalizzazione di una rendita vitalizia da perdita della capacità lavorativa specifica, che tengono conto: 1) della somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato;
2) dell'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione;
3) della durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica
(tendenzialmente, fino al raggiungimento dell'età pensionabile); 4) del sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione); i relativi valori sono forniti dall'ISTAT e la tabella è basata sulla mortalità del 2022 (nell'aggiornamento 2024); 5) di un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi E.), rilevati al novembre
2023 (nell'aggiornamento 2024); 6) di una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del 2023) (nell'aggiornamento
2024).
Tutto ciò premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che nel caso di specie risulta, invero, provato documentalmente ed incontestato che il sig. fosse Pt_1 pagina 24 di 33 occupato al momento dell'incidente, dal momento che egli ha subito l'infortunio per cui è causa “in itinere” proprio mentre si stava recando al lavoro, tanto che l'INAIL gli ha riconosciuto una rendita. L'attore ha prodotto in giudizio, in allegato all'atto introduttivo e alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni di esercizio prima del sinistro
(cfr. all.ti sub docc. 15,16,17 al fasc. attoreo); documentazione dalla quale è dato evincere un reddito annuo percepito dall'attore pari a circa €53.907,00, prima del noto evento per cui è causa (il disposto dell'art. 137 cod. ass. consente di assumere il reddito più alto fra quelli dichiarati negli ultimi tre anni antecedenti all'infortunio). Ha poi prodotto (all. sub doc. 8 alla citazione) la transazione con la quale l'attore e il datore di lavoro (la Pam Service di Trovato Petronilla) – visti i postumi del sinistro del 07/04/2018 e le “residue ridotte condizioni di salute
(che) non hanno più consentito al Dipendente di svolgere in autonomia le mansioni di addetto alle pulizie per cui era stato assunto, dovendo frequentemente alternare la postura” – concordavano che il sig. sarebbe Pt_1 stato reimpiegato in “mansioni di impiegato tecnico e amministrativo avente mansioni esecutive, riconducibile al livello 3° del CCNL applicato “servizi di pulizia – agenzia artigianale” cui corrisponde una retribuzione mensile lorda attualmente pari a €. 1.343,05 per tredici mensilità (Retribuzione Annua Lorda
17.459,65)”; ciò “al fine di scongiurare soluzioni radicali di licenziamento … anche se da ciò derivi un nuovo inquadramento contrattuale e una nuova retribuzione”. Ha infine prodotto la dichiarazione relativa all'anno 2020, da cui si evince un reddito annuo di €15.771,40.
Dalla documentazione in atti, emerge altresì che INAIL aveva considerato, ai fini del calcolo delle rendite, una retribuzione annua pari a €35.696.70, a fronte di una retribuzione originaria di €55.105,24, considerando, quindi, la contrazione del reddito subita a causa dell'infortunio.
Ora, in conseguenza del sinistro, ad avviso del CTU, l'attore ha riportato un'invalidità permanente del 23%, ovvero una lesione macropermanente in conseguenza della quale, rispondendo al quesito se i postumi impediscano del pagina 25 di 33 tutto o in parte l'attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro, ha concluso che vi sono “Riflessi sull'attività lavorativa specifica svolta dal periziando pari al
20%” (pag. 4 c.t.u. medico-legale).
Non sussistono quindi dubbi sul fatto che il abbia subito una Pt_1
compromissione della propria capacità lavorativa in conseguenza del sinistro che, in base alle considerazioni del CTU, rendendo più difficile lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Senonché giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha, anche recentemente, ribadito (12 giugno 2023, n. 16628; 20 dicembre 2023, n. 35663) che il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, costituisce da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale.
Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n.
20312, e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931).
Quanto alla situazione antecedente, l'attore ha prodotto in giudizio le dichiarazioni dei redditi dalle quali evincere il reddito più elevato percepito nei tre anni precedenti al sinistro “maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge”, a mente dell'art. 137 del D.Lgs. n. 209 del
2005, e risulta altresì agli atti l'entità della sua retribuzione annua (cfr. prospetto pagina 26 di 33 INAIL), pari a €55.105,24 (ma la retribuzione scelta e utilizzata dall'Inail per la capitalizzazione della rendita è invece pari ad €35.696,70).
Del resto, la disposizione di cui all'art. 137 è dettata a favore del danneggiato, al quale viene consentito che il risarcimento da perdita della capacità lavorativa venga parametrato anche a una retribuzione più elevata di quella in essere al momento del sinistro e al lordo di voci che normalmente non compongono la retribuzione netta.
Quanto alla situazione reddituale successiva, l'attore ha prodotto la transazione e il CUD dei redditi del 2020, da cui emerge l'effettiva contrazione dei guadagni.
Va infatti rilevato che l'attore non ha dedotto di non aver avuto alcuna entrata in seguito al sinistro, ma ha affermato di ricevere la già citata rendita
INAIL e di essere stato “demansionato” con una contrazione rilevante del reddito percepito. La pensione di invalidità e l'indennità di malattia sono state infatti ritenute dalla giurisprudenza, sulla scorta delle SS.UU. del 2018 richiamate in precedenza, non cumulabili con il risarcimento del danno, dal momento che l'indennità di malattia e la pensione di invalidità corrisposte al lavoratore che, per effetto dell'infortunio cagionatogli da un terzo, abbia ridotto o perso la propria capacità lavorativa in modo temporaneo o permanente sono direttamente compensative del danno patrimoniale per lucro cessante (perdita del reddito).
Le due diverse prestazioni (il risarcimento del danno e le indennità previdenziali) assolvono ad una funzione omogenea, essendo entrambe dirette a compensare il danneggiato per la perdita del medesimo bene della vita, ovvero la capacità di produrre reddito (Cass. 05/07/2019, n.18050).
Ciò posto, dunque, l'ammontare di tali prestazioni è stato allegato e provato in giudizio, allo scopo di verificare l'effettiva contrazione reddituale del sig.
Anche la rendita INAIL percepita dall'attore a titolo di lesione della Pt_1
capacità lavorativa risulta provata in atti sia nel suo importo annuale che nella sua capitalizzazione complessiva.
pagina 27 di 33 Pur risultando, quindi, una contrazione reddituale dell'attore nei termini da questo dichiarati in citazione, ovvero pari a un differenziale di circa €36.500,00
(nello specifico, €36.447,30) il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa sofferto dall'attore non ammonta a €537.822,04 ma ad una somma notevolmente inferiore, facendo governo dei criteri di capitalizzazione della rendita da perdita della capacità lavorativa elaborati dalla giurisprudenza, di talché sarebbe esclusa persino una eccedenza rispetto alle somme già percepite e da percepire da INAIL.
Più nel dettaglio le tabelle più recenti del Tribunale di Milano prevedono infatti che la rendita venga calcolata moltiplicando il reddito annuo perso (R) (in questo caso, l'asserito differenziale di €36.500,00 circa tra l'ultima retribuzione annuale del sig. e l'attuale reddito da lavoro che risulta di percepire Pt_1
annualmente) per il coefficiente di capitalizzazione tabellare (C) da individuare in base all'età del danneggiato al momento del sinistro (nel caso di specie, 49 anni) e agli anni che residuavano alla pensione (di regola considerando una età pensionabile di 67 anni) e per la percentuale di invalidità permanente riconosciuta (P).
Risulta, dunque, che: 36.447,30 (R) x 16,17 (C) x 23% (P) = €135.551,15.
Tale è il valore del danno all'epoca del fatto (cd. aestimatio); lo stesso corrisponde ad €178.698,05 all'attualità, cioè, operando la cd. taxatio del reddito precedente al sinistro ovvero rivalutandolo alla data della presente sentenza
(cfr. Cass. 13/02/2020, n. 3545).
Orbene, a ben vedere tale importo è oggetto di compensatio lucri cum damno, visto che il ha ottenuto da INAIL una rendita da danno Pt_1
patrimoniale, ovvero da perdita della capacità lavorativa specifica, capitalizzata in €65.102,02, alla quale vanno aggiunti gli importi ricevuti prima della capitalizzazione della rendita dal 30/11/2018 al 28/05/204, per un totale di
€79.826,46, oltre all'indennità da inabilità temporanea al lavoro di €31.413,43, come documentato e allegato dalla stessa parte attrice sub doc.
9. Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti (cfr. punto 12 dell'esposizione in fatto), l'attore pagina 28 di 33 ha ammesso che “l'INAIL ha riconosciuto al sig. indennità per inabilità Pt_1 assoluta di invalidità pari ad €. 366,23 mensili (doc. 9)”, riferendosi, evidentemente, alla rendita per invalidità permanente decorrente dal 21/11/2018.
Lo stesso documento all. sub doc. 9, tuttavia, riporta anche il prospetto riconosciuto dall'Inail a titolo di inabilità temporanea assoluta.
Tale erogazione da parte di INAIL costituisce una prestazione economica che viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale – che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di svolgere l'attività lavorativa – a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica. Pertanto, si tratta indubitabilmente di una somma volta a ristorare il danno patrimoniale da perdita delle capacità del lavoratore di produrre reddito;
del resto, l'attuale sistema assicurativo non copre il danno non patrimoniale da invalidità temporanea.
Infatti, la S.C. ha avuto modo di chiarire che, in base al D.lgs. 38/2000, art. 13, e al D.P.R. 1124/1965, art. 66, comma 1, n. 2, il danno biologico risarcibile dall'INAIL è solo quello relativo all'inabilità permanente (v. Cass., sez. lav.,
4972/2018; Cass., sez. lav., 20392/2018; Cass. 24474/2020).
Il D.lgs. 38/2000, art. 13 in commento (secondo il testo in vigore dal
14.06.2001), al comma 2, stabilisce, in particolare, che “In caso di danno biologico … l'INAIL, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, comma 1, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni …”.
A sua volta, l'art. 66 del D.P.R. 1124/1965 elenca le prestazioni dell'assicurazione, fornite dall'INAIL, nelle seguenti: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
pagina 29 di 33 Dal combinato disposto delle due norme di legge appare, dunque, evidente come il danno biologico coperto dall'Istituto si riferisca esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, comma 2,
T.U. INAIL).
Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il danno biologico temporaneo che il cd. danno morale (cfr. Cass., sez. lav., 28/02/2022, n. 6503).
Chiarito, dunque, che l'indennità da inabilità temporanea costituisce risarcimento del danno patrimoniale e quindi che tale importo va ricompreso nel ristoro della perdita economica susseguente al sinistro, essendo rivolta a indennizzare un pregiudizio del tutto omogeneo rispetto alla perdita della capacità lavorativa specifica, il relativo ammontare dovrà essere rivalutato alla data odierna.
Non si conosce la data esatta del pagamento, tuttavia si legge, nella missiva inviata da INAIL del 23/11/2018 che tra le spese sostenute dall'Istituto rientrava anche l'indennità temporanea. Presumendo quindi come data di pagamento il novembre 2018, l'importo di €31.413,43 andrebbe rivalutato in €37.287,74.
Sommando quindi €37.387,74 alla rendita INAIL di €79.826,46 (inclusiva degli importi ricevuti prima della capitalizzazione della rendita) si ottiene un complessivo risarcimento di €117.214,03, di talché residua la somma di
€61.484,02 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.
***
Venendo al risarcimento del danno per la riparazione dell'autoveicolo, pari a €9.160,00 iva compresa, come da preventivo del 12/11/2018 prodotto da parte attrice, si osserva che alla luce della documentazione versata in atti e, in particolare, del verbale della Polizia Stradale intervenuta sul luogo dell'incidente, deve ritenersi raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità causale delle riparazioni eseguite e/o da eseguire con il sinistro. pagina 30 di 33 Del resto, parte conventa ha limitato le contestazioni al concorso dell'attore nella causazione del sinistro: “Nulla quaestio relativamente al danno subito dal motociclo, non essendo in contestazione le spese effettive di ripristino (€
9.160,00), già corrisposte nella misura della metà (€ 4.580,00) dalla CP_12
, in ragione del più volte eccepito concorso di colpa del centauro nella
[...] causazione del sinistro”. Di talché, la somma indicata nel preventivo deve ritenersi congrua, avuto riguardo alla natura dell'intervento, al costo corrente della manodopera e dei materiali. Ne consegue che, a tale titolo, deve essere riconosciuta la somma di €7.328,00, come ridotta del 20% stante l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 2054 comma 2 c.c.
Considerato che l'attore, per sua stessa ammissione, ha già ricevuto dalla convenuta la somma di €4.500,00 a ristoro dei danni al veicolo subiti in conseguenza diretta dell'evento, è evidente come i convenuti siano tenuti al versamento della sola somma residua, pari ad €2.828,00. Su detta somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al saldo effettivo.
***
Quanto alle spese di lite, tra l'attore e i convenuti si registra la soccombenza di questi ultimi, che pertanto vanno condannati alla rifusione delle spese della lite.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 D.M. 10/03/2014 n. 55) – trovando quindi applicazione lo scaglione da €52.001,00 ad €260.000,00 – e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art.4 D.M.
10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate in €2.552,00 per la fase di studio, €1.628,00 per la fase introduttiva, €2.835,00 per la fase istruttoria (art. 4 D.M. 10/03/2014 n. 55) ed €4.253,00 per la fase decisoria e quindi, pagina 31 di 33 complessivamente, in €11.268,00 per compensi nonché €786,00 per esborsi, oltre
15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 D.M.
10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA (se dovuta) sulle poste soggette come per legge.
Al riguardo, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Cassazione
(Cass. 07/02/2006, n. 2529), “la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”)” e, ancora, “la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al proprio difensore rileva in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva” (Cass. civ. 22/03/2007, n. 6974), “con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA” (Cass. 22/05/2007, n. 11877, confermato anche dalla successiva pronuncia n. 7806/2010).
In sintesi, secondo l'orientamento della Cassazione, laddove il beneficiario della prestazione professionale sia un soggetto titolare di partita IVA – per il quale, perciò, la prestazione professionale non è un “costo”, ma una mera “partita di giro” – la propria qualità personale gli consentirà di portare in detrazione la somma relativa all'IVA e la stessa non potrà essere addebitabile al debitore.
Le spese di CTU, come già separatamente liquidate, vanno integralmente poste a carico dei convenuti, ferma la solidarietà delle parti verso il consulente tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
pagina 32 di 33 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
e la Controparte_1 CP_2 Controparte_3
- condanna e la Controparte_1 CP_2 [...]
in solido, al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_3 Pt_1
della somma di €48.907,86, quale danno non patrimoniale, oltre interessi
[...]
nella misura legale eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo, nonché €64.312,02 quale danno patrimoniale, oltre interessi nella misura legale eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo.
- condanna e la Controparte_1 CP_2 [...]
a rifondere all'attore, le spese di lite, Controparte_3 Parte_1
che liquida in €11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa come per legge.;
- ferma solidarietà delle parti verso i consulenti tecnici d'ufficio, pone le spese di c.t.u., come già separatamente liquidate, definitivamente a carico di e la Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in solido tra loro.
[...]
Monza, 28 luglio 2025
il giudice
AD ON
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