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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/10/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Stefania Calò Presidente dott. Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato, a scioglimento di riserva, la seguente S E N T E N Z A letto il ricorso n. 143-1/2025 proposto da nata a Parte_1 Scandiano (RE) in data 24.12.1983 e residente in [...], C.F. , C.F._1 Parte_2 nato a Bagnolo in [...] in data [...], residente in [...]4, C.F.
, nata a Reggio Emilia in [...] C.F._2 Parte_3 10.04.1973, residente in [...], C.F.
, nata a Debrecen (Ungheria) in [...] C.F._3 Parte_4 30.04.1971, residente in [...], C.F.
e nata a Reggio Emilia in [...] C.F._4 Parte_5 10.01.1964 e residente in [...]4, C.F. , tutti elettivamente C.F._5 domiciliati in Reggio Emilia, Via Ferrari Bonini n. 3, nello studio e presso la persona dell'Avv.ssa Paola Menozzi come da procura in atti e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Vezzano Sul Crostolo (RE), Via Matildica n. 26; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 let. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la società
[...]
è soggetta alle disposizioni del Controparte_1 CCII (art. 1) svolgendo attività commerciale di ristorazione;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
rilevato che i ricorrenti vantano crediti da lavoro a titolo di tfr per un ammontare complessivo di euro 24.234,43 (come da decreti ingiuntivi n.192/2025,n.182/2025, n.183/2025, n.180/2025, 193/2025 emessi dal Tribunale di Reggio Emilia); e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII (tenuto conto che dall'informativa dell'INPS risultano debiti per euro 7219,08); ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'esito negativo dei pignoramenti tentati;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede: I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con P.IVA_1 sede legale in Vezzano Sul Crostolo (RE), Via Matildica n. 26; II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore l'Avv. Anna Freschi;
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il giorno 3 febbraio 2026 ore 12 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII. Così deciso in Reggio Emilia il 14 ottobre 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali il giudice rel. Simona Boiardi il Presidente Stefania Calò
, nata a Reggio Emilia in [...] C.F._2 Parte_3 10.04.1973, residente in [...], C.F.
, nata a Debrecen (Ungheria) in [...] C.F._3 Parte_4 30.04.1971, residente in [...], C.F.
e nata a Reggio Emilia in [...] C.F._4 Parte_5 10.01.1964 e residente in [...]4, C.F. , tutti elettivamente C.F._5 domiciliati in Reggio Emilia, Via Ferrari Bonini n. 3, nello studio e presso la persona dell'Avv.ssa Paola Menozzi come da procura in atti e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Vezzano Sul Crostolo (RE), Via Matildica n. 26; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 let. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la società
[...]
è soggetta alle disposizioni del Controparte_1 CCII (art. 1) svolgendo attività commerciale di ristorazione;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
rilevato che i ricorrenti vantano crediti da lavoro a titolo di tfr per un ammontare complessivo di euro 24.234,43 (come da decreti ingiuntivi n.192/2025,n.182/2025, n.183/2025, n.180/2025, 193/2025 emessi dal Tribunale di Reggio Emilia); e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII (tenuto conto che dall'informativa dell'INPS risultano debiti per euro 7219,08); ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'esito negativo dei pignoramenti tentati;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede: I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con P.IVA_1 sede legale in Vezzano Sul Crostolo (RE), Via Matildica n. 26; II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore l'Avv. Anna Freschi;
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il giorno 3 febbraio 2026 ore 12 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII. Così deciso in Reggio Emilia il 14 ottobre 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali il giudice rel. Simona Boiardi il Presidente Stefania Calò