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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8240 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11254/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 11254/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DI FRANCO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte appellante - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
BA RI, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore c. f. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parti appellate -
Conclusioni di parte appellante
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni avversaria domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione, allegazione, deduzione e produzione;
previe le declaratorie del caso. Nel merito: a parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a per i motivi meglio indicati negli scritti Parte_1
pagina 1 di 5 difensivi depositati nell'interesse di parte appellante, e rigettare ogni avversa domanda formulata nei confronti di anche di manleva, mandando assolta da Parte_1 Parte_1 qualsiasi richiesta e, per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge del doppio grado di giudizi, per le quali il presente difensore si dichiara antistatario.
Conclusioni di parte appellata
Parte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto da siccome infondato in Parte_1 fatto ed in diritto, con conseguente conferma della impugnata sentenza;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. IN VIA SUBORDINATA (APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO): nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere fondato l'appello proposto da
[...]
, in parziale riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la Parte_1 legittimazione passiva di in relazione alla domanda di rimborso oneri, Controparte_1 condannando quest'ultima a corrispondere a l'importo di Euro 820,22 oltre Parte_2 interessi;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte appellata
CP_1 CP_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto: Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta dal in Parte_1 quanto infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 758/2025 resa dal Giudice di Pace di Milano. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è l'appello tempestivamente proposto da avverso la sentenza Parte_1
pagina 2 di 5 n. 758/2025, con la quale il Giudice di pace di Milano ha condannato la predetta società a pagare in favore di la somma di euro 820,22, oltre interessi legali, a titolo di Parte_2 riduzione del costo totale del credito a seguito della anticipata estinzione del contratto di finanziamento n. 36979, concluso tra le parti in data 19/2/2020 (v. doc. 2, fascicolo attore primo grado), come previsto dall'art. 125-sexies, TUB; l'importo è stato calcolato secondo il metodo pro rata temporis.
E' pacifico e documentale che il credito relativo al contratto di finanziamento sia stato ceduto da a poi come da comunicazione in data 9/3/2020 (v. doc. Parte_1 CP_2 CP_1
4 fascicolo primo grado). ha infatti svolto la medesima domanda di Parte_1 Parte_2 rimborso anche nei confronti di nei cui confronti il primo giudice ha Controparte_1 dichiarato, però, il difetto di legittimazione passiva, da intendere sotto il profilo sostanziale.
E' pacifico anche il fatto che l'estinzione anticipata sia intervenuta dopo la cessione del credito: infatti il relativo conteggio è stato redatto da in data 31/3/2023 (v. doc. 3, fascicolo CP_1 attore, primo grado).
2. Legittimazione sostanziale
Il Giudice di pace ha evidenziato che “il solo credito derivante dal Finanziamento è stato ceduto a
(ora ma non l'intero rapporto contrattuale, rimasto dunque in capo a CP_2 CP_1 [...]
Da ciò ha derivato la legittimazione passiva, in senso sostanziale, di Parte_1 Parte_1 per la domanda di rimborso della quota parte degli oneri, rigettando invece la domanda nei confronti di CP_1
Come fondatamente dedotto nel primo motivo di appello, in tal modo il Giudice di pace ha attribuito un significato errato al contenuto della cessione del credito, perché non ha considerato che a seguito di essa è subentrata nella gestione contabile del finanziamento, di cui ha CP_1 proseguito ad incassare le rate di rimborso e di cui ha redatto il conteggio estintivo, percependo la relativa somma di euro 5.067,68 (v. doc. 3 cit.). Ma quell'importo è stato liquidato da in CP_1 misura eccessiva, perché non ha tenuto conto della vincolante interpretazione fornita sul punto – con riferimento all'art. 16, direttiva 2008/48/CE – dalla Corte di giustizia europea con la nota sentenza 19/11/2019, n. C-383/18, cd. Lexitor, in forza della quale il consumatore in sede di anticipata estinzione del finanziamento ha diritto al rimborso pro quota di tutti gli oneri non maturati, non solo dei costi recurring. Di fatto, il rimborso degli oneri dovuti per la vita residua pagina 3 di 5 del contratto si configura come un elemento negativo del credito incassato da in sede di CP_1 anticipata estinzione e quindi esso non può che essere dovuto dalla società che ha percepito quel credito e cioè da mentre la cedente è rimasta del tutto estranea a tale CP_1 Parte_1 vicenda contabile. L'argomento secondo cui quegli oneri sono stati percepiti da in Parte_1 sede di stipulazione del contratto è fallace, perché quegli oneri non sono di per sé illeciti;
è al momento della anticipata estinzione del finanziamento che devono essere correttamente liquidati e rimborsati al consumatore, in modo da costituire una componente negativa del credito della finanziaria.
L'appello proposto da è quindi fondato e deve restituire la somma Parte_1 Parte_2 ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado.
3. Appello incidentale
E' fondato anche l'appello incidentale di . Parte_2
Come sopra argomentato, la sua domanda di restituzione dei costi non maturati del finanziamento
è fondata nei confronti di che ha percepito il credito per l'estinzione anticipata, CP_1 senza correttamente liquidare gli oneri da riconoscere a credito del consumatore finanziato. La banca ha contestato l'importo richiesto, ritenendo che per la sua liquidazione si debba applicare il metodo del costo ammortizzato, come previsto dal vigente art. 125-sexies TUB. La difesa è infondata, perché la legge, e segnatamente l'art. 11-octies, comma 2, decreto-legge n. 73/2021, conv. da legge n. 106/2021, come modificato dall'art. 27, decreto-legge n. 104/2023, conv. da legge n. 136/2023, dispone espressamente che la nuova disciplina invocata dalla banca si applichi ai contratti conclusi a partire dal 23/7/2021, mentre quello oggetto di causa è antecedente. deve quindi essere condannata a pagare a il rimborso della quota dei costi CP_1 Parte_2 connessi al finanziamento e non maturati, nella misura di euro 820,22. Gli interessi, ex art. 1284, primo comma, c.p.c., decorrono dal ricorso ex art. 316 c.p.c. del 6/7/2023.
4. Spese
Le spese di entrambi i seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m.
55/2014 e succ. mod. limitatamente al grado di appello, attesa la maggiore complessità, e i parametri minimi per il primo grado in quanto causa documentale.
pagina 4 di 5 Il difensore di parte appellante ha dichiarato di avere anticipato le spese;
deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per questi motivi
nil Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando in secondo grado, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede in riforma della sentenza n. 758/2025 del Giudice di pace di Milano:
1) condanna a restituire a quanto ricevuto in esecuzione della Parte_2 Parte_1 predetta sentenza del Giudice di pace;
2) condanna in persona del legale rappresentante in carica, a pagare in Controparte_1 favore di la somma di euro 820,22 oltre interessi legali dal Parte_2
6/7/2023;
3) rigetta la domanda di nei confronti di Parte_2 Parte_1
4) condanna in persona del legale rappresentante in carica, a rimborsare Controparte_1 in favore di le spese di giudizio, che liquida in euro 278,00 per Parte_2 compensi ed euro 125,00 per spese esenti per il primo grado e in euro 662,00 per compensi ed euro 64,50 per spese esenti per il secondo grado, sempre oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA sugli importi imponibili;
5) condanna in solido e a rimborsare le spese di Parte_2 Controparte_1 giudizio in favore di che liquida in euro 278,00 per compensi per il primo Parte_1 grado e in euro 662,00 per compensi ed euro 91,50 per spese esenti per il secondo grado, sempre oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
6) distrae il pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore di parte appellante.
Milano, 30 ottobre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 11254/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DI FRANCO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte appellante - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
BA RI, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore c. f. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parti appellate -
Conclusioni di parte appellante
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni avversaria domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione, allegazione, deduzione e produzione;
previe le declaratorie del caso. Nel merito: a parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a per i motivi meglio indicati negli scritti Parte_1
pagina 1 di 5 difensivi depositati nell'interesse di parte appellante, e rigettare ogni avversa domanda formulata nei confronti di anche di manleva, mandando assolta da Parte_1 Parte_1 qualsiasi richiesta e, per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge del doppio grado di giudizi, per le quali il presente difensore si dichiara antistatario.
Conclusioni di parte appellata
Parte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto da siccome infondato in Parte_1 fatto ed in diritto, con conseguente conferma della impugnata sentenza;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. IN VIA SUBORDINATA (APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO): nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere fondato l'appello proposto da
[...]
, in parziale riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la Parte_1 legittimazione passiva di in relazione alla domanda di rimborso oneri, Controparte_1 condannando quest'ultima a corrispondere a l'importo di Euro 820,22 oltre Parte_2 interessi;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte appellata
CP_1 CP_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto: Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta dal in Parte_1 quanto infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 758/2025 resa dal Giudice di Pace di Milano. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è l'appello tempestivamente proposto da avverso la sentenza Parte_1
pagina 2 di 5 n. 758/2025, con la quale il Giudice di pace di Milano ha condannato la predetta società a pagare in favore di la somma di euro 820,22, oltre interessi legali, a titolo di Parte_2 riduzione del costo totale del credito a seguito della anticipata estinzione del contratto di finanziamento n. 36979, concluso tra le parti in data 19/2/2020 (v. doc. 2, fascicolo attore primo grado), come previsto dall'art. 125-sexies, TUB; l'importo è stato calcolato secondo il metodo pro rata temporis.
E' pacifico e documentale che il credito relativo al contratto di finanziamento sia stato ceduto da a poi come da comunicazione in data 9/3/2020 (v. doc. Parte_1 CP_2 CP_1
4 fascicolo primo grado). ha infatti svolto la medesima domanda di Parte_1 Parte_2 rimborso anche nei confronti di nei cui confronti il primo giudice ha Controparte_1 dichiarato, però, il difetto di legittimazione passiva, da intendere sotto il profilo sostanziale.
E' pacifico anche il fatto che l'estinzione anticipata sia intervenuta dopo la cessione del credito: infatti il relativo conteggio è stato redatto da in data 31/3/2023 (v. doc. 3, fascicolo CP_1 attore, primo grado).
2. Legittimazione sostanziale
Il Giudice di pace ha evidenziato che “il solo credito derivante dal Finanziamento è stato ceduto a
(ora ma non l'intero rapporto contrattuale, rimasto dunque in capo a CP_2 CP_1 [...]
Da ciò ha derivato la legittimazione passiva, in senso sostanziale, di Parte_1 Parte_1 per la domanda di rimborso della quota parte degli oneri, rigettando invece la domanda nei confronti di CP_1
Come fondatamente dedotto nel primo motivo di appello, in tal modo il Giudice di pace ha attribuito un significato errato al contenuto della cessione del credito, perché non ha considerato che a seguito di essa è subentrata nella gestione contabile del finanziamento, di cui ha CP_1 proseguito ad incassare le rate di rimborso e di cui ha redatto il conteggio estintivo, percependo la relativa somma di euro 5.067,68 (v. doc. 3 cit.). Ma quell'importo è stato liquidato da in CP_1 misura eccessiva, perché non ha tenuto conto della vincolante interpretazione fornita sul punto – con riferimento all'art. 16, direttiva 2008/48/CE – dalla Corte di giustizia europea con la nota sentenza 19/11/2019, n. C-383/18, cd. Lexitor, in forza della quale il consumatore in sede di anticipata estinzione del finanziamento ha diritto al rimborso pro quota di tutti gli oneri non maturati, non solo dei costi recurring. Di fatto, il rimborso degli oneri dovuti per la vita residua pagina 3 di 5 del contratto si configura come un elemento negativo del credito incassato da in sede di CP_1 anticipata estinzione e quindi esso non può che essere dovuto dalla società che ha percepito quel credito e cioè da mentre la cedente è rimasta del tutto estranea a tale CP_1 Parte_1 vicenda contabile. L'argomento secondo cui quegli oneri sono stati percepiti da in Parte_1 sede di stipulazione del contratto è fallace, perché quegli oneri non sono di per sé illeciti;
è al momento della anticipata estinzione del finanziamento che devono essere correttamente liquidati e rimborsati al consumatore, in modo da costituire una componente negativa del credito della finanziaria.
L'appello proposto da è quindi fondato e deve restituire la somma Parte_1 Parte_2 ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado.
3. Appello incidentale
E' fondato anche l'appello incidentale di . Parte_2
Come sopra argomentato, la sua domanda di restituzione dei costi non maturati del finanziamento
è fondata nei confronti di che ha percepito il credito per l'estinzione anticipata, CP_1 senza correttamente liquidare gli oneri da riconoscere a credito del consumatore finanziato. La banca ha contestato l'importo richiesto, ritenendo che per la sua liquidazione si debba applicare il metodo del costo ammortizzato, come previsto dal vigente art. 125-sexies TUB. La difesa è infondata, perché la legge, e segnatamente l'art. 11-octies, comma 2, decreto-legge n. 73/2021, conv. da legge n. 106/2021, come modificato dall'art. 27, decreto-legge n. 104/2023, conv. da legge n. 136/2023, dispone espressamente che la nuova disciplina invocata dalla banca si applichi ai contratti conclusi a partire dal 23/7/2021, mentre quello oggetto di causa è antecedente. deve quindi essere condannata a pagare a il rimborso della quota dei costi CP_1 Parte_2 connessi al finanziamento e non maturati, nella misura di euro 820,22. Gli interessi, ex art. 1284, primo comma, c.p.c., decorrono dal ricorso ex art. 316 c.p.c. del 6/7/2023.
4. Spese
Le spese di entrambi i seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m.
55/2014 e succ. mod. limitatamente al grado di appello, attesa la maggiore complessità, e i parametri minimi per il primo grado in quanto causa documentale.
pagina 4 di 5 Il difensore di parte appellante ha dichiarato di avere anticipato le spese;
deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per questi motivi
nil Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando in secondo grado, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede in riforma della sentenza n. 758/2025 del Giudice di pace di Milano:
1) condanna a restituire a quanto ricevuto in esecuzione della Parte_2 Parte_1 predetta sentenza del Giudice di pace;
2) condanna in persona del legale rappresentante in carica, a pagare in Controparte_1 favore di la somma di euro 820,22 oltre interessi legali dal Parte_2
6/7/2023;
3) rigetta la domanda di nei confronti di Parte_2 Parte_1
4) condanna in persona del legale rappresentante in carica, a rimborsare Controparte_1 in favore di le spese di giudizio, che liquida in euro 278,00 per Parte_2 compensi ed euro 125,00 per spese esenti per il primo grado e in euro 662,00 per compensi ed euro 64,50 per spese esenti per il secondo grado, sempre oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA sugli importi imponibili;
5) condanna in solido e a rimborsare le spese di Parte_2 Controparte_1 giudizio in favore di che liquida in euro 278,00 per compensi per il primo Parte_1 grado e in euro 662,00 per compensi ed euro 91,50 per spese esenti per il secondo grado, sempre oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
6) distrae il pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore di parte appellante.
Milano, 30 ottobre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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