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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2025, n. 5045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5045 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 849/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 849/2025 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giovanni Strazzeri (C.F. ), presso il cui studio sito in Catania, C.F._2 Via Guido Gozzano n. 47, è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
contro
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa -congiuntamente e disgiuntamente- dall'Avv. Simone Riganati (C.F. ) e C.F._3 dall'Avv. Calogero Augusto Arena (C.F. ), presso il cui studio in Catania, Via C.F._4 Delle Olimpiadi n. 8, è elettivamente domiciliata. OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.09.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 3451/2024, emesso il 03.12.2024 e depositato il 04.12.2024 nel procedimento n. 8431/2024 R.G., il Tribunale di Catania ingiungeva a di pagare alla Parte_1 parte ricorrente la somma di euro 39.222,69, oltre interessi come da ricorso, spese e compensi del procedimento monitorio, in virtù delle fatture elettroniche emesse in seguito alla vendita di caffè e prodotti affini. Con atto di citazione del 14.01.2025 il debitore proponeva, quindi, opposizione avverso il predetto provvedimento, deducendo: l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
la carenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e il difetto di prova in ordine al credito azionato. Conseguentemente, concludeva chiedendo: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in
pagina 1 di 4 accoglimento della proposta opposizione, • Preliminarmente, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio in quanto non è stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, così come modificato ed integrato dal decretolegge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98); • nel merito, revocare e/o annullare con qualunque formula il decreto ingiuntivo N. 3451/2024 del 04/12/2024 emesso dal Tribunale Civile di Catania, R.G. 8431/2024, G.I. Dott.ssa Chiara Salamone, e notificato in data 05/12/2024, per quanto dedotto ed eccepito nei superiori motivi di opposizione. Condannare
in persona del suo procuratore e legale rappresentante p.t., in favore Controparte_1 dell'opponente, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio. Ai fini istruttori, si chiede ordinarsi l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della documentazione originale allegata in ricorso, nonché copia dell'estratto conto contabili del rapporto oggetto dell'ingiunzione di pagamento, nonché l'eventuale documentazione attestante l'effettiva consistenza del debito asseritamente vantato nei confronti del sig. .” Parte_1 Costituitasi in giudizio la questa confutava le avverse doglianze, eccependo in Controparte_1 via pregiudiziale la mancata iscrizione a ruolo della causa entro i 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione, essendo detta iscrizione a ruolo avvenuta il 27.01.2025 a fronte di una notifica effettuata in data 14.01.2025. In via subordinata, allegava come la fattispecie in esame non rientrasse tra le materie soggette a mediazione obbligatoria, in quanto il novellato art. 5 del d.lgs. 28/2010, prevedeva l'esclusione della mediazione nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Inoltre, trattandosi nel caso in specie di fatture transitate nel sistema SDI, osservava che non vi era l'obbligo di annotazione sul registro IVA e che a esse doveva riconoscersi un valore confessorio visto che non erano state contestate. Ad ogni modo, deduceva l'avvenuto riconoscimento di debito da parte di che alla Parte_1 data del 28.12.2018 si era riconosciuto debitore nella misura di € 21.892,43 e che dalle fatture allegate si rinveniva la firma dello stesso e/o di un suo preposto alla ricezione della merce e al riconoscimento del debito. Di talché chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e la condanna per lite temeraria con anticipazione della prima udienza di trattazione. Pertanto, così concludeva: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario Civile di Catania, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale: Ai sensi dell'art. 165 c.p.c. dichiara l'improcedibilità dell'opposizione per la mancata iscrizione dei termini, così per come spiegato in narrativa;
In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non è realmente fondata su prova scritta, né è di pronta soluzione, si richiede la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo d.i.3451/2024, R.G.8431/2024, , atteso anche Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando in toto il predetto decreto ingiuntivo n.3451/2024 (R.G. 8431/2024), oltre ad interessi moratori dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto. Sempre nel merito: si chiede la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per come esposto in narrativa In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. Parte_1 al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore
[...] Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”. Alla prima udienza, anticipata su richiesta della convenuta, compariva esclusivamente l'opposta chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, che veniva concessa con ordinanza dell'01.04.2025.
pagina 2 di 4 A mezzo dello stesso provvedimento la causa era, poi, rinviata per discussione al 29.09.2025 con i termini per il deposito degli atti conclusivi. In tale data la causa andava, quindi, a sentenza come da relativo verbale.
******************************
Tanto premesso, la spiegata opposizione va rigettata.
Or, il procedimento ha ad oggetto il decreto ingiuntivo notificato a titolare Parte_1 di un'omonima ditta, in seguito al mancato pagamento delle fatture emesse dalla per Controparte_1 la vendita di caffè e prodotti affini.
Ebbene, ai fini del decidere si rivela prioritario l'esame dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opposta in esito alla tardività con cui è stato iscritto a ruolo l'atto di citazione in opposizione notificato alla in data 14.01.2025. Controparte_1
Detta eccezione coglie nel segno.
Nella fattispecie in esame è, invero, agevole osservare come l'iscrizione della causa a ruolo e, dunque, la costituzione dell'attore siano effettivamente avvenuti in data 27.01.2025, allorquando era già decorso il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. per la costituzione dell'attore.
Difatti, avendo il notificato via PEC l'opposizione di cui in parola alla ricorrente il Pt_1 14.01.2025, il termine ultimo per la sua costituzione cadeva nella giornata di venerdì 24.01.2025.
Né, all'uopo, può soccorrere un precedente deposito telematico dell'atto di citazione tentato in data 24.01.2025 dal (v. messaggi di posta elettronica allegati all'atto di citazione). Ciò in Pt_1 quanto detto deposito è stato rifiutato dalla cancelleria (v. Pec del 25.01.2025 fasc. attoreo) ai sensi dell'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge di bilancio n. 207/2024, il quale espressamente prevede che “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.
Conseguentemente, la presente opposizione risulta inammissibile e improcedibile e, pertanto, da rigettare per la tardiva costituzione della parte opponente, rappresentando principio consolidato quello della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, da cui discende che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'improcedibilità della domanda (Cfr. Cass. 5039/2005; Cass. 4294/2004; Cass. n. 849/2000, Cass. n. 3316/1998) senza che possa provvedersi alla disamina, nel merito, del contenuto dell'opposizione.
Ritenuta, quindi, per tali ragioni l'improcedibilità della proposta opposizione e assorbita ogni ulteriore questione, si deve confermare il decreto ingiuntivo n. 3451/2024, emesso dal Tribunale di Catania il 03.12.2024 nel procedimento n. 8431/2024 R.G. e depositato il 04.12.2024.
Quanto alla domanda di condanna dell'attore per lite temeraria formulata dalla CP_1
la richiesta non può accogliersi ai sensi dell'art. 96 co. I c.p.c., in quanto non è stato allegato e
[...] provato il danno subito dell'opposta, ma sussistono i presupposti per l'emissione di una condanna d'ufficio ai sensi del comma III. Infatti, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che, avendo proposto opposizione a decreto ingiuntivo, si costituisce tardivamente, allegando motivi di opposizione connotati da estrema genericità e non svolge poi alcuna attività difensiva. La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari ad un pagina 3 di 4 terzo delle spese di lite (si rinvia, da ultima, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrata all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1 3451/2024, emesso dal Tribunale di Catania il 03.12.2024 nel procedimento n. 8431/2024 R.G. e depositato il 04.12.2024.
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento di ulteriori € 1.269,66 per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., e al pagamento della somma di € 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Catania, il 16.10.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 849/2025 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giovanni Strazzeri (C.F. ), presso il cui studio sito in Catania, C.F._2 Via Guido Gozzano n. 47, è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
contro
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa -congiuntamente e disgiuntamente- dall'Avv. Simone Riganati (C.F. ) e C.F._3 dall'Avv. Calogero Augusto Arena (C.F. ), presso il cui studio in Catania, Via C.F._4 Delle Olimpiadi n. 8, è elettivamente domiciliata. OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.09.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 3451/2024, emesso il 03.12.2024 e depositato il 04.12.2024 nel procedimento n. 8431/2024 R.G., il Tribunale di Catania ingiungeva a di pagare alla Parte_1 parte ricorrente la somma di euro 39.222,69, oltre interessi come da ricorso, spese e compensi del procedimento monitorio, in virtù delle fatture elettroniche emesse in seguito alla vendita di caffè e prodotti affini. Con atto di citazione del 14.01.2025 il debitore proponeva, quindi, opposizione avverso il predetto provvedimento, deducendo: l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
la carenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e il difetto di prova in ordine al credito azionato. Conseguentemente, concludeva chiedendo: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in
pagina 1 di 4 accoglimento della proposta opposizione, • Preliminarmente, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio in quanto non è stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, così come modificato ed integrato dal decretolegge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98); • nel merito, revocare e/o annullare con qualunque formula il decreto ingiuntivo N. 3451/2024 del 04/12/2024 emesso dal Tribunale Civile di Catania, R.G. 8431/2024, G.I. Dott.ssa Chiara Salamone, e notificato in data 05/12/2024, per quanto dedotto ed eccepito nei superiori motivi di opposizione. Condannare
in persona del suo procuratore e legale rappresentante p.t., in favore Controparte_1 dell'opponente, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio. Ai fini istruttori, si chiede ordinarsi l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della documentazione originale allegata in ricorso, nonché copia dell'estratto conto contabili del rapporto oggetto dell'ingiunzione di pagamento, nonché l'eventuale documentazione attestante l'effettiva consistenza del debito asseritamente vantato nei confronti del sig. .” Parte_1 Costituitasi in giudizio la questa confutava le avverse doglianze, eccependo in Controparte_1 via pregiudiziale la mancata iscrizione a ruolo della causa entro i 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione, essendo detta iscrizione a ruolo avvenuta il 27.01.2025 a fronte di una notifica effettuata in data 14.01.2025. In via subordinata, allegava come la fattispecie in esame non rientrasse tra le materie soggette a mediazione obbligatoria, in quanto il novellato art. 5 del d.lgs. 28/2010, prevedeva l'esclusione della mediazione nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Inoltre, trattandosi nel caso in specie di fatture transitate nel sistema SDI, osservava che non vi era l'obbligo di annotazione sul registro IVA e che a esse doveva riconoscersi un valore confessorio visto che non erano state contestate. Ad ogni modo, deduceva l'avvenuto riconoscimento di debito da parte di che alla Parte_1 data del 28.12.2018 si era riconosciuto debitore nella misura di € 21.892,43 e che dalle fatture allegate si rinveniva la firma dello stesso e/o di un suo preposto alla ricezione della merce e al riconoscimento del debito. Di talché chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e la condanna per lite temeraria con anticipazione della prima udienza di trattazione. Pertanto, così concludeva: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario Civile di Catania, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale: Ai sensi dell'art. 165 c.p.c. dichiara l'improcedibilità dell'opposizione per la mancata iscrizione dei termini, così per come spiegato in narrativa;
In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non è realmente fondata su prova scritta, né è di pronta soluzione, si richiede la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo d.i.3451/2024, R.G.8431/2024, , atteso anche Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando in toto il predetto decreto ingiuntivo n.3451/2024 (R.G. 8431/2024), oltre ad interessi moratori dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto. Sempre nel merito: si chiede la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per come esposto in narrativa In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. Parte_1 al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore
[...] Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”. Alla prima udienza, anticipata su richiesta della convenuta, compariva esclusivamente l'opposta chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, che veniva concessa con ordinanza dell'01.04.2025.
pagina 2 di 4 A mezzo dello stesso provvedimento la causa era, poi, rinviata per discussione al 29.09.2025 con i termini per il deposito degli atti conclusivi. In tale data la causa andava, quindi, a sentenza come da relativo verbale.
******************************
Tanto premesso, la spiegata opposizione va rigettata.
Or, il procedimento ha ad oggetto il decreto ingiuntivo notificato a titolare Parte_1 di un'omonima ditta, in seguito al mancato pagamento delle fatture emesse dalla per Controparte_1 la vendita di caffè e prodotti affini.
Ebbene, ai fini del decidere si rivela prioritario l'esame dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opposta in esito alla tardività con cui è stato iscritto a ruolo l'atto di citazione in opposizione notificato alla in data 14.01.2025. Controparte_1
Detta eccezione coglie nel segno.
Nella fattispecie in esame è, invero, agevole osservare come l'iscrizione della causa a ruolo e, dunque, la costituzione dell'attore siano effettivamente avvenuti in data 27.01.2025, allorquando era già decorso il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. per la costituzione dell'attore.
Difatti, avendo il notificato via PEC l'opposizione di cui in parola alla ricorrente il Pt_1 14.01.2025, il termine ultimo per la sua costituzione cadeva nella giornata di venerdì 24.01.2025.
Né, all'uopo, può soccorrere un precedente deposito telematico dell'atto di citazione tentato in data 24.01.2025 dal (v. messaggi di posta elettronica allegati all'atto di citazione). Ciò in Pt_1 quanto detto deposito è stato rifiutato dalla cancelleria (v. Pec del 25.01.2025 fasc. attoreo) ai sensi dell'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge di bilancio n. 207/2024, il quale espressamente prevede che “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.
Conseguentemente, la presente opposizione risulta inammissibile e improcedibile e, pertanto, da rigettare per la tardiva costituzione della parte opponente, rappresentando principio consolidato quello della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, da cui discende che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'improcedibilità della domanda (Cfr. Cass. 5039/2005; Cass. 4294/2004; Cass. n. 849/2000, Cass. n. 3316/1998) senza che possa provvedersi alla disamina, nel merito, del contenuto dell'opposizione.
Ritenuta, quindi, per tali ragioni l'improcedibilità della proposta opposizione e assorbita ogni ulteriore questione, si deve confermare il decreto ingiuntivo n. 3451/2024, emesso dal Tribunale di Catania il 03.12.2024 nel procedimento n. 8431/2024 R.G. e depositato il 04.12.2024.
Quanto alla domanda di condanna dell'attore per lite temeraria formulata dalla CP_1
la richiesta non può accogliersi ai sensi dell'art. 96 co. I c.p.c., in quanto non è stato allegato e
[...] provato il danno subito dell'opposta, ma sussistono i presupposti per l'emissione di una condanna d'ufficio ai sensi del comma III. Infatti, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che, avendo proposto opposizione a decreto ingiuntivo, si costituisce tardivamente, allegando motivi di opposizione connotati da estrema genericità e non svolge poi alcuna attività difensiva. La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari ad un pagina 3 di 4 terzo delle spese di lite (si rinvia, da ultima, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrata all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1 3451/2024, emesso dal Tribunale di Catania il 03.12.2024 nel procedimento n. 8431/2024 R.G. e depositato il 04.12.2024.
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento di ulteriori € 1.269,66 per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., e al pagamento della somma di € 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Catania, il 16.10.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
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