Articolo 4 della Legge 18 febbraio 1999, n. 33
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 febbraio 1999
Art. 4. 1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente