Articolo 34 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1
Articolo 33Articolo 35
Versione
15 gennaio 1978
Art. 34. Procedure in corso

Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 12.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1978
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