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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 11743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11743 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa IN CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17114 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Della Monica ed elettivamente Parte_1 domiciliata unitamente allo stesso in Napoli alla Via Vincenzo Mosca, giusta mandato in atti;
ATTRICE
E
, in persona dell'amministratore suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Alberti ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Napoli alla via Cimarosa n. 84, giusta procura in atti;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione- ritualmente notificato- , premesso di essere Parte_1 proprietaria di un'unità immobiliare facente parte del condominio di Napoli Controparte_1
[...
, che in data 10 luglio 2024 i condomini, riunitisi in assemblea, avevano provveduto alla approvazione del punto n. 1) posto all'ordine del giorno denominato “rendiconto consuntivo” nel quale era, però, inserita, tra gli altri documenti previsti per legge, una relazione annuale di accompagnamento, redatta ai sensi dell'art. 1130 n.9, 1130 bis c.c. (relazione esplicativa bilancio) la quale conteneva un riferimento scarno, sintetico, lacunoso e non intellegibile sul giudizio di appello proposto dalla medesima , la cui vertenza era definita con la frase Pt_1
– “0 Pratica nr.: RG n. 19668/20 - Legale: : 1° grado – Tipo: Altro – Controparte_2
Tribunale: Napoli Descrizione: Atto citazione da per richiesta presunto rimborso Parte_1 quote pagate in eccedenza - causa vinta dal in primo grado - appello in corso”, CP_1 che ciò non aveva consentito ai condomini di prendere contezza sulla natura ed esito della lite sì da manifestare eventuale dissenso, inoltre non erano stati resi edotti dei possibili rischi di una soccombenza in secondo grado con conseguente possibilità di pagare ulteriori esborsi, anche alla luce della scarna e contraddittoria motivazione del provvedimento emesso dal giudice di prime cure, che nel corso del giudizio di appello il aveva proposto CP_1 appello incidentale ma senza delibera di autorizzazione dell'assemblea, eccepiva, infine, che era stata approvata una contabilità non conforme ai dettami di cui all'art.1130 bis c.c., tutto ciò premesso conveniva in giudizio il dinanzi al Controparte_1 Controparte_1
Tribunale di Napoli al fine di ottenere -per le motivazioni tutte indicate- l'annullamento della delibera impugnata ed il risarcimento dei danni subiti quantificati nell'importo di € 26000,00 il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza fissata per la comparizione si costituiva il condominio di Napoli Controparte_1
[...
il quale- preliminarmente- eccepiva la inammissibilità della domanda come formulata per difetto di interesse di parte ricorrente, la infondatezza nel merito delle doglianze sollevate e la improcedibilità della istanza intesa ad ottenere il risarcimento dei danni in quanto non preceduta dal tentativo di mediazione obbligatorio.
All'udienza del 02.12.2025, senza necessità di attività istruttoria, la causa veniva assegnata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c
In via preliminare va rilevato che con le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. l'attrice ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto nel corso della assemblea tenutasi in data 05.12.2024 i condomini erano stati messi finalmente nelle condizioni di conoscere i possibili rischi inerenti l'eventuale soccombenza nel giudizio di appello e avevano ratificato il mandato conferito all'avv. Alberti, così sanando i vizi della delibera impugnata.
Tale richiesta non può essere accolta.
Ed invero nel corso dell'assemblea del 05.12.2024, come risulta dall'allegato verbale, sono state, invero, sottoposte ai condomini esclusivamente alcune questioni inerenti il presente giudizio di impugnazione di delibera condominiale, in particolare al punto n. 4 posto all'ordine del giorno è stato richiesto di ratificare l'operato dell'avv. Aberti nella fase della mediazione e al punto 5 di autorizzare il medesimo Avv. Alberti alla costituzione nel presente giudizio per conto del . Si tratta, dunque, di delibera che nulla ha a che vedere con il giudizio CP_1 di appello avverso la sentenza di primo grado sfavorevole alla avente ad oggetto la Pt_1 ripetizione dell'indebito per il versamento di quote condominiali versate in eccedenza rispetto al dovuto, cui si riferisce il rendiconto consuntivo nella parte impugnata dall'attrice, non può, pertanto, dirsi cessata la materia del contendere, anzi nel corso dell'assemblea del 05.12.2024 il condominio ha manifestato la chiara volontà di resistere nel presente giudizio, la causa va, pertanto, decisa nel merito.
Nel merito va premesso il rendiconto consuntivo condominiale si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione, con indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. La nota sintetica deve comprendere la sintesi della gestione, indicare i rapporti in corso, le questioni pendenti, la situazione patrimoniale del condominio, i fondi disponibili e le eventuali riserve. Quanto più specificatamente alle questioni pendenti, la nota sintetica deve contenere il dettaglio del contenzioso attivo e passivo in essere e del contenzioso attivo/passivo potenziale, con il dettaglio delle morosità condominiali. Come ha precisato la Suprema Corte, il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto in maniera inscindibile, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l'interesse del condomino a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato (Cass. n. 27639/2018).
Alla luce di tali principi, l'art. 1130 bis c.c. va interpretato non già in un'ottica meramente formalistica, bensì in chiave sostanziale, valorizzando, cioè, l'effettiva idoneità dei documenti integranti il complessivo rendiconto condominiale a garantire, ai condomini, il diritto alla trasparenza e alla comprensibilità della gestione condominiale.
Si afferma, altresì, che perché una delibera di approvazione del rendiconto consuntivo possa considerarsi presa in violazione della legge occorre accertare se dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art 1130 bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio la rappresentazione della situazione patrimoniale del e i CP_1 risultati di cui al bilancio invece dà conto, ovvero che comunque, dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali dati contabili nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettate tenendo conto della sostanza dell'operazione.
Orbene, fatta questa necessaria premessa, nel caso di specie nella nota esplicativa risultano espressamente indicate le liti pendenti del , compresa quella pendente in grado di CP_1 appello con l'attrice, dunque ciascun condomino è stato messo nelle condizioni di verificare ed avere contezza della complessiva situazione patrimoniale del , dei dati contabili CP_1
e, appunto, delle questioni pendenti. A ciò deve aggiungersi che ogni decisione inerente la autorizzazione alla costituzione in giudizio del ed alla proposizione di eventuali CP_1 domande riconvenzionali o, come nel caso di specie, appello incidentale, va, comunque, assunta in modo separato in un'assemblea ad hoc, non riguarda certamente la fase della approvazione del rendiconto che ha tutt'altra finalità, dunque in questa sede non può discutersi della mancanza di autorizzazione del alla proposizione di appello incidentale. CP_1
Dalla documentazione versata in atti risulta, inoltre, che i condomini sono stati sempre informati degli sviluppi della vertenza giudiziaria essendo stati loro comunicati sia la sentenza favorevole che l'atto di citazione in appello proposto dalla . Infine, come detto, la Pt_1 indicazione della esistenza del contenzioso con l'attrice, della fase dello stesso, è stata poi correttamente inserita anche nella nota esplicativa che accompagna il rendiconto condominiale.
Deriva da quanto detto che le domande sia quella intesa ad ottenere l'annullamento della delibera impugnata sia quella intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, per altro quest'ultima non preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione e non provata, debbono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in ragione del valore della controversia e della natura delle questioni trattate,
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Napoli- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) Rigetta la domanda 2) Condanna al pagamento in favore del condominio di Napoli Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio liquidate in € 3600,00 per onorario, , CP_1 oltre I.V.A se dovuta e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso il 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IN CI
-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa IN CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17114 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Della Monica ed elettivamente Parte_1 domiciliata unitamente allo stesso in Napoli alla Via Vincenzo Mosca, giusta mandato in atti;
ATTRICE
E
, in persona dell'amministratore suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Alberti ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Napoli alla via Cimarosa n. 84, giusta procura in atti;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione- ritualmente notificato- , premesso di essere Parte_1 proprietaria di un'unità immobiliare facente parte del condominio di Napoli Controparte_1
[...
, che in data 10 luglio 2024 i condomini, riunitisi in assemblea, avevano provveduto alla approvazione del punto n. 1) posto all'ordine del giorno denominato “rendiconto consuntivo” nel quale era, però, inserita, tra gli altri documenti previsti per legge, una relazione annuale di accompagnamento, redatta ai sensi dell'art. 1130 n.9, 1130 bis c.c. (relazione esplicativa bilancio) la quale conteneva un riferimento scarno, sintetico, lacunoso e non intellegibile sul giudizio di appello proposto dalla medesima , la cui vertenza era definita con la frase Pt_1
– “0 Pratica nr.: RG n. 19668/20 - Legale: : 1° grado – Tipo: Altro – Controparte_2
Tribunale: Napoli Descrizione: Atto citazione da per richiesta presunto rimborso Parte_1 quote pagate in eccedenza - causa vinta dal in primo grado - appello in corso”, CP_1 che ciò non aveva consentito ai condomini di prendere contezza sulla natura ed esito della lite sì da manifestare eventuale dissenso, inoltre non erano stati resi edotti dei possibili rischi di una soccombenza in secondo grado con conseguente possibilità di pagare ulteriori esborsi, anche alla luce della scarna e contraddittoria motivazione del provvedimento emesso dal giudice di prime cure, che nel corso del giudizio di appello il aveva proposto CP_1 appello incidentale ma senza delibera di autorizzazione dell'assemblea, eccepiva, infine, che era stata approvata una contabilità non conforme ai dettami di cui all'art.1130 bis c.c., tutto ciò premesso conveniva in giudizio il dinanzi al Controparte_1 Controparte_1
Tribunale di Napoli al fine di ottenere -per le motivazioni tutte indicate- l'annullamento della delibera impugnata ed il risarcimento dei danni subiti quantificati nell'importo di € 26000,00 il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza fissata per la comparizione si costituiva il condominio di Napoli Controparte_1
[...
il quale- preliminarmente- eccepiva la inammissibilità della domanda come formulata per difetto di interesse di parte ricorrente, la infondatezza nel merito delle doglianze sollevate e la improcedibilità della istanza intesa ad ottenere il risarcimento dei danni in quanto non preceduta dal tentativo di mediazione obbligatorio.
All'udienza del 02.12.2025, senza necessità di attività istruttoria, la causa veniva assegnata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c
In via preliminare va rilevato che con le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. l'attrice ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto nel corso della assemblea tenutasi in data 05.12.2024 i condomini erano stati messi finalmente nelle condizioni di conoscere i possibili rischi inerenti l'eventuale soccombenza nel giudizio di appello e avevano ratificato il mandato conferito all'avv. Alberti, così sanando i vizi della delibera impugnata.
Tale richiesta non può essere accolta.
Ed invero nel corso dell'assemblea del 05.12.2024, come risulta dall'allegato verbale, sono state, invero, sottoposte ai condomini esclusivamente alcune questioni inerenti il presente giudizio di impugnazione di delibera condominiale, in particolare al punto n. 4 posto all'ordine del giorno è stato richiesto di ratificare l'operato dell'avv. Aberti nella fase della mediazione e al punto 5 di autorizzare il medesimo Avv. Alberti alla costituzione nel presente giudizio per conto del . Si tratta, dunque, di delibera che nulla ha a che vedere con il giudizio CP_1 di appello avverso la sentenza di primo grado sfavorevole alla avente ad oggetto la Pt_1 ripetizione dell'indebito per il versamento di quote condominiali versate in eccedenza rispetto al dovuto, cui si riferisce il rendiconto consuntivo nella parte impugnata dall'attrice, non può, pertanto, dirsi cessata la materia del contendere, anzi nel corso dell'assemblea del 05.12.2024 il condominio ha manifestato la chiara volontà di resistere nel presente giudizio, la causa va, pertanto, decisa nel merito.
Nel merito va premesso il rendiconto consuntivo condominiale si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione, con indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. La nota sintetica deve comprendere la sintesi della gestione, indicare i rapporti in corso, le questioni pendenti, la situazione patrimoniale del condominio, i fondi disponibili e le eventuali riserve. Quanto più specificatamente alle questioni pendenti, la nota sintetica deve contenere il dettaglio del contenzioso attivo e passivo in essere e del contenzioso attivo/passivo potenziale, con il dettaglio delle morosità condominiali. Come ha precisato la Suprema Corte, il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto in maniera inscindibile, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l'interesse del condomino a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato (Cass. n. 27639/2018).
Alla luce di tali principi, l'art. 1130 bis c.c. va interpretato non già in un'ottica meramente formalistica, bensì in chiave sostanziale, valorizzando, cioè, l'effettiva idoneità dei documenti integranti il complessivo rendiconto condominiale a garantire, ai condomini, il diritto alla trasparenza e alla comprensibilità della gestione condominiale.
Si afferma, altresì, che perché una delibera di approvazione del rendiconto consuntivo possa considerarsi presa in violazione della legge occorre accertare se dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art 1130 bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio la rappresentazione della situazione patrimoniale del e i CP_1 risultati di cui al bilancio invece dà conto, ovvero che comunque, dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali dati contabili nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettate tenendo conto della sostanza dell'operazione.
Orbene, fatta questa necessaria premessa, nel caso di specie nella nota esplicativa risultano espressamente indicate le liti pendenti del , compresa quella pendente in grado di CP_1 appello con l'attrice, dunque ciascun condomino è stato messo nelle condizioni di verificare ed avere contezza della complessiva situazione patrimoniale del , dei dati contabili CP_1
e, appunto, delle questioni pendenti. A ciò deve aggiungersi che ogni decisione inerente la autorizzazione alla costituzione in giudizio del ed alla proposizione di eventuali CP_1 domande riconvenzionali o, come nel caso di specie, appello incidentale, va, comunque, assunta in modo separato in un'assemblea ad hoc, non riguarda certamente la fase della approvazione del rendiconto che ha tutt'altra finalità, dunque in questa sede non può discutersi della mancanza di autorizzazione del alla proposizione di appello incidentale. CP_1
Dalla documentazione versata in atti risulta, inoltre, che i condomini sono stati sempre informati degli sviluppi della vertenza giudiziaria essendo stati loro comunicati sia la sentenza favorevole che l'atto di citazione in appello proposto dalla . Infine, come detto, la Pt_1 indicazione della esistenza del contenzioso con l'attrice, della fase dello stesso, è stata poi correttamente inserita anche nella nota esplicativa che accompagna il rendiconto condominiale.
Deriva da quanto detto che le domande sia quella intesa ad ottenere l'annullamento della delibera impugnata sia quella intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, per altro quest'ultima non preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione e non provata, debbono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in ragione del valore della controversia e della natura delle questioni trattate,
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Napoli- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) Rigetta la domanda 2) Condanna al pagamento in favore del condominio di Napoli Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio liquidate in € 3600,00 per onorario, , CP_1 oltre I.V.A se dovuta e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso il 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IN CI
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