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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 21.01.2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. PIRANEO MANUELA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni: per , come da conclusioni precisate all'udienza del 21.01.2025 Parte_1
per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, il divorzio.
All'udienza del 21.01.2025, compariva personalmente , insieme al Parte_1 difensore, la quale confermava di volere ottenere la separazione e di avere contatti soltanto sporadici con il marito e che l'ultima volta che lo aveva visto era stato nel 2014.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia del convenuto.
Alla medesima udienza, il difensore della parte attrice precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo;
il
Giudice delegato ordinava pertanto la discussione orale della causa alla medesima udienza e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile, in BERGAMO, in data 30/05/2009 (anno 2009, atto n. 77, reg.
Bergamo, parte I).
Dalla loro unione, è nato il figlio in data 30.01.2006, maggiorenne economicamente autosufficiente. Per_1
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda della parte attrice e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale delle parti, senza ulteriori statuizioni.
Considerato che, col ricorso introduttivo, la parte attrice ha chiesto anche il divorzio, deve rilevarsi che la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, con la conseguenza che la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda ad acquisire la volontà delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara ex art. 151 comma 1° c.c. la separazione personale di e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in BERGAMO, in data Controparte_1
30/05/2009; ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Comune di
BERGAMO (anno 2009, atto n. 77, reg. Bergamo, parte I); riserva la decisione sulle spese al definitivo;
provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Liboria
Maria STANCAMPIANO per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Presidente dr.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 21.01.2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. PIRANEO MANUELA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni: per , come da conclusioni precisate all'udienza del 21.01.2025 Parte_1
per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, il divorzio.
All'udienza del 21.01.2025, compariva personalmente , insieme al Parte_1 difensore, la quale confermava di volere ottenere la separazione e di avere contatti soltanto sporadici con il marito e che l'ultima volta che lo aveva visto era stato nel 2014.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia del convenuto.
Alla medesima udienza, il difensore della parte attrice precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo;
il
Giudice delegato ordinava pertanto la discussione orale della causa alla medesima udienza e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile, in BERGAMO, in data 30/05/2009 (anno 2009, atto n. 77, reg.
Bergamo, parte I).
Dalla loro unione, è nato il figlio in data 30.01.2006, maggiorenne economicamente autosufficiente. Per_1
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda della parte attrice e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale delle parti, senza ulteriori statuizioni.
Considerato che, col ricorso introduttivo, la parte attrice ha chiesto anche il divorzio, deve rilevarsi che la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, con la conseguenza che la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda ad acquisire la volontà delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara ex art. 151 comma 1° c.c. la separazione personale di e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in BERGAMO, in data Controparte_1
30/05/2009; ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Comune di
BERGAMO (anno 2009, atto n. 77, reg. Bergamo, parte I); riserva la decisione sulle spese al definitivo;
provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Liboria
Maria STANCAMPIANO per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Presidente dr.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano