TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/09/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 683 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 683 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. PETROLATI GUENDALINA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. PETROLATI GUENDALINA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 08/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
11.09.1999, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per_
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_1 economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
Per_ 1. 1 figli e , maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, continueranno a Per_1 risiedere unitamente alla madre nell'immobile già adibito a casa familiare, sito in Rimini, via Marecchiese
n. 391/A, mentre il padre trasferirà la propria residenza presso altro appartamento, sito in Rimini, Via
Covignano n. 278/E, nella disponibilità esclusiva della dott.ssa e che la stessa si impegna Parte_2
a concedere al coniuge in comodato gratuito ad uso abitativo, rinunciando sin d'ora a richiederlo in restituzione per tutto il tempo in cui il coniuge intenda servirsene e con concessione in suo favore della facoltà di locarlo a terzi.
2. Il dott. si obbliga a lasciare la casa familiare nella disponibilità esclusiva della moglie, Parte_1 asportando i propri effetti personali ivi presenti, ed a spostare la propria residenza anagrafica presso il suindicato immobile sito in
Rimini, Via Covignano n. 278/E.
3. A decorrere dal mese di marzo 2025 si obbliga a versare, a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
Per_ dei figli e , la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio anticipatamente Per_1 entro il giorno 15 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat costo vita
(mese di riferimento febbraio, prima rivalutazione febbraio 2026).
I coniugi concordano che il padre, previa autorizzazione giudiziale, versi il contributo al mantenimento di ciascun figlio direttamente ai beneficiari sui conti correnti loro intestati.
4. Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli e Per_1
Per_
, come individuate nell'allegato Protocollo del Tribunale di Bologna (doc. n. 4) a fare parte integrante del presente atto, e per l'effetto il genitore che dovesse anticipare l'intera spesa potrà esigere il rimborso pro quota dall'altro genitore con le modalità prescritte dal citato
Protocollo.
5. I coniugi riservano di definire in sede divorzile i reciproci rapporti patrimoniali.
6. Le parti si faranno carico al 50% cadauna delle spese legali per addivenire al presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 282 Parte II Serie A Anno 1999 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 683 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. PETROLATI GUENDALINA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. PETROLATI GUENDALINA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 08/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
11.09.1999, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per_
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_1 economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
Per_ 1. 1 figli e , maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, continueranno a Per_1 risiedere unitamente alla madre nell'immobile già adibito a casa familiare, sito in Rimini, via Marecchiese
n. 391/A, mentre il padre trasferirà la propria residenza presso altro appartamento, sito in Rimini, Via
Covignano n. 278/E, nella disponibilità esclusiva della dott.ssa e che la stessa si impegna Parte_2
a concedere al coniuge in comodato gratuito ad uso abitativo, rinunciando sin d'ora a richiederlo in restituzione per tutto il tempo in cui il coniuge intenda servirsene e con concessione in suo favore della facoltà di locarlo a terzi.
2. Il dott. si obbliga a lasciare la casa familiare nella disponibilità esclusiva della moglie, Parte_1 asportando i propri effetti personali ivi presenti, ed a spostare la propria residenza anagrafica presso il suindicato immobile sito in
Rimini, Via Covignano n. 278/E.
3. A decorrere dal mese di marzo 2025 si obbliga a versare, a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
Per_ dei figli e , la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio anticipatamente Per_1 entro il giorno 15 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat costo vita
(mese di riferimento febbraio, prima rivalutazione febbraio 2026).
I coniugi concordano che il padre, previa autorizzazione giudiziale, versi il contributo al mantenimento di ciascun figlio direttamente ai beneficiari sui conti correnti loro intestati.
4. Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli e Per_1
Per_
, come individuate nell'allegato Protocollo del Tribunale di Bologna (doc. n. 4) a fare parte integrante del presente atto, e per l'effetto il genitore che dovesse anticipare l'intera spesa potrà esigere il rimborso pro quota dall'altro genitore con le modalità prescritte dal citato
Protocollo.
5. I coniugi riservano di definire in sede divorzile i reciproci rapporti patrimoniali.
6. Le parti si faranno carico al 50% cadauna delle spese legali per addivenire al presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 282 Parte II Serie A Anno 1999 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi