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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/12/2025, n. 9407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9407 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7539/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
NT AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7539 del R.G.A.C. dell'anno 2025, e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paganuzzi e dall'avv.ta Beatrice Paganuzzi;
RICORRENTE
E
(C.F. ), residente a [...]; Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contrattuale, rilascio immobile e pagamento somme.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
- Dichiararsi la risoluzione del contratto di assegnazione in godimento di cui è causa per grave inadempimento della convenuta ex artt. 1453 e 1455;
- Condannarsi conseguentemente a rilasciare immediatamente l'alloggio sociale in Controparte_1
Milano, via P. Colla 8, piano primo, riconsegnandolo libero da cose e persone unitamente alla cantina pertinenziale alla proprietaria attrice;
- Condannarsi ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma da Controparte_1 determinarsi in via equitativa e comunque non inferiore a € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio;
-Condannarsi a pagare in favore della Controparte_1 Parte_1
la somma di € 8.679,50 di cui € 4.763,15 per canoni IVA compresa ed € 3.916,35 per
[...] spese nonché a pagare canoni e spese maturandi successivamente fino alla data del rilascio, oltre agli
pagina 1 di 4 interessi legali dalla scadenza delle rate al saldo, al saggio di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 ai sensi dell'art. 1284 4° comma c.c. a far tempo dal deposito del presente ricorso;
Per il resistente: non precisate - contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La , premesso che con contratto in data Parte_1
12/10/2021 aveva assegnato in godimento al proprio socio un alloggio ubicato al Controparte_1 piano primo dell'immobile sociale, sito a Milano in via P. Colla 8, con cantina pertinenziale al piano interrato, individuato in NCEU del Comune di Milano al foglio 328, mappale 231, sub. 2, per un canone annuo fissato in € 2.697,80 per l'alloggio e in € 24,00 per la cantina, oltre al rimborso delle spese da corrispondere in quattro rate trimestrali anticipate, che l'assegnatario si era reso moroso nel pagamento delle rate trimestrali di canone e spese relative al secondo e terzo trimestre del 2023, al secondo trimestre del 2024 e al primo trimestre del 2025, per un importo complessivo di € 5.049,50
IVA inclusa, di cui € 2.721,80 oltre IVA relativi a canoni, chiedeva di dichiarare l'avvenuta risoluzione per grave inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c. e, per l'effetto, di condannare il convenuto al rilascio dell'alloggio sociale e relative pertinenze, di corrispondere ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una somma da determinarsi in via equitativa e comunque non inferiore a € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio, di pagare la somma di € 5.049,50 IVA inclusa per canoni e spese dovuti e non pagati fino al primo trimestre 2025 incluso, nonché a pagare canoni e spese maturandi successivamente fino alla data del rilascio, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle rate al saldo, al saggio di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 ai sensi dell'art. 1284 4° comma c.c..
restava contumace. Controparte_1
All'udienza del 20.11.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale della causa il giudice riservava il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
La domanda è fondata per quanto di ragione e dev'essere pertanto accolta nei modi e nei termini appresso detti.
Anzitutto deve ritenersi accertata la qualità di assegnatario di in qualità di socio Controparte_1 della cooperativa ricorrente per effetto dell'atto del 12.10.2021 di assegnazione in godimento dell'alloggio ubicato al piano primo dell'immobile sociale, sito a Milano in via P. Colla 8, con cantina pertinenziale al piano interrato, individuato in NCEU del Comune di Milano al foglio 328, mappale
231, sub. 2, per un canone annuo fissato in € 2.697,80 per l'alloggio e in € 24,00 per la cantina, oltre al pagina 2 di 4 rimborso delle spese da corrispondere in quattro rate trimestrali anticipate, come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. allegato 1) che riscontra tali circostanze.
Tanto premesso, devono essere accolte le domanda di risoluzione per morosità ai sensi degli artt.
1453 e ss. c.c. e di rilascio degli immobili concessi in godimento, nonché di pagamento della somma azionata per i ratei maturati a titolo di canoni e spese, pari complessivamente ad € 8.679,50 di cui €
4.763,15 per canoni IVA compresa ed € 3.916,35 per spese all'attualità, oltre interessi in misura legale per come richiesti.
Al riguardo va infatti osservato che la cooperativa ha fornito la prova negoziale del proprio credito ed ha altresì prodotto le fatture attestanti le somme maturate per spese e servizi resi, che coprono un arco temporale superiore all'annualità e consentono di ritenere l'inadempimento di non scarsa importanza, avuto anche riguardo alla durata complessiva del rapporto, mentre il resistente non si è costituito in giudizio né si è presentato, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare dimostrato di avere corrisposto i canoni e le spese maturati, pur essendo gravato dal relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., in applicazione del principio dell'inerenza probatoria.
Dev'essere disattesa la domanda di condanna al pagamento degli ulteriori importi maturandi sino all'effettivo rilascio degli immobili, difettando l'attualità dell'interesse ad agire, trattandosi di inammissibile condanna in futuro in relazione alla quale non è applicabile l'art. 664 c.p.c. che configura una delle ipotesi eccezionali delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre le ipotesi espressamente previste.
Da ultimo, dev'essere rigetta la domanda di pagamento della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio atteso che la somma richiesta è manifestamente sproporzionata in relazione alla natura della prestazione dovuta, atteso che l'atto di assegnazione prevede un canone mesile per il godimento di entrambe gli immobili, di € 286,82, oltre spese, e che la cooperativa non ha dedotto né fornito elementi di prova in ordine al vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento ed al danno quantificato o prevedibile né ogni altra circostanza utile al riguardo, pur essendo gravata dal relativo onere ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., atteso che la "coercitoria" è determinata in base a circostanze di fatto - "tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile" (dopo la modifica normativa del D.Lgs. n. 149 del 2022, anche "della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento") - che devono essere tempestivamente allegate (e, se del caso, provate) (cfr. sul punto Cass. 14461/2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Dichiara la risoluzione del contratto di assegnazione in godimento di cui è causa per grave inadempimento del convenuto ex artt. 1453 e 1455;
- Condanna conseguentemente a rilasciare immediatamente l'alloggio ubicato al Controparte_1 piano primo dell'immobile sociale, sito a Milano in via P. Colla 8, con cantina pertinenziale al piano interrato, individuato in NCEU del Comune di Milano al foglio 328, mappale 231, sub.
- Condanna a pagare in favore della Controparte_1 Parte_1
la somma di € 8.679,50 di cui € 4.763,15 per canoni IVA compresa ed € 3.916,35 per
[...] spese all'attualità, oltre interessi in misura legale per come richiesti ed al rimborso delle spese di lite che liquida in € 575,00 per esborsi ed € 2.547,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 6 dicembre 2025
Il giudice
NT AR
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
NT AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7539 del R.G.A.C. dell'anno 2025, e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paganuzzi e dall'avv.ta Beatrice Paganuzzi;
RICORRENTE
E
(C.F. ), residente a [...]; Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contrattuale, rilascio immobile e pagamento somme.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
- Dichiararsi la risoluzione del contratto di assegnazione in godimento di cui è causa per grave inadempimento della convenuta ex artt. 1453 e 1455;
- Condannarsi conseguentemente a rilasciare immediatamente l'alloggio sociale in Controparte_1
Milano, via P. Colla 8, piano primo, riconsegnandolo libero da cose e persone unitamente alla cantina pertinenziale alla proprietaria attrice;
- Condannarsi ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma da Controparte_1 determinarsi in via equitativa e comunque non inferiore a € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio;
-Condannarsi a pagare in favore della Controparte_1 Parte_1
la somma di € 8.679,50 di cui € 4.763,15 per canoni IVA compresa ed € 3.916,35 per
[...] spese nonché a pagare canoni e spese maturandi successivamente fino alla data del rilascio, oltre agli
pagina 1 di 4 interessi legali dalla scadenza delle rate al saldo, al saggio di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 ai sensi dell'art. 1284 4° comma c.c. a far tempo dal deposito del presente ricorso;
Per il resistente: non precisate - contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La , premesso che con contratto in data Parte_1
12/10/2021 aveva assegnato in godimento al proprio socio un alloggio ubicato al Controparte_1 piano primo dell'immobile sociale, sito a Milano in via P. Colla 8, con cantina pertinenziale al piano interrato, individuato in NCEU del Comune di Milano al foglio 328, mappale 231, sub. 2, per un canone annuo fissato in € 2.697,80 per l'alloggio e in € 24,00 per la cantina, oltre al rimborso delle spese da corrispondere in quattro rate trimestrali anticipate, che l'assegnatario si era reso moroso nel pagamento delle rate trimestrali di canone e spese relative al secondo e terzo trimestre del 2023, al secondo trimestre del 2024 e al primo trimestre del 2025, per un importo complessivo di € 5.049,50
IVA inclusa, di cui € 2.721,80 oltre IVA relativi a canoni, chiedeva di dichiarare l'avvenuta risoluzione per grave inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c. e, per l'effetto, di condannare il convenuto al rilascio dell'alloggio sociale e relative pertinenze, di corrispondere ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una somma da determinarsi in via equitativa e comunque non inferiore a € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio, di pagare la somma di € 5.049,50 IVA inclusa per canoni e spese dovuti e non pagati fino al primo trimestre 2025 incluso, nonché a pagare canoni e spese maturandi successivamente fino alla data del rilascio, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle rate al saldo, al saggio di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 ai sensi dell'art. 1284 4° comma c.c..
restava contumace. Controparte_1
All'udienza del 20.11.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale della causa il giudice riservava il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
La domanda è fondata per quanto di ragione e dev'essere pertanto accolta nei modi e nei termini appresso detti.
Anzitutto deve ritenersi accertata la qualità di assegnatario di in qualità di socio Controparte_1 della cooperativa ricorrente per effetto dell'atto del 12.10.2021 di assegnazione in godimento dell'alloggio ubicato al piano primo dell'immobile sociale, sito a Milano in via P. Colla 8, con cantina pertinenziale al piano interrato, individuato in NCEU del Comune di Milano al foglio 328, mappale
231, sub. 2, per un canone annuo fissato in € 2.697,80 per l'alloggio e in € 24,00 per la cantina, oltre al pagina 2 di 4 rimborso delle spese da corrispondere in quattro rate trimestrali anticipate, come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. allegato 1) che riscontra tali circostanze.
Tanto premesso, devono essere accolte le domanda di risoluzione per morosità ai sensi degli artt.
1453 e ss. c.c. e di rilascio degli immobili concessi in godimento, nonché di pagamento della somma azionata per i ratei maturati a titolo di canoni e spese, pari complessivamente ad € 8.679,50 di cui €
4.763,15 per canoni IVA compresa ed € 3.916,35 per spese all'attualità, oltre interessi in misura legale per come richiesti.
Al riguardo va infatti osservato che la cooperativa ha fornito la prova negoziale del proprio credito ed ha altresì prodotto le fatture attestanti le somme maturate per spese e servizi resi, che coprono un arco temporale superiore all'annualità e consentono di ritenere l'inadempimento di non scarsa importanza, avuto anche riguardo alla durata complessiva del rapporto, mentre il resistente non si è costituito in giudizio né si è presentato, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare dimostrato di avere corrisposto i canoni e le spese maturati, pur essendo gravato dal relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., in applicazione del principio dell'inerenza probatoria.
Dev'essere disattesa la domanda di condanna al pagamento degli ulteriori importi maturandi sino all'effettivo rilascio degli immobili, difettando l'attualità dell'interesse ad agire, trattandosi di inammissibile condanna in futuro in relazione alla quale non è applicabile l'art. 664 c.p.c. che configura una delle ipotesi eccezionali delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre le ipotesi espressamente previste.
Da ultimo, dev'essere rigetta la domanda di pagamento della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio atteso che la somma richiesta è manifestamente sproporzionata in relazione alla natura della prestazione dovuta, atteso che l'atto di assegnazione prevede un canone mesile per il godimento di entrambe gli immobili, di € 286,82, oltre spese, e che la cooperativa non ha dedotto né fornito elementi di prova in ordine al vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento ed al danno quantificato o prevedibile né ogni altra circostanza utile al riguardo, pur essendo gravata dal relativo onere ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., atteso che la "coercitoria" è determinata in base a circostanze di fatto - "tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile" (dopo la modifica normativa del D.Lgs. n. 149 del 2022, anche "della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento") - che devono essere tempestivamente allegate (e, se del caso, provate) (cfr. sul punto Cass. 14461/2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Dichiara la risoluzione del contratto di assegnazione in godimento di cui è causa per grave inadempimento del convenuto ex artt. 1453 e 1455;
- Condanna conseguentemente a rilasciare immediatamente l'alloggio ubicato al Controparte_1 piano primo dell'immobile sociale, sito a Milano in via P. Colla 8, con cantina pertinenziale al piano interrato, individuato in NCEU del Comune di Milano al foglio 328, mappale 231, sub.
- Condanna a pagare in favore della Controparte_1 Parte_1
la somma di € 8.679,50 di cui € 4.763,15 per canoni IVA compresa ed € 3.916,35 per
[...] spese all'attualità, oltre interessi in misura legale per come richiesti ed al rimborso delle spese di lite che liquida in € 575,00 per esborsi ed € 2.547,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 6 dicembre 2025
Il giudice
NT AR
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