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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7508/2021 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Di Biase Caterina Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Casagli Margherita e Longo Domenico
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.10.2021, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver lavorato, negli anni 2019 per 58 giorni e 2020 per 66 giorni, in qualità di bracciante agricolo, iscritta negli elenchi nominativi degli operai agricoli del comune di Orta
Nova, e nel settore non agricolo alle dipendenze dell'azienda dal 24.02.2020 al 31.05.2020; CP_2
CP_ di aver inoltrato, in data 15.01.2020, domanda all' volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020; che l' , con missiva del 24.06.2021, ha negato la prestazione richiesta in CP_1
quanto la ricorrente non risultava iscritta negli elenchi;
di aver presentato ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale, rigettato con la seguente motivazione: “nel corso del 2020 il lavoratore ha effettuato n. 78 giorni di lavoro extragricolo e n. 66 giornate in qualità di lavoratore agricolo a tempo determinato, ha pertanto svolto in prevalenza lavoro dipendente non agricolo”.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di: “A - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla liquidazione della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 per 107 giorni - per l'effetto condannare l' in persona CP_1
del suo direttore pro-tempore, al pagamento della somma di € 2031,09 a titolo di liquidazione di ds
pagina 1 di 4 agricola 2020 tra quanto spettante e quanto percepito, o di quella maggiore e/o minore che dovesse risultare a seguito delle espletanda istruttoria”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
In particolare, l' ha dedotto che: “la ricorrente è iscritta negli Elenchi degli operari agricoli a CP_1 tempo determinato del Comune di Orta Nova per n. 66 giornate per l'anno 2020 (si veda doc. 1). La ricorrente ha instaurato nel periodo 24.02.20 – 31.05.20 un rapporto di lavoro, con mansioni di operaia, nel settore non agricolo, con la società In ragione del rapporto di lavoro CP_2
instaurato, la ricorrente è stata iscritta al Fondo Lavoratori Dipendenti per il periodo 24.02.20 -
31.05.20 per n. 13 settimane (equivalenti a n. 78 giornate coperte da contribuzione contro la disoccupazione). La domanda di indennità di disoccupazione agricola presentata dalla ricorrente in data 15.01.21 veniva respinta in virtù delle disposizioni contenute nel comma 56 dell'art 1 L. 24.12.07
n. 247”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Preliminarmente, in punto di diritto, deve rammentarsi che l'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r.
1049/70 e 32 l. 264/1949): - iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); - almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
L'indennità di disoccupazione agricola inoltre non spetta ai lavoratori che esercitino attività agricola o non agricola di carattere autonomo, nel caso in cui tale attività sia esercitata in via normale o prevalente. Di tale ipotesi si occupa l'art 2 del DPR 1049 del 1970 che così recita: “
1. I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
2. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957 n 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959 n 463, e della
pagina 2 di 4 legge 22 luglio 1966 n 613”. In definitiva, in queste circostanze, occorrerà verificare il mantenimento dei requisiti per la concessione della prestazione di disoccupazione in quanto, stando all'art 2 citato, il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola si perde allorquando, pur se il lavoratore sia iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, risulti l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti (ovverosia nelle c.d. gestioni autonome), o quando risulti che “i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato”. La norma successiva, ovvero l'art. 3 del medesimo decreto, si occupa invece delle situazioni in cui vengano svolte promiscuamente attività agricole e non agricole, e ne riconosce la cumulabilità al fine del conseguimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola, a condizione che nel biennio assicurativo la contribuzione maturata in agricoltura sia prevalente.
Dispone il detto articolo che: “I periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennità…I lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennità di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente art. 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi
a fruire della indennità ai sensi dell'art. 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949 n. 264 modificato dal precedente art. 1”.
Per la verifica della c.d. prevalenza, deve seguirsi la regola di cui al comma 2 del citato art. 3, che, invero, stabilisce: “a tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ed un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile.”
Orbene, in considerazione della ratio dell' che è quella di porre il lavoratore al riparo dallo stato CP_1
di bisogno derivante dal mancato svolgimento della prestazione lavorativa, è stato precisato in giurisprudenza che l'evento che dà luogo alla tutela previdenziale non è la disoccupazione in genere ma l'inattività derivante dall'estinzione o dall'interruzione di un rapporto di lavoro (Cass. S.U. n. 1732 del 06.02.2003). In coerenza col detto principio, è infatti prevista la detrazione dall'indennità in parola, ordinariamente riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate (entro il limite massimo di 365 giornate annue), delle giornate di lavoro autonomo o dipendente, agricolo e non agricolo, prestate dal lavoratore istante nell'anno: non sussistendo, in tali casi, il requisito giustificativo della provvidenza che è l'inattività dell'istante.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta anche dall' (doc. 2), emerge che le giornate di CP_1
lavoro non agricolo siano state 41 per il periodo dal 24.2.2020 al 31.5.2020.
pagina 3 di 4 Dall'estratto contributivo in atti emerge altresì che, a detto periodo di lavoro non agricolo, corrispondono 9 settimane contributive, inferiori al maggior periodo di lavoro e contribuzione relativo al lavoro agricolo (66 giorni, pari ad 11 settimane, secondo la disposizione sopra riportata).
Ne deriva che vi sia stata, nell'anno 2020, una prevalenza di lavoro agricolo.
A ciò consegue il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione per l'anno 2020, parametrata a 107 giornate (66 in agricoltura + 41 non in agricoltura).
Con riferimento al quantum debeatur, possono condividersi i conteggi di parte ricorrente, non essendovi stata alcuna specifica contestazione dell' e apparendo redatti conformemente alle CP_1
norme di legge.
Conclusivamente, la domanda va quindi accolta e l' condannato al pagamento in favore della CP_1 ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, nell'importo di €.2.031,09, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla erogazione della indennità di
CP_ disoccupazione agricola per l'anno 2020 per n.107 giornate con conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di €.2.031,09, oltre accessori di legge;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in
€.1.312,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7508/2021 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Di Biase Caterina Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Casagli Margherita e Longo Domenico
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.10.2021, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver lavorato, negli anni 2019 per 58 giorni e 2020 per 66 giorni, in qualità di bracciante agricolo, iscritta negli elenchi nominativi degli operai agricoli del comune di Orta
Nova, e nel settore non agricolo alle dipendenze dell'azienda dal 24.02.2020 al 31.05.2020; CP_2
CP_ di aver inoltrato, in data 15.01.2020, domanda all' volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020; che l' , con missiva del 24.06.2021, ha negato la prestazione richiesta in CP_1
quanto la ricorrente non risultava iscritta negli elenchi;
di aver presentato ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale, rigettato con la seguente motivazione: “nel corso del 2020 il lavoratore ha effettuato n. 78 giorni di lavoro extragricolo e n. 66 giornate in qualità di lavoratore agricolo a tempo determinato, ha pertanto svolto in prevalenza lavoro dipendente non agricolo”.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di: “A - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla liquidazione della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 per 107 giorni - per l'effetto condannare l' in persona CP_1
del suo direttore pro-tempore, al pagamento della somma di € 2031,09 a titolo di liquidazione di ds
pagina 1 di 4 agricola 2020 tra quanto spettante e quanto percepito, o di quella maggiore e/o minore che dovesse risultare a seguito delle espletanda istruttoria”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
In particolare, l' ha dedotto che: “la ricorrente è iscritta negli Elenchi degli operari agricoli a CP_1 tempo determinato del Comune di Orta Nova per n. 66 giornate per l'anno 2020 (si veda doc. 1). La ricorrente ha instaurato nel periodo 24.02.20 – 31.05.20 un rapporto di lavoro, con mansioni di operaia, nel settore non agricolo, con la società In ragione del rapporto di lavoro CP_2
instaurato, la ricorrente è stata iscritta al Fondo Lavoratori Dipendenti per il periodo 24.02.20 -
31.05.20 per n. 13 settimane (equivalenti a n. 78 giornate coperte da contribuzione contro la disoccupazione). La domanda di indennità di disoccupazione agricola presentata dalla ricorrente in data 15.01.21 veniva respinta in virtù delle disposizioni contenute nel comma 56 dell'art 1 L. 24.12.07
n. 247”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Preliminarmente, in punto di diritto, deve rammentarsi che l'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r.
1049/70 e 32 l. 264/1949): - iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); - almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
L'indennità di disoccupazione agricola inoltre non spetta ai lavoratori che esercitino attività agricola o non agricola di carattere autonomo, nel caso in cui tale attività sia esercitata in via normale o prevalente. Di tale ipotesi si occupa l'art 2 del DPR 1049 del 1970 che così recita: “
1. I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
2. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957 n 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959 n 463, e della
pagina 2 di 4 legge 22 luglio 1966 n 613”. In definitiva, in queste circostanze, occorrerà verificare il mantenimento dei requisiti per la concessione della prestazione di disoccupazione in quanto, stando all'art 2 citato, il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola si perde allorquando, pur se il lavoratore sia iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, risulti l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti (ovverosia nelle c.d. gestioni autonome), o quando risulti che “i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato”. La norma successiva, ovvero l'art. 3 del medesimo decreto, si occupa invece delle situazioni in cui vengano svolte promiscuamente attività agricole e non agricole, e ne riconosce la cumulabilità al fine del conseguimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola, a condizione che nel biennio assicurativo la contribuzione maturata in agricoltura sia prevalente.
Dispone il detto articolo che: “I periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennità…I lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennità di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente art. 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi
a fruire della indennità ai sensi dell'art. 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949 n. 264 modificato dal precedente art. 1”.
Per la verifica della c.d. prevalenza, deve seguirsi la regola di cui al comma 2 del citato art. 3, che, invero, stabilisce: “a tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ed un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile.”
Orbene, in considerazione della ratio dell' che è quella di porre il lavoratore al riparo dallo stato CP_1
di bisogno derivante dal mancato svolgimento della prestazione lavorativa, è stato precisato in giurisprudenza che l'evento che dà luogo alla tutela previdenziale non è la disoccupazione in genere ma l'inattività derivante dall'estinzione o dall'interruzione di un rapporto di lavoro (Cass. S.U. n. 1732 del 06.02.2003). In coerenza col detto principio, è infatti prevista la detrazione dall'indennità in parola, ordinariamente riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate (entro il limite massimo di 365 giornate annue), delle giornate di lavoro autonomo o dipendente, agricolo e non agricolo, prestate dal lavoratore istante nell'anno: non sussistendo, in tali casi, il requisito giustificativo della provvidenza che è l'inattività dell'istante.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta anche dall' (doc. 2), emerge che le giornate di CP_1
lavoro non agricolo siano state 41 per il periodo dal 24.2.2020 al 31.5.2020.
pagina 3 di 4 Dall'estratto contributivo in atti emerge altresì che, a detto periodo di lavoro non agricolo, corrispondono 9 settimane contributive, inferiori al maggior periodo di lavoro e contribuzione relativo al lavoro agricolo (66 giorni, pari ad 11 settimane, secondo la disposizione sopra riportata).
Ne deriva che vi sia stata, nell'anno 2020, una prevalenza di lavoro agricolo.
A ciò consegue il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione per l'anno 2020, parametrata a 107 giornate (66 in agricoltura + 41 non in agricoltura).
Con riferimento al quantum debeatur, possono condividersi i conteggi di parte ricorrente, non essendovi stata alcuna specifica contestazione dell' e apparendo redatti conformemente alle CP_1
norme di legge.
Conclusivamente, la domanda va quindi accolta e l' condannato al pagamento in favore della CP_1 ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, nell'importo di €.2.031,09, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla erogazione della indennità di
CP_ disoccupazione agricola per l'anno 2020 per n.107 giornate con conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di €.2.031,09, oltre accessori di legge;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in
€.1.312,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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