Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/05/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4015/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a segui- to della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 5.5.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 5.5.2025 è stata fissata con modalità cartola- re per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4015/2023, avente ad oggetto: risarci- mento del danno per responsabilità medica, vertente tra
(C.F.: ) nella qualità di padre del Parte_1 C.F._1 de cuius , rapp.to e difeso dall'Avv. Biagio Trapani (C.F. Persona_1
) ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Santa C.F._2
1
e
-Ricorrente-
(C.F.: ) nella qualità di madre del Parte_2 C.F._3 de cuius , rapp.ta e difesa dall'Avv. Biagio Trapani (C.F. Persona_1
) ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Santa C.F._2
Maria Capua Vetere, Piazza Adriano 33, in virtù di procura in atti;
e
-Ricorrente-
, (C.F.: nella qualità di sorella Parte_3 C.F._4
del de cuius , rapp.ta e difesa dall'Avv. Biagio Trapani Persona_1
(C.F. ) ed elett.te domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Santa Maria Capua Vetere, Piazza Adriano 33, in virtù di procura in atti;
-Ricorrente- nonchè
(C.F.: ) nella qualità di fratello Parte_4 C.F._5 del de cuius , rapp.to e difeso dall'Avv. Biagio Trapani Persona_1
(C.F. ) ed elett.te domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Santa Maria Capua Vetere, Piazza Adriano 33, in virtù di procura in atti;
-Ricorrente- contro
, in persona del Direttore Generale, Controparte_1
Dott. (C.F. ), con sede in , Controparte_2 C.F._6 CP_1
Via Unità Italiana n. 28, (C.F. e P. IVA , rapp.ta e difesa P.IVA_1 dall'Avv.to Francesco Paura (C.F. ) in virtù di procu- C.F._7
ra in atti;
-Resistente-
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti e: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del
5.5.25 trattata con modalità cartolare.
Per la struttura sanitaria resistente: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del 5.5.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
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Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Gli istanti hanno proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. nei confronti dell' , al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1
danni derivanti da un intervento chirurgico cui è stato sottoposto il proprio congiunto e che, nella prospettazione offerta dai ricor- Persona_1
rente, ne avrebbe determinato il decesso.
I ricorrenti, più precisamente, hanno dedotto che il decesso del proprio assi- stito sarebbe stato causato da un deficit nell'assistenza prestata al sig.
[...]
nelle ore successive all' intervento chirurgico resosi neces- Per_2 Per_1
sario per le lesioni riportate a causa di un sinistro stradale verificatosi in data
11 agosto 2021.
Infatti, a seguito del predetto sinistro, il sig. veniva soc- Persona_1 corso dall' emergenza sanitaria 118 e, in ragione delle condizioni cliniche riscontrate, veniva accompagnato in regime di urgenza presso il pronto soc- corso del presidio ospedaliero di Sessa Aurunca.
All'accesso presso la struttura, il paziente veniva sottoposto agli accertamen- ti diagnostici, compresi gli esami strumentali e i prelievi ematochimici, per il riscontro di un quadro clinico riconducibile a “politrauma con particolare evidenza di una vasta ferita crurale sinistra sanguinante.”
L'esame tomografico (TAC) confermava la presenza di “lesione dei tessuti muscolari a carico del perineo e della regione posteriore della coscia di si- nistra (tratto prossimale)”, contestualmente, gli esami ematochimici docu- mentavano un quadro compatibile con “un iniziale stato di anemizzazione”.
Parte ricorrente ha rappresentato che, a seguito della diagnosi, Persona_1
è stato sottoposto ad intervento chirurgico nel corso del quale sa-
[...]
rebbe stata effettuata una emostasi con punti trasfissi in vycril 1 e apposi- zione di colle biologiche (tabotamp).
Secondo quanto riferito dalla parte ricorrente, al termine della procedura, il signor è stato ricondotto presso il pronto soccorso dove è rimasto Per_1
degente in barella.
Parte ricorrente ha evidenziato che dall'analisi della documentazione sanita- ria e in particolare dalla cartella clinica non risultano annotazioni attestanti
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l'effettuazione di controlli clinici periodici nelle ore successive all'intervento chirurgico, fatta eccezione per l'esecuzione di un ECG alle ore 3:02.
I ricorrenti hanno precisato che non è stata, altresì, riportata alcuna indica- zione circa la somministrazione di terapia medica, né di trattamenti di sup- porto emodinamico pur in presenza di un quadro clinico potenzialmente cri- tico.
I ricorrenti hanno inoltre rilevato che l'emocromo eseguito alle 04:26 del 12 agosto 2021 ha documentato un'ulteriore significativa riduzione dei valori emoglobina, configurando un aggravamento dello stato di anemizzazione del paziente verosimilmente in evoluzione rispetto al quadro già emerso nei precedenti esami di laboratorio.
I ricorrenti hanno altresì precisato che, alle 05:12 del 12 agosto 2021, è stato allertato un medico rianimatore, il quale ha proceduto ad annotare in cartella clinica le condizioni del paziente, rappresentando quanto segue: “Pz pallido, sudato, confuso SO2 96%, polso tachicardico”, per cui “vista la gravità del caso si dispone immediatamente ricovero in Terapia Intensiva per le cure urgenti del caso shock post-traumatico”.
Alle 05:27 del 12 agosto 2021 il signor è stato trasferito e accolto Per_1
presso il reparto di terapia intensiva.
I ricorrenti hanno sostenuto che, al momento dell'ingresso, il paziente versa- va in un quadro clinico gravemente compromesso “con stato di shock con pressione arteriosa non percepibile, in stato confusionale e con respiro su- perficiale, fu quindi necessario intubarlo ed assisterlo con ossigeno”.
E' stato poi dedotto che, alle ore 5:35, si è verificato un arresto cardiaco che, nonostante l'assistenza rianimatoria posta in essere dal personale sanitario, conduceva alle ore 6.30 al decesso del sig. . Persona_1
Gli istanti hanno inoltre dedotto che, in sede di ATP, venivano nominati, quali CTU, il Prof. ed il Prof. i quali, a Persona_3 Persona_4
seguito di accurata analisi della documentazione medica e discussione me- dico legale con i periti (medici legali) di parte intervenuti, concludevano per un giudizio di piena responsabilità a carico dei sanitari della , CP_3
presidio che ebbero in cura il Sig. Controparte_4 Persona_1
addebitando la sua morte ai comportamenti posti in essere dagli
[...] stessi a seguito dell'intervento chirurgico.
Nella relazione peritale di legge: (…) prima dell'analisi delle condotte tec-
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nico-professionali dei sanitari intervenuti nella vicenda esiziale del sig.
, è necessario rilevare come nel caso possa addivenirsi ad una Per_1
diagnosi probabilistica, ma non certa, della causa mortis in assenza di dati necroscopici desumibili da un'eventuale autopsia (i cui esiti non sono nel caso disponibili).”
L'istante, dunque, ha dedotto che il consulente tecnico d'ufficio (CTU) inca- ricato ha rassegnato le proprie conclusioni peritali medico-legali dal seguen- te tenore: “ (…)gli elementi tecnici evincibili dalla documentazione in atti consentono comunque di attribuire la causa del decesso del sig. Per_1 all'insorgere di quella condizione di sofferenza emodinamica, respiratoria, metabolica e neurologica che si è soliti frequentemente osservare in sogget- ti vittime di un politraumatismo (incidente della strada) e che suffraga pie- namente la diagnosi di shock post – traumatico.”
Ha concluso sostenendo “Tali dati consentono di affermare, rispetto al pe- riodo post-operatorio (dalle 1:30 alle 5:14 del 12/8), che in caso di corretto
e costante monitoraggio clinico/laboratoristico del paziente e di opportuna ed adeguata terapia di supporto volemico/fluido-terapica con adeguato cri- terio probabilistico – più probabilmente che non – avrebbe consentito di in- terrompere il meccanismo fisiopatologico dello shock traumatico, senza mai giungere alla terminale fase di irreversibile squilibrio clinico ed emodina- mico che precede la morte. In altri termini - dal punto di vista controfattua- le - una corretta condotta assistenziale avrebbe nel caso di interesse con- sentito la sopravvivenza del sig. .” Persona_1
Si è costituita in giudizio l' , la quale ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, di cui hanno chiesto il rigetto.
Più precisamente, la convenuta ha sollevato eccezioni di carenza di legitti- mazione attiva in capo ai ricorrenti, deducendo che gli stessi non avrebbero provato la loro qualità di eredi del deceduto come previsto dalla normativa in materia, sostenendo “la prova della qualità di eredi rientra, pertanto, nell'onere probatorio dei ricorrenti, onere allo stato non assolto, non es- sendo sufficiente, come chiarito a più riprese anche dalla giurisprudenza più recente, nemmeno la prova della sola delazione, necessitando a tale scopo prova dell'accettazione, mediante aditio oppure per effetto di pro he- rede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.
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(Cassazione civile, sez. lav., 30/04/2010, n. 10525).”
Nel merito, la convenuta ha richiesto il rigetto di ogni domanda avanzata dall'istante, ritenendo la stessa infondata tanto in fatto quanto in diritto, si in ordine all'an che al quantum debeatur.
Ha concluso chiedendo: “- In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per indeterminatezza di an e/o quantum;
- Ancora in via prelimina- re, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo agli odierni ricor- renti;
- Nel merito, rigettare integralmente l'avversa domanda giudiziale, in quanto infondata in fatto e in diritto e non quantificata;
- In via del tutto su- bordinata, ridurre a quanto di ragione la pretesa economica di parte istan- te, secondo quanto eventualmente emerso dopo l'espletamento delle attività istruttorie necessarie alla conclusione del giudizio;
- In via istruttoria e me- ramente gradata, disporsi nuova CTU per tutti i motivi suesposti;
- Per
l'effetto, condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio”
La legittimazione attiva
In primo luogo, va detto che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva
o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provar- la, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”. (Cassazione civile sez. un. 16 febbraio
2016 n. 2951).
I ricorrenti hanno offerto la prova della titolarità del rapporto giuridico posto a fondamento della domanda sia sotto il profilo attivo che passivo, mediante la documentazione allegata ovvero il certificato integrale di stato di famiglia storico e la cartella clinica relativa al loro congiunto, poi deceduto, avverso i quali parte convenuta non ha mosso specifica contestazione.
La responsabilità
Passando al vaglio del merito, avuto riguardo alla vicenda clinica del de cuius per come ricostruita in premessa, si osserva come “In tema di respon- sabilità contrattuale, della struttura sanitaria incombe sul paziente che agi- sce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'evento di danno(aggravamento della patologia preesistente ovvero insor- genza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non po- tendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio del- la maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, in-
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combe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ” (Cass. Sez. 3 -, Ord. n. 20812 del 20/08/2018).
Nel caso in esame i ricorrenti, quindi, devono provare il nesso tra la morte del e la condotta medica omissiva contestata. Persona_1
Ebbene, si ritiene che gli istanti abbiano assolto al proprio onere, in quanto dalla documentazione medica in atti e soprattutto dalla consulenza medica espletata si ravvedono elementi idonei e sufficienti per ritenere raggiunta la prova relativamente all'accertamento del nesso di causalità tra le condotte omissive denunciate e l'evento dannoso, ossia il decesso del Persona_5
retta.
Ciò premesso in merito alla natura della responsabilità in esame, va richia- mato il seguente principio giurisprudenziale condiviso da questo giudice “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agi- sca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allega- zione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il de- bitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'al- trui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di ri- parto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debi- tore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del dan- no si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta sca- denza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri ac- cessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei be- ni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di ina-
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dempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadem- pimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)”. (Cassazione civile sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
In sostanza, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il ri- sarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte
(legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera alle- gazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si la- menti un inesatto adempimento dell'obbligazione.
Partendo da tale presupposto, la Suprema Corte, nella sentenza n. 577 del
2008 già sopra richiamata, ha affermato che, affinché l'inadempimento o l'inesatto adempimento assumano rilevanza, è necessario che il danneggiato alleghi la sussistenza di uno specifico inadempimento che sia causa o con- causa, in termini di efficienza causale, del danno.
Va precisato, per completezza, che l'inadempimento rilevante non è indivi- duabile soltanto in quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore, in merito alla condotta causalmente rilevante, deve essere qualificata e dunque specifica nonché le- gata, almeno sotto il profilo astratto, da nesso causale con il danno per il quale si chiede il risarcimento.
Sotto tale profilo, si riporta il principio di diritto espresso dalla Suprema
Corte sul tema: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sani- taria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limi- tarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza
o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
Va aggiunto che per le prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tec- nici di particolare complessità resta in ogni caso a carico della struttura sani- taria allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
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In definitiva la struttura sanitaria deve offrire la prova positiva che il proprio personale sanitario abbia agito secondo l'ars medica relativa al tempo in cui ha prestato la propria attività professionale.
A tale riguardo, va richiamato il seguente principio giurisprudenziale “A prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, e della qualificazione della responsabilità extracontrattuale ov- vero contrattuale per contatto sociale del sanitario o della clinica, occorre che venga provato l'inadempimento o l'inesatto adempimento del medico: in particolare incombe sul paziente in ossequio al principio di vicinanza della prova - provare l'esistenza del contatto e allegare la cattiva esecuzione del- la prestazione ricevuta nonché l'aggravamento della situazione patologica astrattamente ricollegabile all'inesatto intervento;
mentre resta a carico del sanitario e della struttura la prova della diligenza della prestazione e che gli eventuali esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevi- sto ed imprevedibile, non evitabile anche avendo osservato le regole tecni- che del caso” (Tribunale Roma sez. XIII 16 ottobre 2017 n. 19388).
Quanto, infine, al nesso di causalità tra condotta (del medico ovvero della struttura sanitaria) ed evento (danno riportato all'esito dell'operazione ovve- ro del trattamento sanitario), va applicato il seguente principio “Se è vero che gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale, l'esclusione da parte del consulente dell'inadempimento altro non è che il raggiungimento della prova della mancanza del nesso causale tra l'evento e la condotta dei medi- ci, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico re- sponsabile solo se il primo sia "più probabile (che non)" attribuibile al se- condo, per la presenza di fattori che probabilisticamente ad esso lo ricon- ducono e per l'assenza di fattori che lo riconducano ad altra causa”. (Cas- sazione civile sez. III 20 ottobre 2014 n. 22225).
In definitiva, l'esistenza del nesso di causalità richiede l'accertamento che, con un elevato grado di credibilità razionale, valutato anche alla luce dell'insussistenza nel caso concreto di fattori alternativi, emerga che la con- dotta del medico o della struttura sia stata causa dell'evento, secondo la re- gola del “più probabile che non”.
Va, dunque, escluso ogni automatismo e va, altresì, esclusa ogni valutazione
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astratta, dovendo l'accertamento essere operato in termini concreti e secon- do la logica del più probabile che non.
Ciò posto, applicando i principi esposti, la domanda in esame risulta fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di quanto si dirà.
In primo luogo, va detto che risulta documentalmente provato e comunque non contestato (cfr. documentazione medica allegata al fascicolo di parte at- trice) che il de cuius , risultava assistito presso la struttura Persona_1 sanitaria “P.O. San Rocco Sessa Aurunca”.
Va evidenziato che, nella comparsa di costituzione e risposta, la struttura convenuta ha in buona sostanza confermato che il era un paziente Per_1
che era stato operato presso di essa in data 12.08.2021 ore 05.27 a seguito di un incidente stradale.
Orbene, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, adeguatamente argomentata, scevra da vizi logici e frutto di uno scrupoloso esame della documentazione medica prodotta, emerge come la mancanza di un'accurata assistenza clinica, nelle ore successive ad un deli- cato intervento chirurgico, resosi necessario per le conseguenze di un sini- stro stradale, abbia determinato il decesso del paziente.
Sulla scorta delle risultanze della C.T.U., è quindi ragionevole affermare che l'inidonea condotta tecnico professionale dei sanitari del P.O. “San
Rocco di Sessa Aurunca” per omessa assistenza clinica in paziente, che mo- strava evidenti segni di debolezza e sofferenza (pallore, sudorazione etc) abbia contribuito in maniera decisiva nel determinismo del decesso del pa- ziente.
Nell'elaborato peritale, infatti, si legge che “…Gli elementi tecnici evincibili dalla documentazione in atti consentono comunque di attribuire la causa del decesso del sig. all'insorgere di quella condizione di soffe- Per_1
renza emodinamica, respiratoria, metabolica e neurologica che si è soliti frequentemente osservare in soggetti vittime di un politraumatismo (inci- dente della strada) e che suffraga pienamente la diagnosi di shock post – traumatico (..). In sostanza, nella vicenda di interesse, emerge un censura- bile vuoto assistenziale nel periodo post-operatorio di circa 4 ore, compen- diato dall'assenza in tale fase di un concreto monitoraggio dei parametri vi- tali ed ematochimici del paziente, oltre che di qualsivoglia terapia di sup- portovolemico e fluidoterapico. Tale condotta fu senza dubbio inescusabile
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poiché trattavasi di paziente politraumatizzato, con vasto sfacelo tissutale di coscia con sanguinamenti attivi, appena sottoposto ad una delicata proce- dura chirurgica di emostasi e ricostruzione dei piani muscolari dell'arto traumatizzato” (…..) Tali dati consentono di affermare, rispetto al periodo post-operatorio (dalle 1:30 alle 5:14 del 12/8), che in caso di corretto e co- stante monitoraggio clinico/laboratoristico del paziente e di opportuna ed adeguata terapia di supporto volemico/fluido-terapica con adeguato crite- rio probabilistico – più probabilmente che non – avrebbe consentito di in- terrompere il meccanismo fisiopatologico dello shock traumatico, senza mai giungere alla terminale fase di irreversibile squilibrio clinico ed emodina- mico che precede la morte. In altri termini - dal punto di vista controfattua- le - una corretta condotta assistenziale avrebbe nel caso di interesse con- sentito la sopravvivenza del sig. .” Persona_1
In effetti, la grave complicanza è confermata dai dati di laboratorio nonché dalla relazione peritale.
Il signor tra l'altro risultava sofferente, con agitazione ed appren- Per_1
sione, cute pallida e fredda, sudorazione algida e piloerezionescarno, parti- colari questi che non potevano sfuggire al personale al quale era affidata la sorveglianza e la cura dello stato di salute dello stesso, soprattutto alla pre- senza di indiscutibili fattori di alta fragilità.
Se fosse stata eseguita dal personale medico del presidio ospedaliero di Ses- sa Aurunca una attenta visita medica, certamente non sarebbero sfuggiti se- gni e/o sintomi caratteristici di una grave condizione del paziente.
Più precisamente, dalla cartella clinica in atti, emerge che l'intervento ebbe inizio con la preanestesia ed anestesia alle ore 00.05 del 12 agosto 2021 ed ebbe termine alle ore 01.30. Tuttavia, alcun controllo clinico risulta dagli at- ti clinici presi in esame (Cartella Clinica n° 2202 e dalla documentazione del Pronto Soccorso) prima e dopo le ore 03.02 del 12.08.2021.
Solo alle ore 03.02 venne eseguito un ECG che mostrava segni di ischemia ed altre alterazioni elettrocardiografiche che consentivano di descriverlo come “ECG Anormale” ma nulla venne fatto per gli approfondimenti neces- sari così come le necessarie cure da intraprendere.
Dalle ore 03.02 alle ore 05.12 la documentazione clinica è assolutamente muta per eventuali prestazioni o assistenza prestata al Sig. Controparte_5
[.
.
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Il ricovero in Pronto Soccorso, successivo all'intervento chirurgico, non era assolutamente adeguato a seguire il decorso post-operatorio in quanto il Sig.
non venne monitorato con le modalità richieste nel post- Per_1
intervento.
Dunque, il paziente non era seguito adeguatamente e, nonostante l'ECG del- le ore 03.02 destasse allerta, nulla venne fatto per approfondire o dare ogni supporto utile a migliorare la funzione di pompa cardiaca che mostrava una sicura sofferenza miocardica.
Dagli atti di causa emerge che il , nonostante fosse oggettivamente Per_1
in gravi condizioni emodinamiche già alle ore 03.02 del 12 agosto, non ven- ne praticato alcun ulteriore controllo o alcun sostegno terapeutico fino alle ore 05.12, quando il rianimatore dispose il ricovero immediato in terapia in- tensiva.
Il ricovero dalla cartella clinica risulta avvenuto alle ore 05.27 e le manovre di RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) iniziarono, come da diario clini- co, alle ore 05.35.
Il decesso del Sig. e' stato dichiarato alle ore 06.30 del Persona_1
12.08.2021.
Dalla lettura della cartella clinica, in sostanza, si evince che l'assistenza post-chirurgica dalle ore 01.30 alle ore 05.12 fu assolutamente inadeguata a seguire il caso clinico del Sig. che invece aveva necessi- Persona_1
tà di essere ricoverato in un ambiente intensivo al fine di garantire un corret- to monitoraggio e le terapie più idonee a fronteggiare le complicanze inter- venute nel post-operatorio.
Nella relazione peritale, si legge quanto segue: “nelle 6 ore successive all'evento traumatico è opportuno provvedere al sostegno volemico e flui- doterapico del paziente, oltre che ad un assiduo monitoraggio dell'equilibrio emodinamico, proprio per l'elevato rischio di sviluppare in tale intervallo cronologico le manifestazioni cliniche dell'ipovolemia da shock post-traumatico. In aggiunta, nel caso trattavasi di paziente trauma- tizzato con un vasto sfacelo della regione mediale e posteriore terzo supe- riore di coscia con sanguinamento venoso cospicuo, sottoposto a procedura chirurgica riparativa, quindi un soggetto da monitorare in maniera conti- nua con rilevazione dei parametri vitali, FC, PA, diuresi, emocromi ravvi- cinati .Peraltro, la raccomandazione ad un attento monitoraggio dei para-
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metri emodinamici e vitali fu posta anche dall'anestesista presente nell'intervento di riparazione della lesione crurale. Nella delicata fase di degenza post-operatoria in PS fu eseguito solo un emocromo (04:26 del
12/08 con un Hb 8.7 gr/dl - val. normali 14-17,5), non fu mai rilevata la pressione arteriosa sistemica e non fu fatto alcun monitoraggio della diure- si.Un ECG praticato intorno alle 3:00 documentava una tachicardia sinusa- le con modifiche diffuse del tratto ST, in sostanza un quadro ECG-grafico per nulla rassicurante, anche a fronte della recente storia clinica del pa- ziente, e come tale meritevole di opportuno approfondimento ed attenzione da parte dei Curanti. Solo alle ore 5.14 del 12/8 il sig. fu visitato Per_1
dal rianimatore, che ne dispose – per la gravità del quadro clinico generale
– l'immediato trasferimento in Terapia Intensiva.In sostanza, nel caso in esame, emerge un vuoto assistenziale nel periodo post-operatorio di circa 4 ore, compendiato dall'assenza in tale fase di un monitoraggio dei parametri vitali ed ematochimici del paziente, oltre che di qualsivoglia terapia di sup- porto volemico e fluidoterapico. Tale condotta fu senza dubbio inescusabile poiché trattavasi di paziente politraumatizzato, con vasto sfacelo tissutale di coscia con sanguinamenti attivi, appena sottoposto ad una delicata proce- dura chirurgica di emostasi e ricostruzione dei piani muscolari dell'arto traumatizzato.”
In definitiva, le risultanze della C.T.U. hanno confermato l'esistenza del rapporto di causalità tra i fatti lamentati dai ricorrenti e l'exitus infausto.
Invero, ad un'attenta e scrupolosa assistenza post-operatoria non avrebbero potuto sfuggire gli evidenti sintomi caratteristici del c.detto “shock post- traumatico” che avrebbe reso possibile l'individuazione attuare la migliore terapia in relazione alla fase di shock ed evitare quindi il decesso del pazien- te..
Va aggiunto che la struttura convenuta non ha fornito la prova liberatoria volta alla dimostrazione della diligente esecuzione della prestazione medica
(controllo clinico) ovvero della riconducibilità dell'esito infausto della vi- cenda clinica de qua ad un evento imprevisto ed imprevedibile, che avrebbe, di fatto, interrotto il nesso di causalità tra la condotta e il danno lamentato.
Anzi, sul punto, si osserva infatti come il CTU abbia fermamente chiarito che “trattavasi di paziente traumatizzato con un vasto sfacelo della regione mediale e posteriore terzo superiore di coscia con sanguinamento venoso
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cospicuo, sottoposto a procedura chirurgica riparativa, quindi un soggetto da monitorare in maniera continua con rilevazione dei parametri vitali, FC,
PA, diuresi, emocromi ravvicinati.”
Il danno risarcibile
In primo luogo, occorre evidenziare che gli attori hanno chiesto sia il risar- cimento del danno iure proprio che il risarcimento del danno iure heredita- tis. Dunque, la richiesta di risarcimento, a prescindere dalla differente posi- zione sostanziale di ciascuno degli istanti, va esaminata sotto entrambi i pro- fili. Il danno iure hereditatis comprende ogni diritto risarcitorio consolidato- si nella sfera giuridica della vittima al momento del decesso e, pertanto, tra- smissibile agli eredi perché facente parte del patrimonio giuridico del de cuius. Si tratta, dunque, del risarcimento relativo esclusivamente ai danni che l'evento lesivo ha prodotto direttamente nella sfera giuridica della vitti- ma principale. Per quanto concerne il danno iure proprio da morte di con- giunto, va detto che tale voce di danno comprende le conseguenze prodotte- si direttamente nella sfera giuridica dei congiunti a causa del fatto lesivo di cui è stato vittima il proprio parente. Dunque, si tratta di danni che, pur traendo origine dallo stesso evento lesivo, si producono direttamente nella sfera giuridica di terzi soggetti, in virtù di un significativo e concreto rap- porto parentale con la vittima principale del fatto dannoso. In definitiva, viene in rilievo un'ipotesi di illecito plurioffensivo, contraddistinto dal fatto che un unico evento lesivo ha determinato le verificazioni di un fatto danno- so nella sfera giuridica di più soggetti. Ciò detto, occorre esaminare separa- tamente le due voci di danno, evidenziando quanto segue. In primo luogo, va detto che “Gli eredi della persona uccisa non possono invocare il diritto al risarcimento “iure successionis” del danno da perdita della vita, costi- tuendo il bene giuridico “vita” un bene autonomo fruibile in natura solo da parte del titolare e la cui soppressione, proprio in conseguenza del decesso del titolare di tale bene, è insuscettibile di configurare un danno risarcibile attesa la funzione meramente compensativa della responsabilità civile”
(Cassazione civile sez. un. 22 luglio 2015 n. 15350). Con riferimento al danno biologico, invece, la Suprema Corte di cassazione ha asserito che: " Il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile, e conseguentemente trasmissibile "iure hereditatis", ove intercorra un apprez- zabile lasso di tempo (nella specie, dieci giorni) tra le lesioni colpose e la
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morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale”. (Cassazione civile sez. III 19 ottobre 2016 n.
21060). Orbene, nel caso di specie, alla luce dei fatti di causa, non risulta configurarsi un danno consolidatosi nella sfera giuridica del de cuius e tra- smissibile ai ricorrenti. In ogni caso, va aggiunto che rimasta del tutto sfor- nita di prova la sussistenza di un danno risarcibile di tale natura. Con riferi- mento al danno iure proprio, occorre precisare che “…nel danno "iure pro- prio" conseguente alla morte del congiunto va ristorato l'interesse costitu- zionalmente protetto ed ingiustamente leso dallo sconvolgimento della vita familiare (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), integrante un pre- giudizio di tipo esistenziale da cui discende la lesione dei diritti inviolabili della famiglia (art. 2, 29 e 30 cost.): tale danno va risarcito come danno non patrimoniale e non va duplicato con il danno cd. morale”. (Tribunale Lucca
09 giugno 2015 n. 1046). Per quanto concerne, invece, le modalità di liqui- dazione del danno iure proprio per perdita di congiunto, va detto che “la li- quidazione del danno morale iure proprio sofferto per il decesso di un fami- liare causato da un fatto illecito altrui sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equi- tativi del giudice di merito”. (Cassazione civile sez. III 13 gennaio 2016 n.
336).
In definitiva, alla luce dei richiamati principi, il danno in esame deve essere liquidato secondo un criterio equitativo, da parametrare alla natura del rap- porto parentale che di volta in volta viene in rilievo.
Ciò premesso, occorre precisare, però, che il danno iure proprio può essere riconosciuto solo in presenza di un legame significativo tra la vittima ed i prossimi congiunti. Nel caso di specie, lo stretto rapporto di parentela con la vittima e il fatto, emerso dalle deduzioni e dagli atti di causa, inducono a ri- tenere sussistente il rapporto affettivo significativo che deve contraddistin- guere il legame posto a fondamento di tale voce di danno.
Con riferimento al quantum del risarcimento, si ritiene che la liquidazione vada effettuata tenendo conto delle Tabelle di Milano attualmente in vigore, seguendo il criterio dell'integrazione a punti ivi previsto.
Dovrà poi tenersi conto dell'età della vittima al momento del decesso (37
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anni), dell'età dei congiunti al momento del decesso (madre 69, padre 67, sorella 42, fratello 34 ), della natura del rapporto parentale sussistente tra la vittima e i ricorrenti (madre, padre, sorella e fratello), della sussistenza o meno della convivenza con la vittima (convivenza con nessuno dai certifica- ti di stato di famiglia in atti).
Si ritiene, alla luce di tutti gli elementi sopra riportati, complessivamente considerati, di dover liquidare, in via equitativa, a titolo di danno iure pro- prio in favore di:
la somma di euro € 242.482,00, considerando che il fi- Parte_1
glio deceduto risulta essere cancellato dal certificato di stato di famiglia in data 13.11.2007.
, considerando che dal certificato di stato di famiglia ri- Parte_3 sulta cancellata in data 31.11.2007 all'età di anni 28, la somma di euro
91.692,00.
la somma di euro 95.088,00 , considerando che risulta Parte_4
essere cancellato dal certificato distato di famiglia in data 26.06.2019. la somma di euro € 305.058,00, considerando che il figlio Parte_2
deceduto risulta essere cancellato dal certificato di stato di famiglia in data
13.11.2007.
Va infine precisato che, per costante giurisprudenza, in tema di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in
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concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni, i convenuti in solido dovranno corrispondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati rispettivamente sull'importo sopra riconosciuto devalutato, in base agli indici ISTAT, al mese di agosto del 2021, quale momento del decesso e, quindi, anno per anno, a partire dal mese di agosto del 2022 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese
Nei rapporti tra ricorrenti e convenuta, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. In forza del principio della soccom- benza, vanno poste a carico della convenuta anche le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
- accoglie, nei limiti riportati in parte motiva, la domanda di risarcimento proposta dai ricorrenti e, per l'effetto, condanna la struttura resistente al pagamento della somma di € 242,482 in favore di;
al Parte_1 pagamento della somma di € 91.692,00, in favore di;
Parte_3 al pagamento della somma di € 95.088,00 in favore di Parte_5
[..
e al pagamento della somma di € 242.482,00, in favore di
[...]
, oltre interessi, su ciascuno dei predetti importi, al tasso legale Pt_2 inizialmente calcolati rispettivamente sull'importo sopra riconosciuto de- valutato, in base agli indici ISTAT, al mese di agosto del 2021, quale momento del decesso e, quindi, anno per anno, a partire dal mese di ago- sto del 2022 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate;
dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori
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interessi al tasso legale;
- condanna la struttura resistente al pagamento delle spese di lite, in favore dei ricorrenti, che liquida nella somma di € 22.289,00 per compensi e di €
1.00,00 per spese (tenendo conto anche delle spettanze relative al proce- dimento di ATP), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore;
- pone le spese occorse per la CTU redatta in sede di ATP a carico della struttura resistente.
Santa Maria Capua Vetere, 5.5.25
Il Giudice dott.ssa Maria del Prete
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