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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/10/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 5583 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 5583/2024 R.G., promossa
DA
cod. fisc. , in persona dell'amministratore delegato pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Riccardo Del Neri, che la rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 29.10.2024
OPPONENTE-CONVENUTA SOSTANZIALE contro cod. fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 nella qualità di mandataria della , elettivamente domiciliata presso lo studio CP_2 dell'avv. Maria Dadea che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata il 10.01.2025
OPPOSTA-ATTRICE SOSTANZIALE oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di vendita;
domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. o, in alternativa, ex art. 1463 c.c. e di restituzione del prezzo;
Conclusioni delle parti:
1 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni di seguito trascritte:
- per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertati fatti per cui è causa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- in via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
1166/2024 del 20.09.2024, n. 4713/2024 R.G., del Tribunale di Ancona, risultando l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- in via principale: per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo emesso in assenza dei presupposti di legge dal Tribunale di Ancona n.
1166/2024 del 20.09.2024, nel procedimento civile rubricato al n. 4713/2024 R.G. e, comunque, rigettare ogni e qualsivoglia domanda di pagamento avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- in via restitutoria: per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa, ed in ragione del pagamento eseguito dalla in favore della in data 29.05.2025, condannare la alla restituzione in Parte_1 CP_1 CP_1 favore della della somma di € 98.826,54, oltre interessi legali e rivalutazione, se ed in quanto dovuti;
Parte_1 dalla data del pagamento al saldo effettivo.
Con ogni conseguente statuizione e vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
- per l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi in fatto e diritto esposti nel presente atto: in via preliminare: disporre la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n.1166/2024 emesso dal Tribunale di
Ancona, ai sensi e agli effetti dell'art. 648 c.p.c.; nel merito, confermare il Decreto ingiuntivo n.1166/2024 emesso dal Tribunale di Ancona, previo accertamento e declaratoria: in via principale, di risoluzione/inefficacia del contratto di compravendita intercorso tra e CP_2 Pt_1 in forza dell'Ordine n. 35 del 10.11.2022 relativo all'acquisto di n. 3600 unità di componenti elettronici, ai
[...] sensi e agli effetti dell'art. 1453 C.C. per inadempimento dell'obbligazione del venditore di consegnare la merce compravenduta, con conseguente condanna di ai sensi e agli effetti dell'articolo 1493 C.C., alla Parte_1 restituzione del corrispettivo di € 81.000,00 (euro ottantuno mila/00), oltre interessi, come per legge, dal dovuto al saldo e, in ogni caso, della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
in via alternativa, di risoluzione/inefficacia del contratto di compravendita intercorso tra e CP_2 Pt_1 in forza dell'Ordine n. 35 del 10.11.2022 relativo all'acquisto di n. 3600 unità di componenti elettronici, ai
[...]
Pt_ sensi e agli effetti dell'art. 1463 C.C., con conseguente condanna di P.G.A. alla restituzione del corrispettivo di
€ 81.000,00 (euro ottantuno mila/00), oltre interessi, come per legge, dal dovuto al saldo, e, in ogni caso, della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese del presente giudizio, anche con riferimento all'art. 88 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1166 del Parte_1
20.09.2024 emesso da questo tribunale che l'ha condannata a pagare a favore della CP_1
quale mandataria della (società russa), la somma di € 81.000, oltre interessi
[...] CP_2
e spese processuali, a titolo di restituzione del prezzo di merci acquistate e pagate in anticipo dall'acquirente ma mai ricevute da quest'ultima, prezzo che ha asserito di aver CP_2 CP_2 pagato indebitamente.
L'opponente ha preliminarmente richiesto di rigettare l'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, risultando l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
nel merito, ha eccepito la nullità
e/o inefficacia e/o illegittima del predetto decreto ingiuntivo, chiedendone in ogni caso la revoca, e comunque il rigetto di ogni e qualsivoglia domanda di pagamento avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si è costituita ritualmente in giudizio quale mandataria di chiedendo la CP_1 CP_2 provvisoria esecuzione del predetto decreto ingiuntivo. Parte opposta ha domandato la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore ex art. 1453 c.c. all'obbligo di consegnare la merce e la restituzione del prezzo pagato ex art. 1493 c.c. ovvero, in alternativa, per impossibilità sopravvenuta totale ex art. 1463 c.c. di consegna della merce e, per l'effetto, ha domandato la restituzione del prezzo pagato ex art. 2033 c.c.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 171 ter cpc formulando le rispettive richieste, anche istruttorie. Dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione, il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del
26.05.2025. La causa non ha necessitato di ulteriore attività istruttoria oltre a quello documentale ed è stata quindi trattenuta in decisione.
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da PG è in parte infondata per le ragioni appresso spiegate.
A tal fine, occorre procedere all'esame dei singoli motivi di opposizione e quindi preliminarmente va decisa l'eccezione di parte attrice opponente circa il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente.
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di ad agire nei suoi CP_1 confronti per difetto di procura e carenza dei poteri di rappresentanza in giudizio.
Tale eccezione non è fondata.
3 Il contratto di mandato con rappresentanza del 5/08/2024 prodotto da (cfr. CP_1 doc. n. 3 parte opposta) è idoneo, nel suo contenuto, a dimostrare la sussistenza della legittimazione a stare in giudizio per conto della mandante per porre in essere ogni CP_2 atto e attività, di natura giudiziale e stragiudiziale, diretta a conseguire specificamente la riscossione del credito di euro 81.000,00 di cui all'ordine n. 35 (rif. Contratto n.
380/25905995/00229 del 03.06.2015) emesso da in data 10.11.2022 per l'acquisto di CP_2
n. 36 codici 8536508000 da consegnare entro il mese di febbraio 2023 (il riferimento nel contratto di mandato all'ordine n. 36 anziché al n. 35 è chiaro che è stato frutto di un mero refuso, in quanto gli altri dati presenti nel mandato sono chiaramente riferiti all'ordine n. 35: quale la data di consegna prevista per febbraio 2023, il fatto che il prezzo di € 81.000 è stato già pagato in anticipo).
3. Non fondata è anche la contestazione di parte opponente concernente la non precisa indicazione del nominativo del legale rappresentante della mandante in CP_2 quanto ciò risulta chiaramente dal doc. n. 7 del fascicolo di parte opposta denominato
“contratto di mandato con dichiarazione in calce”. Da tale documento risulta che colui che ha rilasciato il mandato per è il sig. (abbreviato CP_2 Persona_1 CP_3 che ha firmato nella sua qualità di legale rappresentante p.t. della stessa società mandante. La sua funzione di direttore generale risulta poi provata dal certificato estratto dal registro delle persone giuridiche russo (cfr. doc. n. 6, pag. 18, tradotto in inglese) e dalla dichiarazione resa in tale veste e depositata quale doc. n. 16 (allegata alla seconda memoria istruttoria).
Al riguardo, si rileva che l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (cfr. Cass. S.U. n.
4810 del 2004). Parte 4. Nel merito si rileva che le parti sono concordi nel fatto che non ha potuto consegnare la merce acquistata (schede elettroniche da incorporare in elettrodomestici), e pagata in anticipo da (fatto non contestato, oltreché provato, cfr. doc. n. 9 allegato CP_2 alla comparsa), a causa dell'introduzione, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina nel mese
4 di febbraio 2022, di nuove sanzioni a carico della Russia previste dal reg. UE 833/2014, art. 2 bis secondo cui “è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, beni e tecnologie elencati nell'allegato VII, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare
e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia”, con divieto all'esportazione dei beni rientranti nella voce doganale n. 85365080.
La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 c.c., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha: sia nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore;
sia nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione
(cfr. e multis Cass. n. 16315 del 2007, e successive conformi).
In caso di impossibilità oggettiva sopravvenuta non imputabile a nessuna delle parti il contratto deve intendersi risolto di diritto ex art. 1463 c.c., con conseguente estinzione dell'obbligazione ex art. 1256, primo comma, c.c. dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto. La pronuncia giudiziaria sul punto è di mero accertamento.
L'azione a disposizione della parte non inadempiente per ottenere dalla controparte la restituzione di quanto dovuto, a causa dell'impossibilità di ricevere la controprestazione, è quella di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., come nella specie formulata da per conto di con l'azione monitoria, che pertanto è ammissibile. La risoluzione CP_1 CP_2 opera retroattivamente. A fronte dell'automatico operare dell'effetto risolutivo si ha, da un lato, la liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile e, dall'altra, la parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme della ripetizione dell'indebito.
5 In merito a tale obbligo di restituzione PG ha eccepito l'esistenza di un accordo tra Parte le parti derogatorio della norma contenuta all'art. 1463 c.c., secondo cui non sarebbe stata tenuta a restituire il prezzo pagato in anticipo dall'acquirente.
Sul punto è necessario rilevare che le parti hanno concluso il contratto di vendita recependo nel contratto la clausola Incoterms “FCA”, che vuol dire “free carrier”, franco vettore.
Come noto, gli Incoterms (International Commercial Terms) sono i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, elaborati dalla
Camera di commercio internazionale, nella specie applicabili nella versione pubblicata nel
2020 (per quanto di interesse nella specie, il contenuto è analogo alla versione del 2010). Per quanto rileva nel caso di specie, mediante il riferimento a detta clausola, le parti hanno inteso, tra l'altro, che il venditore si sarebbe dovuto occupare di far arrivare le merci fino al punto concordato con l'acquirente dove sarebbero dovute essere consegnate al vettore, con l'onere di occuparsi dello sdoganamento delle merci a carico del venditore. Sdoganamento che appunto nella specie non è stato possibile effettuare, in conseguenza del sopravvenire delle sanzioni all'esportazione nei confronti della Russia.
Il riferimento a detta clausola (“ ) è chiaramente evincibile nell'ordine n. CP_4
Parte 35 sopra citato, inoltrato via email da a il 10 novembre 2022, a cui ha fatto CP_2 seguito il pagamento del prezzo in anticipo il 19 gennaio 2023 e la realizzazione della merce Parte da parte di . Parte Il riferimento a detta clausola è del pari contenuto nella fattura poi emessa da il
16 febbraio 2023 (doc. n. 10 allegato alla comparsa).
A fronte di tale specifica regolamentazione contrattuale, risulta irrilevante lo scambio Parte di email avuto tra e purchasing manager di intercorso il 10 Controparte_5 CP_2
e l'11 marzo 2022 (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione), al contrario ritenuto dalla difesa dell'opponente come contenente l'accordo in deroga all'obbligo restitutorio.
E ciò in primo luogo in quanto l'eventuale accordo asseritamente intervenuto tra le parti, sulla non necessità di restituire il prezzo di vendita delle merci nel caso di impossibilità di vendere beni alla Russia per effetto della guerra con l'Ucraina, è stato comunque superato dal successivo accordo intervenuto a novembre 2022 mediante l'inoltro dell'ordine e la sua esecuzione.
6 In secondo luogo, l'email risulta inviata da persona priva dei poteri di rappresentanza di come emerge dall'organigramma di prodotto (doc. n. 13 allegato alla CP_2 CP_2 comparsa).
In terzo luogo, si rileva che dalla interpretazione letterale e logica del testo della suindicata mail non si evince alcuna deroga all'obbligo di restituzione del prezzo di vendita della merce in caso di impossibilità sopravvenuta;
semmai sembra riferirsi alla volontà della dichiarante di non richiedere la restituzione del prezzo nel caso di impossibilità temporanea,
e cioè nel caso in cui fosse stato superato il termine di 300 gg previsto per la consegna della merce a causa della situazione geopolitica (termine previsto nel c.d. additional agreement n. 7 del
9 marzo 2022 sottoscritto dai legali rappresentanti, cfr. doc. n. 3 allegato all'atto di citazione), ma non di impossibilità totale.
Infine, dell'asserito accordo non vi è traccia nel coevo additional agreement che proprio in quegli stessi giorni i legali rappresentanti stavano stipulando. Parte Pertanto il motivo di opposizione nel merito formulato da è infondato, mentre fondata è la domanda di risoluzione ex art. 1463 c.c. e di restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c. di CP_1
Tenuto tuttavia conto che la somma ingiunta è stata nelle more del processo pagata, il decreto deve comunque essere revocato.
5. Fondato invece è il motivo di opposizione con cui PG ha contestato la domanda di pagamento degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002.
Invero, tale disciplina introdotta in attuazione della direttiva CE 35/2000, (con funzione risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali), non si applica al caso di specie in quanto gli interessi moratori commerciali non possono essere applicati né conteggiati quando è proposta l'azione di ripetizione dell'indebito, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in restituzione quanto sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa (cfr. Cass. n. 36595 del 2022).
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato avendo accolto la domanda di pagamento degli interessi così come formulata nel ricorso, e cioè nella misura di cui al d.lgs.
n. 231 del 2002 “dal dovuto al soddisfo”.
Tenuto conto che parte opponente ha anche pagato la somma ingiunta (€ 81.000 per sorte+€ 10.738,61 per interessi= € 91.738,61) per effetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, deve essere accolta parzialmente la domanda di restituzione delle somme
7 pagate in eccesso a titolo di interessi moratori (pari a € 10.738,61- € 810- € 6.677 = €
3.251,44).
Più nello specifico. Dalla data di messa in mora (18 aprile 2024) sino alla data di deposito della domanda monitoria gli interessi moratori devono essere conteggiati nella minor misura prevista dall'art. 1284, primo comma, c.c. (pari a € 810)
Dal 12 settembre 2024 sino al soddisfo, sono invece dovuti gli interessi nella misura Parte di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. come richiesto da e già pagati da (pari a € CP_1
6.677).
6. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. , parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri medi, come richiesto in nota spese, per la presente fase di opposizione, oltre al compenso già liquidato nella fase monitoria, pari a €
2.242, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, ed € 406,5 per spese non imponibili
(quest'ultimo già pagato il 29 maggio 2025).
6.1. In merito al compenso spettante a parte opposta per la fase monitorio, si osserva quanto segue.
Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 927/2022).
Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite.
Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite.
A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della
8 somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass. n.
2217/2007; Cass. n. 75/2010).
Poiché la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, deve escludersi di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. n. 5984 del 1999;
Cass. n. 7892 del 1994; Cass. n. 19126 del 2004; Cass. n. 14526 del 2000).
Non è quindi determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, dovendo la valutazione di soccombenza anche in relazione a tali spese confrontarsi con il risultato finale del giudizio.
Nel caso di specie, la revoca del decreto ingiuntivo è dipesa dal pagamento intervenuto nel corso del processo, per effetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., e dell'accoglimento del solo motivo riguardante la misura degli interessi moratori. Pertanto, sussistono i presupposti per condannare parte opponente a rimborsare a parte opposta anche le spese processuali anticipate da questa nella fase monitoria, così come liquidate nel decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
1) tenuto conto del pagamento intervenuto nel corso del processo e in accoglimento del motivo di opposizione di cui in motivazione al punto 5, revoca il decreto ingiuntivo n. n.
1166 del 20 settembre 2024;
2) dichiara il contratto stipulato tra la e la in relazione Parte_1 CP_2 all'ordine n. 35 del 10 novembre 2022 risolto ex art. 1463 c.c.;
3) per l'effetto dichiara la tenuta a restituire ex art. 2033 c.c. alla Parte_1 CP_1
quale mandataria della , la somma di € 81.000, oltre interessi moratori nella
[...] CP_2 misura di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. dal 18 aprile 2024 sino all'11 settembre 2024,
9 oltre ulteriori interessi nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 12 settembre
2024 fino al pagamento avvenuto il 29 maggio 2025;
4) per l'effetto del pagamento intervenuto il 29 maggio 2025 di una somma maggiore rispetto a quella di cui al punto 3), condanna la quale mandataria della CP_1 CP_2
, alla restituzione alla delle somme ricevute in pagamento in eccesso a titolo
[...] Parte_1 di interessi, pari a € 3.251,44;
5) condanna la a rimborsare alla quale mandataria della Parte_1 CP_1
, le spese del presente giudizio, liquidate nella complessiva somma pari a € CP_6
14.103,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, IVA (se dovuta) e CPA, oltre alle spese del procedimento monitorio (già pagato), liquidate nella somma pari ad € 2.242, oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA, ed € 406,5 per spese non imponibili.
Manda al cancelliere la comunicazione della sentenza alle parti.
Ancona, 1 ottobre 2025
Il giudice
Willelma Monterotti
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