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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 07 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7695 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], c.f. ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
n. 35, ed elettivamente domiciliato in Acireale, via Fabio n. 18, presso lo studio dell'avv. Francesca Litrico, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
(già , Agente della Riscossione Controparte_1 Controparte_2 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Siracusa,
V.le Santa Panagia n. 136/C, presso lo studio dell'avv. Fabio Fazzina, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva.
L' Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, sia
[...] congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Angelo Ascanio Benevento, del Foro di Roma, e dall'avv. Ignazio
De Mauro, del Foro di Catania, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e difesa, ed elettivamente domiciliato in Catania, Gesualdo Clementi n. 5, presso lo studio di quest'ultimo.
Resistente
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso in riassunzione al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'1.08.2024, il ricorrente premetteva che con atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72 Bis del D.P.R.
1 602773 l chiedeva procedersi anche al pignoramento della somma di € Controparte_1
6.553,25, di cui era creditore da parte dell'ente Controparte_3 Controparte_3
( ; che avverso tale pignoramento proponeva opposizione all'esecuzione, deducendo la
[...] CP_3 prescrizione;
che il Giudice dell'Esecuzione, accoglieva la domanda di sospensione dell'esecuzione per il credito vantato dal predetto ente e concedeva termine per la riassunzione del merito dell'opposizione innanzi all'Autorità
Giudiziaria competente.
Ciò premesso, con il presente ricorso, il ricorrente, riassumeva il giudizio di opposizione all'esecuzione insistendo nei motivi già formulati in sede esecutiva. In tale sede, il ricorrente aveva eccepito la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 293 2011 00462853 85 000, n. 293 2012 00296145 16 000, n. 293
2013 00251017 69 000 e n. 293 2014 00244993 73 000, indicate nel verbale di pignoramento, poiché tra la data della loro rispettiva notificazione (che successivamente contestava quanto alla ritualità) e quella di notifica dell'atto di pignoramento non erano stati posti in essere atti interruttivi.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… ritenere e dichiarare privo di efficacia interruttiva dei termini di prescrizione l'intimazione di pagamento n. 29320249007906870000, notificato all'opponente via pec in data 15.01.2024; pertanto, ritenere e dichiarare prescritte le somme di cui al pignoramento presso terzi ed annullare le relative cartelle di pagamento.”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva l'Ente previdenziale resistente, il quale contestava i motivi di opposizione rilevando che l'opponente non aveva versato le somme dovute a titolo di contributi. Contestava tutti i motivi di opposizione ed in particolare l'intervenuta prescrizione, avendo in data 25.02.2022 sollecitato il pagamento dei contributi non versati.
Si costituiva, inoltre, l'Agente della Riscossione, contestando i motivi di opposizione e rilevando la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi;
insisteva nel rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 20.01.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la trattazione innanzi al sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimento in atti, con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 07.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Dall'esame della documentazione allegata risulta come le cartelle di pagamento n. 293 2011 00462853 85 000,
n. 293 2012 00296145 16 000, n. 293 2013 00251017 69 000 e n. 293 2014 00244993 73 000, sono state regolarmente notificate rispettivamente in data 14.11.2011, 26.07.2012, 23.07.2013 e 10.10.2014,
2 personalmente al ricorrente (per rifiuto) ovvero al portiere, secondo la normativa ratione temporis applicabile, e le contestazioni sollevate in merito alla loro regolarità risultano destituite di fondamento.
La Cartella di pagamento n. 293 2012 00296145 16 000, risulta notificata in data 26.07.2012, personalmente al ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 138, comma 2, c.p.c. e nessuna ulteriore raccomandata doveva essere inviata. Con riferimento alle altre cartelle di pagamento (n. 293 2011 00462853 85 000, n. 293 2013 00251017
69 000 e n. 293 2014 00244993 73 00), le stesse risultano consegnate in assenza del destinatario al “portiere” cui è seguita la spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica c.d. C.A.N.
Quanto attestato nella predetta relata dal messo notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
Orbene, il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 60, D.P.R. n. 600/1973, configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, che in difetto comporta la nullità della stessa secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento alla raccomandata informativa, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare nella sentenza n. 14772 del 07.06.2018 che “… la notifica "a mezzo posta" effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona tenuta ad effettuare il servizio di distribuzione della posta, in assenza del destinatario ed in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell'atto (persona di famiglia che risulti convivente anche temporaneamente;
persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, in ogni caso non manifestamente incapace o minore di anni quattrodici), è disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, commi 3-
6, e trova il corrispondente nella notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., commi 3 e
4, (che estende, peraltro, l'abilitazione alla consegna anche al "vicino di casa che accetti di riceverla"). In entrambi i casi il portiere (od il vicino di casa) sono tenuti a fornire ricevuta scritta della consegna dell'atto giudiziario, sottoscrivendo apposita dichiarazione rilasciata all'Ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c., comma 4), ovvero - il portiere - sottoscrivendo, con l'indicazione della qualità rivestita, "l'avviso di ricevimento" (cartolina
AR) ed "il registro di consegna" esibitigli dall'agente postale (L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 4).
In entrambi i casi la legge richiede, al fine di realizzare la conoscibilità dell'atto compensando in tal modo il progressivo allontanamento dell'atto recapitato dalla sfera di controllo del destinatario finale (sfera di controllo che secondo l'"id quod plerumque accidit" deve ritenersi tanto maggiore quanto è più intensa la relazione di vicinanza del destinatario con la persona abilitata a ricevere l'atto), che della effettuata consegna al portiere (od al vicino di casa) venga dato avviso con "lettera raccomandata" al "destinatario" (art. 139 c.p.c., comma 4; L. n.
890 del 1982, art. 7, comma 6), essendo stato evidenziato, in proposito, che l'estensione di tale ulteriore adempimento, prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 anche nel caso di consegna dell'atto "a persona di famiglia
o addetta alla casa o al servizio", dunque a soggetti che presentano ancor più stretti legami con il destinatario finale che non il portiere dello stabile (od al vicino di casa), trova unica giustificazione nella diversa competenza professionale dell'organo della notifica (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10554 del 22/05/2015).
3 Occorre rilevare come in entrambi i casi la legge non richiede che la notizia dell'avvenuto recapito dell'atto sia data con "raccomandata con avviso di ricevimento", adempimento invece richiesto espressamente nel caso di notifica a "persone irreperibili" ex art. 140 c.p.c. ed L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2: la "ratio legis" va rinvenuta nel criterio, seguito dal Legislatore, volto ad integrare progressivamente gli elementi della fattispecie notificatoria, che viene ad arricchirsi di ulteriori adempimenti tanto più decresce la oggettiva possibilità che l'atto pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario. Evidente, pertanto, appare la diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10554 del 22/05/2015; id. Sez. L,
Sentenza n. 12438 del 16/06/2016), nell'un caso essendo stata materialmente eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata a riceverlo (art. 139 c.p.c., comma 3; L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 3), nell'altro caso difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando (art. 140 c.p.c.; L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2).
Ne segue che, nel primo caso, deve ritenersi elemento necessario al perfezionamento della fattispecie notificatoria - volto a realizzare la conoscenza legale - la "spedizione della raccomandata" cd. informativa, in assenza della quale la notifica è viziata da nullità (cfr. per quanto concerne l'art. 139 c.p.c., comma 4; Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 17915 del 30/06/2008; id. Sez. 2, Sentenza n. 7667 del 30/03/2009; id. Sez. U -,
Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/07/2017, in motivazione. Per quanto concerne la L. n. 890 del 1982,art.
7, comma 6: Corte cass. Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 1366 del 25/01/2010; id. Sez. Lav., 21 agosto 2013,
n. 19366; id. Sez. 2, Sentenza n. 19730 del 03/10/2016; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24823 del 05/12/2016), mentre nella diversa ipotesi in cui l'atto non risulta materialmente consegnato al destinatario nè ad alcun'altra persona - per irreperibilità, incapacità o rifiuto opposto dalle persone abilitate -, la legge richiede appunto un
"quid pluris" inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, postergando il perfezionamento dell'attività notificatoria al momento della effettiva "ricezione" della raccomandata informativa ovvero - in assenza di ricezione - con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, in tal senso essendo stata parificata dalla Corte costituzionale, con la sentenza 14 gennaio 2010 n. 3
(dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione), la disciplina normativa dell'art. 140 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 4.”
Quindi, nel caso di notificazione postale ai sensi della legge n. 890/1982, se la busta che contiene l'atto viene recapitata, presso l'indirizzo del destinatario temporaneamente assente, a mani di soggetto abilitato alla ricezione per suo conto, la comunicazione (CAN) con la quale l'agente postale informa il destinatario stesso dell'avvenuta notificazione è effettuata a mezzo di lettera raccomandata “semplice”, ovvero senza avviso di ricevimento. Questo principio è stato confermato dalla Cassazione con Ordinanza del 20.07.2021 n. 20736, ove
è stato altresì ricordato che in questa ipotesi la notifica si perfeziona nei confronti del diretto interessato nel
4 giorno della consegna del piego alla persona abilitata alla ricezione e non in quello, successivo, di recapito della Part
.
Sulla questione delle modalità di notificazione per posta ai sensi della L 890/1982, inoltre, è intervenuta la
Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite (Sentenza n. 10012 del 15.04.2021; conf. da
Cass. Ordinanza n. 2401/23), a dirimere il contrasto interno di giurisprudenza, la quale nel corpo della sentenza ha precisato “… si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art.
7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che
l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8, legge
890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. …”.
Nel caso di specie, quindi, avendo l'Agente della Riscossione fornito la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata che informava il destinatario dell'avvenuta notifica e tenuto conto che tale circostanza andava eventualmente confutata con querela di falso, nonché del fatto che nella fattispecie non era necessaria la prova della ricezione della raccomandata, senza avviso di ricevimento, poiché l'atto risultava comunque consegnato, la notificazione delle cartelle di pagamento deve ritenersi regolarmente posta in essere.
Riguardo al decorso della prescrizione va rilevato che la notificazione delle cartelle di pagamento ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica delle citate cartelle di pagamento, occorre evidenziare come l'Agente della Riscossione ha fornito prova di aver notificato atti interruttivi della prescrizione ed in particolare l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90021109 84 000 in data
16.02.2022, la quale, tuttavia, è stata eseguita allorquando il termine di prescrizione quinquennale, ratione temporis applicabile, era già spirato e quindi senza poter produrre alcun effetto interruttivo. Infatti, l'intimazione sopra indicata, ed unico atto interruttivo prodotto, è stata notificata a distanza di oltre e quasi dieci anni da quella delle cartelle. Risultando irrilevante – per i medesimi motivi - anche la notificazione dell'ulteriore intimazione di
5 pagamento n. 293 2024 9007906 87 000, in data 15.01.2024, della quale peraltro non è stata fornita prova della sua notificazione.
Ed ancora, per la medesima tardività, risulta ininfluente la notifica da parte dell'ente previdenziale della nota di sollecito prot. n. 22104 dell'1.02.2022 e notificata a mezzo p.e.c. il 25.02.2022, perché avvenuta allorché il termine di prescrizione quinquennale, decorrente rispettivamente dalle date di notifica delle cartelle di pagamento, era ormai spirato.
Ne consegue che l'Agente della Riscossione non poteva richiedere con il pignoramento le somme portate dalle suddette cartelle e quindi esso va ritenuto nullo ed inefficace in relazione alle stesse.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono trovare parziale compensazione in ragione della metà, in considerazione dell'infondatezza delle eccezioni relative alla mancata e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione depositato in data 01.08.2024 da nei confronti dell Parte_1 [...]
( , in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_3 CP_3 dell' , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria Controparte_1 domanda ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione dichiara insussistente il diritto dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., a procedere all'esecuzione forzata per le somme di cui alle cartelle n.
293 2011 00462853 85 000, n. 293 2012 00296145 16 000, n. 293 2013 00251017 69 000 e n. 293 2014
00244993 73 000, e per l'effetto dichiara l'inefficacia del pignoramento per la parte de quo.
2. Compensa in ragione della metà le spese di lite e condanna dell' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., a rifondere la restante metà nei confronti del ricorrente, che al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 884,50, oltre rimborso del 15% per spese generali,
C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovute.
3. Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
Così deciso in Catania, 07.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 07 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7695 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], c.f. ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
n. 35, ed elettivamente domiciliato in Acireale, via Fabio n. 18, presso lo studio dell'avv. Francesca Litrico, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
(già , Agente della Riscossione Controparte_1 Controparte_2 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Siracusa,
V.le Santa Panagia n. 136/C, presso lo studio dell'avv. Fabio Fazzina, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva.
L' Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, sia
[...] congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Angelo Ascanio Benevento, del Foro di Roma, e dall'avv. Ignazio
De Mauro, del Foro di Catania, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e difesa, ed elettivamente domiciliato in Catania, Gesualdo Clementi n. 5, presso lo studio di quest'ultimo.
Resistente
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso in riassunzione al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'1.08.2024, il ricorrente premetteva che con atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72 Bis del D.P.R.
1 602773 l chiedeva procedersi anche al pignoramento della somma di € Controparte_1
6.553,25, di cui era creditore da parte dell'ente Controparte_3 Controparte_3
( ; che avverso tale pignoramento proponeva opposizione all'esecuzione, deducendo la
[...] CP_3 prescrizione;
che il Giudice dell'Esecuzione, accoglieva la domanda di sospensione dell'esecuzione per il credito vantato dal predetto ente e concedeva termine per la riassunzione del merito dell'opposizione innanzi all'Autorità
Giudiziaria competente.
Ciò premesso, con il presente ricorso, il ricorrente, riassumeva il giudizio di opposizione all'esecuzione insistendo nei motivi già formulati in sede esecutiva. In tale sede, il ricorrente aveva eccepito la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 293 2011 00462853 85 000, n. 293 2012 00296145 16 000, n. 293
2013 00251017 69 000 e n. 293 2014 00244993 73 000, indicate nel verbale di pignoramento, poiché tra la data della loro rispettiva notificazione (che successivamente contestava quanto alla ritualità) e quella di notifica dell'atto di pignoramento non erano stati posti in essere atti interruttivi.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… ritenere e dichiarare privo di efficacia interruttiva dei termini di prescrizione l'intimazione di pagamento n. 29320249007906870000, notificato all'opponente via pec in data 15.01.2024; pertanto, ritenere e dichiarare prescritte le somme di cui al pignoramento presso terzi ed annullare le relative cartelle di pagamento.”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva l'Ente previdenziale resistente, il quale contestava i motivi di opposizione rilevando che l'opponente non aveva versato le somme dovute a titolo di contributi. Contestava tutti i motivi di opposizione ed in particolare l'intervenuta prescrizione, avendo in data 25.02.2022 sollecitato il pagamento dei contributi non versati.
Si costituiva, inoltre, l'Agente della Riscossione, contestando i motivi di opposizione e rilevando la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi;
insisteva nel rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 20.01.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la trattazione innanzi al sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimento in atti, con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 07.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Dall'esame della documentazione allegata risulta come le cartelle di pagamento n. 293 2011 00462853 85 000,
n. 293 2012 00296145 16 000, n. 293 2013 00251017 69 000 e n. 293 2014 00244993 73 000, sono state regolarmente notificate rispettivamente in data 14.11.2011, 26.07.2012, 23.07.2013 e 10.10.2014,
2 personalmente al ricorrente (per rifiuto) ovvero al portiere, secondo la normativa ratione temporis applicabile, e le contestazioni sollevate in merito alla loro regolarità risultano destituite di fondamento.
La Cartella di pagamento n. 293 2012 00296145 16 000, risulta notificata in data 26.07.2012, personalmente al ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 138, comma 2, c.p.c. e nessuna ulteriore raccomandata doveva essere inviata. Con riferimento alle altre cartelle di pagamento (n. 293 2011 00462853 85 000, n. 293 2013 00251017
69 000 e n. 293 2014 00244993 73 00), le stesse risultano consegnate in assenza del destinatario al “portiere” cui è seguita la spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica c.d. C.A.N.
Quanto attestato nella predetta relata dal messo notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
Orbene, il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 60, D.P.R. n. 600/1973, configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, che in difetto comporta la nullità della stessa secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento alla raccomandata informativa, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare nella sentenza n. 14772 del 07.06.2018 che “… la notifica "a mezzo posta" effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona tenuta ad effettuare il servizio di distribuzione della posta, in assenza del destinatario ed in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell'atto (persona di famiglia che risulti convivente anche temporaneamente;
persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, in ogni caso non manifestamente incapace o minore di anni quattrodici), è disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, commi 3-
6, e trova il corrispondente nella notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., commi 3 e
4, (che estende, peraltro, l'abilitazione alla consegna anche al "vicino di casa che accetti di riceverla"). In entrambi i casi il portiere (od il vicino di casa) sono tenuti a fornire ricevuta scritta della consegna dell'atto giudiziario, sottoscrivendo apposita dichiarazione rilasciata all'Ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c., comma 4), ovvero - il portiere - sottoscrivendo, con l'indicazione della qualità rivestita, "l'avviso di ricevimento" (cartolina
AR) ed "il registro di consegna" esibitigli dall'agente postale (L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 4).
In entrambi i casi la legge richiede, al fine di realizzare la conoscibilità dell'atto compensando in tal modo il progressivo allontanamento dell'atto recapitato dalla sfera di controllo del destinatario finale (sfera di controllo che secondo l'"id quod plerumque accidit" deve ritenersi tanto maggiore quanto è più intensa la relazione di vicinanza del destinatario con la persona abilitata a ricevere l'atto), che della effettuata consegna al portiere (od al vicino di casa) venga dato avviso con "lettera raccomandata" al "destinatario" (art. 139 c.p.c., comma 4; L. n.
890 del 1982, art. 7, comma 6), essendo stato evidenziato, in proposito, che l'estensione di tale ulteriore adempimento, prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 anche nel caso di consegna dell'atto "a persona di famiglia
o addetta alla casa o al servizio", dunque a soggetti che presentano ancor più stretti legami con il destinatario finale che non il portiere dello stabile (od al vicino di casa), trova unica giustificazione nella diversa competenza professionale dell'organo della notifica (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10554 del 22/05/2015).
3 Occorre rilevare come in entrambi i casi la legge non richiede che la notizia dell'avvenuto recapito dell'atto sia data con "raccomandata con avviso di ricevimento", adempimento invece richiesto espressamente nel caso di notifica a "persone irreperibili" ex art. 140 c.p.c. ed L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2: la "ratio legis" va rinvenuta nel criterio, seguito dal Legislatore, volto ad integrare progressivamente gli elementi della fattispecie notificatoria, che viene ad arricchirsi di ulteriori adempimenti tanto più decresce la oggettiva possibilità che l'atto pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario. Evidente, pertanto, appare la diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10554 del 22/05/2015; id. Sez. L,
Sentenza n. 12438 del 16/06/2016), nell'un caso essendo stata materialmente eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata a riceverlo (art. 139 c.p.c., comma 3; L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 3), nell'altro caso difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando (art. 140 c.p.c.; L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2).
Ne segue che, nel primo caso, deve ritenersi elemento necessario al perfezionamento della fattispecie notificatoria - volto a realizzare la conoscenza legale - la "spedizione della raccomandata" cd. informativa, in assenza della quale la notifica è viziata da nullità (cfr. per quanto concerne l'art. 139 c.p.c., comma 4; Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 17915 del 30/06/2008; id. Sez. 2, Sentenza n. 7667 del 30/03/2009; id. Sez. U -,
Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/07/2017, in motivazione. Per quanto concerne la L. n. 890 del 1982,art.
7, comma 6: Corte cass. Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 1366 del 25/01/2010; id. Sez. Lav., 21 agosto 2013,
n. 19366; id. Sez. 2, Sentenza n. 19730 del 03/10/2016; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24823 del 05/12/2016), mentre nella diversa ipotesi in cui l'atto non risulta materialmente consegnato al destinatario nè ad alcun'altra persona - per irreperibilità, incapacità o rifiuto opposto dalle persone abilitate -, la legge richiede appunto un
"quid pluris" inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, postergando il perfezionamento dell'attività notificatoria al momento della effettiva "ricezione" della raccomandata informativa ovvero - in assenza di ricezione - con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, in tal senso essendo stata parificata dalla Corte costituzionale, con la sentenza 14 gennaio 2010 n. 3
(dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione), la disciplina normativa dell'art. 140 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 4.”
Quindi, nel caso di notificazione postale ai sensi della legge n. 890/1982, se la busta che contiene l'atto viene recapitata, presso l'indirizzo del destinatario temporaneamente assente, a mani di soggetto abilitato alla ricezione per suo conto, la comunicazione (CAN) con la quale l'agente postale informa il destinatario stesso dell'avvenuta notificazione è effettuata a mezzo di lettera raccomandata “semplice”, ovvero senza avviso di ricevimento. Questo principio è stato confermato dalla Cassazione con Ordinanza del 20.07.2021 n. 20736, ove
è stato altresì ricordato che in questa ipotesi la notifica si perfeziona nei confronti del diretto interessato nel
4 giorno della consegna del piego alla persona abilitata alla ricezione e non in quello, successivo, di recapito della Part
.
Sulla questione delle modalità di notificazione per posta ai sensi della L 890/1982, inoltre, è intervenuta la
Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite (Sentenza n. 10012 del 15.04.2021; conf. da
Cass. Ordinanza n. 2401/23), a dirimere il contrasto interno di giurisprudenza, la quale nel corpo della sentenza ha precisato “… si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art.
7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che
l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8, legge
890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. …”.
Nel caso di specie, quindi, avendo l'Agente della Riscossione fornito la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata che informava il destinatario dell'avvenuta notifica e tenuto conto che tale circostanza andava eventualmente confutata con querela di falso, nonché del fatto che nella fattispecie non era necessaria la prova della ricezione della raccomandata, senza avviso di ricevimento, poiché l'atto risultava comunque consegnato, la notificazione delle cartelle di pagamento deve ritenersi regolarmente posta in essere.
Riguardo al decorso della prescrizione va rilevato che la notificazione delle cartelle di pagamento ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica delle citate cartelle di pagamento, occorre evidenziare come l'Agente della Riscossione ha fornito prova di aver notificato atti interruttivi della prescrizione ed in particolare l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90021109 84 000 in data
16.02.2022, la quale, tuttavia, è stata eseguita allorquando il termine di prescrizione quinquennale, ratione temporis applicabile, era già spirato e quindi senza poter produrre alcun effetto interruttivo. Infatti, l'intimazione sopra indicata, ed unico atto interruttivo prodotto, è stata notificata a distanza di oltre e quasi dieci anni da quella delle cartelle. Risultando irrilevante – per i medesimi motivi - anche la notificazione dell'ulteriore intimazione di
5 pagamento n. 293 2024 9007906 87 000, in data 15.01.2024, della quale peraltro non è stata fornita prova della sua notificazione.
Ed ancora, per la medesima tardività, risulta ininfluente la notifica da parte dell'ente previdenziale della nota di sollecito prot. n. 22104 dell'1.02.2022 e notificata a mezzo p.e.c. il 25.02.2022, perché avvenuta allorché il termine di prescrizione quinquennale, decorrente rispettivamente dalle date di notifica delle cartelle di pagamento, era ormai spirato.
Ne consegue che l'Agente della Riscossione non poteva richiedere con il pignoramento le somme portate dalle suddette cartelle e quindi esso va ritenuto nullo ed inefficace in relazione alle stesse.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono trovare parziale compensazione in ragione della metà, in considerazione dell'infondatezza delle eccezioni relative alla mancata e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione depositato in data 01.08.2024 da nei confronti dell Parte_1 [...]
( , in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_3 CP_3 dell' , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria Controparte_1 domanda ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione dichiara insussistente il diritto dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., a procedere all'esecuzione forzata per le somme di cui alle cartelle n.
293 2011 00462853 85 000, n. 293 2012 00296145 16 000, n. 293 2013 00251017 69 000 e n. 293 2014
00244993 73 000, e per l'effetto dichiara l'inefficacia del pignoramento per la parte de quo.
2. Compensa in ragione della metà le spese di lite e condanna dell' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., a rifondere la restante metà nei confronti del ricorrente, che al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 884,50, oltre rimborso del 15% per spese generali,
C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovute.
3. Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
Così deciso in Catania, 07.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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