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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/11/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
composto dai magistrati:
LU BA Presidente rel.
TT DI OB GI
Maurizio DRIGANI GI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 1635/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nato il [...] alla Spezia ed ivi residente Parte_1
c.f. Avv. FILIZOLA RENATO C.F._1
E
, nata l'[...] alla Spezia ed ivi residente CP_1
c.f. Avv. VALLINI BARBARA C.F._2
1 E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
8.9.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 20.11.2025:
“1) il minore iene affidato congiuntamente ai genitori ma collocato Persona_1
prevalentemente presso la madre;
2) il padre trascorrerà con il figlio complessivamente dieci giorni ogni mese Per_1
cosi suddivisi: la prima settimana del mese il padre preleverà il minore il giovedì all'uscita da scuola durante il periodo scolastico e comunque alle ore 14,00 durante il periodo estivo e lo tratterrà presso di sé, pernotto compreso, sino al lunedì successivo quando lo riaccompagnerà a scuola durante il periodo scolastico ovvero, durante il periodo non scolastico, lo riconsegnerà alla madre o la stessa verrà a riprenderlo entro le ore 17,00; con la stessa modalità di frequenza il padre trascorrerà con il figlio i giorni dal giovedì al lunedì nella terza settimana del mese in modo da alternare con la madre i fine settimana con il minore;
3) il padre e la madre potranno trascorrere con il figlio quindici giorni consecutivi durante i mesi di luglio o agosto, compatibilmente con il rispettivo periodo feriale: i genitori, pertanto, entro il 30 giugno di ogni anno dovranno concordare tra loro i quindici giorni consecutivi che ciascun figlio trascorrerà con ciascun genitore;
4) durante le festività natalizie e pasquali, pur rispettando l'alternanza settimanale durante il mese i genitori prevedono che trascorra con il padre il 24 dicembre Per_1
dalle 17,00 fino alla mezzanotte, quando verrà riconsegnato alla madre che lo terrà con se fino alla mattina del 26 dicembre quando, entro le ore 10,00, verrà riconsegnato al padre per trascorrere con lui la giornata di Santo Stefano: nell'ipotesi
2 in cui debba poi rientrare all'abitazione materna, ciò avverrà entro le ore Per_1
23,00; per contro , nel regime dell' alternanza, il minore trascorrerà con ciascun genitore la sera di San Silvestro e poi il capodanno;
la stessa alternanza verrà rispettata tra il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta: al fine di non aggravare la continuità prevista nel regime ordinario di frequenza del minore, nell'alternanza dei giorni festivi, il pernotto del minore dovrà rispettare il regime ordinario di frequenza, con la sola eccezione della festa di San Silvestro in cui il minore verrà riconsegnato al genitore con cui deve trascorrere quella settimana nella mattinata del primo dell'anno entro le ore 11,00 nonché nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre per cui i genitori hanno già pattuito il regime di frequenza e pernotto come sopra;
5) il padre, dall'1 dicembre 2025 verserà alla Sig.ra contributo mensile di € CP_1
250,00 a titolo di mantenimento del minore: tale versamento avverrà successivamente all'accredito dello stipendio del Sig. , quindi il giorno 28 Pt_1
di ogni mese;
inoltre, dal mese successivo all'emissione della sentenza che accoglierà le presenti condizioni, la madre percepirà per intero l'assegno unico familiare: il signor 'impegna, quale attuale percettore dell'assegno di cui Pt_1
trattasi, ad effettuare tutto ciò che sarà necessario per consentire all'INPS di erogare l'assegno unico alla madre: qualora la procedura si perfezionasse successivamente alla data concordata, il Sig. verserà alla Sig.ra quanto incassato Pt_1 CP_1 dall'INPS a tale titolo nel periodo in cui la stessa avrebbe dovuto percepirlo dall'Ente.
6) i genitori si divideranno, nella misura del 50%, le spese straordinarie e nella stessa misura potranno usufruire delle detrazioni per i figli a carico;
7) i genitori concordano che, dopo l'emissione della sentenza che accoglierà presenti condizioni, la rendita INPS mensile erogata in favore del minore venga trasferita su un libretto e/o conto corrente bancario con firma congiunta dei genitori per le operazioni di prelievo e che sullo stesso vengano accreditate anche tutte le somme disponibili sul libretto postale indicato in premessa n. 51363561, intestato a
3 estinguendo il medesimo: fin da ora i genitori concordano che le Persona_1
dette somme dovranno, successivamente all'emissione della sentenza che definisce il presente procedimento, essere utilizzate per le necessità straordinarie del minore di tipo medico, scolastico nonché per attività ludiche o ricreative, preventivamente concordate tra i genitori per iscritto. I genitori, inoltre, convengono che, dopo la sentenza che accoglierà le presenti condizioni, l'investimento , venga Parte_2
estinto prima della scadenza ed il ricavato venga, non appena monetizzato, tra loro suddiviso nella misura di ½ ciascuno;
con le stesse tempistiche, i genitori estingueranno anche il conto corrente cointestato n. 0067/00082205 dividendo tra loro il relativo saldo nella misura di ½ ciascuno;
8) la casa familiare, di proprietà del padre, resta nella disponibilità di quest'ultimo, avendo la madre già ceduto la propria quota di comproprietà ed essendo prossima la trasferimento presso l'immobile il cui acquisto è fissato per il prossimo 25 novembre, e ove stabilirà la propria residenza e quella del minore;
la madre, contestualmente alla stipula del rogito, rilascerà 'immobile di proprietà del padre consegnando le chiavi di casa in suo possesso
9) i genitori si impegnano a non denigrare la figura dell'altro agli occhi del minore ed a collaborare per il sano sviluppo psicofisico dello stesso secondo i principi della bigenitorialità, nonché ad evitare frequentazioni tra ed altri loro futuri partners Per_1
sino a quando la specialista che ha in cura l' adolescente non lo ritenga opportuno.
I genitori si impegnano altresì ad evitare che durante i periodi di collocamento alternato possa assistere ad episodi poco edificanti per il suo regolare Per_1 sviluppo adolescenziale.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex artt. 473-bis. 47 e 473-bis.51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 20.8.2025, deducendo di aver intrattenuto una
4 relazione more uxorio dalla quale in data 6.3.2016 è nato il figlio (affetto da Per_1
Disturbo dello Spettro Autistico e seguito dal dipartimento NPI dell'ASL n. 5 della
Spezia), riconosciuto da entrambi i genitori;
di aver deciso di cessare la loro convivenza e di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata agli atti di causa, hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni concordate.
All'udienza delegata del 20.11.2025, le parti hanno modificato le condizioni di cui al ricorso nn. 5 e 8 come da verbale di udienza e hanno precisato che l'assegno unico familiare ammonta ad € 230,00 al mese e l'indennità di frequenza ammonta ad € 343,00 solo per i mesi scolastici.
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse del figlio minore d'età in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale, dandosi atto che l'assenza di contrasti tra le parti esclude la obbligatorietà dell'ascolto della prole minore ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: preso atto degli accordi intervenuti fra le parti, dispone nei seguenti termini:
“1) il minore iene affidato congiuntamente ai genitori ma collocato Persona_1
prevalentemente presso la madre;
2) il padre trascorrerà con il figlio complessivamente dieci giorni ogni mese Per_1
cosi suddivisi: la prima settimana del mese il padre preleverà il minore il giovedì all'uscita da scuola durante il periodo scolastico e comunque alle ore 14,00 durante
5 il periodo estivo e lo tratterrà presso di sé, pernotto compreso, sino al lunedì successivo quando lo riaccompagnerà a scuola durante il periodo scolastico ovvero, durante il periodo non scolastico, lo riconsegnerà alla madre o la stessa verrà a riprenderlo entro le ore 17,00; con la stessa modalità di frequenza il padre trascorrerà con il figlio i giorni dal giovedì al lunedì nella terza settimana del mese in modo da alternare con la madre i fine settimana con il minore;
3) il padre e la madre potranno trascorrere con il figlio quindici giorni consecutivi durante i mesi di luglio o agosto, compatibilmente con il rispettivo periodo feriale: i genitori, pertanto, entro il 30 giugno di ogni anno dovranno concordare tra loro i quindici giorni consecutivi che ciascun figlio trascorrerà con ciascun genitore;
4) durante le festività natalizie e pasquali, pur rispettando l'alternanza settimanale durante il mese i genitori prevedono che trascorra con il padre il 24 dicembre Per_1
dalle 17,00 fino alla mezzanotte, quando verrà riconsegnato alla madre che lo terrà con se fino alla mattina del 26 dicembre quando, entro le ore 10,00, verrà riconsegnato al padre per trascorrere con lui la giornata di Santo Stefano: nell'ipotesi in cui debba poi rientrare all'abitazione materna, ciò avverrà entro le ore Per_1
23,00; per contro , nel regime dell' alternanza, il minore trascorrerà con ciascun genitore la sera di San Silvestro e poi il capodanno;
la stessa alternanza verrà rispettata tra il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta: al fine di non aggravare la continuità prevista nel regime ordinario di frequenza del minore, nell'alternanza dei giorni festivi, il pernotto del minore dovrà rispettare il regime ordinario di frequenza, con la sola eccezione della festa di San Silvestro in cui il minore verrà riconsegnato al genitore con cui deve trascorrere quella settimana nella mattinata del primo dell'anno entro le ore 11,00 nonché nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre per cui i genitori hanno già pattuito il regime di frequenza e pernotto come sopra;
5) il padre, dall'1 dicembre 2025 verserà alla Sig.ra contributo mensile di € CP_1
250,00 a titolo di mantenimento del minore: tale versamento avverrà
6 successivamente all'accredito dello stipendio del Sig. , quindi il giorno 28 Pt_1
di ogni mese;
inoltre, dal mese successivo all'emissione della sentenza che accoglierà le presenti condizioni, la madre percepirà per intero l'assegno unico familiare: il signor 'impegna, quale attuale percettore dell'assegno di cui Pt_1
trattasi, ad effettuare tutto ciò che sarà necessario per consentire all'INPS di erogare l'assegno unico alla madre: qualora la procedura si perfezionasse successivamente alla data concordata, il Sig. verserà alla Sig.ra quanto incassato Pt_1 CP_1 dall'INPS a tale titolo nel periodo in cui la stessa avrebbe dovuto percepirlo dall'Ente.
6) i genitori si divideranno, nella misura del 50%, le spese straordinarie e nella stessa misura potranno usufruire delle detrazioni per i figli a carico;
7) i genitori concordano che, dopo l'emissione della sentenza che accoglierà presenti condizioni, la rendita INPS mensile erogata in favore del minore venga trasferita su un libretto e/o conto corrente bancario con firma congiunta dei genitori per le operazioni di prelievo e che sullo stesso vengano accreditate anche tutte le somme disponibili sul libretto postale indicato in premessa n. 51363561, intestato a estinguendo il medesimo: fin da ora i genitori concordano che le Persona_1
dette somme dovranno, successivamente all'emissione della sentenza che definisce il presente procedimento, essere utilizzate per le necessità straordinarie del minore di tipo medico, scolastico nonché per attività ludiche o ricreative, preventivamente concordate tra i genitori per iscritto. I genitori, inoltre, convengono che, dopo la sentenza che accoglierà le presenti condizioni, l'investimento , venga Parte_2
estinto prima della scadenza ed il ricavato venga, non appena monetizzato, tra loro suddiviso nella misura di ½ ciascuno;
con le stesse tempistiche, i genitori estingueranno anche il conto corrente cointestato n. 0067/00082205 dividendo tra loro il relativo saldo nella misura di ½ ciascuno;
8) la casa familiare, di proprietà del padre, resta nella disponibilità di quest'ultimo, avendo la madre già ceduto la propria quota di comproprietà ed essendo prossima
7 la trasferimento presso l'immobile il cui acquisto è fissato per il prossimo 25 novembre, e ove stabilirà la propria residenza e quella del minore;
la madre, contestualmente alla stipula del rogito, rilascerà 'immobile di proprietà del padre consegnando le chiavi di casa in suo possesso
9) i genitori si impegnano a non denigrare la figura dell'altro agli occhi del minore ed a collaborare per il sano sviluppo psicofisico dello stesso secondo i principi della bigenitorialità, nonché ad evitare frequentazioni tra ed altri loro futuri partners Per_1
sino a quando la specialista che ha in cura l' adolescente non lo ritenga opportuno.
I genitori si impegnano altresì ad evitare che durante i periodi di collocamento alternato possa assistere ad episodi poco edificanti per il suo regolare Per_1 sviluppo adolescenziale.”
Nulla per le spese.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente est.
LU BA
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