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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2045/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9640/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F303718 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F303718 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F303718 2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F303718 2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F303718 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07/05/2025, il ricorrente, esercente l'attività di dottore commercialista, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK501F303718/2024, notificato in data 13/02/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma ha accertato, per l'anno d'imposta 2018, maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre addizionali e sanzioni, a seguito del recupero a tassazione di costi ritenuti parzialmente o totalmente indeducibili per un importo complessivo di € 12.007,00.
L'atto impugnato trae origine da un'attività di controllo avviata con invito n. 100620/2024, a seguito del quale il contribuente ha prodotto la documentazione contabile richiesta. Successivamente, l'Ufficio notificava lo schema di atto n. TK5Q1F303718/2024, avverso il quale il contribuente presentava le proprie osservazioni e controdeduzioni in data 10/01/2025. L'Amministrazione finanziaria, ritenendo solo parzialmente fondate le argomentazioni del contribuente, emetteva l'avviso di accertamento definitivo, oggetto del presente giudizio.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto per plurimi vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, chiedendone l'annullamento. In particolare, contesta:
Il disconoscimento di un costo di € 1.490,00 per canoni di locazione, pagato con assegno bancario emesso e consegnato nel 2018 ma incassato dal percipiente nel gennaio 2019, in violazione del principio di cassa.
L'arbitraria riclassificazione delle spese di lavanderia/tintoria come "spese di rappresentanza" anziché come
"altre spese documentate".
Il disconoscimento parziale dei costi per l'acquisto di borse da lavoro e altri beni (generi alimentari e detersivi per lo studio), operato con una valutazione "per masse" e privo di adeguata motivazione.
L'illegittima irrogazione della sanzione per irregolare tenuta della contabilità, in palese contraddizione con quanto affermato dallo stesso Ufficio circa la sostanziale correttezza delle scritture contabili.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, con le quali ha ribadito la legittimità del proprio operato, sostenendo la corretta applicazione del principio di cassa, la congruità delle rettifiche operate sui costi e la fondatezza della sanzione irrogata. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha presentato nei termini memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
1. Sulle spese relative agli immobili
La prima doglianza del ricorrente, relativa al disconoscimento del costo di € 1.490,00 per canoni di locazione,
è fondata. L'Ufficio ha negato la deducibilità della spesa per l'anno 2018 sostenendo che l'assegno bancario, emesso in tale anno, sia stato incassato dal condominio percipiente solo nel gennaio 2019, in violazione del principio di cassa che regola la determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Ritiene questo Collegio che l'interpretazione dell'Amministrazione non possa essere condivisa. L'assegno bancario costituisce un mezzo di pagamento e, sebbene l'effetto solutorio si produca con l'effettivo incasso, ai fini della determinazione del reddito secondo il principio di cassa rileva il momento in cui il professionista si spossessa della somma, perdendone la disponibilità giuridica. Tale momento coincide con la consegna del titolo al creditore, avvenuta pacificamente nel 2018. La data di negoziazione dell'assegno da parte del prenditore attiene a una scelta di quest'ultimo e non può incidere sul momento in cui la spesa deve considerarsi sostenuta dal debitore. Pertanto, il relativo costo di € 1.490,00 deve essere riconosciuto come deducibile nell'anno d'imposta 2018. La relativa ripresa deve essere annullata.
2. Sulle spese per consumi e carburanti
Le rettifiche operate dall'Ufficio in merito alla deducibilità parziale delle spese telefoniche (nella misura dell'80%) e delle spese per carburanti (nella misura del 20%) sono conformi alle previsioni normative (art. 54, commi 3 e 5, D.P.R. 917/86). Il ricorrente, del resto, non ha mosso specifiche e fondate contestazioni su tali punti, che devono pertanto essere confermati.
3. Sulle spese di lavanderia/tintoria e altri costi non inerenti
In merito alle spese di lavanderia, l'Ufficio, in sede di accertamento, ne ha riconosciuto la deducibilità riclassificandole come "spese di rappresentanza". Il ricorrente contesta tale classificazione. La doglianza è fondata. Tali costi, sostenuti per l'igiene e la pulizia di indumenti utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale, appaiono pienamente inerenti all'attività in quanto volti a mantenere un'immagine e un decoro consoni alla professione esercitata. La loro corretta collocazione contabile è tra le "altre spese documentate", non avendo natura di spesa promozionale verso terzi tipica delle spese di rappresentanza. L'atto va quindi corretto su questo punto, fermo restando il riconoscimento della deducibilità.
Quanto agli "altri costi non inerenti" (borse da lavoro, generi alimentari, etc.), l'operato dell'Ufficio appare viziato da un evidente difetto di motivazione. L'Amministrazione ha infatti riconosciuto la deducibilità di una sola borsa da lavoro, escludendo le altre e i restanti acquisti con una motivazione generica circa la loro
"potenziale" riferibilità a esigenze personali. Tale modus operandi, assimilabile a una "valutazione per masse", non soddisfa l'onere motivazionale che grava sull'Ufficio. L'Amministrazione avrebbe dovuto contestare specificamente l'inerenza di ciascun costo, fornendo un percorso logico-giuridico a sostegno del proprio convincimento, soprattutto a fronte di un riconoscimento parziale che appare arbitrario. In assenza di una motivazione puntuale che giustifichi la distinzione operata, anche questa ripresa deve essere annullata.
4. Sulla sanzione per irregolare tenuta della contabilità
Infine, è fondata la censura relativa all'illegittimità della sanzione per irregolare tenuta della contabilità. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, lo stesso Ufficio, nello schema di atto, aveva dato atto che "Per la maggior parte delle voci di costo è stata riscontrata la corretta contabilizzazione". La contestazione di alcune deduzioni, peraltro in parte rivelatesi infondate, non integra di per sé la violazione di cui all'art. 9 del D.Lgs.
n. 471/97, che sanziona l'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie. L'operato dell'Ufficio risulta contraddittorio e la sanzione, priva di un solido presupposto fattuale e giuridico, deve essere annullata.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La sussistenza di una soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Roma, 10/2/2026
Il Relatore
EA OR
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9640/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F303718 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F303718 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F303718 2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F303718 2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F303718 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07/05/2025, il ricorrente, esercente l'attività di dottore commercialista, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK501F303718/2024, notificato in data 13/02/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma ha accertato, per l'anno d'imposta 2018, maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre addizionali e sanzioni, a seguito del recupero a tassazione di costi ritenuti parzialmente o totalmente indeducibili per un importo complessivo di € 12.007,00.
L'atto impugnato trae origine da un'attività di controllo avviata con invito n. 100620/2024, a seguito del quale il contribuente ha prodotto la documentazione contabile richiesta. Successivamente, l'Ufficio notificava lo schema di atto n. TK5Q1F303718/2024, avverso il quale il contribuente presentava le proprie osservazioni e controdeduzioni in data 10/01/2025. L'Amministrazione finanziaria, ritenendo solo parzialmente fondate le argomentazioni del contribuente, emetteva l'avviso di accertamento definitivo, oggetto del presente giudizio.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto per plurimi vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, chiedendone l'annullamento. In particolare, contesta:
Il disconoscimento di un costo di € 1.490,00 per canoni di locazione, pagato con assegno bancario emesso e consegnato nel 2018 ma incassato dal percipiente nel gennaio 2019, in violazione del principio di cassa.
L'arbitraria riclassificazione delle spese di lavanderia/tintoria come "spese di rappresentanza" anziché come
"altre spese documentate".
Il disconoscimento parziale dei costi per l'acquisto di borse da lavoro e altri beni (generi alimentari e detersivi per lo studio), operato con una valutazione "per masse" e privo di adeguata motivazione.
L'illegittima irrogazione della sanzione per irregolare tenuta della contabilità, in palese contraddizione con quanto affermato dallo stesso Ufficio circa la sostanziale correttezza delle scritture contabili.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, con le quali ha ribadito la legittimità del proprio operato, sostenendo la corretta applicazione del principio di cassa, la congruità delle rettifiche operate sui costi e la fondatezza della sanzione irrogata. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha presentato nei termini memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
1. Sulle spese relative agli immobili
La prima doglianza del ricorrente, relativa al disconoscimento del costo di € 1.490,00 per canoni di locazione,
è fondata. L'Ufficio ha negato la deducibilità della spesa per l'anno 2018 sostenendo che l'assegno bancario, emesso in tale anno, sia stato incassato dal condominio percipiente solo nel gennaio 2019, in violazione del principio di cassa che regola la determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Ritiene questo Collegio che l'interpretazione dell'Amministrazione non possa essere condivisa. L'assegno bancario costituisce un mezzo di pagamento e, sebbene l'effetto solutorio si produca con l'effettivo incasso, ai fini della determinazione del reddito secondo il principio di cassa rileva il momento in cui il professionista si spossessa della somma, perdendone la disponibilità giuridica. Tale momento coincide con la consegna del titolo al creditore, avvenuta pacificamente nel 2018. La data di negoziazione dell'assegno da parte del prenditore attiene a una scelta di quest'ultimo e non può incidere sul momento in cui la spesa deve considerarsi sostenuta dal debitore. Pertanto, il relativo costo di € 1.490,00 deve essere riconosciuto come deducibile nell'anno d'imposta 2018. La relativa ripresa deve essere annullata.
2. Sulle spese per consumi e carburanti
Le rettifiche operate dall'Ufficio in merito alla deducibilità parziale delle spese telefoniche (nella misura dell'80%) e delle spese per carburanti (nella misura del 20%) sono conformi alle previsioni normative (art. 54, commi 3 e 5, D.P.R. 917/86). Il ricorrente, del resto, non ha mosso specifiche e fondate contestazioni su tali punti, che devono pertanto essere confermati.
3. Sulle spese di lavanderia/tintoria e altri costi non inerenti
In merito alle spese di lavanderia, l'Ufficio, in sede di accertamento, ne ha riconosciuto la deducibilità riclassificandole come "spese di rappresentanza". Il ricorrente contesta tale classificazione. La doglianza è fondata. Tali costi, sostenuti per l'igiene e la pulizia di indumenti utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale, appaiono pienamente inerenti all'attività in quanto volti a mantenere un'immagine e un decoro consoni alla professione esercitata. La loro corretta collocazione contabile è tra le "altre spese documentate", non avendo natura di spesa promozionale verso terzi tipica delle spese di rappresentanza. L'atto va quindi corretto su questo punto, fermo restando il riconoscimento della deducibilità.
Quanto agli "altri costi non inerenti" (borse da lavoro, generi alimentari, etc.), l'operato dell'Ufficio appare viziato da un evidente difetto di motivazione. L'Amministrazione ha infatti riconosciuto la deducibilità di una sola borsa da lavoro, escludendo le altre e i restanti acquisti con una motivazione generica circa la loro
"potenziale" riferibilità a esigenze personali. Tale modus operandi, assimilabile a una "valutazione per masse", non soddisfa l'onere motivazionale che grava sull'Ufficio. L'Amministrazione avrebbe dovuto contestare specificamente l'inerenza di ciascun costo, fornendo un percorso logico-giuridico a sostegno del proprio convincimento, soprattutto a fronte di un riconoscimento parziale che appare arbitrario. In assenza di una motivazione puntuale che giustifichi la distinzione operata, anche questa ripresa deve essere annullata.
4. Sulla sanzione per irregolare tenuta della contabilità
Infine, è fondata la censura relativa all'illegittimità della sanzione per irregolare tenuta della contabilità. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, lo stesso Ufficio, nello schema di atto, aveva dato atto che "Per la maggior parte delle voci di costo è stata riscontrata la corretta contabilizzazione". La contestazione di alcune deduzioni, peraltro in parte rivelatesi infondate, non integra di per sé la violazione di cui all'art. 9 del D.Lgs.
n. 471/97, che sanziona l'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie. L'operato dell'Ufficio risulta contraddittorio e la sanzione, priva di un solido presupposto fattuale e giuridico, deve essere annullata.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La sussistenza di una soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Roma, 10/2/2026
Il Relatore
EA OR