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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10163 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20870/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20870/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZA GIORGIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE GLORIOSO 13 00153 ROMA, presso il difensore avv. PIZZA GIORGIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SAGINARIO MIRKO, elettivamente domiciliato in PIAZZA RE DI ROMA 8 00100 ROMApresso il difensore avv. SAGINARIO MIRKO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo di essere proprietaria dei Parte_1 2/3 dell'immobile sito in Roma, Via Bibbona 80, interno 2, che durante l'esecuzione di lavori per il rifacimento delle facciate condominiali, appaltati nell'anno 2016 dal Controparte_2 alla Ditta C.F. Costruzioni S.r.l., la copertura della veranda della proprietà di parte attrice veniva gravemente lesionata a causa del mal posizionamento di una torre elevatrice nonché dal continuo calpestio degli operai della ditta esecutrice dei lavori e che tali lesioni comportavano copiose infiltrazioni che nel tempo avevano causato il parziale crollo del rivestimento interno del soffitto della veranda, tanto premesso, conveniva in giudizio il , per ivi sentirlo Controparte_2 condannare a risarcire all'attrice i danni nella misura di euro 12.810,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Il si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza dell'avversa Controparte_3 domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 3 La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti, l'assunzione della prova testimoniale articolata nei limiti ammessi dal giudice e l'espletamento di CTU. Rassegnate le conclusioni, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
^^^^^^^
Le risultanze processuali emerse all'esito dell'istruttoria esperita offrono elementi di convincimento in ordine a quanto allegato in fatto dalla parte attrice.
In particolare, dalle dichiarazioni delle testi e , sentite sotto il vincolo di Tes_1 Testimone_2 legge all'udienza del 20.3.2024, è emerso che nel corso dei lavori condominiali di rifacimento delle facciate era stato installato un ponteggio non appoggiato alla veranda e, tuttavia, gli operai camminavano sul tetto della veranda e appoggiavano ivi materiali di lavoro, tipo secchi o pennelli. Le testi riferivano, altresì, che dopo i lavori sulle facciate, comparivano nell'appartamento dell'attrice macchie gialle di umidità e buchi sul soffitto della veranda che parzialmente crollava, facendo penetrare l'acqua all'interno, tanto che l'attrice aveva posizionato nell'appartamento secchi e stracci.
La presenza di lesioni di porzioni di controsoffitto deteriorate e crollate è stata confermata dal nominato CTU architetto , la quale, a seguito di puntuali accertamenti e Persona_1 secondo un condivisibile iter logico argomentativo, ha evidenziato che la struttura della tettoia, anche in corrispondenza delle giunture dei pannelli, ha subito deformazioni degli elementi di pannelli metallici coibentati che ne compongono la copertura e che l'acqua piovana, infiltrandosi nei punti di attacco alla facciata condominiale, è penetrata all'interno dell'ambiente fino a deteriorare i pannelli che costituiscono il controsoffitto e, in molti casi, causarne il distacco dalla struttura metallica di sostegno. Il CTU ha, quindi, ritenuto che le deformazioni della struttura sono compatibili eziologicamente con il camminamento di persone sul tetto della veranda.
Dei danni, per come accertati, risponde il convenuto, benché in fatto siano da ascrivere alla imperizia della ditta appaltatrice che, senza autorizzazione alcuna della parte attrice ed in totale spregio delle più elementari norme, anche di sicurezza, e delle regole dell'arte, utilizzava il soffitto della veranda per finalità di camminamento e di appoggio, estranee a quelle proprie ed esclusive di copertura.
È stato, in proposito, chiarito che "in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera, salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)" (Cass. n. 7553/2021). Ed, infatti, l'autonomia dell'appaltatore non esclude la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente, il quale, per essere esonerato da responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. e, quindi, dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire, fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore medesimo (Cass. n. 23442/2018).
Nella specie il non ha allegato, né tanto meno provato di aver approntato le adeguate CP_1 misure di cautela e sicurezza, con riguardo alla scelta dell'appaltatore ed all'imposizione allo stesso dell'adozione di condotte di cautela per i terzi, né di aver provveduto al monitoraggio e controllo, costante ed adeguato, del corso dei lavori nei limiti di quanto era ragionevolmente esigibile, tanto più che le non corrette modalità operative di svolgimento dei lavori condominiali erano chiaramente visibili, proprio come si evince dalle dichiarazioni testimoniali e, dunque, facilmente accertabili dall'esterno. pagina 2 di 3 Da ciò discende la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto nei confronti della parte attrice, la cui domanda deve, dunque, trovare accoglimento.
In ordine ai danni ed al loro ammontare deve essere certamente risarcito il danno emergente pari ai costi necessari per il ripristino dei beni danneggiati. Il CTU ha determinato in euro 9.624,78, oltre IVA, oltre 7% per assistenza professionale i costi necessari al fine di effettuare il ripristino dei luoghi
“secondo la regola dell'arte”. Osserva, tuttavia, il giudice che le conclusioni del CTU in tema di misura del risarcimento sono solo parzialmente condivisibili, posto che, essendo il risarcimento finalizzato a reintegrare il patrimonio del danneggiato nello stato di fatto in cui si trovava prima dell'illecito, ai fini risarcitori devono essere computati solo i costi a tal fine necessari, con esclusione di ulteriori costi per interventi che, benché necessari per il ripristino secondo la regola dell'arte, costituiscono modifiche in senso migliorativo che non sono conseguenza necessaria e diretta dell'evento e che, dunque, ove riconosciuti, determinerebbero un ingiustificato e non consentito arricchimento in favore del danneggiato. Consegue che da quanto riconosciuto dal CTU devono essere detratti i costi per la scossalina nella misura di euro 962,33, di cui non risulta la presenza in data antecedente all'illecito ed i costi per la revisione dell'impianto elettrico interno all'ambiente nella misura di euro 500,00, non avendo la parte attrice lamentato danni anche all'impianto elettrico. Parimenti non può essere riconosciuta la maggiorazione del 7% per assistenza professionale, trattandosi di interventi che, come precisato dal CTU, non richiedono la presenza del Direttore dei Lavori.
Consegue che il convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno subito dalla parte attrice nella misura di euro 8162,45, oltre iva, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, commi 1 e 4, c.c. dal 14.2.2021, data di consegna della raccomandata avente ad oggetto la prima richiesta risarcitoria, al soddisfo. Nulla a titolo di rivalutazione monetaria, essendo l'ammontare del dovuto stato determinato dal CTU con l'elaborato depositato il 25.11.2024 e, dunque, in misura già attualizzata.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, vanno poste a carico del convenuto che vi ha dato causa e sono determinate avuto riguardo al valore della causa ed ai minimi previsti, considerato che la domanda risarcitoria è stata accolta in misura più contenuta rispetto a quanto richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna il al risarcimento del danno subito dalla parte Controparte_2 attrice, che liquida in euro 8162,45, oltre iva, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, commi 1 e 4, c.c. dal 14.2.2021, al soddisfo;
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Controparte_2 parte attrice, che liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro 2540,00 per compensi professionale oltre oneri di legge;
3. Pone a definitivo carico del le spese per la espletata CTU Controparte_2 nella misura già liquidata con separato decreto.
Roma, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20870/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZA GIORGIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE GLORIOSO 13 00153 ROMA, presso il difensore avv. PIZZA GIORGIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SAGINARIO MIRKO, elettivamente domiciliato in PIAZZA RE DI ROMA 8 00100 ROMApresso il difensore avv. SAGINARIO MIRKO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo di essere proprietaria dei Parte_1 2/3 dell'immobile sito in Roma, Via Bibbona 80, interno 2, che durante l'esecuzione di lavori per il rifacimento delle facciate condominiali, appaltati nell'anno 2016 dal Controparte_2 alla Ditta C.F. Costruzioni S.r.l., la copertura della veranda della proprietà di parte attrice veniva gravemente lesionata a causa del mal posizionamento di una torre elevatrice nonché dal continuo calpestio degli operai della ditta esecutrice dei lavori e che tali lesioni comportavano copiose infiltrazioni che nel tempo avevano causato il parziale crollo del rivestimento interno del soffitto della veranda, tanto premesso, conveniva in giudizio il , per ivi sentirlo Controparte_2 condannare a risarcire all'attrice i danni nella misura di euro 12.810,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Il si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza dell'avversa Controparte_3 domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 3 La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti, l'assunzione della prova testimoniale articolata nei limiti ammessi dal giudice e l'espletamento di CTU. Rassegnate le conclusioni, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
^^^^^^^
Le risultanze processuali emerse all'esito dell'istruttoria esperita offrono elementi di convincimento in ordine a quanto allegato in fatto dalla parte attrice.
In particolare, dalle dichiarazioni delle testi e , sentite sotto il vincolo di Tes_1 Testimone_2 legge all'udienza del 20.3.2024, è emerso che nel corso dei lavori condominiali di rifacimento delle facciate era stato installato un ponteggio non appoggiato alla veranda e, tuttavia, gli operai camminavano sul tetto della veranda e appoggiavano ivi materiali di lavoro, tipo secchi o pennelli. Le testi riferivano, altresì, che dopo i lavori sulle facciate, comparivano nell'appartamento dell'attrice macchie gialle di umidità e buchi sul soffitto della veranda che parzialmente crollava, facendo penetrare l'acqua all'interno, tanto che l'attrice aveva posizionato nell'appartamento secchi e stracci.
La presenza di lesioni di porzioni di controsoffitto deteriorate e crollate è stata confermata dal nominato CTU architetto , la quale, a seguito di puntuali accertamenti e Persona_1 secondo un condivisibile iter logico argomentativo, ha evidenziato che la struttura della tettoia, anche in corrispondenza delle giunture dei pannelli, ha subito deformazioni degli elementi di pannelli metallici coibentati che ne compongono la copertura e che l'acqua piovana, infiltrandosi nei punti di attacco alla facciata condominiale, è penetrata all'interno dell'ambiente fino a deteriorare i pannelli che costituiscono il controsoffitto e, in molti casi, causarne il distacco dalla struttura metallica di sostegno. Il CTU ha, quindi, ritenuto che le deformazioni della struttura sono compatibili eziologicamente con il camminamento di persone sul tetto della veranda.
Dei danni, per come accertati, risponde il convenuto, benché in fatto siano da ascrivere alla imperizia della ditta appaltatrice che, senza autorizzazione alcuna della parte attrice ed in totale spregio delle più elementari norme, anche di sicurezza, e delle regole dell'arte, utilizzava il soffitto della veranda per finalità di camminamento e di appoggio, estranee a quelle proprie ed esclusive di copertura.
È stato, in proposito, chiarito che "in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera, salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)" (Cass. n. 7553/2021). Ed, infatti, l'autonomia dell'appaltatore non esclude la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente, il quale, per essere esonerato da responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. e, quindi, dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire, fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore medesimo (Cass. n. 23442/2018).
Nella specie il non ha allegato, né tanto meno provato di aver approntato le adeguate CP_1 misure di cautela e sicurezza, con riguardo alla scelta dell'appaltatore ed all'imposizione allo stesso dell'adozione di condotte di cautela per i terzi, né di aver provveduto al monitoraggio e controllo, costante ed adeguato, del corso dei lavori nei limiti di quanto era ragionevolmente esigibile, tanto più che le non corrette modalità operative di svolgimento dei lavori condominiali erano chiaramente visibili, proprio come si evince dalle dichiarazioni testimoniali e, dunque, facilmente accertabili dall'esterno. pagina 2 di 3 Da ciò discende la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto nei confronti della parte attrice, la cui domanda deve, dunque, trovare accoglimento.
In ordine ai danni ed al loro ammontare deve essere certamente risarcito il danno emergente pari ai costi necessari per il ripristino dei beni danneggiati. Il CTU ha determinato in euro 9.624,78, oltre IVA, oltre 7% per assistenza professionale i costi necessari al fine di effettuare il ripristino dei luoghi
“secondo la regola dell'arte”. Osserva, tuttavia, il giudice che le conclusioni del CTU in tema di misura del risarcimento sono solo parzialmente condivisibili, posto che, essendo il risarcimento finalizzato a reintegrare il patrimonio del danneggiato nello stato di fatto in cui si trovava prima dell'illecito, ai fini risarcitori devono essere computati solo i costi a tal fine necessari, con esclusione di ulteriori costi per interventi che, benché necessari per il ripristino secondo la regola dell'arte, costituiscono modifiche in senso migliorativo che non sono conseguenza necessaria e diretta dell'evento e che, dunque, ove riconosciuti, determinerebbero un ingiustificato e non consentito arricchimento in favore del danneggiato. Consegue che da quanto riconosciuto dal CTU devono essere detratti i costi per la scossalina nella misura di euro 962,33, di cui non risulta la presenza in data antecedente all'illecito ed i costi per la revisione dell'impianto elettrico interno all'ambiente nella misura di euro 500,00, non avendo la parte attrice lamentato danni anche all'impianto elettrico. Parimenti non può essere riconosciuta la maggiorazione del 7% per assistenza professionale, trattandosi di interventi che, come precisato dal CTU, non richiedono la presenza del Direttore dei Lavori.
Consegue che il convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno subito dalla parte attrice nella misura di euro 8162,45, oltre iva, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, commi 1 e 4, c.c. dal 14.2.2021, data di consegna della raccomandata avente ad oggetto la prima richiesta risarcitoria, al soddisfo. Nulla a titolo di rivalutazione monetaria, essendo l'ammontare del dovuto stato determinato dal CTU con l'elaborato depositato il 25.11.2024 e, dunque, in misura già attualizzata.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, vanno poste a carico del convenuto che vi ha dato causa e sono determinate avuto riguardo al valore della causa ed ai minimi previsti, considerato che la domanda risarcitoria è stata accolta in misura più contenuta rispetto a quanto richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna il al risarcimento del danno subito dalla parte Controparte_2 attrice, che liquida in euro 8162,45, oltre iva, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, commi 1 e 4, c.c. dal 14.2.2021, al soddisfo;
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Controparte_2 parte attrice, che liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro 2540,00 per compensi professionale oltre oneri di legge;
3. Pone a definitivo carico del le spese per la espletata CTU Controparte_2 nella misura già liquidata con separato decreto.
Roma, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3