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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG n. 1086/2010 ex
ANAngelo dei Lombardi
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Teodoro Parte_1
de Divitiis e dall'avv. Giuseppe Calabrò;
-ATTORE-
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Alberto Controparte_1
Cerracchio;
-CONVENUTA-
E
1
Musto;
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L.
n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Con atto di citazione esponeva che in data Parte_1
17.06.2009 decedeva in ANAN di ON Persona_1
lasciando a succedergli ex testamento i suoi tre figli CP_1
e e che con testamento pubblico del 24.04.2008 Pt_1 CP_2
per Notar da per il medesimo Notaio rep. Persona_2 Per_3
2 15968, rac. 5141, nominava i suoi tre figli eredi universali facendo obbligo al figlio "di tenere conto, nella sua quota di legittima, Pt_1
dell'alloggio sito in Salerno, alla Via Ventimiglia n. 34, acquistato con
denaro mio ed intestato a lui quand'era ancora minorenne”.
Tale immobile salernitano era stato oggetto di atto pubblico di compravendita del 24.10.1973, con il quale , Parte_1
allora minorenne, aveva acquistato la nuda proprietà, mentre l'usufrutto era stato acquistato da (appunto il Persona_1
padre), per lire 4.500.000 per la nuda proprietà e in pari importo per l'usufrutto.
L'atto era stato preceduto da ricorso ex art. 320 cc, con il quale aveva chiesto e ottenuto dal Giudice Tutelare Persona_1
l'autorizzazione ad acquistare per conto del figlio minore, precisando che questi disponeva in maniera autonoma della somma di lire
4.500.000, a seguito di regalie ricevute da parenti in diverse occasioni.
Pertanto l'attore chiedeva lo scioglimento della Pt_1
comunione senza l'appartamento di Salerno in quanto la dichiarazione testamentaria in merito era viziata da errore dovuto alla falsa rappresentazione della realtà.
3 Tanto esposto, conveniva in giudizio le sorelle, per sentir accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 cc,
annullabile, nullo o comunque inefficace il testamento paterno nella parte relativa all'obbligo posto a carico di esso attore, in quanto la disposizione era nulla per vizio della volontà da erronea rappresentazione della realtà; per l'effetto, dichiarare l'immobile escluso dall'asse ereditario;
procedere allo scioglimento della comunione e alla divisione, previa vendita degli immobili eventualmente indivisibili;
intimare alla sorella il CP_2
rendimento del conto dei beni ereditari goduti, con condanna al rimborso ad esso attore di quanto a lui dovuto.
, costituitasi, aderiva alla domanda di Controparte_1
divisione e a quella di rendiconto, già proposte dal fratello, chiedeva rimborsarsi le somme anticipate nell'interesse dei coeredi,
assumendo di essere a conoscenza che effettivamente, al momento dell'acquisto dell'appartamento di Salerno da parte del fratello,
questi aveva una disponibilità personale di lire 4.500.000 per donazioni e regalie, per cui l'immobile andava escluso dalla massa ereditaria.
4 , pure costituitasi, assumeva invece la Controparte_2
veridicità della dichiarazione testamentaria e deduceva di aver assistito il padre, sopportando spese per gli immobili ereditari, che non utilizzava, per cui non doveva rendere alcun conto e chiedeva pertanto dichiararsi la compravendita del 1973 negozio dissimulante atto di donazione, con conseguente validità integrale del testamento pubblico e dovere del fratello di conferire l'immobile alla massa ereditaria oltre che condannarsi i fratelli a rimborsarle pro quota le spese funerarie, quelle per l'assistenza ai propri genitori, quelle per l'amministrazione degli immobili ereditari, oltre ai danni da lite temeraria.
Emessa sentenza parziale n. 229 del 2015 nel corso del giudizio,
conferito incarico al Ctu per formare un comodo progetto di divisione, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto della sentenza parziale depositata in corso di causa, in virtù della quale è stata respinta la domanda proposta da nel capo a) delle Parte_1
conclusioni rassegnate in citazione riguardo l'inefficacia del
5 testamento paterno nella parte relativa all'obbligo posto a carico di esso attore e sono state respinte le domande proposte da CP_2
ai punti 2 e 4 (quest'ultima limitatamente al rimborso
[...]
delle spese sostenute per l'assistenza ai genitori) delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, dichiarando l'oggetto di donazione indiretta l'acquisto in capo a
[...]
della nuda proprietà dell'immobile sito in Salerno, Parte_1
acquisto avvenuto per effetto dell'atto per Notar in data Per_4
24.10.1973 e quindi dichiarando tenuto alla Parte_1
collazione di detto immobile, per la piena proprietà nonché
tenuta al rendimento dei conti. Controparte_2
Nell'occasione è stato evidenziato come l'intestazione ad un figlio della proprietà (piena o nuda) di un bene, acquistata però con danaro dei genitori, è operazione frequente nella pratica dei rapporti in ambito familiare, per cui sovente se ne è occupata la suprema
Corte: nella donazione indiretta realizzata attraverso l'acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro messo a disposizione da altro soggetto per spirito di liberalità, l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla
6 simulazione;
tale negozio produce, insieme all'effetto diretto che gli è
proprio, anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità, sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo (Cass. n. 4015/04); mentre con l'interposizione reale colui che acquista il Diritto (interposto), in esecuzione di accordi interni con il terzo (interponente), è tenuto ritrasferirgli il diritto, nella donazione indiretta realizzata attraverso la vendita del bene intestato a un soggetto con danaro del disponente per spirito di liberalità
l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che produce insieme con l'effetto diretto che gli è proprio anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità
sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti di prova testimoniale - in materia di contratti e di simulazione - che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo (Cass. n.
502/03); la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più
vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un
7 contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo e, essendosene riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso. Né la configurabilità della donazione indiretta è impedita dalla circostanza che la compravendita sia stata stipulata con riserva della proprietà in favore del venditore fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo,
giacché quel che rileva è che lo stipulante abbia pagato, in unica soluzione o a rate, il corrispettivo, oppure abbia messo a disposizione del beneficiario i mezzi per il relativo pagamento (Cass. n. 3134/12).
Dai riportati arresti si evince che il meccanismo realizza non una donazione simulata, ma una donazione indiretta: e infatti nella fattispecie, come ammette la stessa , scopo del Controparte_2
padre non era quello di farsi lui stesso acquirente della nuda proprietà, ma di farla pervenire al figlio, scopo quindi conseguito attraverso lo strumento del negozio oneroso. Il richiamo della convenuta alla simulazione è quindi non pertinente. Detto questo, il problema della eventuale natura gratuita dell'acquisto della nuda
8 proprietà rimane, in vista della applicabilità della collazione. Chiesta
infatti la divisione, il giudice è tenuto ad esaminare d'ufficio l'applicabilità di tale istituto (Cass.n.15131/05).
In questo senso la sentenza parziale ha fatto riferimento ad alcune pronunce.
Cassazione n. 20638/05: nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e intestazione ad altro soggetto,
che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto; pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 cod. civ., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile e non il denaro. E, ove applicabile, la collazione riguarderà
la piena proprietà dell'immobile, non solo l'oggetto della donazione indiretta, cioè la nuda proprietà.
Cassazione n. 25473/10: la collazione per imputazione dell'immobile donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell'intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di
9 ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, sia perché
l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione,
come individuato dall'art. 456 cod. civ.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso.
E' stato accertato che in sede di verifica dell'eventuale natura gratuita dell'atto del 1973, va anzitutto sottolineato che provengono da la domanda di autorizzazione al giudice Persona_1
tutelare ad acquistare, in nome e per conto del figlio minore , Pt_1
la nuda proprietà dell'immobile salernitano, scrivendo che “suo figlio
dispone della somma di lire 4.500.000 a seguito di regalie di parenti in
diverse occasioni”; mentre nel testamento pubblico, dichiara: “Faccio
obbligo a mio figlio di tenere conto, nella sua quota di legittima, Pt_1
dell'alloggio in Salerno, alla via Ventimiglia n.34, acquistato con danaro mio
ed intestato già a lui quand'era ancora minorenne”. Quanto a tale ultima dichiarazione, essa è giuridicamente inefficace laddove impone al
10 figlio un obbligo. Il “tenere conto” di una donazione indiretta significa sostanzialmente richiamare l'applicabilità della collazione,
la quale è istituto tipico regolato in tutto dalla legge, potendo il benefattore soltanto escluderla nell'atto pubblico di donazione
(tipica) ovvero prevederne l'imputazione in sostituzione o conto di legittima, sempre nell'atto. Sulla collazione della donazione indiretta,
invece, il donatore non può influire: o la collazione è applicabile per legge, in presenza dei requisiti prescritti dalla legge, o non lo è. In tale secondo caso, non può il testatore radicare una deroga in forza di un atto si sua volontà. La collazione può essere esclusa quando per legge sarebbe applicabile, ma non imposta quando la legge la esclude. La
dichiarazione testamentaria assume invece valenza giuridicamente rilevante quale dichiarazione di scienza circa la provenienza del danaro. Pure dichiarazione di scienza è quella contenuta nella istanza al Giudice Tutelare.
E' risultato il contrasto tra le due dichiarazioni, nella sentenza parziale la decisione per la veridicità di quella testamentaria. Nella
motivazione la rilevanza che le annotazioni contenute nel ricorso al giudice tutelare non sufficienti per negare alla dichiarazione testamentaria il significato reso evidente dalla chiarezza delle
11 espressioni adoperate. Ove infatti il genitore avesse riportato nella domanda che l'acquisto avveniva con danaro in tutto o in parte proprio, l'autorizzazione sarebbe stata negata, poiché la realtà della negoziazione, comportante una donazione di non modico valore,
avrebbe indotto sia il giudice tutelare che il notaio a indicare la necessità di una formalizzazione con atto pubblico appunto di donazione. L'ipotesi dell'errore però non appare profilabile, alla luce della chiarezza dell'alternativa (danaro proprio o del figlio), per nulla suscettiva di ingenerare equivoci. Né, è stato evidenziato in sentenza parziale, l'attore ha allegato gli elementi da cui trarre essenzialità e riconoscibilità dell'errore, requisiti richiesti per la sua rilevanza anche con riferimento alle dichiarazioni unilaterali (Cass.7294/12).
Ne consegue che in virtù della sentenza parziale nel presente giudizio l'immobile di Salerno entra in collazione, per la piena proprietà, oltre ai frutti e/o agli interessi dall'apertura della successione (art. 745 cc), da computarsi secondo quanto precisato da condivisibile giurisprudenza. Cass. n. 25646/08: Nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono
12 di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico;
ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.
Sempre nella sentenza parziale viene evidenziato che viene respinta la domanda di di condanna dei Controparte_2
fratelli al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza ai propri genitori. Il padre ha ritenuto di compensarla attribuendole la disponibile. Non può quindi pretendere dai coeredi, pro quota, un rimborso che sostanzialmente ha già ricevuto. Nemmeno può
escludersi che i genitori avessero in vita disponibilità di redditi e avessero quindi già provveduto ad impiegarli per compensare la figlia che si prendeva cura di loro. E comunque mancano del tutto elementi per la determinazione del valore dell'assistenza.
Mentre è fondata la domanda di rendiconto proposta da e nei confronti della sorella Pt_1 Controparte_1
13 avendo costei dichiarato, in risposta ad interrogatorio CP_2
formale, di aver avuto la disponibilità e di aver incassato i frutti di immobili ereditari.
Tanto necessariamente premesso anche in ordine alla sentenza parziale, nella fattispecie sussistono le condizioni per addivenire alla declaratoria dello scioglimento della comunione immobiliare in ordine a tutti i beni dedotti in giudizio, tra i NI, come del resto sostanzialmente richiesto dai procuratori di tutte le parti.
Come correttamente è stato osservato dal Ctu a pag. 4 della sua consulenza, il defunto , con testamento Persona_1
pubblico per Notar da del 24.04.2008, Persona_2 Per_3
disponeva che “per la quota della legittima, pari a 2/3, a tutti e tre i figli,
mentre per 1/3, la disponibile, alla figlia ”. CP_2
Sempre a pag. 4 della sua consulenza il Ctu ha rilevato che a seguito della sentenza Tribunale di Avellino, n. 938/2015, l'immobile sito in Salerno alla via Francesco Antonio Ventimiglia, cadendo nella massa per la "collazione per imputazione….Quindi, questo bene, ovvero il
suo valore venale sarà diviso per l'intero secondo le quote di 2/3 di legittima,
per tutti e tre i NI , e di 1/3 di disponibile, spettante Parte_1
alla sig.ra agli immobili già sopra Persona_5
14 elencati , siti in ANAN di ON ( AV ), si aggiunge l'appartamento
sito a Salerno in Via Francesco Antonio Ventimiglia n. 34”.
Orbene, il valore del patrimonio immobiliare è pari a €
622.185,00 in quanto il Ctu ha valutato a pag. 12 della consulenza €
268.558,00 l'immobile a Salerno, e a pag. 18 della consulenza €
353.627,00 gli immobili in ANAN di ON (AV).
Il predetto ausiliario, con dovizia di argomentazioni tecniche,
logicamente prospettate e fondate su idonei accertamenti compiuti sui luoghi e attraverso una mirata indagine sul valore degli immobili,
che si ritengono perciò scevre da vizi che ne compromettono l'attendibilità, ha fatto una precisa valutazione qui condivisa.
Più precisamente, per gli immobili in ANAN di ON, il
Ctu ha individuato I QUOTA = VALORE STIMATO 91.943,02 (dare
€ 20.729,48) 619 sub 3 C-1 Via Municipio P.T., 619 sub 4 A-2 Via
Municipio P. 1°, 619 sub 7 A-2 Via Municipio P. 2°; II QUOTA =
VALORE STIMATO 91.943,02 (avere € 23.091,86) 619 sub 5 A-2 Via
Municipio P. 2°, 619 sub 6 A-2 Via Municipio P. 1°; III QUOTA =
VALORE STIMATO 169.740,96 (dare € 2.362,38) 619 sub 1 C-6 Via
Municipio P.T., 619 sub 2 C-1 Via Municipio P.T., 924 sub 4 C -1 Via
15 C. Battisti P.T, 924 sub 1 C -1 Via C. Battisti P.T, 924 sub 3 A-2 Via C.
Battisti P. 1°, mansarda A-2 Via C. Battisti P. 2°.
Il Ctu, ha riscontrato, nelle pag. 10 e 11 delle controdeduzioni,
che deve avere in totale € 19.473,96, di cui € 5.314,56 (€ Pt_1
6.615,25-€ 1.300,69) per gestione immobile in Salerno e € 14.159,40 (€
13.055,97 + € 1.361,20 - € 257,77) per la gestione in ANAN di
ON; deve dare in totale € 32.114,93, di cui € 3.796,13 (€ CP_2
4.725,20-€ 929,07) per gestione immobile in Salerno e € 28.318,80 (€
26.111,94+€ 2.722,40-€ 515,54) per la gestione in ANAN di
ON; deve avere in totale € 12.640,97, di cui dare € CP_1
1.518,43 (€ 1.890,05-€ 371,62) per gestione immobile in Salerno e avere
€ 14.159,40 (€ 13.055,97 + € 1.361,20 - € 257,77) per la gestione in
ANAN di ON.
In base ai suddetti rendiconti deve avere in totale € Pt_1
19.473,96, deve dare in totale € 32.114,93 e deve CP_2 CP_1
avere in totale € 12.640,97.
In ordine all'assegnazione delle quote, va evidenziato che nessuna parte chiedeva l'estrazione a sorte. Del resto, in tema di divisione ereditaria, la Suprema Corte ha stabilito che il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 cod. civ. non ha carattere
16 assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. civ.,
Sez. II, 18/01/2007, n. 1091). Si consideri in tal senso per l'assegnazione la volontà dell'attore sul bene immobile di Salerno
giusto atto di citazione ma anche per come evidenziato CP_2
dal Ctu a pag. 19 della consulenza (“In considerazione del fatto che la
sig.ra abita in ANAN di ON Controparte_2
nell'appartamento di via C. Battisti n. 62”), ponendo già nella terza quota compresa la disponibile.
Va infine considerato che sul valore della prima quota di cui a pag. 19 della consulenza c'è “dare € 20.729,48”, della seconda c'è “avere
€ 23.091,86” e della terza c'è “dare € 2.362,38”.
Tanto necessariamente premesso, sul patrimonio del valore immobiliare valutato dal Ctu di € 622.185,00 vanno considerate le quote di 2/3 di legittima, per tutti e tre i NI , e di 1/3 Parte_1
17 di disponibile, spettante alla sig.ra : legittima Controparte_2
per ciascun figlio € 138.263,33 (€ 414,790 pari ai 2/3 del patrimonio valutato di € 622.185,00 diviso tre quote) mentre per da CP_2
aggiungersi in più come da volontà del de cuius 1/3 sulla disponibile
€ 207.395,00 (pari a 1/3 del patrimonio valutato € 622.185,00).
Pertanto, ad legittima di € 138.263,33, a Pt_1 CP_1
legittima di € 138.263,33, a € 345.658,33 (legittima di € CP_2
138.263,33 più disponibile di € 207.395,00).
Per quanto riguarda gli immobili si procede ad assegnare ad l'appartamento a Salerno, del valore quantificato dal Ctu di Pt_1
€ 268.558,00.
Con tale attribuzione deve restituire alla massa € Pt_1
130.294,67 (€ 268.558,00 - € 138.263,33 quota sua legittima) ma considerando sui rendiconti che deve avere (€ 19.473,96), dovrà
restituire alla massa € 110.820,71.
Si procede ad assegnare a le quote I e III ex pag. 19 CP_2
per un totale di € 261.683,98 e quindi dovrebbe ancora avere €
83.974,35 per integrare legittima e disponibile di € 345.658,33; ma considerando che deve dare € 55.206,69 (€ 20.729,48 ex I quota, €
18 2.362,28 ex III quota e € 32.114,93 ex rendiconti), dovrà ricevere €
28.767,66.
Si procede ad assegnare a la quota II ex pag. 19 per € CP_1
91.943,02 e quindi dovrà ancora avere € 23.091,86 ex II quota, €
23.228,45 per integrare legittima e € 12.640,97 ex rendiconti, per un totale di € 58.961,28.
Ne consegue che dovrà versare a € 58.961,28 Pt_1 CP_1
e a € 28.767,66 per un totale di € 87.728,94. CP_2
dovrà restituire come residuo ancora alla massa € Pt_1
23.091,77 (€ 110.820,71 – 87.728,94). Tale somma da restituire alla massa di € 23.091,77 sarà ulteriormente considerata tra i tre NI
secondo la volontà del de cuius: € 5.131,50 per , € 5.131,50 per Pt_1
e € 12.828,75 (legittima € 5.131,50 + disponibile € 7.697,25) CP_1
per CP_2
dovrà corrispondere a titolo di conguaglio in totale a Pt_1
€ 64.092,78 (€ 58.961,28 + € 5.131,50) e a € CP_1 CP_2
41.596,41 (€ 28.767,66 + € 12.828,75).
Ogni altra domanda, come la lite temeraria, non accolta in quanto non provata. Sussistono giusti motivi per compensare tra le
19 parti le spese di giudizio e per ripartire pro quota tra gli eredi le spese di CTU.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando nella causa recante al RG
n. 1086/2010, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
-accoglie la domanda di scioglimento della comunione proposta dalle parti;
-dispone l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'immobile sito in Salerno, Via Francesco Antonio Ventimiglia n. 34, piano II, int. 5, n.
14, foglio 35, particella 606, sub. 15, cat. A/2, sup. catastale 145,00 mq ad , cod. fisc. ; Parte_1 C.F._1
-dispone l'attribuzione in proprietà esclusiva degli immobili siti in ANAN di ON (AV), Via Municipio P.T. foglio 5 particella
619 sub 3 C-1 sup. catastale 64,00 mq;
via Municipio P. 1°, foglio 5
particella 619 sub 4 A-2 sup. catastale 96,00 mq;
via Municipio P. 2°,
foglio 5 particella 619 sub 7 A-2 sup. catastale 84,00 mq;
via Municipio
P.T., foglio 5 particella 619 sub 1 C-6 sup. catastale 96,00 mq;
via
Municipio P.T., foglio 5 particella 619 sub 2 C-1 sup. catastale 20,00
20 mq;
via C. Battisti P.T, foglio 5 particella 924 sub 4 C -1 sup. catastale
34,00 mq;
via C. Battisti P.T, foglio 5 particella 924 sub 1 C -1 sup.
catastale 24,00 mq;
via C. Battisti P.1°, foglio 5 particella 924 sub 3 A-
2 sup. catastale 186,00 mq;
via C. Battisti P. 2° mansarda A-2 sup.
catastale 57,00 mq a , cod. fisc. Controparte_2
; C.F._2
-dispone l'attribuzione in proprietà esclusiva degli immobili siti in ANAN di ON (AV), via Municipio P. 2°, foglio 5 particella
619 sub 5 A-2 sup. catastale 86,00 mq e via Municipio P. 1°, foglio 5
particella 619 sub 6 A-2 sup. catastale 79,00 mq a
[...]
, cod. fisc. ; CP_1 C.F._3
-condanna al pagamento della somma di € Parte_1
64.092,78 con gli interessi, nella misura legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza, sino all'effettivo versamento,
in favore di;
Controparte_1
-condanna al pagamento della somma di € Parte_1
41.596,41 con gli interessi, nella misura legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza, sino all'effettivo versamento,
in favore di;
Controparte_2
-rigetta ogni altra domanda;
21 -compensa tra le parti le spese di giudizio e pone pro quota a carico delle parti le spese di Ctu.
Avellino, 13.01.2025
Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
22