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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 20/10/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1141/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Roma, via G. Bettolo Parte_1 C.F._1
n. 6, presso lo studio dell'Avv. Federica Urbisaglia che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti ricorrente
E da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parte_2 C.F._2
Giuseppe Mazzini n. 119, presso lo studio dell'Avv. Uliana Paladini che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente con l'intervento del PM
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Sulla casa coniugale
2) La casa di proprietà del sig. , facente parte di un compendio comprensivo di terreni Parte_1 agricoli e pertinenze agricole, ove vivono degli animali da fattoria, resta affidata al marito, la moglie se ne è già allontanata andando a vivere presso i genitori, dovrà solo ultimare il ritiro
1 dei beni personali, ivi compreso il quadro “Venezia”, mentre ciò che residua del mobilio, gran parte inutilizzabile perché distrutto, rimarrà al marito;
Sostegno economico alla moglie:
3) Il Sig. corrisponderà un contributo al mantenimento della sig. ra di euro 400,00 Pt_1 Parte_2 mensili, aiutato economicamente anche dai figli della coppia;
4) Il Sig. , in data successiva alla sottoscrizione del presente accordo, si impegna a Parte_1 trasferire la proprietà dell'autovettura Mercedes Smart tg BN 759 DN, ferma da tempo all'interno della proprietà per mancanza di copertura assicurativa, in favore della Sig.ra
la quale provvederà, a sue spese, ad effettuare il passaggio di proprietà e ad Parte_2 assicurare il detto mezzo;
il mezzo verrà consegnato solo a seguito di passaggio di proprietà.
Fatto e diritto
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiano AN (RI) il 22.4.1989, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune, (atto n. 1, parte II, Serie A, anno 1989), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che dal matrimonio sono nati e CP_1 CP_2 entrambi ultratrentenni ed economicamente autosufficienti.
All'udienza del 21 agosto 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
L'accordo è congruo.
2 Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi che hanno contratto matrimonio in Fiano
AN (RI) in data 22.4.1989, alle condizioni di cui al ricorso riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del di Fiano Pt_3
AN (Atto n° 121, Parte II, Serie C, Anno 2019);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 16 ottobre 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Roma, via G. Bettolo Parte_1 C.F._1
n. 6, presso lo studio dell'Avv. Federica Urbisaglia che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti ricorrente
E da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parte_2 C.F._2
Giuseppe Mazzini n. 119, presso lo studio dell'Avv. Uliana Paladini che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente con l'intervento del PM
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Sulla casa coniugale
2) La casa di proprietà del sig. , facente parte di un compendio comprensivo di terreni Parte_1 agricoli e pertinenze agricole, ove vivono degli animali da fattoria, resta affidata al marito, la moglie se ne è già allontanata andando a vivere presso i genitori, dovrà solo ultimare il ritiro
1 dei beni personali, ivi compreso il quadro “Venezia”, mentre ciò che residua del mobilio, gran parte inutilizzabile perché distrutto, rimarrà al marito;
Sostegno economico alla moglie:
3) Il Sig. corrisponderà un contributo al mantenimento della sig. ra di euro 400,00 Pt_1 Parte_2 mensili, aiutato economicamente anche dai figli della coppia;
4) Il Sig. , in data successiva alla sottoscrizione del presente accordo, si impegna a Parte_1 trasferire la proprietà dell'autovettura Mercedes Smart tg BN 759 DN, ferma da tempo all'interno della proprietà per mancanza di copertura assicurativa, in favore della Sig.ra
la quale provvederà, a sue spese, ad effettuare il passaggio di proprietà e ad Parte_2 assicurare il detto mezzo;
il mezzo verrà consegnato solo a seguito di passaggio di proprietà.
Fatto e diritto
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiano AN (RI) il 22.4.1989, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune, (atto n. 1, parte II, Serie A, anno 1989), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che dal matrimonio sono nati e CP_1 CP_2 entrambi ultratrentenni ed economicamente autosufficienti.
All'udienza del 21 agosto 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
L'accordo è congruo.
2 Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi che hanno contratto matrimonio in Fiano
AN (RI) in data 22.4.1989, alle condizioni di cui al ricorso riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del di Fiano Pt_3
AN (Atto n° 121, Parte II, Serie C, Anno 2019);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 16 ottobre 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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