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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/11/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 471/2025 R.G.V.G., avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa congiuntamente da
DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AN Di RE
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Augello.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c, depositato in data
10 marzo 2025, e hanno esposto: di avere contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario il 31 luglio 2018 a Sommatino (Caltanissetta), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sommatino, anno 2018, , parte II, serie A, n .10, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati due figli,
, a Caltanissetta il 20/06/2004 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_1
, a Caltanissetta il 12/03/2007, minorenne;
che la moglie è attualmente disoccupata, Per_2 mentre in passato ha lavorato presso una cooperativa agricola;
che il marito è coltivatore diretto;
che il matrimonio, pur se nato sotto i migliori auspici, si è progressivamente deteriorato per insanabili contrasti ed incomprensioni caratteriali, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, in seno al quale è stato previsto quanto segue: affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione prevalente presso il padre Per_2 nella casa familiare, sita a Sommatino nella Contrada Torre Chimera, ove coabiterà anche il figlio;
obbligo a carico della moglie di versare mensilmente al marito, quale contributo Per_1 al mantenimento della figlia , la somma di euro 100, oltre al cinquanta per cento delle Per_2 spese straordinarie nel suo interesse;
obbligo a carico del marito di versare alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 500; impegno del marito di concedere in comodato d'uso gratuito alla moglie, per abitarvi, un appartamento arredato di sua proprietà sito a Sommatino, nella Via G. Matteotti n. 15.
Il tutto, come meglio specificato nel suddetto ricorso, al quale si rinvia.
Su accordo delle parti, che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare, l'udienza di comparizione è stata sostituita con il deposito di note scritte, per il quale è stato assegnato termine fino al giorno 27 maggio 2025.
Depositate le suddette note, con ordinanza del 6 giugno 2025 il collegio ha rinviato all'udienza del 21 ottobre 2025, con modalità di trattazione scritta, invitando le parti a fornire chiarimenti sulla reciproca situazione economica, al contempo dando atto della necessità di revocare le disposizioni relative all'affidamento della figlia , in quanto divenuta maggiore Per_2
d'età.
Con le note scritte depositate in vista della suddetta udienza le parti hanno fornito i chiesti chiarimenti e depositato la documentazione richiesta, insistendo per l'omologa della separazione, alle condizioni concordate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ritiene il collegio, preliminarmente, di dovere dare atto del venir meno dei presupposti per l'affidamento della figlia , in quanto la stessa nelle more divenuta maggiorenne. Per_2
Ciò posto, si ritiene che ricorrano le condizioni per l'omologa della separazione consensuale, in quanto le condizioni concordate sono rispondenti all'interesse della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto. All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Nulla sulle spese.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sommatino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto