Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/06/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 736/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 736/2025 promossa congiuntamente da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Conti;
e
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Ludovica Moreschini;
RICORRENTI
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto) ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI: (…) revocare, con effetto dal 30.06.2025, l'assegnazione della casa coniugale sita in Carmignano (PO), Via Meazza n. 30, alla sig.ra che, per CP_1
accordo intercorso tra le parti, rilascerà l'immobile libero da persone e cose di sua proprietà entro e non oltre la medesima data del 30.06.2025, riconsegnando le chiavi al sig. Pt_1
; per l'effetto, il Sig. concede alla Sig.ra la facoltà
[...] Parte_1 CP_1 pagina 1 di 3
- disporre il versamento a far data dal
30.06.2025, di un contributo a carico del Signor ed in favore della Signora Pt_1 CP_1
dalle attuali 758,00 euro mensili ad € 950,00 mensili rivalutabili Istat, mantenendo l'onere di distrazione del relativo importo a carico dell'Inps per la somma di Euro 758,00, corrispondendo entro il giorno 10 di ogni mese la residua somma di Euro 192,00 in favore della - spese legali integralmente compensate e contributo unificato a carico del Sig. CP_1
Parte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/05/2025, e hanno Parte_1 Controparte_1
proposto domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione stabilite con sentenza n. 1547/2011 del 30/12/2011 di questo Tribunale, come modificate con decreto emesso il 17/03/2021 nel procedimento n. 1024/2020 v.g..
In mancanza di richiesta congiunta delle parti di comparire personalmente davanti al giudice relatore e non avendo quest'ultimo ritenuto necessario chiedere chiarimenti, non è stata fissata l'udienza e il giudice relatore ha riferito in camera di consiglio.
***
Rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, in mancanza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) omologa l'accordo delle parti in ordine alla modifica delle condizioni di separazione stabilite con sentenza n. 1547/2011 del 30/12/2011 di questo Tribunale, come modificate con decreto emesso il 17/03/2021 nel procedimento n. 1024/2020 v.g. e per l'effetto:
a) revoca, con effetto dal 30/06/2025, l'assegnazione della casa coniugale sita in
Carmignano (PO), via Meazza n. 30, a Controparte_1
b) dispone il versamento, a far data dal 30/06/2025, di un contributo a carico di Pt_1
e in favore di di € 950,00 mensili, rivalutabili Istat,
[...] Controparte_1 con le seguenti modalità: quanto a € 758,00 mediante versamento diretto da parte pagina 2 di 3 dell'INPS; quanto a € 192,00 mediante pagamento da parte del sig. entro il Pt_1
giorno 10 di ogni mese;
2) prende atto che, per accordo intercorso tra le parti:
a) rilascerà l'immobile libero da persone e cose di sua proprietà Controparte_1
entro e non oltre la medesima data del 30/06/2025, riconsegnando le chiavi al sig.
; Parte_1
b) concede a la facoltà di utilizzare, invia Parte_1 Controparte_1
esclusiva e con chiusura a chiave nella sua esclusiva disponibilità, per deposito oggetti personali, la porzione centrale tra le tre porzioni del garage (circa 20 mq) collocate sotto la abitazione, come di fatto già avviene;
c) le spese legali sono integralmente compensate con contributo unificato a carico del
Sig. ; Pt_1
3) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 4/06/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
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