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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3027 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CASCINA GIUSEPPE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 09/09/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ annulla l'ordinanza ingiunzione n.OI-000057330 emessa dall notificata in CP_1
data 09/03/2022;
◊condanna il ricorrente, , a corrispondere la sanzione così come Parte_1
CP_ rideterminata dall in euro€ 8.560,00;
◊ condanna il ricorrente , a rifondere a parte resistente le spese di lite, Parte_1
che liquida in complessivi euro 1.305,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 29/03/2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n OI-000057330, notificata in data
09/03/2022, con la quale l intimava al ricorrente, in qualità di CP_1
amministratore unico della società Start Office S.r.l., il pagamento dell'importo complessivo di euro 25.006,60 (€ 25.000 a titolo di sanzione amministrativa ed €
6,60 a titolo di spese)a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma
1-bis del D.L. n. 463/1983, conv. con mod. dalla L. 638/1983 e s.m.i. per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento ai periodi dicembre 2010 e da gennaio a settembre 2011; chiedendone in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento ovvero instando, in subordine, per la rideterminazione della sanzione. A sostegno dell'opposizione Il
ricorrente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non ricoprendo la qualifica di amministratore unico della Start Office S.r.l. a far data dal 2012, l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione della sanzione e del presunto credito sotteso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l che CP_1
contestava le ragioni dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In particolare, rappresentava l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento sotteso all' ordinanza di ingiunzione impugnata, la mancata integrazione del tempo di prescrizione in ragione della sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638 del 1983 (pari a tre mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione), nonché in ragione della sospensione relativa al periodo emergenziale conseguente al Covid-
Sars 19, disposta dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6-
bis della legge 24 aprile 2020, n.27. Infine, rilevava di aver provveduto a rideterminare l'importo originario della sanzione in euro 10.000, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che fissa la sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000.
Successivamente, in data 10/07/2023, l' depositava un ulteriore CP_1
provvedimento di rideterminazione della sanzione irrogata, nella misura pari ad €
8.560,00 ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 (che statuisce:
“1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso). Precisava, altresì, in applicazione dell'articolo 9,
comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che “il procedimento
sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza
ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura
ridotta di € 4.280,00, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre
alle spese del procedimento amministrativo”.
La causa, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e la
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rideterminazione della sanzione operata dall sulla scorta dell'art. 23 del D.L. CP_1
n. 48/2023 - non accettata da parte ricorrente (cfr. verbale 10.01.2025), che comunque non provvedeva a pagare la sanzione nella misura ridotta e insisteva in ricorso - viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti nel corso del giudizio.
◊
Preliminarmente, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione, in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento prescritto dalla legge (art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981): il ricorso in opposizione è stato,
infatti, depositato in data 29/03/2022, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione opposta, avvenuta in data 09/03/2022.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. n. 8/2016,
recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, L.
28 aprile 2014 n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo, figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2
comma 1-bis, D.L. 463/83, conv., con L. 638/83, che è stato sostituito dall'art. 3,
comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016.
In particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo avere previsto al comma 1 l'obbligo capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n. 153/69, al comma 1-bis, come novellato
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “L'omesso versamento delle
ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Inoltre, l'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
È, infine, intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del
D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che “All'art. 2,
comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 1983, n. 698, le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000” sono
sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
***
Va innanzitutto affermata la palese infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal ricorrente, che sostiene di non dovere rispondere dell'omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in riferimento ai periodi contestati (12/2010 e dal 01/2011 al 09/2011), atteso che, con decorrenza
23/01/2012, non ha più rivestito la qualifica di amministratore unico della società.
Come rilevato dall'Istituto, infatti, il periodo di contestazione (12/2010 e dal
01/2011 al 09/2011) è antecedente alle dimissioni del 25 02 2012 dalla carica di
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro amministratore.
Dalla documentazione versata in atti, emerge, infatti, che il ricorrente, come affermato e documentato dallo stesso, è stato amministratore unico della società
Start Office S.r.l. dal 06/07/2009 fino al 23 gennaio 2012, giuste dimissioni ratificate in data 25/02/2012 con verbale di assemblea ordinaria soci, in seno alla quale i soci decidevano di nominare nuovo amministratore unico (cfr. doc. 1 e doc. CP_2
2 prod. ricorrente). Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal ricorrente, considerato, come detto, che le omissioni di cui alla ordinanza opposta riguardano un periodo antecedente le sue dimissioni dalla carica (12/2010 e dal
01/2011 al 09/2011), risulta palesemente infondata.
Si evidenzia al riguardo che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 24.11. 1981, è
sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione;
alla natura personale della responsabilità,
consegue la responsabilità personale della propria azione o omissione, cosciente e volontaria. Considerando al contempo che l'obbligazione solidale della persona giuridica (o dell'ente privo di personalità giuridica) è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
Sul punto, la Suprema Corte chiarisce che la responsabilità da illecito amministrativo
è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (cfr. Cass. n.
10668 del 1996) e della natura personale della responsabilità, (cfr. Cass. n.
11954/2003; n. 12321/2004; n. 15088/2006), ribadendo ciò che sopra è stato accennato, ossia che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria. L'impronta di tale norma, quindi, attiene al principio (di estrazione penalistica) della natura personale della responsabilità, secondo i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3),
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'esclusione della responsabilità (art. 4).
Quindi, responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Rilevato che la condotta materiale che ha portato all'emissione dell' ordinanza ingiunzione è riferibile al periodo temporale in cui il ricorrente rivestiva la carica di amministratore unico della società, in base ai superiori principi, la violazione accertata non può che ascriversi alla sua personale responsabilità.
***
Fatta questa premessa, è necessario esaminare la questione attinente all'eccepita prescrizione quinquennale della sanzione e del presunto credito sotteso.
Orbene, l'art. 28 l. n. 689/1981 testualmente recita: «Il diritto a riscuotere le somme
dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque
anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione
è regolata dalle norme del codice civile».
Ebbene, come previsto dall'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Tale momento, nel caso di fatti già costituenti reato e successivamente depenalizzati,
deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa
(Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Pertanto, il dies a quo deve essere individuato alla data del 06/0/.2016, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro La Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione opera con riguardo, sia alla violazione che alla sanzione pecuniaria, funzionando come causa estintiva dell'illecito e anche del diritto di riscuotere la somma in quanto anche se l'articolo 28
l. n. 689/1981 riferisce la prescrizione al “diritto a riscuotere le somme dovute”, tale formulazione deve essere interpretata alla luce del sistema complessivo che tale legge disegna anche con riferimento all'art 14, ultimo comma, della legge 689/1981,
secondo il quale la mancata o tardiva notifica della violazione determina l'estinzione dell' obbligazione di pagare la somma dovuta.
Ne consegue che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 si riferisce, non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria in forza dell'emanazione dell'ordinanza, ma anche allo stesso potere dell'amministrazione di applicare la sanzione prevista dalla legge per la violazione commessa.
Inoltre, ai fini del maturare dei termini di prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi previsto dalla legislazione emergenziale.
In particolare, ai sensi dell'art. 103, comma 6-bis, D.L. n. 18/2020, “Il termine di
prescrizione di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai
provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, è sospeso
dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 98
giorni.
È poi intervenuta una ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni. Invero, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge 31
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021,
n. 21, “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi
dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021e riprendono a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis…”.
Il vulnus della questione sta dunque nel verificare se l'avviso di accertamento indicato nel corpo dell'ordinanza ingiunzione opposta sia stato ritualmente notificato e, conseguentemente, se il termine prescrizionale sia stato o meno interrotto.
Nella odierna fattispecie, parte ricorrente ha dedotto di non avere ricevuto alcuna contestazione, né in particolare l'atto di accertamento indicato nel corpo dell'ordinanza ingiunzione opposta.
A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, l ha tuttavia CP_3
dedotto in comparsa e documentato di avere interrotto i termini prescrizionali
CP_ tramite la notifica dell'avviso di accertamento 5500.16/03/2017.0133548 del
16 03 2017 notificato al ricorrente il 19 04 2017 (cfr. avviso di accertamento e atto
CP_ di accertamento produzione .
Pertanto, il termine prescrizionale quinquennale, essendo stato correttamente interrotto a decorrere dal 19/04/2017, con la notifica dell'atto di accertamento n.
CP_ 5500.16/03/2017.0133548, sotteso all'ordinanza impugnata, non era affatto spirato alla data del 09/03/2022 di notifica della ordinanza ingiunzione opposta,
anche senza considerare le sopra citate sospensioni cd. COVID.
Il ricorso va pertanto respinto.
C CP_ L'ordinanza ingiunzione opposta va comunque annullata. in data 10.07.2023
ha, infatti, proceduto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12
settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro n.638, novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 8.560,00
(ottomilacinquecentosessanta )( cfr. provvedimento depositato in data 10.07.2023).
L , inoltre, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 CP_3
gennaio 2016, n. 8, ha comunicato che “il procedimento sanzionatorio potrà essere
estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza se non già svolta ovvero
della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di
euro 4.280,00 (quattromiladuecentoottanta) ciascuna , pari alla metà della sanzione
amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
In caso di accettazione della controparte, previo rinvio della causa al fine di accertare
l'avvenuto pagamento nel termine di 60 giorni dall'udienza, il giudizio potrà essere
definito con la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere e totale
compensazione delle spese”.
Non avendo il ricorrente provveduto a pagare la somma in misura ridotta di euro
4.280,00 (quattromiladuecentoottanta) nel termine anzidetto, deve essere condannato a corrispondere all , per effetto della rideterminazione ex lege CP_3
operata dallo stesso, l'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 8.560,00
(ottomilacinquecentosessanta ).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 2/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3027 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CASCINA GIUSEPPE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 09/09/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ annulla l'ordinanza ingiunzione n.OI-000057330 emessa dall notificata in CP_1
data 09/03/2022;
◊condanna il ricorrente, , a corrispondere la sanzione così come Parte_1
CP_ rideterminata dall in euro€ 8.560,00;
◊ condanna il ricorrente , a rifondere a parte resistente le spese di lite, Parte_1
che liquida in complessivi euro 1.305,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 29/03/2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n OI-000057330, notificata in data
09/03/2022, con la quale l intimava al ricorrente, in qualità di CP_1
amministratore unico della società Start Office S.r.l., il pagamento dell'importo complessivo di euro 25.006,60 (€ 25.000 a titolo di sanzione amministrativa ed €
6,60 a titolo di spese)a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma
1-bis del D.L. n. 463/1983, conv. con mod. dalla L. 638/1983 e s.m.i. per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento ai periodi dicembre 2010 e da gennaio a settembre 2011; chiedendone in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento ovvero instando, in subordine, per la rideterminazione della sanzione. A sostegno dell'opposizione Il
ricorrente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non ricoprendo la qualifica di amministratore unico della Start Office S.r.l. a far data dal 2012, l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione della sanzione e del presunto credito sotteso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l che CP_1
contestava le ragioni dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In particolare, rappresentava l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento sotteso all' ordinanza di ingiunzione impugnata, la mancata integrazione del tempo di prescrizione in ragione della sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638 del 1983 (pari a tre mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione), nonché in ragione della sospensione relativa al periodo emergenziale conseguente al Covid-
Sars 19, disposta dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6-
bis della legge 24 aprile 2020, n.27. Infine, rilevava di aver provveduto a rideterminare l'importo originario della sanzione in euro 10.000, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che fissa la sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000.
Successivamente, in data 10/07/2023, l' depositava un ulteriore CP_1
provvedimento di rideterminazione della sanzione irrogata, nella misura pari ad €
8.560,00 ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 (che statuisce:
“1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso). Precisava, altresì, in applicazione dell'articolo 9,
comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che “il procedimento
sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza
ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura
ridotta di € 4.280,00, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre
alle spese del procedimento amministrativo”.
La causa, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e la
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rideterminazione della sanzione operata dall sulla scorta dell'art. 23 del D.L. CP_1
n. 48/2023 - non accettata da parte ricorrente (cfr. verbale 10.01.2025), che comunque non provvedeva a pagare la sanzione nella misura ridotta e insisteva in ricorso - viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti nel corso del giudizio.
◊
Preliminarmente, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione, in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento prescritto dalla legge (art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981): il ricorso in opposizione è stato,
infatti, depositato in data 29/03/2022, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione opposta, avvenuta in data 09/03/2022.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. n. 8/2016,
recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, L.
28 aprile 2014 n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo, figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2
comma 1-bis, D.L. 463/83, conv., con L. 638/83, che è stato sostituito dall'art. 3,
comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016.
In particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo avere previsto al comma 1 l'obbligo capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n. 153/69, al comma 1-bis, come novellato
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “L'omesso versamento delle
ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Inoltre, l'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
È, infine, intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del
D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che “All'art. 2,
comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 1983, n. 698, le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000” sono
sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
***
Va innanzitutto affermata la palese infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal ricorrente, che sostiene di non dovere rispondere dell'omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in riferimento ai periodi contestati (12/2010 e dal 01/2011 al 09/2011), atteso che, con decorrenza
23/01/2012, non ha più rivestito la qualifica di amministratore unico della società.
Come rilevato dall'Istituto, infatti, il periodo di contestazione (12/2010 e dal
01/2011 al 09/2011) è antecedente alle dimissioni del 25 02 2012 dalla carica di
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro amministratore.
Dalla documentazione versata in atti, emerge, infatti, che il ricorrente, come affermato e documentato dallo stesso, è stato amministratore unico della società
Start Office S.r.l. dal 06/07/2009 fino al 23 gennaio 2012, giuste dimissioni ratificate in data 25/02/2012 con verbale di assemblea ordinaria soci, in seno alla quale i soci decidevano di nominare nuovo amministratore unico (cfr. doc. 1 e doc. CP_2
2 prod. ricorrente). Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal ricorrente, considerato, come detto, che le omissioni di cui alla ordinanza opposta riguardano un periodo antecedente le sue dimissioni dalla carica (12/2010 e dal
01/2011 al 09/2011), risulta palesemente infondata.
Si evidenzia al riguardo che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 24.11. 1981, è
sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione;
alla natura personale della responsabilità,
consegue la responsabilità personale della propria azione o omissione, cosciente e volontaria. Considerando al contempo che l'obbligazione solidale della persona giuridica (o dell'ente privo di personalità giuridica) è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
Sul punto, la Suprema Corte chiarisce che la responsabilità da illecito amministrativo
è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (cfr. Cass. n.
10668 del 1996) e della natura personale della responsabilità, (cfr. Cass. n.
11954/2003; n. 12321/2004; n. 15088/2006), ribadendo ciò che sopra è stato accennato, ossia che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria. L'impronta di tale norma, quindi, attiene al principio (di estrazione penalistica) della natura personale della responsabilità, secondo i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3),
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'esclusione della responsabilità (art. 4).
Quindi, responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Rilevato che la condotta materiale che ha portato all'emissione dell' ordinanza ingiunzione è riferibile al periodo temporale in cui il ricorrente rivestiva la carica di amministratore unico della società, in base ai superiori principi, la violazione accertata non può che ascriversi alla sua personale responsabilità.
***
Fatta questa premessa, è necessario esaminare la questione attinente all'eccepita prescrizione quinquennale della sanzione e del presunto credito sotteso.
Orbene, l'art. 28 l. n. 689/1981 testualmente recita: «Il diritto a riscuotere le somme
dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque
anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione
è regolata dalle norme del codice civile».
Ebbene, come previsto dall'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Tale momento, nel caso di fatti già costituenti reato e successivamente depenalizzati,
deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa
(Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Pertanto, il dies a quo deve essere individuato alla data del 06/0/.2016, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro La Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione opera con riguardo, sia alla violazione che alla sanzione pecuniaria, funzionando come causa estintiva dell'illecito e anche del diritto di riscuotere la somma in quanto anche se l'articolo 28
l. n. 689/1981 riferisce la prescrizione al “diritto a riscuotere le somme dovute”, tale formulazione deve essere interpretata alla luce del sistema complessivo che tale legge disegna anche con riferimento all'art 14, ultimo comma, della legge 689/1981,
secondo il quale la mancata o tardiva notifica della violazione determina l'estinzione dell' obbligazione di pagare la somma dovuta.
Ne consegue che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 si riferisce, non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria in forza dell'emanazione dell'ordinanza, ma anche allo stesso potere dell'amministrazione di applicare la sanzione prevista dalla legge per la violazione commessa.
Inoltre, ai fini del maturare dei termini di prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi previsto dalla legislazione emergenziale.
In particolare, ai sensi dell'art. 103, comma 6-bis, D.L. n. 18/2020, “Il termine di
prescrizione di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai
provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, è sospeso
dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 98
giorni.
È poi intervenuta una ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni. Invero, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge 31
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021,
n. 21, “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi
dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021e riprendono a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis…”.
Il vulnus della questione sta dunque nel verificare se l'avviso di accertamento indicato nel corpo dell'ordinanza ingiunzione opposta sia stato ritualmente notificato e, conseguentemente, se il termine prescrizionale sia stato o meno interrotto.
Nella odierna fattispecie, parte ricorrente ha dedotto di non avere ricevuto alcuna contestazione, né in particolare l'atto di accertamento indicato nel corpo dell'ordinanza ingiunzione opposta.
A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, l ha tuttavia CP_3
dedotto in comparsa e documentato di avere interrotto i termini prescrizionali
CP_ tramite la notifica dell'avviso di accertamento 5500.16/03/2017.0133548 del
16 03 2017 notificato al ricorrente il 19 04 2017 (cfr. avviso di accertamento e atto
CP_ di accertamento produzione .
Pertanto, il termine prescrizionale quinquennale, essendo stato correttamente interrotto a decorrere dal 19/04/2017, con la notifica dell'atto di accertamento n.
CP_ 5500.16/03/2017.0133548, sotteso all'ordinanza impugnata, non era affatto spirato alla data del 09/03/2022 di notifica della ordinanza ingiunzione opposta,
anche senza considerare le sopra citate sospensioni cd. COVID.
Il ricorso va pertanto respinto.
C CP_ L'ordinanza ingiunzione opposta va comunque annullata. in data 10.07.2023
ha, infatti, proceduto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12
settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro n.638, novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 8.560,00
(ottomilacinquecentosessanta )( cfr. provvedimento depositato in data 10.07.2023).
L , inoltre, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 CP_3
gennaio 2016, n. 8, ha comunicato che “il procedimento sanzionatorio potrà essere
estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza se non già svolta ovvero
della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di
euro 4.280,00 (quattromiladuecentoottanta) ciascuna , pari alla metà della sanzione
amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
In caso di accettazione della controparte, previo rinvio della causa al fine di accertare
l'avvenuto pagamento nel termine di 60 giorni dall'udienza, il giudizio potrà essere
definito con la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere e totale
compensazione delle spese”.
Non avendo il ricorrente provveduto a pagare la somma in misura ridotta di euro
4.280,00 (quattromiladuecentoottanta) nel termine anzidetto, deve essere condannato a corrispondere all , per effetto della rideterminazione ex lege CP_3
operata dallo stesso, l'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 8.560,00
(ottomilacinquecentosessanta ).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 2/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro