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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/09/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n.294 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. su appello avverso la sentenza n.1081/2008 emessa il 10.11.2008 dal
Tribunale di Potenza – Sezione Civile Stralcio in persona del G.O.A. e pubblicata il 19.11.2008, e vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), tutti in qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di , nonché (c.f. ) e Persona_1 Parte_4 C.F._4 Pt_5
(c.f. ), entrambi in qualità di eredi di , tutti
[...] C.F._5 Persona_2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesca Pietrangeli e Eduardo Giuliani ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Potenza, alla Via Pretoria n.133;
APPELLATI - ricorrenti in riassunzione ex art.392 c.p.c.
E
(c.f. ), in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'Avv. Carmen Ferri, dell'Ufficio Legale dell'Ente, ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via Nazario Sauro – Palazzo della Mobilità;
APPELLANTE - resistente in riassunzione ex art.392 c.p.c.
trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 17.6.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 5.6.2025 ed il 16.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.5.1993 i sigg. , e Persona_1 Persona_2
premesso che il in sede di realizzazione di opere di Parte_6 Controparte_1 interesse pubblico aveva occupato in più riprese vari suoli dell'estensione complessiva di mq.
7.265 ubicati al Rione Lucania ed al Parco S. Croce, ulteriori rispetto a quelli oggetto di procedure espropriative, suoli appartenenti ai germani e destinati dal a verde pubblico o uso Per_1 CP_1
comune pubblico, convenivano dinanzi al Tribunale di Potenza l'Ente pubblico, in persona del p.t., affinché, previa determinazione del valore di mercato delle zone occupate, fosse CP_2
condannato lo stesso al pagamento della somma come quantificata, oltre Controparte_1
rivalutazione ed interessi;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitosi in giudizio con comparsa del 25.5.1993 il in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., eccepiva il difetto di legittimazione ad agire degli attori nonché la prescrizione del diritto azionato e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda avanzata, concludendo per il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
Con sentenza n.1081/2008 emessa il 10.11.2008 e pubblicata il 19.11.2008 il Tribunale di Potenza –
Sezione Civile Stralcio, in persona del G.O.A., accoglieva la domanda e condannava il CP_1 al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 1.123.507,18, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria dal giugno 2005 e fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali e delle spese occorse per l'espletamento in corso di causa della consulenza tecnica d'ufficio.
Con atto di citazione notificato il 5.3.2009 il in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
proponeva appello avverso la suindicata sentenza lamentando che la motivazione della decisione del primo giudice fosse insufficiente e contraddittoria.
In particolare, l'ente pubblico appellante assumeva che non fosse chiaro se la pronuncia di condanna fosse stata fondata sul presupposto della configurabilità di un'ipotesi di occupazione usurpativa ovvero in applicazione dell'art.23 della legge n.2359 del 1865, dovendosi in tale seconda prospettiva eccepirsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Anche riconducendo la fattispecie nell'ambito della cd. occupazione usurpativa, sosteneva l'ente appellante che non fossero stati dimostrati l'apprensione degli immobili e la irreversibile trasformazione degli stessi per una estensione di mq. 7.265, emergendo invece dall'incarto processuale che i terreni effettivamente occupati illegittimamente dal ed utilizzati per la realizzazione dell'opera Controparte_1 pubblica fossero soltanto quelli distinti in catasto con la particella n.1486 per un'estensione di mq.440.
Inoltre, l'ente appellante contestava la stima del valore di mercato degli immobili come operata dal
C.t.u. e condivisa acriticamente dal primo giudice.
Su tali basi il conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza i sigg. Controparte_1 Per_1
e affinché, previa sospensione dell'efficacia
[...] Persona_2 Parte_6
esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della sentenza medesima fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di condanna dell'ente pubblico ad pag. 2 acquisire in proprietà i terreni in applicazione dell'art.23 della legge n.2359 del 1865 ovvero fosse rigettata la domanda attrice con esclusione della pretesa risarcitoria riferita all'illegittima occupazione dei terreni identificati in catasto con la particella n.1486 del foglio 48 e, in ogni caso, fosse ridotta la determinazione del valore di mercato degli immobili come operata dal C.t.u.; il tutto con vittoria delle spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 13.5.2009 si costituivano in giudizio i sigg. e Persona_1 [...]
i quali si limitavano a contestare genericamente la fondatezza dei motivi articolati a Persona_2
sostegno del proposto gravame e concludevano per il rigetto dello stesso con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza adottata il 27.11.2009 e depositata l'1.12.2009 il Consigliere Istruttore disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con comparsa depositata il 9.12.2012 i sigg. e rinnovavano Persona_1 Persona_2 la propria costituzione in giudizio con il patrocinio di un nuovo difensore, atteso l'intervenuto decesso dell'originario procuratore.
Con ordinanza pronunciata il 14.5.2013 e depositata il 16.5.2013 la Corte in composizione collegiale disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tal fine il C.t.u. nella persona dell'Ing. e rimettendo la causa dinanzi al Consigliere Istruttore per il Per_3 conferimento dell'incarico peritale ed il giuramento dell'ausiliare.
Depositata in data 20.5.2014 dal C.t.u. la relazione scritta all'esito delle operazioni peritali, all'udienza dell'1.10.2014 il Consigliere Istruttore rimetteva le parti dinanzi al Collegio per la discussione fissando all'uopo l'udienza del 27.1.2015.
A detta udienza, esaurita la discussione, la Corte assegnava la causa in decisione.
Con sentenza n.79/2015 pronunciata il 13.2.2015 e depositata il 20.2.2015 la Corte di Appello di
Potenza, dichiarata la contumacia di in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_6
rigettava la domanda di risarcimento del danno in riferimento alle particelle Controparte_1
nn.1095, 1809, 1800, 1748, 1805, 1812 e 1174 del foglio 48 e accoglieva la medesima domanda di risarcimento del danno in riferimento alla particella n.1486 del foglio 48, condannando il
[...]
al pagamento, in favore di , e CP_1 Persona_1 Persona_2 Parte_6 della somma di € 11.490,06, già comprensiva di interessi e di rivalutazione monetaria, oltre ulteriori interessi al tasso legale maturati a decorrere dalla pronuncia della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese occorse per l'espletamento in primo ed in secondo grado della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponevano ricorso per cassazione i sigg. e Persona_1 Per_1
e nel giudizio di legittimità si costituiva il che resisteva Persona_2 Controparte_1
pag. 3 all'impugnazione e proponeva a sua volta ricorso incidentale.
Con ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021 la Corte di Cassazione, in accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, del primo e del secondo motivo del ricorso principale, rigettato il terzo motivo e dichiarato assorbito il ricorso incidentale, cassava la sentenza n.79/2015 pronunciata il 13.2.2015 dalla Corte di Appello di Potenza e depositata il 20.2.2015, rinviando la causa alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione notificato in data 20.5.2021 i sigg. , e Persona_1 Parte_4 Pt_5
, gli ultimi due in qualità di eredi di deceduta nelle more del giudizio,
[...] Persona_2
riassumevano la causa ai sensi dell'art.342 c.p.c. convenendo dinanzi alla Corte di Appello di
Potenza il in persona del Sindaco p.t., affinchè fosse dichiarata la illegittima Controparte_1
apprensione dei terreni distinti in catasto dalle particelle nn.1809, 1800, 1748, 1805, 1812, 1174 e
1486 del foglio 48 e fosse pronunciata la condanna dell'Ente pubblico al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma liquidata dal Tribunale di Potenza con la sentenza n.1081/2008 emessa il 10.11.2008 e pubblicata il 19.11.2008 ovvero della somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese riferite ai gradi di giudizio già espletati.
Con comparsa depositata il 15.3.2022 si costituiva nel giudizio riassunto il in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., il quale eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse pretese e si riportava alle conclusioni rassegnate nei precedenti atti difensivi.
Con ordinanza adottata il 26.4.2022 la Corte tratteneva in decisione la causa assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza pronunciata il 17.2.2023 la Corte, ritenuto necessario l'accertamento della destinazione dei suoli e degli altri elementi necessari per la determinazione del valore venale dei suoli, rimetteva la causa sul ruolo fissando l'udienza del 21.3.2023 ai fini del conferimento di incarico peritale suppletivo al C.t.u., ing. già nominato nella pregressa fase di appello Per_3
definita con la sentenza cassata.
All'udienza del 21.3.2023 la Corte dichiarava l'interruzione del processo in dipendenza del sopravvenuto decesso del sig. . Persona_1
Con ricorso ex art.302 c.p.c. depositato il 15.6.2023 i sigg. , e Parte_1 Parte_2
, tutti in qualità di eredi di , nonché i sigg. e Parte_3 Persona_1 Parte_4 Pt_5
, entrambi in qualità di eredi di , chiedevano la fissazione dell'udienza
[...] Persona_2 per la prosecuzione del giudizio e la revoca dell'ordinanza emessa il 17.2.2023 nella parte in cui era stato disposto l'accertamento peritale suppletivo.
Con decreto presidenziale depositato il 22.6.2023 veniva fissata per il giorno 3.10.2023 l'udienza pag. 4 per la prosecuzione del processo.
Con successivo decreto presidenziale depositato il 12.9.2023 la causa veniva differita d'ufficio all'udienza del 21.5.2024.
Con decreto depositato il 9.5.2024 veniva previsto che l'udienza del 21.5.2024 venisse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e le parti provvedevano a tanto con note depositate il 17.5.2024 ed il 20.5.2024.
Con ordinanza emessa il 28.5.2024 e depositata il 31.5.2024 la Corte, premesso che il Presidente di
Sezione, Dott. Alberto Iannuzzi, relatore della causa iscritta al n.294/2021 R.G., era stato collocato in pensione a partire dal 1° marzo 2024, designava, in qualità di nuovo relatore, il Cons. Dott.
Michele Videtta e, tenuto conto della decisione adottata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021, disponeva la rinnovazione dell'accertamento peritale, con riformulazione dei quesiti, al fine di determinare il valore venale dei terreni con riferimento all'epoca (13.5.1993) di proposizione della domanda di risarcimento dei danni, nominando a tal fine l'Ing. in veste di consulente tecnico d'ufficio, attesa la rinuncia Persona_4 dell'Ing. ad espletare l'incarico peritale suppletivo. Per_3
Il conferimento dell'incarico peritale e la prestazione del giuramento da parte del nominato C.t.u. avvenivano dinanzi alla Corte all'udienza del 9.7.2024, celebratasi con la partecipazione in presenza delle parti.
Depositata in data 10.1.2025 la relazione scritta finale ad opera del C.t.u., la Corte con ordinanza assunta il 25.2.2025, preso atto delle difese articolate dalle parti nelle note scritte depositate il
18.2.2025 e 24.2.2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., fissava l'udienza del 17 giugno 2025 per la precisione delle conclusioni e per la discussione orale dinanzi al collegio, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni liberi prima della predetta udienza per comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni nonché ulteriore termine sino a cinque giorni prima della medesima udienza per comunicarsi eventuali memorie di replica.
Con decreto presidenziale depositato il 28.5.2025 veniva previsto che l'udienza del 17.6.2025 venisse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e le parti provvedevano a tanto con note depositate il 5.6.2025 ed il 16.6.2025.
Con ordinanza emessa il 17.6.2025 la Corte tratteneva in decisione la causa.
MOTIVI della DECISIONE
Innanzitutto, va rimarcato che la causa in primo grado è stata promossa da , Persona_1
con atto di citazione notificato in data 13.5.1993, sicché Parte_7
l'intero giudizio è assoggettato alle norme del codice di procedura civile nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dalla legge 26.11.1990 n.353, entrata in vigore il 30.4.1995.
pag. 5 *
Sempre in via preliminare, è necessario precisare che il presente giudizio di rinvio trae giustificazione dall'ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n.79/2015 della Corte di Appello di Potenza, pronunciata il 13.2.2015 a definizione dell'appello proposto dal nei confronti di , Controparte_1 Persona_1 [...]
e avverso la sentenza n.1081/2008 emessa il 10.11.2008 dal Persona_2 Parte_6
G.O.A. del Tribunale di Potenza-Sezione Stralcio all'esito del giudizio di primo grado, ed ha disposto il rinvio ex art.392 c.p.c. alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, per la celebrazione di un nuovo giudizio di appello, previa applicazione dei principi enunciati nella stessa ordinanza n.5343/21.
Preme, dunque, delimitare il thema decidendum in considerazione della pronuncia della Corte di
Cassazione n.5343/21 del 28.1.2021, con la quale la sentenza n.79/2015 emessa il 13.2.2015 dalla
Corte di Appello di Potenza è stata cassata e gli atti sono stati rimessi alla Corte territoriale medesima per la celebrazione di un nuovo giudizio di appello.
E' opportuno a tal fine rimarcare, in punto di diritto, che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di primo o secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass.civ.sez.I, 28 gennaio 2005 n.1824; Cass.civ. sez.I, 23 settembre 2002
n.13833; Cass. 11 gennaio 2002 n.317; Cass. 10 maggio 2001 n.6502; Cass. 18 giugno 1994
n.5901).
Ne consegue che nel giudizio di rinvio, reso necessario dalla cassazione della sentenza di merito, le parti non possano prendere nuove conclusioni, diverse da quelle adottate nel precedente giudizio di merito, restando irrilevante che la controparte non ne abbia rilevato l'inammissibilità. Che nel giudizio di rinvio si riproponga lo stesso oggetto della precedente fase di merito è confermato dalla disposizione in base alla quale le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano in quella fase (art.394 co.2 c.p.c.). Il divieto di proporre domande nuove, analogamente a quello sancito dall'art.345 c.p.c. per il giudizio di appello, di cui l'art.394 co.3 c.p.c. costituisce a ben vedere applicazione, risponde a un principio di ordine pubblico, che induce, indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio, alla rilevazione di ufficio della inammissibilità della domanda nuova (Cass.civ. 18 novembre 1972 n.3425; Cass.civ.sez.I 19 gennaio 1999 n.465).
pag. 6 Tali principi sono stati costantemente sostenuti dalla Corte di Cassazione che anche in più recenti pronunce ha affermato che la riassunzione della causa - a seguito di cassazione con rinvio della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. In tale ottica, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice del rinvio, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. Cass.civ. sez.lav., 15 dicembre 2008 n.29320; Cass. civ.sez. I,
21 febbraio 2007 n.4096; Cass. civ.sez.I, 14 giugno 2006 n.13719).
Peraltro, qualora la sentenza di appello contenga una pluralità di statuizioni, l'eventuale ricorso per cassazione può giovare solo alla parte che abbia esercitato il diritto di impugnazione, per rimuovere le statuizioni ad essa sfavorevoli, mentre le altre, se non censurate dalla controparte con ricorso incidentale, restano coperte dal giudicato (cfr. Cass.civ.sez. III, 30 marzo 2001 n. 4739).
Né va trascurato che la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine al principio di diritto affermato, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass.civ.sez.lav., 23 luglio 2010 n.17353; Cass.civ., 15 dicembre
2009 n. 26241; Cass.civ., 4 giugno 2003 n. 8889; Cass.civ.sez.lav., 16 agosto 2001 n.11144).
In osservanza degli illustrati principi, questa Corte è tenuta al vaglio dei motivi di appello articolati dal con l'atto di citazione notificato il 5.3.2009 nonché allo scrutinio delle Controparte_1
difese e/o eccezioni formulate da e con la comparsa di Persona_1 Persona_2
costituzione depositata il 13.5.2009.
Ulteriori nuovi motivi di impugnazione o nuove eccezioni ovvero nuove difese o argomentazioni spese dalle parti a supporto degli originari motivi di impugnazione o delle difese formulate, rispettivamente, dal parte appellante, nella comparsa di costituzione depositata Controparte_1
il 15.3.2022 nel presente giudizio di rinvio e dai sigg. , e Persona_1 Parte_4 Pt_4
pag. 7 , parti appellate, nell'atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c. notificato in data Pt_5
20.5.2021 devono riconoscersi inammissibili e, quindi, non possono rientrare nei confini del thema decidendum.
Tanto è già stato motivatamente precisato nell'ordinanza pronunciata dalla Corte in data 28.5.2024, in cui è stato espressamente chiarito che “nel presente giudizio di rinvio la Corte territoriale è tenuta a scrutinare (entro i limiti scaturenti dall'ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021 dalla Corte di Cassazione) esclusivamente i motivi posti dal a fondamento dell'appello Controparte_1
proposto con atto di citazione notificato il 5.3.2009 e le difese articolate da e Persona_1
nella comparsa di costituzione depositata il 13.5.2009, senza che possano Persona_2
riconoscersi ammissibili eventuali domande e richieste che le parti non abbiano mai formulato negli anzidetti atti introduttivi dell'originario giudizio di appello iscritto al n.101/2009 R.G. ed abbiano invece introdotto con l'atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c. e con la comparsa di costituzione nel giudizio riassunto ex art.392 c.p.c. ovvero con i rispettivi atti difensivi prodotti nel corso del presente giudizio di rinvio”.
Non occorre aggiungere altro, pertanto, con riguardo alle domande, richieste e difese articolate ex novo dai sigg. , e nell'atto di citazione in riassunzione Persona_1 Parte_4 Parte_5
ex art.392 c.p.c. notificato in data 20.5.2021.
*
Con l'atto di citazione notificato in data 13.5.1993 i sigg. , Persona_1 Persona_2
e hanno avanzato nei confronti del domanda di
[...] Parte_6 Controparte_1 risarcimento dei danni derivati dalla occupazione in difetto di titolo legale, da parte dell'Ente pubblico, dei terreni in proprietà dell'estensione complessiva di mq.
7.265 ubicati al Rione Per_1
Lucania ed al Parco S. Croce dell'abitato di Potenza, distinti in catasto al foglio 48, particelle nn.1095, 1809, 1800, 1748, 1805, 1812, 1486 e 1174, occupazione avvenuta in più riprese nel corso dei lavori di realizzazione di opere di interesse pubblico.
Più precisamente, gli attori hanno chiesto che, previa determinazione del valore di mercato delle zone occupate, il fosse condannato al pagamento della somma corrispondente al Controparte_1
valore venale dei terreni occupati.
Con la sentenza n.1081/2008 emessa il 10.11.2008 e pubblicata il 19.11.2008 il Tribunale di
Potenza – Sezione Civile Stralcio, in persona del G.O.A., ha riconosciuto fondata la pretesa risarcitoria azionata dagli attori e, aderendo alle conclusioni della espletata consulenza tecnica d'ufficio, sul presupposto che la proprietà degli immobili fosse stata acquisita dall'Ente pubblico a seguito della “apprensione e irreversibile trasformazione dei relitti di terreni per mq.7.265” ha determinato in complessivi € 1.123.507,18 il valore di mercato dei fondi, condannando il CP_1
pag. 8 di Potenza al pagamento, in favore degli attori, della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giugno 2005 e fino al soddisfo.
Con l'atto di citazione notificato il 5.3.2009 il in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., ha proposto appello avverso la suindicata sentenza lamentando che la motivazione della decisione del primo giudice fosse insufficiente e contraddittoria.
In particolare, l'ente pubblico appellante ha sostenuto che non fosse chiaro se la pronuncia di condanna fosse stata fondata sul presupposto della configurabilità di un'ipotesi di occupazione usurpativa ovvero in applicazione dell'art.23 della legge n.2359 del 1865, dovendosi in tale seconda prospettiva eccepirsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Anche riconducendo la fattispecie nell'ambito della cd. occupazione usurpativa, l'ente pubblico appellante ha sostenuto che non fossero stati dimostrati l'apprensione degli immobili e la irreversibile trasformazione degli stessi per una estensione di mq. 7.265, emergendo invece dall'incarto processuale che i terreni effettivamente occupati illegittimamente dal ed utilizzati per la realizzazione Controparte_1 dell'opera pubblica fossero soltanto quelli distinti in catasto con la particella n.1486 per un'estensione di mq.440 mentre i terreni di cui alle particelle nn.1800, 1748, 1805 e 1812 non erano stati interessati da nessun intervento di irreversibile trasformazione ed i terreni di cui alle particelle nn.1095 e 1809 erano rimasti estranei al procedimento di esproprio in quanto interessati da un provvedimento di occupazione emesso da altra distinta amministrazione pubblica e, per di più, la particella n.1095 risultava “condotta e coltivata da tale sig. ”. Per_5
Inoltre, l'ente appellante ha contestato la stima del valore di mercato degli immobili come operata dal C.t.u. e condivisa acriticamente dal primo giudice.
Con la comparsa di costituzione in giudizio depositata il 13.5.2009, che si compone appena di una pagina e mezzo, i sigg. e si sono limitati a contestare Persona_1 Persona_2
genericamente la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del proposto gravame ed hanno concluso per il rigetto dello stesso con vittoria di spese di lite.
Dopo aver proceduto alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'Ing.
la Corte di appello di Potenza con sentenza n.79/2015 pronunciata il 13.2.2015 e Per_3 depositata il 20.2.2015, dichiarata la contumacia di ha accolto l'appello Parte_6
proposto dal Controparte_1
Ha ritenuto in sentenza la Corte territoriale:
- che pretesa risarcitoria azionata in primo grado dagli attori fosse relativa ad una fattispecie di occupazione cd. usurpativa per non essere stata disposta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare sui fondi illegittimamente appresi;
- che, alla stregua degli accertamenti peritali, non fosse provato che i fondi distinti in catasto al pag. 9 fol.48, p.lle nn.1095, 1809 e 1174 fossero stati occupati dal emergendo Controparte_1
piuttosto l'assoluta estraneità dell'Ente pubblico a qualsiasi vicenda espropriativa od occupativa riguardante i predetti fondi;
- che sempre dagli accertamenti peritali fosse emerso che i fondi distinti in catasto al fol.48, p.lle nn.1748, 1800, 1805 e 1812, fossero residuati dall'espropriazione effettuata dal Controparte_1
(Decreto di esproprio n.4034 del 12.5.1979) per la costruzione dell'attuale Via F. Torraca e la sistemazione dello svincolo su Via Appia, con la precisazione che le particelle nn.1748 e 1800 erano state destinate a verde pubblico (in particolare, sulla particella n.1748 era stato realizzato un percorso pedonale) e le particelle nn.1805 e 1812 erano state attrezzate a verde mediante idoneo arredo urbano;
- che proprio in riferimento alle p.lle nn.1748, 1800, 1805 e 1812, poiché gli interventi operati dall'amministrazione comunale non avevano determinato nessuna irreversibile trasformazione del fondo e poiché la mancanza della dichiarazione di pubblica utilità delle opere impediva di considerare realizzata la diversa collocazione nella realtà giuridica del bene ovvero la sua
“destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico”, difettassero i presupposti per la pretesa risarcitoria azionata dagli attori in primo grado;
- che in riferimento alla p.lla n.1486 del fol.48, avendo l'Ente pubblico appellante ammesso che si fosse realizzata l'irreversibile trasformazione della stessa a seguito di occupazione usurpativa
(realizzazione di strada e parcheggio), non fosse controverso tra le parti l'an del risarcimento, ma esclusivamente il quantum debeatur;
- che, alla luce degli accertamenti peritali, ricadendo la p.lla n.1486 in parte nella Zona B sottoposta a vincolo di conservazione dei volumi attuali ed in parte su sede stradale di P.R.G., il fondo identificato da quella particella dovesse essere considerato a tutti gli effetti quale fondo agricolo;
- che, facendo applicazione dei criteri e delle modalità di stima privilegiati nella relazione suppletiva dal C.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, il valore di mercato congruo del fondo di cui alla p.lla n.1486, esteso mq. 440, fosse pari ad € 910,80, con valuta riferita all'anno 1979), valore risultante dalla moltiplicazione del valore unitario di £. 4.000/mq. per l'estensione in mq. del fondo;
- che la suddetta somma dovesse essere soggetta a rivalutazione monetaria e maggiorata di interessi legali a decorrere dal 1979 e fino alla data della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello, con risultato finale pari ad € 11.490,06.
Pertanto, la Corte di Appello di Potenza ha rigettato la domanda di risarcimento del danno in riferimento alle particelle nn.1095, 1809, 1800, 1748, 1805, 1812 e 1174 del foglio 48 ed ha condannato il al pagamento, in favore di , Controparte_1 Persona_1 Persona_2
pag. 10 e a titolo di risarcimento del danno da occupazione usurpativa della particella Parte_6
n.1486 del foglio 48, della somma di € 11.490,06, oltre ulteriori interessi al tasso legale maturati a decorrere dalla pronuncia della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese occorse per l'espletamento in primo ed in secondo grado della consulenza tecnica d'ufficio.
I sigg. e hanno impugnato con ricorso per cassazione Persona_1 Persona_2
la predetta sentenza n.79/2015 pronunciata il 13.2.2015 dalla Corte di Appello di Potenza, articolando tre motivi:
1) la violazione di legge per avere la Corte territoriale affermato che il risarcimento del danno potesse conseguire soltanto ove l'illecito della Pubblica Amministrazione avesse radicalmente ed irreversibilmente trasformato il bene;
ad avviso dei ricorrenti, tale impostazione implicava un dualismo tra occupazione appropriativa ed occupazione usurpativa non più attuale alla luce delle modifiche introdotte dall'art.2 co.89 della Legge n.244/2007 ed alla luce della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza della CEDU, dovendosi per converso applicare in entrambi i casi il criterio della liquidazione del danno fondato sul valore venale del fondo occupato;
2) la violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto l'estraneità del Controparte_1
alla vicenda occupativa di fatto riguardante le particelle nn.1095, 1809 e 1174, così violando i principi in materia di collaborazione di più enti alla occupazione illegittima di tal ché l'attività illegittima da chiunque svolta era fonte di responsabilità per gli autori tenuti al relativo risarcimento;
3) la violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto la particella n.1486 quale fondo agricolo ed avere escluso la sussistenza di prova di preesistenti manufatti edificati, con ciò trascurando di considerare la vicinanza al centro abitato ed ai servizi pubblici essenziali.
Costituitosi nel giudizio di legittimità, il ha impugnato con ricorso Controparte_1
incidentale la sentenza n.79/2015 pronunciata il 13.2.2015 dalla Corte di Appello di Potenza limitatamente al capo contemplante la regolamentazione delle spese processuali, sostenendo che detta regolamentazione fosse avvenuta in violazione e falsa applicazione degli artt.91 co.1 e 92
c.p.c. e dei principi della soccombenza e del giusto processo.
Con ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021 e pubblicata il 26.2.2021 la Corte di Cassazione ha accolto interamente il primo e parzialmente il secondo motivo del ricorso principale, ha rigettato il terzo motivo del ricorso principale ed ha dichiarato assorbito l'unico motivo del ricorso incidentale.
A) Con riferimento al primo motivo del ricorso principale, la Corte di Cassazione, richiamando espressamente il nuovo indirizzo giurisprudenziale varato dalle Sezioni Unite a seguito del principio pag. 11 enunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in buona e debita forma, ha ritenuto superate le differenze tra occupazione cd. appropriativa ed occupazione cd. usurpativa giacchè in entrambi i casi ci si trova in presenza di una condotta illecita della Pubblica Amministrazione che spoglia il privato della proprietà di un bene in esecuzione di una condotta materiale che, indipendentemente dall'esistenza o meno di una pregressa dichiarazione di pubblica utilità, non determina alcun trasferimento di proprietà in capo all'Amministrazione, ma genera solo una responsabilità risarcitoria della stessa Amministrazione per i danni procurati, con la conseguenza che la causa petendi giuridicamente significativa sia rappresentata in entrambi i casi dalla occupazione illegittima mentre l'abbandono della proprietà, da parte del privato, è obiettivamente implicito nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
Su tali basi la Corte di Cassazione ha riconosciuto errato il convincimento della Corte territoriale di attribuire rilievo ad un comportamento a cui non poteva essere ricollegata nessuna utilità pubblica formalmente dichiarata, dovendosi ribadire che la presenza della dichiarazione di pubblica utilità non è in grado di differenziare la condotta illecita di occupazione da quella in cui la predetta dichiarazione sia assente, ed ha altresì ritenuto errato l'assunto della Corte territoriale di considerare l'irreversibile trasformazione del fondo come unico presupposto che avrebbe legittimato il risarcimento del danno.
Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, ai fini della determinazione del risarcimento dei danni sarebbe stato necessario, contrariamente a quanto opinato dalla Corte di Appello di Potenza, tenere conto anche delle p.lle nn.1748, 1800, 1805 e 1812, in quanto effettivamente occupate dal
[...]
che le aveva utilizzate per la realizzazione di un percorso pedonale e come aree a verde CP_1
pubblico ed attrezzate con specifico arredo urbano, a nulla rilevando la circostanza, peraltro errata, che l'occupazione illecita non avesse determinato nessuna irreversibile trasformazione dei terreni.
B) Con riferimento al secondo motivo del ricorso principale, la Corte di ha evocato Parte_8
l'autorevole principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale (v.
Cass. civ. sez. I, 29/09/2017, n.22929, in motivazione) “colui che ha proceduto alla materiale apprensione del bene, al compimento delle attività anche giuridiche necessarie a tal fine, nonchè all'esecuzione dell'opera pubblica - sia delegato ovvero concessionario o semplice appaltatore L. n.
2248 del 1848, ex art. 324, all. F - riveste la titolarità passiva del rapporto obbligatorio collegato all'illecito dalla stessa provocato, dato il carattere personale della relativa responsabilità che riverbera i suoi effetti anzitutto su chi agisce per realizzare tale risultato. A tale soggetto, non è dunque consentito invocare la non imputabilità in ordine alle cause d'illegittimità della procedura espropriativa, così come alla mancata o ritardata pronuncia del decreto ablativo, anche quando sia
pag. 12 dipesa da omissione o inerzia di altro ente, in quanto nel comportamento di chi conserva
l'occupazione dell'immobile senza titolo e persevera nell'esecuzione dell'opera, pur essendo, come nella specie è rimasto accertato, a conoscenza della prospettata illegittimità dell'occupazione, possono individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta attiva od omissiva, l'elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio;
e non è possibile per le medesime ragioni neppure trasferire la responsabilità dell'illegittima vicenda ablatoria in capo all'ente beneficiario o destinatario dell'opera pubblica inglobante quel fondo, ovvero a quello che per legge o per atto amministrativo ne diviene proprietario (Cass. SU. n. 24397/2007; n. 6769/2009; Cass. n. 5630 del 2012 e succ.)”.
In applicazione dell'esposto principio la Corte di Cassazione ha ritenuto errato che la Corte territoriale, ai fini della determinazione del risarcimento dei danni, non abbia tenuto conto anche delle particelle nn.1174 e 1809 sul presupposto, non coerente con l'enunciato principio, che alla vicenda occupativa fosse rimasto estraneo il emergendo invece dalle risultanze Controparte_1
della espletata consulenza tecnica d'ufficio che l'Amministrazione comunale avesse conservato l'occupazione senza titolo degli immobili provvedendo periodicamente ad interventi di manutenzione.
A diversa conclusione, per converso, la Corte di Cassazione è pervenuta con riguardo alla decisione della Corte territoriale riferita alla particella n.1095, essendo la stessa risultata condotta e coltivata da tale sig. , sicché sul punto il motivo di ricorso per cassazione è stato respinto. Per_5
Pertanto, la Corte di Cassazione ha disposto che il giudice del rinvio ex art.392 c.p.c., ai fini della determinazione del risarcimento dei danni, debba tenere conto anche delle particelle nn.1174 e
1809.
C) Con riferimento al terzo motivo del ricorso principale, la Corte di Cassazione ha riconosciuto lo stesso in parte inammissibile ed in parte infondato.
Il motivo di impugnazione è stato ritenuto inammissibile - in quanto implicante un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità – con riguardo alla destinazione agricola del fondo distinto dal n.1486 di particella, come assegnata dalla Corte territoriale.
Il motivo di impugnazione è stato ritenuto infondato perchè nel determinare il valore di mercato del fondo la Corte territoriale aveva fatto applicazione della valutazione operata dal C.t.u. in un distinto giudizio, nel quale il valore venale di fondi omogenei per collocazione e destinazione era stato determinato in un terzo del valore di terreni edificatori, così di fatto applicando un valore diverso dal valore dei fondi agricoli.
*
Alla luce dei contenuti della decisione assunta dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n.5343/21
pag. 13 resa il 28.1.2021 e pubblicata il 26.2.2021, questa Corte territoriale nel presente giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. è investita del compito di pronunciarsi sull'appello proposto dal CP_1
con atto di citazione notificato il 5.3.2009, avverso la sentenza n.1081/2008 emessa il
[...]
10.11.2008 dal Tribunale di Potenza – Sezione Civile Stralcio e pubblicata il 19.11.2008, avendo ben presente:
- che, ai fini della determinazione del risarcimento dei danni, occorra tenere conto anche delle particelle nn.1748, 1800, 1805, 1812, 1174 e 1809, non già della particella n.1095;
- che la qualificazione come “fondo agricolo” attribuita al terreno distinto in catasto con il n.1486 di particella sia ormai coperta da giudicato.
Pertanto, lo scrutinio di competenza di questa Corte di Appello è comunque vincolato alle esposte indicazioni desumibili dalla ordinanza n.5343/21.
*
Come già in precedenza messo in risalto, il con l'atto di appello avverso la Controparte_1
sentenza n.1081/2008 emessa il 10.11.2008 dal Tribunale di Potenza – Sezione Civile Stralcio e pubblicata il 19.11.2008 ha, innanzitutto, lamentato che non fosse chiaro se la pronuncia di condanna del primo giudice fosse stata fondata sul presupposto della configurabilità di un'ipotesi di occupazione usurpativa ovvero in applicazione dell'art.23 della legge n.2359 del 1865, dovendosi in tale seconda prospettiva eccepirsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
In secondo luogo, l'Ente pubblico appellante ha sostenuto che, pur riconducendo la fattispecie nell'ambito della cd. occupazione usurpativa, non fossero stati dimostrati l'apprensione degli immobili e la irreversibile trasformazione degli stessi per una estensione di mq. 7.265, emergendo invece dall'incarto processuale che i terreni effettivamente occupati illegittimamente dal CP_1
ed utilizzati per la realizzazione dell'opera pubblica fossero soltanto quelli distinti in
[...] catasto con la particella n.1486 per un'estensione di mq.440 mentre i terreni di cui alle particelle nn.1800, 1748, 1805 e 1812 non erano stati interessati da nessun intervento di irreversibile trasformazione ed i terreni di cui alle particelle nn.1095 e 1809 erano rimasti estranei al procedimento di esproprio in quanto interessati da un provvedimento di occupazione emesso da altra distinta amministrazione pubblica e, per di più, la particella n.1095 risultava “condotta e coltivata da tale sig. ”. Per_5
Infine, l'ente appellante ha contestato la stima del valore di mercato degli immobili come operata dal C.t.u. e condivisa acriticamente dal primo giudice.
*
In riferimento al primo motivo di impugnazione articolato dal con l'atto di Controparte_1
citazione notificato il 5.3.2009, giova in via preliminare ribadire il principio a tenore del quale,
pag. 14 qualora la sentenza di appello contenga una pluralità di statuizioni, l'eventuale ricorso per cassazione può giovare solo alla parte che abbia esercitato il diritto di impugnazione, per rimuovere le statuizioni ad essa sfavorevoli, mentre le altre, se non censurate dalla controparte con ricorso incidentale, restano coperte dal giudicato (cfr. Cass.civ.sez. III, 30 marzo 2001 n. 4739).
Con la sentenza n.79/2015 pronunciata il 13.2.2015 e depositata il 20.2.2015 la Corte di Appello di
Potenza ha comunque ritenuto che la pretesa risarcitoria azionata in primo grado dagli attori fosse relativa ad una fattispecie di occupazione illecita di un fondo in proprietà privata da parte della
Pubblica Amministrazione, riconoscendo così la giurisdizione del giudice ordinario e rigettando espressamente l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, eccezione sollevata dal in primo grado e riproposta in sede di appello. Controparte_1
Avverso la specifica statuizione non risulta che il abbia proposto impugnazione Controparte_1
con il ricorso incidentale per cassazione, ricorso che ha avuto ad oggetto esclusivamente la regolamentazione delle spese processuali riferite al giudizio di appello.
Ne consegue che sia divenuta irrevocabile la decisione assunta dalla Corte di Appello di Potenza con la sentenza n.79/2015 del 13.2.2015 in merito alla questione di giurisdizione sollevata dal ed in merito alla esatta qualificazione della domanda azionata in primo grado Controparte_1
dai sigg. , e vale a dire come azione di Persona_1 Persona_2 Parte_6
risarcimento dei danni derivati da occupazione illecita di fondi in proprietà degli attori da parte della Pubblica Amministrazione.
*
Con riguardo al secondo motivo di impugnazione articolato dal con l'atto di Controparte_1
citazione notificato il 5.3.2009, si impone il rigetto dello stesso in considerazione dei contenuti della ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021 dalla Corte di Cassazione e pubblicata il 26.2.2021.
Come già in precedenza rimarcato, la Corte di Cassazione, travolgendo sul punto la decisione assunta dalla Corte di Appello di Potenza con la sentenza n.79/2015 del 13.2.2015, ha precisato che, ai fini del risarcimento dei danni, non riveste rilevanza la considerazione della eventuale irreversibile trasformazione dei fondi illecitamente occupati dalla Pubblica Amministrazione e che, di conseguenza, in funzione della determinazione della misura del risarcimento, nel caso di specie deve tenersi conto anche delle particelle nn.1748, 1800, 1805, 1812, 1174 e 1809 (esclusa soltanto la particella n.1095).
Ad integrazione dell'iter motivazionale che assiste la decisione contemplata nella ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021 dalla Corte di Cassazione, vale dare contezza del progressivo sgretolamento dell'istituto della cd. occupazione acquisitiva o accessione invertita (e, quindi, delle categorie di matrice pretoria della occupazione cd. acquisitiva e della occupazione cd. usurpativa) in pag. 15 dipendenza delle pronunce della Corte EDU risalenti ai primi anni del nuovo secolo. In particolare, la Corte di Strasburgo ha censurato le forme di "espropriazione indiretta" elaborate nell'ordinamento italiano anche e soprattutto in sede giurisprudenziale (come nel caso dell'occupazione acquisitiva) e le ha configurate come illecito permanente perpetrato nei confronti di un diritto fondamentale dell'uomo, garantito dall'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione EDU, senza che alcuna rilevanza possa assumere in contrario il dato fattuale dell'intervenuta realizzazione di un'opera pubblica sul terreno interessato, affermando che l'acquisizione del diritto di proprietà non può mai conseguire a un illecito (v., tra le tante, le sentenze Ventura c. Italia, 30 maggio 2000; Parte_9
c. Italia, 15 e 29 luglio 2004; c. Italia, 19 maggio 2005; c. Italia, 21 Per_6 Per_7 Per_8
dicembre 2006; c. Italia, 4 dicembre 2007). Per_9
Il contrasto dell'istituto dell'occupazione acquisitiva con l'art. 1 del protocollo addizionale alla
Convenzione EDU – contrasto la cui sussistenza è stata apertamente riconosciuta dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 441 e 442 del 13 gennaio 2014 con cui è stato dato atto che la Corte EDU ha dichiarato più volte "in radicale contrasto con la Convenzione il principio dell'espropriazione indiretta, con la quale il trasferimento della proprietà del bene dal privato alla p.a. avviene in virtù della constatazione della situazione di illegalità o illiceità commessa dalla stessa Amministrazione, con l'effetto di convalidarla;
di consentire a quest'ultima di trarne vantaggio;
nonché di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione, con il rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati. E nella categoria suddetta la Corte ha sistematicamente inserito... l'ipotesi corrispondente alla c.d. occupazione espropriativa... ritenendo ininfluente che una tale vicenda sia giustificata soltanto dalla giurisprudenza, ovvero sia consentita mediante disposizioni legislative, come è avvenuto con la L. n. 458 del 1988" - è stato ritenuto motivo sufficiente per escludere la sopravvivenza nel nostro ordinamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva (cfr. Cass.civ.Sezioni Unite, 19 gennaio 2015 n.735).
E' stato affermato che, alla luce della costante giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma la responsabilità di questa per i danni. In particolare, con riguardo alle fattispecie già ricondotte alla figura dell'occupazione acquisitiva, viene meno la configurabilità dell'illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti e, conformemente a quanto sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa, se ne deve affermare la natura di illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione dell'immobile, di un accordo transattivo, della pag. 16 compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente (cfr.
Cass.civ.Sezioni Unite, 19 gennaio 2015 n.735; v. Cass. civ. sez. I, 5 marzo 2015 n.4476: “In conformità ai principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la natura permanente dell'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. sussiste anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente diritto del privato di chiedere la restituzione del bene, salvo che non opti per la reintegrazione in forma generica”). A tale ultimo riguardo, si deve escludere che il proprietario perda il diritto di ottenere il controvalore dell'immobile rimasto nella sua titolarità. Infatti, in alternativa alla restituzione, al proprietario è sempre concessa l'opzione per una tutela risarcitoria, con una implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato (cfr. in tema di occupazione c.d. usurpativa, Cass. 28 marzo 2001, n.4451 e Cass. 12 dicembre 2001, n. 15710); tale rinuncia ha carattere abdicativo e non traslativo: da essa, perciò, non consegue, quale effetto automatico, l'acquisto della proprietà del fondo da parte dell'Amministrazione (Cass. 3 maggio 2005, n. 9173; Cass. 18 febbraio 2000 n. 1814).
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In riferimento al terzo ed ultimo motivo di impugnazione articolato dal con Controparte_1
l'atto di citazione notificato il 5.3.2009, lo stesso va riconosciuto fondato.
Ed invero, le critiche mosse dall'Ente pubblico agli esiti dell'accertamento peritale espletato in primo grado si rivelano condivisibili soprattutto alla luce delle ricadute sulla fattispecie in esame dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021.
Ha sostenuto il che il C.t.u. in primo grado abbia operato la stima dei terreni Controparte_1
prendendo a riferimento i valori di fondi simili riconosciuti congrui da pronunce risalenti nel tempo del Tribunale di Potenza e della Corte di Appello di Potenza, valori in ogni caso rapportati all'anno
1970, per due fondi, ed all'anno 1979, per i restanti sei fondi, ed applicando ad essi degli indici di attualizzazione identificati in quelli elaborati dall'ISTAT (indice ISTAT generale). Inoltre, ha lamentato il che l'ausiliare non abbia tenuto in debita considerazione la Controparte_1
documentazione versata in atti dallo stesso Ente pubblico proprio a fini di comparazione e valutazione, documentazione che il C.t.u. ha ritenuto non rilevante perché i valori in essa contenuti sarebbero derivati da accordi bonari tra le parti e non da accertamenti tecnici, circostanza questa fermamente contestata dall'Ente pubblico nell'atto di appello.
Le censure appaiono fondate.
I contenuti della relazione peritale a firma del C.t.u., Ing. depositata il 29.9.2005, Persona_10 contenuti sostanzialmente confermati nella relazione scritta “chiarimenti” depositata il 7.12.2006, rivelano in modo inequivocabile che la stima dei terreni in proprietà sia stata operata Per_1
pag. 17 rapportando al mese di giugno 2005, attraverso l'applicazione degli indici ISTAT, i valori venali di fondi con caratteristiche apparentemente simili riconosciuti congrui da pronunce del Tribunale di
Potenza e della Corte di Appello di Potenza risalenti nel tempo, valori in ogni caso riferiti agli anni
1970 e 1979.
La descritta modalità operativa è errata. Essa, infatti, disattende i principi fondamentali dell'estimo che si basano sulla determinazione del valore in funzione del mercato nella zona di riferimento in un determinato periodo e non già sull'andamento del valore della moneta.
Posto che il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, e di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta, è inammissibile l'accertamento del valore del fondo occupato illegittimamente o espropriato attraverso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei, oggetto di trasferimento, in un periodo diverso dalla data dell'esproprio, riportando poi il dato monetario a ritroso o in prospettiva fino alla data dell'occupazione illegittima o dell'esproprio, con l'uso delle tabelle Istat. Queste ultime, infatti, riflettono le variazioni dei prezzi al consumo, ma non tengono conto delle quotazioni di mercato degli immobili, per cui l'andamento del mercato immobiliare richiede un'indagine specifica nel settore (principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass.civ.sez.1, ordinanza 6 giugno 2019 n.15412; Cass.civ.sez.1, 21 settembre 2015
n.18556; Cass.civ.sez.1, 17 luglio 2012 n.12213).
Pertanto, con riguardo alla determinazione del valore di un immobile con riferimento ai prezzi di mercato correnti in uno specifico momento storico, va escluso che detto valore possa essere stabilito maggiorando automaticamente il prezzo del bene - accertato con riferimento ad un altro, precedente, distante momento storico - in base all'indice di rivalutazione monetaria, intervenuta tra la data dell'accertamento e quella a cui deve essere riferita la stima dell'immobile, in quanto spesso gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato, o comunque diverso, rispetto a quello di svalutazione della moneta secondo gli indici calcolati dall'Istat, sì che il riferimento a tale indice è inidoneo per una rivalutazione equa della somma dovuta a conguaglio (cfr., in materia di divisione,
Cass.civ.sez.II, 1 agosto 2006, n.17487; Cass.civ.sez.II, 19 marzo 1996 n.2296; Cass.civ.sez.II, 29 ottobre 1992, n.11769).
A tanto deve aggiungersi che nella relazione peritale depositata il 29.9.2005 ed in quella denominata “chiarimenti” depositata il 7.12.2006 non compare nessuno specifico accertamento sulla destinazione urbanistica delle aree dove insistono i terreni in proprietà oggetto di Per_1
causa. Ed invero, il C.t.u. non ha prodotto nessuna certificazione amministrativa – né ne ha fatto menzione all'interno degli elaborati tecnici – che valga a riscontrare quale destinazione, edificatoria pag. 18 o agricola, lo strumento urbanistico in vigore al momento del trasferimento della proprietà in capo all'Ente pubblico avesse riservato alle anzidette aree.
Infine, non va trascurato il nuovo contesto normativo e giurisprudenziale in cui la vicenda dedotta in giudizio va collocata per effetto della ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021 dalla Corte di
Cassazione e pubblicata il 26.2.2021.
La Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che, ai fini del risarcimento dei danni, non riveste rilevanza la considerazione della eventuale irreversibile trasformazione dei fondi illecitamente occupati dalla Pubblica Amministrazione e che, una volta superata la distinzione tra le categorie dell'occupazione cd. acquisitiva e della occupazione cd. usurpativa e riconosciuta sempre e comunque la natura di illecito permanente dell'occupazione della Pubblica Amministrazione,
l'illecito stesso viene a cessare solo per effetto della restituzione dell'immobile, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
Ne consegue che nel caso di specie la stima del valore di mercato dei terreni in proprietà Per_1
debba essere operata con riferimento alla data della notificazione (13.5.1993) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, trattandosi del momento preciso in cui gli originari proprietari dei terreni nell'azionare la pretesa di risarcimento dei danni per equivalente hanno implicitamente rinunciato al diritto dominicale sui fondi.
Pertanto, la determinazione del valore di mercato dei terreni oggetto di causa come operata dal
C.t.u., Ing. in quanto rapportata – sia pure in modo errato – all'anno 2005, non Persona_10
può considerarsi valida.
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Come già messo in risalto nell'ordinanza emessa il 28.5.2024 e depositata il 31.5.2024, nel presente giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. non è stato possibile desumere dalla consulenza tecnica d'ufficio resa dall'Ing. nominato dalla Corte di Appello di Potenza nel pregresso giudizio di Per_3
impugnazione definito con la sentenza fatta oggetto di cassazione, elementi di valutazione in merito al valore di mercato dei terreni alla data della notificazione (13.5.1993) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Ciò in quanto, da un lato, era stato affidato all'ausiliare l'incarico di accertare il valore venale dei terreni “al momento dell'irreversibile trasformazione”, che, come già rimarcato, nel nuovo contesto normativo e giurisprudenziale non rileva più quale momento a cui rapportare la stima degli immobili, e, dall'altro, anche l'Ing. ha Per_3
proceduto ad effettuare la valutazione di competenza con la medesima errata modalità operativa osservata dal C.t.u. in primo grado, vale a dire utilizzando i valori venali di fondi con caratteristiche pag. 19 apparentemente simili riconosciuti congrui da pronunce del Tribunale di Potenza e della Corte di
Appello di Potenza con riferimento agli anni 1970 e 1979 e successivamente aggiornando detti valori attraverso l'applicazione degli indici ISTAT.
Per tali ragioni con l'ordinanza emessa il 28.5.2024 e depositata il 31.5.2024 la Corte di Appello ha disposto la rinnovazione dell'accertamento peritale, nominando all'uopo l'Ing. Persona_4 ed affidandogli l'incarico di effettuare la stima con riferimento al valore di mercato dei
[...] terreni alla data della notificazione (13.5.1993) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Al riguardo, va disatteso l'assunto della difesa degli attori in riassunzione a tenore del quale sarebbe coperta da giudicato la data rilevante per la stima dei suoli oggetto di causa, data da individuarsi nel
1970 e nel 1979 e tenuta presente nella decisione del Tribunale di Potenza, prima, e in quella della
Corte di Appello di Potenza, cassata dalla Suprema Corte, poi, senza che con l'originario atto di appello il avesse impugnato sullo specifico punto la pronuncia del primo Controparte_1
giudice.
Ed invero, contrariamente a quanto opinato dalla difesa dei sigg. , con il terzo ed Controparte_3 ultimo motivo di impugnazione articolato nell'atto di citazione notificato il 5.3.2009 il CP_1
ha censurato in toto le modalità operative osservate dal C.t.u. in primo grado per la stima
[...] dei terreni, mettendo proprio in evidenza (v. pag.6 dell'atto di impugnazione) come “il mercato immobiliare risente di numerose variabili, diverse dalla mera fluttuazione della moneta nel tempo, per cui, ai fini di una corretta stima con il metodo sintetico-comparativo, è inammissibile
l'accertamento del valore dei fondi attraverso la comparazione con il prezzo di immobili, se pur omogenei, riferito ad un periodo diverso da quello di riferimento, riportato a ritroso con l'uso delle tabelle ISTAT, come ha fatto, del tutto erroneamente, il consulente”. È evidente che con le richiamate espressioni il abbia inteso stigmatizzare l'intero operato Controparte_1 dell'ausiliare in quanto fondato sulla base di dati di riferimento non attendibili perché risalenti nel tempo e sull'applicazione di un criterio di “aggiornamento” dei valori (id est, degli indici ISTAT) riconosciuto errato dalla giurisprudenza di legittimità, pure richiamata dall'Ente pubblico sempre alla pagina 6 dell'atto di appello.
Non può, quindi, seriamente dubitarsi che nell'atto di citazione notificato il 5.3.2009 il CP_1
abbia espressamente impugnato le date (1970 e 1979) prese a riferimento dal C.t.u., Ing.
[...]
, in sede di stima dei suoli oggetto di causa. Persona_10
Pertanto, sul punto in questione non si è registrato nessun passaggio in giudicato, come opinato dalla difesa dei sigg. . Controparte_3
Del resto, non va trascurato che con la decisione assunta con la ordinanza n.5343/21 resa il pag. 20 28.1.2021 e pubblicata il 26.2.2021 la Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi, tra l'altro, proprio su un motivo articolato dai sigg. ed incentrato sui criteri di risarcimento del danno Per_1
applicati dalla Corte di Appello di Potenza nella sentenza n.79/2015 pronunciata il 13.2.2015 e depositata il 20.2.2015 e, quindi, sulle modalità di determinazione del valore di mercato dei terreni oggetto di causa prescelte dalla Corte territoriale - ha ritenuto superate le differenze tra occupazione cd. appropriativa ed occupazione cd. usurpativa giacchè in entrambi i casi ci si trova in presenza di una condotta illecita della Pubblica Amministrazione che spoglia il privato della proprietà di un bene in esecuzione di una condotta materiale che, indipendentemente dall'esistenza o meno di una pregressa dichiarazione di pubblica utilità, non determina alcun trasferimento di proprietà in capo all'Amministrazione, ma genera solo una responsabilità risarcitoria della stessa Amministrazione per i danni procurati, con la conseguenza che la causa petendi giuridicamente significativa sia rappresentata in entrambi i casi dalla occupazione illegittima mentre l'abbandono della proprietà, da parte del privato, è obiettivamente implicito nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
Ed è significativo che la Suprema Corte nella ordinanza n.5343/21 abbia espressamente richiamato una massima giurisprudenziale (Cass. n.12961/2018, la quale, come già in precedenza segnalato, si inquadra in un orientamento ormai pacifico e consolidato) che sottolinea la natura di illecito permanente di qualsiasi condotta della Pubblica Amministrazione sostanziantesi nella occupazione senza titolo di un immobile privato, illecito permanente che viene a cessare solo per effetto della restituzione dell'immobile, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente
Su tali basi la Corte di Cassazione ha riconosciuto errato il convincimento della Corte territoriale di attribuire rilievo ad un comportamento a cui non poteva essere ricollegata nessuna utilità pubblica formalmente dichiarata, dovendosi ribadire che la presenza della dichiarazione di pubblica utilità non è in grado di differenziare la condotta illecita di occupazione da quella in cui la predetta dichiarazione sia assente, ed ha altresì ritenuto errato l'assunto della Corte territoriale di considerare l'irreversibile trasformazione del fondo come unico presupposto che avrebbe legittimato il risarcimento del danno.
In sostanza, la Corte di Cassazione ha evocato gli illustrati principi affinchè la Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, ne facesse piena applicazione e, all'evidenza, procedesse ad una nuova determinazione della misura del risarcimento in aderenza ai medesimi principi.
Orbene, proprio perché, nell'ottica dell'orientamento giurisprudenziale pacifico e consolidato a cui ha fatto adesione la Suprema Corte con la ordinanza n.5343/21, l'accesso alla tutela risarcitoria per pag. 21 equivalente implica una rinuncia al diritto dominicale sul fondo illegittimamente occupato ed irreversibilmente trasformato, la determinazione del valore di mercato dell'immobile deve essere necessariamente operata all'epoca della proposizione della domanda di risarcimento, giacché è con tale domanda che i sigg. hanno abdicato al diritto dominicale sui terreni irreversibilmente Per_1
trasformati preferendo, in luogo della restituzione degli immobili, il risarcimento per equivalente.
Quindi, nel caso di specie, la liquidazione del danno va operata con riferimento al valore venale dei terreni stimato alla data (13.5.1993) della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, giacché è con questo atto che gli attori hanno implicitamente manifestato la volontà di rinunciare al diritto di proprietà sui terreni ed hanno insistito esclusivamente per l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni per equivalente.
*
Tanto precisato, va subito rimarcato che il C.t.u., Ing. nominato nel Persona_4 corso del presente giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c., ha accertato che all'epoca di proposizione della domanda di risarcimento lo strumento urbanistico in vigore era il Piano Regolatore Generale, varato con deliberazione consiliare n.117 del 14.12.1967, approvato definitivamente con D.M.
n.3159 del 29.10.1971 e rimasto in vigore nella sua originaria formulazione sino al maggio 1988, quando è stata adottata la Variante Generale al P.R.G., la quale per le aree in cui ricadono i terreni oggetto di causa prevede destinazioni non edificatorie, con talune aree assoggettate a vincoli conformativi.
Sul punto, l'accertamento può considerarsi definitivo e può formare oggetto di specifica pronuncia dichiarativa.
Tuttavia, in sede di determinazione del valore di mercato dei terreni in questione alla data
(13.5.1993) della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, anche il nuovo C.t.u. è incorso nel medesimo errore che ha connotato le precedenti consulenze tecniche d'ufficio e ciò nonostante che la Corte nella parte motiva dell'ordinanza di nomina dell'Ing.
emessa il 28.5.2024, abbia sottolineato come errata la modalità Persona_4
operativa di stima che, muovendo dai valori venali di fondi con caratteristiche apparentemente simili riconosciuti congrui da pronunce del Tribunale di Potenza e della Corte di Appello di Potenza con riferimento agli anni 1970 e 1979, proceda al successivo aggiornamento in riferimento alla data del 13.5.1993 attraverso l'applicazione degli indici ISTAT.
Sennonchè proprio siffatta errata modalità operativa ha osservato anche l'Ing. Persona_4
[...]
Si impone, pertanto, la rimessione della causa sul ruolo istruttorio ai fini dell'espletamento di un accertamento tecnico suppletivo che – a correzione dell'errore in cui è incorso il C.t.u. - valga a pag. 22 determinare il valore venale dei fondi oggetto di causa alla data (13.5.1993) della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado con modalità operative diverse da quelle in concreto applicate dall'Ing. cioè con modalità operative che Persona_4
non si risolvano della determinazione del valore dei fondi con riferimento agli anni 1970 e 1979 e nel successivo aggiornamento di detti valori attraverso l'applicazione degli indici ISTAT.
*
In ultimo, va disattesa la richiesta avanzata dalla difesa dei sigg. nella comparsa Controparte_3
conclusionale depositata il 5.6.2025, richiesta intesa ad ottenere anche la liquidazione dei danni che sono conseguiti alla privazione del godimento dei terreni nell'intervallo di tempo compreso tra la materiale occupazione senza titolo dei terreni stessi e la data (13.5.1993) della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, data a cui far risalire la manifestazione della volontà di rinunciare al diritto di proprietà sui terreni in discorso.
Ed invero, proprio nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado i sigg. , Persona_1
e avevano formulato la domanda di risarcimento Persona_2 Parte_6
esclusivamente del danno per equivalente, pretendendo che fosse pronunciata la condanna del al pagamento di una somma di denaro corrispondente al “valore di mercato Controparte_1 sulla base dei prezzi correnti” dei terreni oggetto di causa. Nessuna esplicita od implicita domanda di risarcimento anche del danno sofferto per la privazione del godimento dei terreni a partire dalla materiale occupazione dei terreni stessi e fino alla instaurazione del giudizio (o fino all'irreversibile trasformazione degli immobili) è stata mai articolata dagli attori in primo grado.
Peraltro, la liquidazione in complessivi € 1.123.507,18, effettuata in primo grado dal C.t.u., Ing.
e condivisa dal Tribunale di Potenza – Sezione Civile Stralcio, in persona del Persona_10
G.O.A., con la sentenza n.1081/2008 emessa il 10.11.2008 e pubblicata il 19.11.2008, ha riguardato esclusivamente il danno per equivalente, derivato dall'apprensione ed irreversibile trasformazione dei fondi e riferito al valore di mercato dei terreni. Non vi è nessun passaggio né nel corpo dell'elaborato peritale, né nella motivazione della sentenza resa dal primo giudice che sia dedicato alla valutazione dell'esistenza e dell'entità di eventuali danni derivati dalla privazione del godimento dei terreni a partire dalla materiale occupazione dei terreni stessi e fino alla instaurazione del giudizio (o fino all'irreversibile trasformazione degli immobili). Di conseguenza, nessuna pronuncia sui danni in discorso è rinvenibile nella predetta sentenza n.1081/2008 emessa il
10.11.2008 e tanto è giustificato dal fatto che, come sopra messo in risalto, nessuna domanda al riguardo era stata mai avanzata dagli attori nella citazione introduttiva.
Pertanto, i sigg. , e ove avessero coltivato Persona_1 Persona_2 Parte_6
interesse a pretendere anche la liquidazione dei danni derivati dalla privazione del godimento dei pag. 23 terreni e la condanna del al pagamento degli stessi, avrebbero dovuto proporre a Controparte_1
loro volta, con la comparsa di costituzione depositata il 13.5.2009, appello incidentale avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Potenza – Sezione Civile Stralcio allo specifico fine di conseguire una pronuncia sulla domanda di risarcimento anche dei danni sofferti per la privazione del godimento dei terreni a partire dalla materiale occupazione dei terreni stessi e fino alla instaurazione del giudizio (o fino all'irreversibile trasformazione degli immobili).
Sennonché con la comparsa di costituzione in giudizio depositata il 13.5.2009, che si compone appena di una pagina e mezzo, i sigg. e si sono limitati a Persona_1 Persona_2
contestare genericamente la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del gravame proposto dal e non hanno impugnato in via incidentale la pronuncia del primo giudice per far Controparte_1
valere la mancata liquidazione dei danni derivati dalla privazione del godimento dei terreni.
Di conseguenza, ogni accertamento al riguardo è precluso nel presente giudizio di rinvio ex art.392
c.p.c.
*
La regolamentazione delle spese processuali va rinviata alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, in sede di giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c., non definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.1081/2008 emessa il 10.11.2008 dal Tribunale di Potenza – Sezione Civile Stralcio in persona del G.O.A. e pubblicata il 19.11.2008, proposto dal in persona del Sindaco p.t., con atto di citazione notificato in data Controparte_1
5.3.2009 nei confronti di , e lette le Persona_1 Persona_2 Parte_6
conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte depositate il 5.6.2025 ed il 16.6.2025, così provvede:
- dichiara coperte da giudicato la decisione che la pretesa risarcitoria azionata in primo grado dagli attori è relativa ad una fattispecie di occupazione illecita di fondi in proprietà privata da parte della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, la giurisdizione del giudice ordinario, così rigettando il primo motivo dell'appello proposto dal Controparte_1
- rigetta il secondo motivo dell'appello proposto dal e, in considerazione Controparte_1 dei contenuti dell'ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021 dalla Corte di Cassazione e pubblicata il 26.2.2021, dichiara che, ai fini della determinazione del risarcimento dei danni per equivalente, occorra tenere conto delle particelle nn.1486, 1748, 1800, 1805, 1812, 1174
e 1809 del foglio 48;
- dichiara che, ai fini del risarcimento dei danni per equivalente, la determinazione del valore di mercato dei terreni di cui alle suindicate particelle va operata con riferimento alla data pag. 24 (13.5.1993) della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
- dichiara che, in base allo strumento urbanistico vigente alla data del 13.5.1993, i terreni di cui alle particelle nn.1486, 1748, 1800, 1805, 1812, 1174 e 1809 del foglio 48 a quella data ricadevano tutti in aree con destinazione non edificatoria e talune assoggettate a vincoli conformativi;
- dispone con separata ordinanza l'espletamento di accertamento peritale suppletivo ai fini della esatta determinazione del quantum debeatur;
- rinvia alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
pag. 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n.294 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. su appello avverso la sentenza n.1081/2008 emessa il 10.11.2008 dal
Tribunale di Potenza – Sezione Civile Stralcio in persona del G.O.A. e pubblicata il 19.11.2008, e vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), tutti in qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di , nonché (c.f. ) e Persona_1 Parte_4 C.F._4 Pt_5
(c.f. ), entrambi in qualità di eredi di , tutti
[...] C.F._5 Persona_2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesca Pietrangeli e Eduardo Giuliani ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Potenza, alla Via Pretoria n.133;
APPELLATI - ricorrenti in riassunzione ex art.392 c.p.c.
E
(c.f. ), in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'Avv. Carmen Ferri, dell'Ufficio Legale dell'Ente, ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via Nazario Sauro – Palazzo della Mobilità;
APPELLANTE - resistente in riassunzione ex art.392 c.p.c.
trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 17.6.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 5.6.2025 ed il 16.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.5.1993 i sigg. , e Persona_1 Persona_2
premesso che il in sede di realizzazione di opere di Parte_6 Controparte_1 interesse pubblico aveva occupato in più riprese vari suoli dell'estensione complessiva di mq.
7.265 ubicati al Rione Lucania ed al Parco S. Croce, ulteriori rispetto a quelli oggetto di procedure espropriative, suoli appartenenti ai germani e destinati dal a verde pubblico o uso Per_1 CP_1
comune pubblico, convenivano dinanzi al Tribunale di Potenza l'Ente pubblico, in persona del p.t., affinché, previa determinazione del valore di mercato delle zone occupate, fosse CP_2
condannato lo stesso al pagamento della somma come quantificata, oltre Controparte_1
rivalutazione ed interessi;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitosi in giudizio con comparsa del 25.5.1993 il in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., eccepiva il difetto di legittimazione ad agire degli attori nonché la prescrizione del diritto azionato e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda avanzata, concludendo per il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
Con sentenza n.1081/2008 emessa il 10.11.2008 e pubblicata il 19.11.2008 il Tribunale di Potenza –
Sezione Civile Stralcio, in persona del G.O.A., accoglieva la domanda e condannava il CP_1 al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 1.123.507,18, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria dal giugno 2005 e fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali e delle spese occorse per l'espletamento in corso di causa della consulenza tecnica d'ufficio.
Con atto di citazione notificato il 5.3.2009 il in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
proponeva appello avverso la suindicata sentenza lamentando che la motivazione della decisione del primo giudice fosse insufficiente e contraddittoria.
In particolare, l'ente pubblico appellante assumeva che non fosse chiaro se la pronuncia di condanna fosse stata fondata sul presupposto della configurabilità di un'ipotesi di occupazione usurpativa ovvero in applicazione dell'art.23 della legge n.2359 del 1865, dovendosi in tale seconda prospettiva eccepirsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Anche riconducendo la fattispecie nell'ambito della cd. occupazione usurpativa, sosteneva l'ente appellante che non fossero stati dimostrati l'apprensione degli immobili e la irreversibile trasformazione degli stessi per una estensione di mq. 7.265, emergendo invece dall'incarto processuale che i terreni effettivamente occupati illegittimamente dal ed utilizzati per la realizzazione dell'opera Controparte_1 pubblica fossero soltanto quelli distinti in catasto con la particella n.1486 per un'estensione di mq.440.
Inoltre, l'ente appellante contestava la stima del valore di mercato degli immobili come operata dal
C.t.u. e condivisa acriticamente dal primo giudice.
Su tali basi il conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza i sigg. Controparte_1 Per_1
e affinché, previa sospensione dell'efficacia
[...] Persona_2 Parte_6
esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della sentenza medesima fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di condanna dell'ente pubblico ad pag. 2 acquisire in proprietà i terreni in applicazione dell'art.23 della legge n.2359 del 1865 ovvero fosse rigettata la domanda attrice con esclusione della pretesa risarcitoria riferita all'illegittima occupazione dei terreni identificati in catasto con la particella n.1486 del foglio 48 e, in ogni caso, fosse ridotta la determinazione del valore di mercato degli immobili come operata dal C.t.u.; il tutto con vittoria delle spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 13.5.2009 si costituivano in giudizio i sigg. e Persona_1 [...]
i quali si limitavano a contestare genericamente la fondatezza dei motivi articolati a Persona_2
sostegno del proposto gravame e concludevano per il rigetto dello stesso con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza adottata il 27.11.2009 e depositata l'1.12.2009 il Consigliere Istruttore disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con comparsa depositata il 9.12.2012 i sigg. e rinnovavano Persona_1 Persona_2 la propria costituzione in giudizio con il patrocinio di un nuovo difensore, atteso l'intervenuto decesso dell'originario procuratore.
Con ordinanza pronunciata il 14.5.2013 e depositata il 16.5.2013 la Corte in composizione collegiale disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tal fine il C.t.u. nella persona dell'Ing. e rimettendo la causa dinanzi al Consigliere Istruttore per il Per_3 conferimento dell'incarico peritale ed il giuramento dell'ausiliare.
Depositata in data 20.5.2014 dal C.t.u. la relazione scritta all'esito delle operazioni peritali, all'udienza dell'1.10.2014 il Consigliere Istruttore rimetteva le parti dinanzi al Collegio per la discussione fissando all'uopo l'udienza del 27.1.2015.
A detta udienza, esaurita la discussione, la Corte assegnava la causa in decisione.
Con sentenza n.79/2015 pronunciata il 13.2.2015 e depositata il 20.2.2015 la Corte di Appello di
Potenza, dichiarata la contumacia di in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_6
rigettava la domanda di risarcimento del danno in riferimento alle particelle Controparte_1
nn.1095, 1809, 1800, 1748, 1805, 1812 e 1174 del foglio 48 e accoglieva la medesima domanda di risarcimento del danno in riferimento alla particella n.1486 del foglio 48, condannando il
[...]
al pagamento, in favore di , e CP_1 Persona_1 Persona_2 Parte_6 della somma di € 11.490,06, già comprensiva di interessi e di rivalutazione monetaria, oltre ulteriori interessi al tasso legale maturati a decorrere dalla pronuncia della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese occorse per l'espletamento in primo ed in secondo grado della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponevano ricorso per cassazione i sigg. e Persona_1 Per_1
e nel giudizio di legittimità si costituiva il che resisteva Persona_2 Controparte_1
pag. 3 all'impugnazione e proponeva a sua volta ricorso incidentale.
Con ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021 la Corte di Cassazione, in accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, del primo e del secondo motivo del ricorso principale, rigettato il terzo motivo e dichiarato assorbito il ricorso incidentale, cassava la sentenza n.79/2015 pronunciata il 13.2.2015 dalla Corte di Appello di Potenza e depositata il 20.2.2015, rinviando la causa alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione notificato in data 20.5.2021 i sigg. , e Persona_1 Parte_4 Pt_5
, gli ultimi due in qualità di eredi di deceduta nelle more del giudizio,
[...] Persona_2
riassumevano la causa ai sensi dell'art.342 c.p.c. convenendo dinanzi alla Corte di Appello di
Potenza il in persona del Sindaco p.t., affinchè fosse dichiarata la illegittima Controparte_1
apprensione dei terreni distinti in catasto dalle particelle nn.1809, 1800, 1748, 1805, 1812, 1174 e
1486 del foglio 48 e fosse pronunciata la condanna dell'Ente pubblico al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma liquidata dal Tribunale di Potenza con la sentenza n.1081/2008 emessa il 10.11.2008 e pubblicata il 19.11.2008 ovvero della somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese riferite ai gradi di giudizio già espletati.
Con comparsa depositata il 15.3.2022 si costituiva nel giudizio riassunto il in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., il quale eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse pretese e si riportava alle conclusioni rassegnate nei precedenti atti difensivi.
Con ordinanza adottata il 26.4.2022 la Corte tratteneva in decisione la causa assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza pronunciata il 17.2.2023 la Corte, ritenuto necessario l'accertamento della destinazione dei suoli e degli altri elementi necessari per la determinazione del valore venale dei suoli, rimetteva la causa sul ruolo fissando l'udienza del 21.3.2023 ai fini del conferimento di incarico peritale suppletivo al C.t.u., ing. già nominato nella pregressa fase di appello Per_3
definita con la sentenza cassata.
All'udienza del 21.3.2023 la Corte dichiarava l'interruzione del processo in dipendenza del sopravvenuto decesso del sig. . Persona_1
Con ricorso ex art.302 c.p.c. depositato il 15.6.2023 i sigg. , e Parte_1 Parte_2
, tutti in qualità di eredi di , nonché i sigg. e Parte_3 Persona_1 Parte_4 Pt_5
, entrambi in qualità di eredi di , chiedevano la fissazione dell'udienza
[...] Persona_2 per la prosecuzione del giudizio e la revoca dell'ordinanza emessa il 17.2.2023 nella parte in cui era stato disposto l'accertamento peritale suppletivo.
Con decreto presidenziale depositato il 22.6.2023 veniva fissata per il giorno 3.10.2023 l'udienza pag. 4 per la prosecuzione del processo.
Con successivo decreto presidenziale depositato il 12.9.2023 la causa veniva differita d'ufficio all'udienza del 21.5.2024.
Con decreto depositato il 9.5.2024 veniva previsto che l'udienza del 21.5.2024 venisse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e le parti provvedevano a tanto con note depositate il 17.5.2024 ed il 20.5.2024.
Con ordinanza emessa il 28.5.2024 e depositata il 31.5.2024 la Corte, premesso che il Presidente di
Sezione, Dott. Alberto Iannuzzi, relatore della causa iscritta al n.294/2021 R.G., era stato collocato in pensione a partire dal 1° marzo 2024, designava, in qualità di nuovo relatore, il Cons. Dott.
Michele Videtta e, tenuto conto della decisione adottata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021, disponeva la rinnovazione dell'accertamento peritale, con riformulazione dei quesiti, al fine di determinare il valore venale dei terreni con riferimento all'epoca (13.5.1993) di proposizione della domanda di risarcimento dei danni, nominando a tal fine l'Ing. in veste di consulente tecnico d'ufficio, attesa la rinuncia Persona_4 dell'Ing. ad espletare l'incarico peritale suppletivo. Per_3
Il conferimento dell'incarico peritale e la prestazione del giuramento da parte del nominato C.t.u. avvenivano dinanzi alla Corte all'udienza del 9.7.2024, celebratasi con la partecipazione in presenza delle parti.
Depositata in data 10.1.2025 la relazione scritta finale ad opera del C.t.u., la Corte con ordinanza assunta il 25.2.2025, preso atto delle difese articolate dalle parti nelle note scritte depositate il
18.2.2025 e 24.2.2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., fissava l'udienza del 17 giugno 2025 per la precisione delle conclusioni e per la discussione orale dinanzi al collegio, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni liberi prima della predetta udienza per comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni nonché ulteriore termine sino a cinque giorni prima della medesima udienza per comunicarsi eventuali memorie di replica.
Con decreto presidenziale depositato il 28.5.2025 veniva previsto che l'udienza del 17.6.2025 venisse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e le parti provvedevano a tanto con note depositate il 5.6.2025 ed il 16.6.2025.
Con ordinanza emessa il 17.6.2025 la Corte tratteneva in decisione la causa.
MOTIVI della DECISIONE
Innanzitutto, va rimarcato che la causa in primo grado è stata promossa da , Persona_1
con atto di citazione notificato in data 13.5.1993, sicché Parte_7
l'intero giudizio è assoggettato alle norme del codice di procedura civile nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dalla legge 26.11.1990 n.353, entrata in vigore il 30.4.1995.
pag. 5 *
Sempre in via preliminare, è necessario precisare che il presente giudizio di rinvio trae giustificazione dall'ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n.79/2015 della Corte di Appello di Potenza, pronunciata il 13.2.2015 a definizione dell'appello proposto dal nei confronti di , Controparte_1 Persona_1 [...]
e avverso la sentenza n.1081/2008 emessa il 10.11.2008 dal Persona_2 Parte_6
G.O.A. del Tribunale di Potenza-Sezione Stralcio all'esito del giudizio di primo grado, ed ha disposto il rinvio ex art.392 c.p.c. alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, per la celebrazione di un nuovo giudizio di appello, previa applicazione dei principi enunciati nella stessa ordinanza n.5343/21.
Preme, dunque, delimitare il thema decidendum in considerazione della pronuncia della Corte di
Cassazione n.5343/21 del 28.1.2021, con la quale la sentenza n.79/2015 emessa il 13.2.2015 dalla
Corte di Appello di Potenza è stata cassata e gli atti sono stati rimessi alla Corte territoriale medesima per la celebrazione di un nuovo giudizio di appello.
E' opportuno a tal fine rimarcare, in punto di diritto, che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di primo o secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass.civ.sez.I, 28 gennaio 2005 n.1824; Cass.civ. sez.I, 23 settembre 2002
n.13833; Cass. 11 gennaio 2002 n.317; Cass. 10 maggio 2001 n.6502; Cass. 18 giugno 1994
n.5901).
Ne consegue che nel giudizio di rinvio, reso necessario dalla cassazione della sentenza di merito, le parti non possano prendere nuove conclusioni, diverse da quelle adottate nel precedente giudizio di merito, restando irrilevante che la controparte non ne abbia rilevato l'inammissibilità. Che nel giudizio di rinvio si riproponga lo stesso oggetto della precedente fase di merito è confermato dalla disposizione in base alla quale le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano in quella fase (art.394 co.2 c.p.c.). Il divieto di proporre domande nuove, analogamente a quello sancito dall'art.345 c.p.c. per il giudizio di appello, di cui l'art.394 co.3 c.p.c. costituisce a ben vedere applicazione, risponde a un principio di ordine pubblico, che induce, indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio, alla rilevazione di ufficio della inammissibilità della domanda nuova (Cass.civ. 18 novembre 1972 n.3425; Cass.civ.sez.I 19 gennaio 1999 n.465).
pag. 6 Tali principi sono stati costantemente sostenuti dalla Corte di Cassazione che anche in più recenti pronunce ha affermato che la riassunzione della causa - a seguito di cassazione con rinvio della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. In tale ottica, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice del rinvio, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. Cass.civ. sez.lav., 15 dicembre 2008 n.29320; Cass. civ.sez. I,
21 febbraio 2007 n.4096; Cass. civ.sez.I, 14 giugno 2006 n.13719).
Peraltro, qualora la sentenza di appello contenga una pluralità di statuizioni, l'eventuale ricorso per cassazione può giovare solo alla parte che abbia esercitato il diritto di impugnazione, per rimuovere le statuizioni ad essa sfavorevoli, mentre le altre, se non censurate dalla controparte con ricorso incidentale, restano coperte dal giudicato (cfr. Cass.civ.sez. III, 30 marzo 2001 n. 4739).
Né va trascurato che la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine al principio di diritto affermato, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass.civ.sez.lav., 23 luglio 2010 n.17353; Cass.civ., 15 dicembre
2009 n. 26241; Cass.civ., 4 giugno 2003 n. 8889; Cass.civ.sez.lav., 16 agosto 2001 n.11144).
In osservanza degli illustrati principi, questa Corte è tenuta al vaglio dei motivi di appello articolati dal con l'atto di citazione notificato il 5.3.2009 nonché allo scrutinio delle Controparte_1
difese e/o eccezioni formulate da e con la comparsa di Persona_1 Persona_2
costituzione depositata il 13.5.2009.
Ulteriori nuovi motivi di impugnazione o nuove eccezioni ovvero nuove difese o argomentazioni spese dalle parti a supporto degli originari motivi di impugnazione o delle difese formulate, rispettivamente, dal parte appellante, nella comparsa di costituzione depositata Controparte_1
il 15.3.2022 nel presente giudizio di rinvio e dai sigg. , e Persona_1 Parte_4 Pt_4
pag. 7 , parti appellate, nell'atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c. notificato in data Pt_5
20.5.2021 devono riconoscersi inammissibili e, quindi, non possono rientrare nei confini del thema decidendum.
Tanto è già stato motivatamente precisato nell'ordinanza pronunciata dalla Corte in data 28.5.2024, in cui è stato espressamente chiarito che “nel presente giudizio di rinvio la Corte territoriale è tenuta a scrutinare (entro i limiti scaturenti dall'ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021 dalla Corte di Cassazione) esclusivamente i motivi posti dal a fondamento dell'appello Controparte_1
proposto con atto di citazione notificato il 5.3.2009 e le difese articolate da e Persona_1
nella comparsa di costituzione depositata il 13.5.2009, senza che possano Persona_2
riconoscersi ammissibili eventuali domande e richieste che le parti non abbiano mai formulato negli anzidetti atti introduttivi dell'originario giudizio di appello iscritto al n.101/2009 R.G. ed abbiano invece introdotto con l'atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c. e con la comparsa di costituzione nel giudizio riassunto ex art.392 c.p.c. ovvero con i rispettivi atti difensivi prodotti nel corso del presente giudizio di rinvio”.
Non occorre aggiungere altro, pertanto, con riguardo alle domande, richieste e difese articolate ex novo dai sigg. , e nell'atto di citazione in riassunzione Persona_1 Parte_4 Parte_5
ex art.392 c.p.c. notificato in data 20.5.2021.
*
Con l'atto di citazione notificato in data 13.5.1993 i sigg. , Persona_1 Persona_2
e hanno avanzato nei confronti del domanda di
[...] Parte_6 Controparte_1 risarcimento dei danni derivati dalla occupazione in difetto di titolo legale, da parte dell'Ente pubblico, dei terreni in proprietà dell'estensione complessiva di mq.
7.265 ubicati al Rione Per_1
Lucania ed al Parco S. Croce dell'abitato di Potenza, distinti in catasto al foglio 48, particelle nn.1095, 1809, 1800, 1748, 1805, 1812, 1486 e 1174, occupazione avvenuta in più riprese nel corso dei lavori di realizzazione di opere di interesse pubblico.
Più precisamente, gli attori hanno chiesto che, previa determinazione del valore di mercato delle zone occupate, il fosse condannato al pagamento della somma corrispondente al Controparte_1
valore venale dei terreni occupati.
Con la sentenza n.1081/2008 emessa il 10.11.2008 e pubblicata il 19.11.2008 il Tribunale di
Potenza – Sezione Civile Stralcio, in persona del G.O.A., ha riconosciuto fondata la pretesa risarcitoria azionata dagli attori e, aderendo alle conclusioni della espletata consulenza tecnica d'ufficio, sul presupposto che la proprietà degli immobili fosse stata acquisita dall'Ente pubblico a seguito della “apprensione e irreversibile trasformazione dei relitti di terreni per mq.7.265” ha determinato in complessivi € 1.123.507,18 il valore di mercato dei fondi, condannando il CP_1
pag. 8 di Potenza al pagamento, in favore degli attori, della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giugno 2005 e fino al soddisfo.
Con l'atto di citazione notificato il 5.3.2009 il in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., ha proposto appello avverso la suindicata sentenza lamentando che la motivazione della decisione del primo giudice fosse insufficiente e contraddittoria.
In particolare, l'ente pubblico appellante ha sostenuto che non fosse chiaro se la pronuncia di condanna fosse stata fondata sul presupposto della configurabilità di un'ipotesi di occupazione usurpativa ovvero in applicazione dell'art.23 della legge n.2359 del 1865, dovendosi in tale seconda prospettiva eccepirsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Anche riconducendo la fattispecie nell'ambito della cd. occupazione usurpativa, l'ente pubblico appellante ha sostenuto che non fossero stati dimostrati l'apprensione degli immobili e la irreversibile trasformazione degli stessi per una estensione di mq. 7.265, emergendo invece dall'incarto processuale che i terreni effettivamente occupati illegittimamente dal ed utilizzati per la realizzazione Controparte_1 dell'opera pubblica fossero soltanto quelli distinti in catasto con la particella n.1486 per un'estensione di mq.440 mentre i terreni di cui alle particelle nn.1800, 1748, 1805 e 1812 non erano stati interessati da nessun intervento di irreversibile trasformazione ed i terreni di cui alle particelle nn.1095 e 1809 erano rimasti estranei al procedimento di esproprio in quanto interessati da un provvedimento di occupazione emesso da altra distinta amministrazione pubblica e, per di più, la particella n.1095 risultava “condotta e coltivata da tale sig. ”. Per_5
Inoltre, l'ente appellante ha contestato la stima del valore di mercato degli immobili come operata dal C.t.u. e condivisa acriticamente dal primo giudice.
Con la comparsa di costituzione in giudizio depositata il 13.5.2009, che si compone appena di una pagina e mezzo, i sigg. e si sono limitati a contestare Persona_1 Persona_2
genericamente la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del proposto gravame ed hanno concluso per il rigetto dello stesso con vittoria di spese di lite.
Dopo aver proceduto alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'Ing.
la Corte di appello di Potenza con sentenza n.79/2015 pronunciata il 13.2.2015 e Per_3 depositata il 20.2.2015, dichiarata la contumacia di ha accolto l'appello Parte_6
proposto dal Controparte_1
Ha ritenuto in sentenza la Corte territoriale:
- che pretesa risarcitoria azionata in primo grado dagli attori fosse relativa ad una fattispecie di occupazione cd. usurpativa per non essere stata disposta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare sui fondi illegittimamente appresi;
- che, alla stregua degli accertamenti peritali, non fosse provato che i fondi distinti in catasto al pag. 9 fol.48, p.lle nn.1095, 1809 e 1174 fossero stati occupati dal emergendo Controparte_1
piuttosto l'assoluta estraneità dell'Ente pubblico a qualsiasi vicenda espropriativa od occupativa riguardante i predetti fondi;
- che sempre dagli accertamenti peritali fosse emerso che i fondi distinti in catasto al fol.48, p.lle nn.1748, 1800, 1805 e 1812, fossero residuati dall'espropriazione effettuata dal Controparte_1
(Decreto di esproprio n.4034 del 12.5.1979) per la costruzione dell'attuale Via F. Torraca e la sistemazione dello svincolo su Via Appia, con la precisazione che le particelle nn.1748 e 1800 erano state destinate a verde pubblico (in particolare, sulla particella n.1748 era stato realizzato un percorso pedonale) e le particelle nn.1805 e 1812 erano state attrezzate a verde mediante idoneo arredo urbano;
- che proprio in riferimento alle p.lle nn.1748, 1800, 1805 e 1812, poiché gli interventi operati dall'amministrazione comunale non avevano determinato nessuna irreversibile trasformazione del fondo e poiché la mancanza della dichiarazione di pubblica utilità delle opere impediva di considerare realizzata la diversa collocazione nella realtà giuridica del bene ovvero la sua
“destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico”, difettassero i presupposti per la pretesa risarcitoria azionata dagli attori in primo grado;
- che in riferimento alla p.lla n.1486 del fol.48, avendo l'Ente pubblico appellante ammesso che si fosse realizzata l'irreversibile trasformazione della stessa a seguito di occupazione usurpativa
(realizzazione di strada e parcheggio), non fosse controverso tra le parti l'an del risarcimento, ma esclusivamente il quantum debeatur;
- che, alla luce degli accertamenti peritali, ricadendo la p.lla n.1486 in parte nella Zona B sottoposta a vincolo di conservazione dei volumi attuali ed in parte su sede stradale di P.R.G., il fondo identificato da quella particella dovesse essere considerato a tutti gli effetti quale fondo agricolo;
- che, facendo applicazione dei criteri e delle modalità di stima privilegiati nella relazione suppletiva dal C.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, il valore di mercato congruo del fondo di cui alla p.lla n.1486, esteso mq. 440, fosse pari ad € 910,80, con valuta riferita all'anno 1979), valore risultante dalla moltiplicazione del valore unitario di £. 4.000/mq. per l'estensione in mq. del fondo;
- che la suddetta somma dovesse essere soggetta a rivalutazione monetaria e maggiorata di interessi legali a decorrere dal 1979 e fino alla data della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello, con risultato finale pari ad € 11.490,06.
Pertanto, la Corte di Appello di Potenza ha rigettato la domanda di risarcimento del danno in riferimento alle particelle nn.1095, 1809, 1800, 1748, 1805, 1812 e 1174 del foglio 48 ed ha condannato il al pagamento, in favore di , Controparte_1 Persona_1 Persona_2
pag. 10 e a titolo di risarcimento del danno da occupazione usurpativa della particella Parte_6
n.1486 del foglio 48, della somma di € 11.490,06, oltre ulteriori interessi al tasso legale maturati a decorrere dalla pronuncia della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese occorse per l'espletamento in primo ed in secondo grado della consulenza tecnica d'ufficio.
I sigg. e hanno impugnato con ricorso per cassazione Persona_1 Persona_2
la predetta sentenza n.79/2015 pronunciata il 13.2.2015 dalla Corte di Appello di Potenza, articolando tre motivi:
1) la violazione di legge per avere la Corte territoriale affermato che il risarcimento del danno potesse conseguire soltanto ove l'illecito della Pubblica Amministrazione avesse radicalmente ed irreversibilmente trasformato il bene;
ad avviso dei ricorrenti, tale impostazione implicava un dualismo tra occupazione appropriativa ed occupazione usurpativa non più attuale alla luce delle modifiche introdotte dall'art.2 co.89 della Legge n.244/2007 ed alla luce della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza della CEDU, dovendosi per converso applicare in entrambi i casi il criterio della liquidazione del danno fondato sul valore venale del fondo occupato;
2) la violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto l'estraneità del Controparte_1
alla vicenda occupativa di fatto riguardante le particelle nn.1095, 1809 e 1174, così violando i principi in materia di collaborazione di più enti alla occupazione illegittima di tal ché l'attività illegittima da chiunque svolta era fonte di responsabilità per gli autori tenuti al relativo risarcimento;
3) la violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto la particella n.1486 quale fondo agricolo ed avere escluso la sussistenza di prova di preesistenti manufatti edificati, con ciò trascurando di considerare la vicinanza al centro abitato ed ai servizi pubblici essenziali.
Costituitosi nel giudizio di legittimità, il ha impugnato con ricorso Controparte_1
incidentale la sentenza n.79/2015 pronunciata il 13.2.2015 dalla Corte di Appello di Potenza limitatamente al capo contemplante la regolamentazione delle spese processuali, sostenendo che detta regolamentazione fosse avvenuta in violazione e falsa applicazione degli artt.91 co.1 e 92
c.p.c. e dei principi della soccombenza e del giusto processo.
Con ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021 e pubblicata il 26.2.2021 la Corte di Cassazione ha accolto interamente il primo e parzialmente il secondo motivo del ricorso principale, ha rigettato il terzo motivo del ricorso principale ed ha dichiarato assorbito l'unico motivo del ricorso incidentale.
A) Con riferimento al primo motivo del ricorso principale, la Corte di Cassazione, richiamando espressamente il nuovo indirizzo giurisprudenziale varato dalle Sezioni Unite a seguito del principio pag. 11 enunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in buona e debita forma, ha ritenuto superate le differenze tra occupazione cd. appropriativa ed occupazione cd. usurpativa giacchè in entrambi i casi ci si trova in presenza di una condotta illecita della Pubblica Amministrazione che spoglia il privato della proprietà di un bene in esecuzione di una condotta materiale che, indipendentemente dall'esistenza o meno di una pregressa dichiarazione di pubblica utilità, non determina alcun trasferimento di proprietà in capo all'Amministrazione, ma genera solo una responsabilità risarcitoria della stessa Amministrazione per i danni procurati, con la conseguenza che la causa petendi giuridicamente significativa sia rappresentata in entrambi i casi dalla occupazione illegittima mentre l'abbandono della proprietà, da parte del privato, è obiettivamente implicito nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
Su tali basi la Corte di Cassazione ha riconosciuto errato il convincimento della Corte territoriale di attribuire rilievo ad un comportamento a cui non poteva essere ricollegata nessuna utilità pubblica formalmente dichiarata, dovendosi ribadire che la presenza della dichiarazione di pubblica utilità non è in grado di differenziare la condotta illecita di occupazione da quella in cui la predetta dichiarazione sia assente, ed ha altresì ritenuto errato l'assunto della Corte territoriale di considerare l'irreversibile trasformazione del fondo come unico presupposto che avrebbe legittimato il risarcimento del danno.
Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, ai fini della determinazione del risarcimento dei danni sarebbe stato necessario, contrariamente a quanto opinato dalla Corte di Appello di Potenza, tenere conto anche delle p.lle nn.1748, 1800, 1805 e 1812, in quanto effettivamente occupate dal
[...]
che le aveva utilizzate per la realizzazione di un percorso pedonale e come aree a verde CP_1
pubblico ed attrezzate con specifico arredo urbano, a nulla rilevando la circostanza, peraltro errata, che l'occupazione illecita non avesse determinato nessuna irreversibile trasformazione dei terreni.
B) Con riferimento al secondo motivo del ricorso principale, la Corte di ha evocato Parte_8
l'autorevole principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale (v.
Cass. civ. sez. I, 29/09/2017, n.22929, in motivazione) “colui che ha proceduto alla materiale apprensione del bene, al compimento delle attività anche giuridiche necessarie a tal fine, nonchè all'esecuzione dell'opera pubblica - sia delegato ovvero concessionario o semplice appaltatore L. n.
2248 del 1848, ex art. 324, all. F - riveste la titolarità passiva del rapporto obbligatorio collegato all'illecito dalla stessa provocato, dato il carattere personale della relativa responsabilità che riverbera i suoi effetti anzitutto su chi agisce per realizzare tale risultato. A tale soggetto, non è dunque consentito invocare la non imputabilità in ordine alle cause d'illegittimità della procedura espropriativa, così come alla mancata o ritardata pronuncia del decreto ablativo, anche quando sia
pag. 12 dipesa da omissione o inerzia di altro ente, in quanto nel comportamento di chi conserva
l'occupazione dell'immobile senza titolo e persevera nell'esecuzione dell'opera, pur essendo, come nella specie è rimasto accertato, a conoscenza della prospettata illegittimità dell'occupazione, possono individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta attiva od omissiva, l'elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio;
e non è possibile per le medesime ragioni neppure trasferire la responsabilità dell'illegittima vicenda ablatoria in capo all'ente beneficiario o destinatario dell'opera pubblica inglobante quel fondo, ovvero a quello che per legge o per atto amministrativo ne diviene proprietario (Cass. SU. n. 24397/2007; n. 6769/2009; Cass. n. 5630 del 2012 e succ.)”.
In applicazione dell'esposto principio la Corte di Cassazione ha ritenuto errato che la Corte territoriale, ai fini della determinazione del risarcimento dei danni, non abbia tenuto conto anche delle particelle nn.1174 e 1809 sul presupposto, non coerente con l'enunciato principio, che alla vicenda occupativa fosse rimasto estraneo il emergendo invece dalle risultanze Controparte_1
della espletata consulenza tecnica d'ufficio che l'Amministrazione comunale avesse conservato l'occupazione senza titolo degli immobili provvedendo periodicamente ad interventi di manutenzione.
A diversa conclusione, per converso, la Corte di Cassazione è pervenuta con riguardo alla decisione della Corte territoriale riferita alla particella n.1095, essendo la stessa risultata condotta e coltivata da tale sig. , sicché sul punto il motivo di ricorso per cassazione è stato respinto. Per_5
Pertanto, la Corte di Cassazione ha disposto che il giudice del rinvio ex art.392 c.p.c., ai fini della determinazione del risarcimento dei danni, debba tenere conto anche delle particelle nn.1174 e
1809.
C) Con riferimento al terzo motivo del ricorso principale, la Corte di Cassazione ha riconosciuto lo stesso in parte inammissibile ed in parte infondato.
Il motivo di impugnazione è stato ritenuto inammissibile - in quanto implicante un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità – con riguardo alla destinazione agricola del fondo distinto dal n.1486 di particella, come assegnata dalla Corte territoriale.
Il motivo di impugnazione è stato ritenuto infondato perchè nel determinare il valore di mercato del fondo la Corte territoriale aveva fatto applicazione della valutazione operata dal C.t.u. in un distinto giudizio, nel quale il valore venale di fondi omogenei per collocazione e destinazione era stato determinato in un terzo del valore di terreni edificatori, così di fatto applicando un valore diverso dal valore dei fondi agricoli.
*
Alla luce dei contenuti della decisione assunta dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n.5343/21
pag. 13 resa il 28.1.2021 e pubblicata il 26.2.2021, questa Corte territoriale nel presente giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. è investita del compito di pronunciarsi sull'appello proposto dal CP_1
con atto di citazione notificato il 5.3.2009, avverso la sentenza n.1081/2008 emessa il
[...]
10.11.2008 dal Tribunale di Potenza – Sezione Civile Stralcio e pubblicata il 19.11.2008, avendo ben presente:
- che, ai fini della determinazione del risarcimento dei danni, occorra tenere conto anche delle particelle nn.1748, 1800, 1805, 1812, 1174 e 1809, non già della particella n.1095;
- che la qualificazione come “fondo agricolo” attribuita al terreno distinto in catasto con il n.1486 di particella sia ormai coperta da giudicato.
Pertanto, lo scrutinio di competenza di questa Corte di Appello è comunque vincolato alle esposte indicazioni desumibili dalla ordinanza n.5343/21.
*
Come già in precedenza messo in risalto, il con l'atto di appello avverso la Controparte_1
sentenza n.1081/2008 emessa il 10.11.2008 dal Tribunale di Potenza – Sezione Civile Stralcio e pubblicata il 19.11.2008 ha, innanzitutto, lamentato che non fosse chiaro se la pronuncia di condanna del primo giudice fosse stata fondata sul presupposto della configurabilità di un'ipotesi di occupazione usurpativa ovvero in applicazione dell'art.23 della legge n.2359 del 1865, dovendosi in tale seconda prospettiva eccepirsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
In secondo luogo, l'Ente pubblico appellante ha sostenuto che, pur riconducendo la fattispecie nell'ambito della cd. occupazione usurpativa, non fossero stati dimostrati l'apprensione degli immobili e la irreversibile trasformazione degli stessi per una estensione di mq. 7.265, emergendo invece dall'incarto processuale che i terreni effettivamente occupati illegittimamente dal CP_1
ed utilizzati per la realizzazione dell'opera pubblica fossero soltanto quelli distinti in
[...] catasto con la particella n.1486 per un'estensione di mq.440 mentre i terreni di cui alle particelle nn.1800, 1748, 1805 e 1812 non erano stati interessati da nessun intervento di irreversibile trasformazione ed i terreni di cui alle particelle nn.1095 e 1809 erano rimasti estranei al procedimento di esproprio in quanto interessati da un provvedimento di occupazione emesso da altra distinta amministrazione pubblica e, per di più, la particella n.1095 risultava “condotta e coltivata da tale sig. ”. Per_5
Infine, l'ente appellante ha contestato la stima del valore di mercato degli immobili come operata dal C.t.u. e condivisa acriticamente dal primo giudice.
*
In riferimento al primo motivo di impugnazione articolato dal con l'atto di Controparte_1
citazione notificato il 5.3.2009, giova in via preliminare ribadire il principio a tenore del quale,
pag. 14 qualora la sentenza di appello contenga una pluralità di statuizioni, l'eventuale ricorso per cassazione può giovare solo alla parte che abbia esercitato il diritto di impugnazione, per rimuovere le statuizioni ad essa sfavorevoli, mentre le altre, se non censurate dalla controparte con ricorso incidentale, restano coperte dal giudicato (cfr. Cass.civ.sez. III, 30 marzo 2001 n. 4739).
Con la sentenza n.79/2015 pronunciata il 13.2.2015 e depositata il 20.2.2015 la Corte di Appello di
Potenza ha comunque ritenuto che la pretesa risarcitoria azionata in primo grado dagli attori fosse relativa ad una fattispecie di occupazione illecita di un fondo in proprietà privata da parte della
Pubblica Amministrazione, riconoscendo così la giurisdizione del giudice ordinario e rigettando espressamente l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, eccezione sollevata dal in primo grado e riproposta in sede di appello. Controparte_1
Avverso la specifica statuizione non risulta che il abbia proposto impugnazione Controparte_1
con il ricorso incidentale per cassazione, ricorso che ha avuto ad oggetto esclusivamente la regolamentazione delle spese processuali riferite al giudizio di appello.
Ne consegue che sia divenuta irrevocabile la decisione assunta dalla Corte di Appello di Potenza con la sentenza n.79/2015 del 13.2.2015 in merito alla questione di giurisdizione sollevata dal ed in merito alla esatta qualificazione della domanda azionata in primo grado Controparte_1
dai sigg. , e vale a dire come azione di Persona_1 Persona_2 Parte_6
risarcimento dei danni derivati da occupazione illecita di fondi in proprietà degli attori da parte della Pubblica Amministrazione.
*
Con riguardo al secondo motivo di impugnazione articolato dal con l'atto di Controparte_1
citazione notificato il 5.3.2009, si impone il rigetto dello stesso in considerazione dei contenuti della ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021 dalla Corte di Cassazione e pubblicata il 26.2.2021.
Come già in precedenza rimarcato, la Corte di Cassazione, travolgendo sul punto la decisione assunta dalla Corte di Appello di Potenza con la sentenza n.79/2015 del 13.2.2015, ha precisato che, ai fini del risarcimento dei danni, non riveste rilevanza la considerazione della eventuale irreversibile trasformazione dei fondi illecitamente occupati dalla Pubblica Amministrazione e che, di conseguenza, in funzione della determinazione della misura del risarcimento, nel caso di specie deve tenersi conto anche delle particelle nn.1748, 1800, 1805, 1812, 1174 e 1809 (esclusa soltanto la particella n.1095).
Ad integrazione dell'iter motivazionale che assiste la decisione contemplata nella ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021 dalla Corte di Cassazione, vale dare contezza del progressivo sgretolamento dell'istituto della cd. occupazione acquisitiva o accessione invertita (e, quindi, delle categorie di matrice pretoria della occupazione cd. acquisitiva e della occupazione cd. usurpativa) in pag. 15 dipendenza delle pronunce della Corte EDU risalenti ai primi anni del nuovo secolo. In particolare, la Corte di Strasburgo ha censurato le forme di "espropriazione indiretta" elaborate nell'ordinamento italiano anche e soprattutto in sede giurisprudenziale (come nel caso dell'occupazione acquisitiva) e le ha configurate come illecito permanente perpetrato nei confronti di un diritto fondamentale dell'uomo, garantito dall'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione EDU, senza che alcuna rilevanza possa assumere in contrario il dato fattuale dell'intervenuta realizzazione di un'opera pubblica sul terreno interessato, affermando che l'acquisizione del diritto di proprietà non può mai conseguire a un illecito (v., tra le tante, le sentenze Ventura c. Italia, 30 maggio 2000; Parte_9
c. Italia, 15 e 29 luglio 2004; c. Italia, 19 maggio 2005; c. Italia, 21 Per_6 Per_7 Per_8
dicembre 2006; c. Italia, 4 dicembre 2007). Per_9
Il contrasto dell'istituto dell'occupazione acquisitiva con l'art. 1 del protocollo addizionale alla
Convenzione EDU – contrasto la cui sussistenza è stata apertamente riconosciuta dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 441 e 442 del 13 gennaio 2014 con cui è stato dato atto che la Corte EDU ha dichiarato più volte "in radicale contrasto con la Convenzione il principio dell'espropriazione indiretta, con la quale il trasferimento della proprietà del bene dal privato alla p.a. avviene in virtù della constatazione della situazione di illegalità o illiceità commessa dalla stessa Amministrazione, con l'effetto di convalidarla;
di consentire a quest'ultima di trarne vantaggio;
nonché di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione, con il rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati. E nella categoria suddetta la Corte ha sistematicamente inserito... l'ipotesi corrispondente alla c.d. occupazione espropriativa... ritenendo ininfluente che una tale vicenda sia giustificata soltanto dalla giurisprudenza, ovvero sia consentita mediante disposizioni legislative, come è avvenuto con la L. n. 458 del 1988" - è stato ritenuto motivo sufficiente per escludere la sopravvivenza nel nostro ordinamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva (cfr. Cass.civ.Sezioni Unite, 19 gennaio 2015 n.735).
E' stato affermato che, alla luce della costante giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma la responsabilità di questa per i danni. In particolare, con riguardo alle fattispecie già ricondotte alla figura dell'occupazione acquisitiva, viene meno la configurabilità dell'illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti e, conformemente a quanto sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa, se ne deve affermare la natura di illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione dell'immobile, di un accordo transattivo, della pag. 16 compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente (cfr.
Cass.civ.Sezioni Unite, 19 gennaio 2015 n.735; v. Cass. civ. sez. I, 5 marzo 2015 n.4476: “In conformità ai principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la natura permanente dell'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. sussiste anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente diritto del privato di chiedere la restituzione del bene, salvo che non opti per la reintegrazione in forma generica”). A tale ultimo riguardo, si deve escludere che il proprietario perda il diritto di ottenere il controvalore dell'immobile rimasto nella sua titolarità. Infatti, in alternativa alla restituzione, al proprietario è sempre concessa l'opzione per una tutela risarcitoria, con una implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato (cfr. in tema di occupazione c.d. usurpativa, Cass. 28 marzo 2001, n.4451 e Cass. 12 dicembre 2001, n. 15710); tale rinuncia ha carattere abdicativo e non traslativo: da essa, perciò, non consegue, quale effetto automatico, l'acquisto della proprietà del fondo da parte dell'Amministrazione (Cass. 3 maggio 2005, n. 9173; Cass. 18 febbraio 2000 n. 1814).
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In riferimento al terzo ed ultimo motivo di impugnazione articolato dal con Controparte_1
l'atto di citazione notificato il 5.3.2009, lo stesso va riconosciuto fondato.
Ed invero, le critiche mosse dall'Ente pubblico agli esiti dell'accertamento peritale espletato in primo grado si rivelano condivisibili soprattutto alla luce delle ricadute sulla fattispecie in esame dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021.
Ha sostenuto il che il C.t.u. in primo grado abbia operato la stima dei terreni Controparte_1
prendendo a riferimento i valori di fondi simili riconosciuti congrui da pronunce risalenti nel tempo del Tribunale di Potenza e della Corte di Appello di Potenza, valori in ogni caso rapportati all'anno
1970, per due fondi, ed all'anno 1979, per i restanti sei fondi, ed applicando ad essi degli indici di attualizzazione identificati in quelli elaborati dall'ISTAT (indice ISTAT generale). Inoltre, ha lamentato il che l'ausiliare non abbia tenuto in debita considerazione la Controparte_1
documentazione versata in atti dallo stesso Ente pubblico proprio a fini di comparazione e valutazione, documentazione che il C.t.u. ha ritenuto non rilevante perché i valori in essa contenuti sarebbero derivati da accordi bonari tra le parti e non da accertamenti tecnici, circostanza questa fermamente contestata dall'Ente pubblico nell'atto di appello.
Le censure appaiono fondate.
I contenuti della relazione peritale a firma del C.t.u., Ing. depositata il 29.9.2005, Persona_10 contenuti sostanzialmente confermati nella relazione scritta “chiarimenti” depositata il 7.12.2006, rivelano in modo inequivocabile che la stima dei terreni in proprietà sia stata operata Per_1
pag. 17 rapportando al mese di giugno 2005, attraverso l'applicazione degli indici ISTAT, i valori venali di fondi con caratteristiche apparentemente simili riconosciuti congrui da pronunce del Tribunale di
Potenza e della Corte di Appello di Potenza risalenti nel tempo, valori in ogni caso riferiti agli anni
1970 e 1979.
La descritta modalità operativa è errata. Essa, infatti, disattende i principi fondamentali dell'estimo che si basano sulla determinazione del valore in funzione del mercato nella zona di riferimento in un determinato periodo e non già sull'andamento del valore della moneta.
Posto che il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, e di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta, è inammissibile l'accertamento del valore del fondo occupato illegittimamente o espropriato attraverso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei, oggetto di trasferimento, in un periodo diverso dalla data dell'esproprio, riportando poi il dato monetario a ritroso o in prospettiva fino alla data dell'occupazione illegittima o dell'esproprio, con l'uso delle tabelle Istat. Queste ultime, infatti, riflettono le variazioni dei prezzi al consumo, ma non tengono conto delle quotazioni di mercato degli immobili, per cui l'andamento del mercato immobiliare richiede un'indagine specifica nel settore (principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass.civ.sez.1, ordinanza 6 giugno 2019 n.15412; Cass.civ.sez.1, 21 settembre 2015
n.18556; Cass.civ.sez.1, 17 luglio 2012 n.12213).
Pertanto, con riguardo alla determinazione del valore di un immobile con riferimento ai prezzi di mercato correnti in uno specifico momento storico, va escluso che detto valore possa essere stabilito maggiorando automaticamente il prezzo del bene - accertato con riferimento ad un altro, precedente, distante momento storico - in base all'indice di rivalutazione monetaria, intervenuta tra la data dell'accertamento e quella a cui deve essere riferita la stima dell'immobile, in quanto spesso gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato, o comunque diverso, rispetto a quello di svalutazione della moneta secondo gli indici calcolati dall'Istat, sì che il riferimento a tale indice è inidoneo per una rivalutazione equa della somma dovuta a conguaglio (cfr., in materia di divisione,
Cass.civ.sez.II, 1 agosto 2006, n.17487; Cass.civ.sez.II, 19 marzo 1996 n.2296; Cass.civ.sez.II, 29 ottobre 1992, n.11769).
A tanto deve aggiungersi che nella relazione peritale depositata il 29.9.2005 ed in quella denominata “chiarimenti” depositata il 7.12.2006 non compare nessuno specifico accertamento sulla destinazione urbanistica delle aree dove insistono i terreni in proprietà oggetto di Per_1
causa. Ed invero, il C.t.u. non ha prodotto nessuna certificazione amministrativa – né ne ha fatto menzione all'interno degli elaborati tecnici – che valga a riscontrare quale destinazione, edificatoria pag. 18 o agricola, lo strumento urbanistico in vigore al momento del trasferimento della proprietà in capo all'Ente pubblico avesse riservato alle anzidette aree.
Infine, non va trascurato il nuovo contesto normativo e giurisprudenziale in cui la vicenda dedotta in giudizio va collocata per effetto della ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021 dalla Corte di
Cassazione e pubblicata il 26.2.2021.
La Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che, ai fini del risarcimento dei danni, non riveste rilevanza la considerazione della eventuale irreversibile trasformazione dei fondi illecitamente occupati dalla Pubblica Amministrazione e che, una volta superata la distinzione tra le categorie dell'occupazione cd. acquisitiva e della occupazione cd. usurpativa e riconosciuta sempre e comunque la natura di illecito permanente dell'occupazione della Pubblica Amministrazione,
l'illecito stesso viene a cessare solo per effetto della restituzione dell'immobile, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
Ne consegue che nel caso di specie la stima del valore di mercato dei terreni in proprietà Per_1
debba essere operata con riferimento alla data della notificazione (13.5.1993) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, trattandosi del momento preciso in cui gli originari proprietari dei terreni nell'azionare la pretesa di risarcimento dei danni per equivalente hanno implicitamente rinunciato al diritto dominicale sui fondi.
Pertanto, la determinazione del valore di mercato dei terreni oggetto di causa come operata dal
C.t.u., Ing. in quanto rapportata – sia pure in modo errato – all'anno 2005, non Persona_10
può considerarsi valida.
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Come già messo in risalto nell'ordinanza emessa il 28.5.2024 e depositata il 31.5.2024, nel presente giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. non è stato possibile desumere dalla consulenza tecnica d'ufficio resa dall'Ing. nominato dalla Corte di Appello di Potenza nel pregresso giudizio di Per_3
impugnazione definito con la sentenza fatta oggetto di cassazione, elementi di valutazione in merito al valore di mercato dei terreni alla data della notificazione (13.5.1993) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Ciò in quanto, da un lato, era stato affidato all'ausiliare l'incarico di accertare il valore venale dei terreni “al momento dell'irreversibile trasformazione”, che, come già rimarcato, nel nuovo contesto normativo e giurisprudenziale non rileva più quale momento a cui rapportare la stima degli immobili, e, dall'altro, anche l'Ing. ha Per_3
proceduto ad effettuare la valutazione di competenza con la medesima errata modalità operativa osservata dal C.t.u. in primo grado, vale a dire utilizzando i valori venali di fondi con caratteristiche pag. 19 apparentemente simili riconosciuti congrui da pronunce del Tribunale di Potenza e della Corte di
Appello di Potenza con riferimento agli anni 1970 e 1979 e successivamente aggiornando detti valori attraverso l'applicazione degli indici ISTAT.
Per tali ragioni con l'ordinanza emessa il 28.5.2024 e depositata il 31.5.2024 la Corte di Appello ha disposto la rinnovazione dell'accertamento peritale, nominando all'uopo l'Ing. Persona_4 ed affidandogli l'incarico di effettuare la stima con riferimento al valore di mercato dei
[...] terreni alla data della notificazione (13.5.1993) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Al riguardo, va disatteso l'assunto della difesa degli attori in riassunzione a tenore del quale sarebbe coperta da giudicato la data rilevante per la stima dei suoli oggetto di causa, data da individuarsi nel
1970 e nel 1979 e tenuta presente nella decisione del Tribunale di Potenza, prima, e in quella della
Corte di Appello di Potenza, cassata dalla Suprema Corte, poi, senza che con l'originario atto di appello il avesse impugnato sullo specifico punto la pronuncia del primo Controparte_1
giudice.
Ed invero, contrariamente a quanto opinato dalla difesa dei sigg. , con il terzo ed Controparte_3 ultimo motivo di impugnazione articolato nell'atto di citazione notificato il 5.3.2009 il CP_1
ha censurato in toto le modalità operative osservate dal C.t.u. in primo grado per la stima
[...] dei terreni, mettendo proprio in evidenza (v. pag.6 dell'atto di impugnazione) come “il mercato immobiliare risente di numerose variabili, diverse dalla mera fluttuazione della moneta nel tempo, per cui, ai fini di una corretta stima con il metodo sintetico-comparativo, è inammissibile
l'accertamento del valore dei fondi attraverso la comparazione con il prezzo di immobili, se pur omogenei, riferito ad un periodo diverso da quello di riferimento, riportato a ritroso con l'uso delle tabelle ISTAT, come ha fatto, del tutto erroneamente, il consulente”. È evidente che con le richiamate espressioni il abbia inteso stigmatizzare l'intero operato Controparte_1 dell'ausiliare in quanto fondato sulla base di dati di riferimento non attendibili perché risalenti nel tempo e sull'applicazione di un criterio di “aggiornamento” dei valori (id est, degli indici ISTAT) riconosciuto errato dalla giurisprudenza di legittimità, pure richiamata dall'Ente pubblico sempre alla pagina 6 dell'atto di appello.
Non può, quindi, seriamente dubitarsi che nell'atto di citazione notificato il 5.3.2009 il CP_1
abbia espressamente impugnato le date (1970 e 1979) prese a riferimento dal C.t.u., Ing.
[...]
, in sede di stima dei suoli oggetto di causa. Persona_10
Pertanto, sul punto in questione non si è registrato nessun passaggio in giudicato, come opinato dalla difesa dei sigg. . Controparte_3
Del resto, non va trascurato che con la decisione assunta con la ordinanza n.5343/21 resa il pag. 20 28.1.2021 e pubblicata il 26.2.2021 la Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi, tra l'altro, proprio su un motivo articolato dai sigg. ed incentrato sui criteri di risarcimento del danno Per_1
applicati dalla Corte di Appello di Potenza nella sentenza n.79/2015 pronunciata il 13.2.2015 e depositata il 20.2.2015 e, quindi, sulle modalità di determinazione del valore di mercato dei terreni oggetto di causa prescelte dalla Corte territoriale - ha ritenuto superate le differenze tra occupazione cd. appropriativa ed occupazione cd. usurpativa giacchè in entrambi i casi ci si trova in presenza di una condotta illecita della Pubblica Amministrazione che spoglia il privato della proprietà di un bene in esecuzione di una condotta materiale che, indipendentemente dall'esistenza o meno di una pregressa dichiarazione di pubblica utilità, non determina alcun trasferimento di proprietà in capo all'Amministrazione, ma genera solo una responsabilità risarcitoria della stessa Amministrazione per i danni procurati, con la conseguenza che la causa petendi giuridicamente significativa sia rappresentata in entrambi i casi dalla occupazione illegittima mentre l'abbandono della proprietà, da parte del privato, è obiettivamente implicito nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
Ed è significativo che la Suprema Corte nella ordinanza n.5343/21 abbia espressamente richiamato una massima giurisprudenziale (Cass. n.12961/2018, la quale, come già in precedenza segnalato, si inquadra in un orientamento ormai pacifico e consolidato) che sottolinea la natura di illecito permanente di qualsiasi condotta della Pubblica Amministrazione sostanziantesi nella occupazione senza titolo di un immobile privato, illecito permanente che viene a cessare solo per effetto della restituzione dell'immobile, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente
Su tali basi la Corte di Cassazione ha riconosciuto errato il convincimento della Corte territoriale di attribuire rilievo ad un comportamento a cui non poteva essere ricollegata nessuna utilità pubblica formalmente dichiarata, dovendosi ribadire che la presenza della dichiarazione di pubblica utilità non è in grado di differenziare la condotta illecita di occupazione da quella in cui la predetta dichiarazione sia assente, ed ha altresì ritenuto errato l'assunto della Corte territoriale di considerare l'irreversibile trasformazione del fondo come unico presupposto che avrebbe legittimato il risarcimento del danno.
In sostanza, la Corte di Cassazione ha evocato gli illustrati principi affinchè la Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, ne facesse piena applicazione e, all'evidenza, procedesse ad una nuova determinazione della misura del risarcimento in aderenza ai medesimi principi.
Orbene, proprio perché, nell'ottica dell'orientamento giurisprudenziale pacifico e consolidato a cui ha fatto adesione la Suprema Corte con la ordinanza n.5343/21, l'accesso alla tutela risarcitoria per pag. 21 equivalente implica una rinuncia al diritto dominicale sul fondo illegittimamente occupato ed irreversibilmente trasformato, la determinazione del valore di mercato dell'immobile deve essere necessariamente operata all'epoca della proposizione della domanda di risarcimento, giacché è con tale domanda che i sigg. hanno abdicato al diritto dominicale sui terreni irreversibilmente Per_1
trasformati preferendo, in luogo della restituzione degli immobili, il risarcimento per equivalente.
Quindi, nel caso di specie, la liquidazione del danno va operata con riferimento al valore venale dei terreni stimato alla data (13.5.1993) della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, giacché è con questo atto che gli attori hanno implicitamente manifestato la volontà di rinunciare al diritto di proprietà sui terreni ed hanno insistito esclusivamente per l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni per equivalente.
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Tanto precisato, va subito rimarcato che il C.t.u., Ing. nominato nel Persona_4 corso del presente giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c., ha accertato che all'epoca di proposizione della domanda di risarcimento lo strumento urbanistico in vigore era il Piano Regolatore Generale, varato con deliberazione consiliare n.117 del 14.12.1967, approvato definitivamente con D.M.
n.3159 del 29.10.1971 e rimasto in vigore nella sua originaria formulazione sino al maggio 1988, quando è stata adottata la Variante Generale al P.R.G., la quale per le aree in cui ricadono i terreni oggetto di causa prevede destinazioni non edificatorie, con talune aree assoggettate a vincoli conformativi.
Sul punto, l'accertamento può considerarsi definitivo e può formare oggetto di specifica pronuncia dichiarativa.
Tuttavia, in sede di determinazione del valore di mercato dei terreni in questione alla data
(13.5.1993) della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, anche il nuovo C.t.u. è incorso nel medesimo errore che ha connotato le precedenti consulenze tecniche d'ufficio e ciò nonostante che la Corte nella parte motiva dell'ordinanza di nomina dell'Ing.
emessa il 28.5.2024, abbia sottolineato come errata la modalità Persona_4
operativa di stima che, muovendo dai valori venali di fondi con caratteristiche apparentemente simili riconosciuti congrui da pronunce del Tribunale di Potenza e della Corte di Appello di Potenza con riferimento agli anni 1970 e 1979, proceda al successivo aggiornamento in riferimento alla data del 13.5.1993 attraverso l'applicazione degli indici ISTAT.
Sennonchè proprio siffatta errata modalità operativa ha osservato anche l'Ing. Persona_4
[...]
Si impone, pertanto, la rimessione della causa sul ruolo istruttorio ai fini dell'espletamento di un accertamento tecnico suppletivo che – a correzione dell'errore in cui è incorso il C.t.u. - valga a pag. 22 determinare il valore venale dei fondi oggetto di causa alla data (13.5.1993) della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado con modalità operative diverse da quelle in concreto applicate dall'Ing. cioè con modalità operative che Persona_4
non si risolvano della determinazione del valore dei fondi con riferimento agli anni 1970 e 1979 e nel successivo aggiornamento di detti valori attraverso l'applicazione degli indici ISTAT.
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In ultimo, va disattesa la richiesta avanzata dalla difesa dei sigg. nella comparsa Controparte_3
conclusionale depositata il 5.6.2025, richiesta intesa ad ottenere anche la liquidazione dei danni che sono conseguiti alla privazione del godimento dei terreni nell'intervallo di tempo compreso tra la materiale occupazione senza titolo dei terreni stessi e la data (13.5.1993) della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, data a cui far risalire la manifestazione della volontà di rinunciare al diritto di proprietà sui terreni in discorso.
Ed invero, proprio nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado i sigg. , Persona_1
e avevano formulato la domanda di risarcimento Persona_2 Parte_6
esclusivamente del danno per equivalente, pretendendo che fosse pronunciata la condanna del al pagamento di una somma di denaro corrispondente al “valore di mercato Controparte_1 sulla base dei prezzi correnti” dei terreni oggetto di causa. Nessuna esplicita od implicita domanda di risarcimento anche del danno sofferto per la privazione del godimento dei terreni a partire dalla materiale occupazione dei terreni stessi e fino alla instaurazione del giudizio (o fino all'irreversibile trasformazione degli immobili) è stata mai articolata dagli attori in primo grado.
Peraltro, la liquidazione in complessivi € 1.123.507,18, effettuata in primo grado dal C.t.u., Ing.
e condivisa dal Tribunale di Potenza – Sezione Civile Stralcio, in persona del Persona_10
G.O.A., con la sentenza n.1081/2008 emessa il 10.11.2008 e pubblicata il 19.11.2008, ha riguardato esclusivamente il danno per equivalente, derivato dall'apprensione ed irreversibile trasformazione dei fondi e riferito al valore di mercato dei terreni. Non vi è nessun passaggio né nel corpo dell'elaborato peritale, né nella motivazione della sentenza resa dal primo giudice che sia dedicato alla valutazione dell'esistenza e dell'entità di eventuali danni derivati dalla privazione del godimento dei terreni a partire dalla materiale occupazione dei terreni stessi e fino alla instaurazione del giudizio (o fino all'irreversibile trasformazione degli immobili). Di conseguenza, nessuna pronuncia sui danni in discorso è rinvenibile nella predetta sentenza n.1081/2008 emessa il
10.11.2008 e tanto è giustificato dal fatto che, come sopra messo in risalto, nessuna domanda al riguardo era stata mai avanzata dagli attori nella citazione introduttiva.
Pertanto, i sigg. , e ove avessero coltivato Persona_1 Persona_2 Parte_6
interesse a pretendere anche la liquidazione dei danni derivati dalla privazione del godimento dei pag. 23 terreni e la condanna del al pagamento degli stessi, avrebbero dovuto proporre a Controparte_1
loro volta, con la comparsa di costituzione depositata il 13.5.2009, appello incidentale avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Potenza – Sezione Civile Stralcio allo specifico fine di conseguire una pronuncia sulla domanda di risarcimento anche dei danni sofferti per la privazione del godimento dei terreni a partire dalla materiale occupazione dei terreni stessi e fino alla instaurazione del giudizio (o fino all'irreversibile trasformazione degli immobili).
Sennonché con la comparsa di costituzione in giudizio depositata il 13.5.2009, che si compone appena di una pagina e mezzo, i sigg. e si sono limitati a Persona_1 Persona_2
contestare genericamente la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del gravame proposto dal e non hanno impugnato in via incidentale la pronuncia del primo giudice per far Controparte_1
valere la mancata liquidazione dei danni derivati dalla privazione del godimento dei terreni.
Di conseguenza, ogni accertamento al riguardo è precluso nel presente giudizio di rinvio ex art.392
c.p.c.
*
La regolamentazione delle spese processuali va rinviata alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, in sede di giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c., non definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.1081/2008 emessa il 10.11.2008 dal Tribunale di Potenza – Sezione Civile Stralcio in persona del G.O.A. e pubblicata il 19.11.2008, proposto dal in persona del Sindaco p.t., con atto di citazione notificato in data Controparte_1
5.3.2009 nei confronti di , e lette le Persona_1 Persona_2 Parte_6
conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte depositate il 5.6.2025 ed il 16.6.2025, così provvede:
- dichiara coperte da giudicato la decisione che la pretesa risarcitoria azionata in primo grado dagli attori è relativa ad una fattispecie di occupazione illecita di fondi in proprietà privata da parte della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, la giurisdizione del giudice ordinario, così rigettando il primo motivo dell'appello proposto dal Controparte_1
- rigetta il secondo motivo dell'appello proposto dal e, in considerazione Controparte_1 dei contenuti dell'ordinanza n.5343/21 resa il 28.1.2021 dalla Corte di Cassazione e pubblicata il 26.2.2021, dichiara che, ai fini della determinazione del risarcimento dei danni per equivalente, occorra tenere conto delle particelle nn.1486, 1748, 1800, 1805, 1812, 1174
e 1809 del foglio 48;
- dichiara che, ai fini del risarcimento dei danni per equivalente, la determinazione del valore di mercato dei terreni di cui alle suindicate particelle va operata con riferimento alla data pag. 24 (13.5.1993) della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
- dichiara che, in base allo strumento urbanistico vigente alla data del 13.5.1993, i terreni di cui alle particelle nn.1486, 1748, 1800, 1805, 1812, 1174 e 1809 del foglio 48 a quella data ricadevano tutti in aree con destinazione non edificatoria e talune assoggettate a vincoli conformativi;
- dispone con separata ordinanza l'espletamento di accertamento peritale suppletivo ai fini della esatta determinazione del quantum debeatur;
- rinvia alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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