Articolo 20 della Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 dicembre 1971
Art. 20. (Misura della pensione ai superstiti)

Le aliquote per la determinazione delle pensioni indirette e di riversibilita' sono modificate come segue:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento, se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
La pensione ai superstiti indicati nel precedente comma non puo', in ogni caso, essere complessivamente inferiore al 60 per cento ne' superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni stabilite per i figli e per il coniuge a carico.
La pensione e' corrisposta per intero al coniuge, per le quote spettanti ai figli minorenni conviventi con il coniuge stesso; se il coniuge non convive con i figli aventi diritto o con alcuni di essi, la pensione e' divisa per capi, computandosi per due il coniuge.
Le pensioni indirette e di riversibilita' in essere alla data di entrata in vigore della legge sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti commi con decorrenza dalla stessa data.
Gli orfani di madre, che abbia contribuito al Fondo, hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e di madre, che abbiano ambedue contribuito al Fondo, hanno diritto al cumulo delle due pensioni.
La pensione in favore dei genitori, dei fratelli e delle sorelle e' pari al 15 per cento, per ciascuno di essi, di quella gia' liquidata al pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto, fermo restando, per i collaterali, il limite massimo previsto dal secondo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1971
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