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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9499 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4066/2025
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4066/2025
tra
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
[C.F. ], CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente nessuno;
per parte resistente l'avv. ALESSANDRELLO LUIGI;
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4066/2025 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. Parte_1 C.F._1
RI LO
RICORRENTE
contro
[C.F. ], con l'avv. ALESSANDRELLO LUIGI CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“In via preliminare, inaudita altera parte e/o in udienza ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo telematico n. 15871/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, G.U. dott.ssa F. Savignano, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO, il giorno 20 novembre 2024, depositato il 21 novembre 2024, nel procedimento R.G. n. 39869/2024-1, in favore di
[...]
e nei confronti di , quale socio accomandatario di CP_1 Parte_1 [...]
e, per i gravi motivi esposti in fatto, in diritto e Controparte_2 nell'istanza ex art. 649 c.p.c., in ragione del gravissimo pregiudizio arrecato dall'instaurarsi di una procedura esecutiva, sulla base di un decreto ingiuntivo inefficace ex art. 644 c.p.c. per inesistenza e/o nullità del procedimento notificatorio, nonché illegittimo e/o nullo e/o inefficace per nullità e/o inesistenza giuridica e/o annullabilità del contratto di locazione a presupposto (cfr. doc. 5) e di un credito che risulta essere incerto nel suo ammontare ed inesigibile per difetto dei presupposti di esigibilità; Ancora in via preliminare
accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso e del pedissequo D.I. n. 15871/2024, giacché l'atto notificato risulta composto dalle sole pagine dispari;
Ancora in via preliminare
accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c., alla luce della dedotta inesistenza e/o nullità della notifica;
Ancora in via preliminare ai sensi dell'art.5, comma 1bis del D. Lgs.28/2010, assegnare alle parti temine per la presentazione della domanda di mediazione;
Nel merito:
In via principale
accertare e dichiarare la nullità, del contratto di locazione del giorno 1 marzo 2018 (cfr. doc. 5), che costituiva il presupposto del decreto ingiuntivo quivi opposto, in quanto, in sede di sfratto, i garanti hanno disconosciuto le rispettive firme apposte a garanzia;
per l'effetto accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo telematico n. 15871/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, G.U. dott.ssa F. Savignano, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO, il giorno 20 novembre 2024, depositato il 21 novembre 2024, nel procedimento R.G. n. 39869/2024-1, in favore di e nei confronti di , quivi CP_1 Parte_1 opposto, per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
In via subordinata
nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice non dovesse riconoscere il ricorrere di un'ipotesi di nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del contratto di locazione (cfr. doc. 5) per asserita falsità delle sottoscrizioni dei garanti, accertare e dichiarare il ricorrere dell'errore contrattuale essenziale e riconoscibile e per l'effetto annullare il contratto di locazione del 1 marzo 2018 (cfr. doc. 5), per errore di e del suo Controparte_2 socio accomandante per l'effetto, accertare e dichiarare Parte_1
l'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo telematico n. 15871/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, G.U. dott.ssa F. Savignano, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO, il giorno 20 novembre 2024, depositato il 21 novembre 2024, nel procedimento R.G. n. 39869/2024-1, in favore di di , quivi opposto, per CP_1 Pt_1 Parte_1 difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
In via istruttoria(…)
Parte resistente:
“preliminarmente:
• ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dell'originale dell'atto di precetto 22.11.2024 notificato, in uno con l'intimazione di sfratto e il D.I. n. 15871/24, al Sig. il 20.01.2025; Pt_1 • imporre a carico dell'opponente una cauzione a garanzia del pagamento delle spese di lite del presente procedimento, emergendo chiara la grave responsabilità dello stesso ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
nel merito:
• rigettare, perché palesemente strumentale e infondata l'opposizione a D.I. svolta dal Sig.
e, conseguentemente, Parte_2
• dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'opponente, e, condannarlo al risarcimento dei danni nella misura che il Tribunale riterrà equa;
In subordine:
• rimettere in termini l'opposta e ordinarle il rinnovo della notificazione dell'atto di precetto in uno con il D.I. n. 15871/24 del Tribunale di Milano.
Spese rifuse
In via istruttoria:”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, , Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 15871/24 emesso ex art. 664 cpc contestualmente alla convalida dello sfratto per morosità, deducendo: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, in quanto materialmente incompleti;
l'intervenuta decadenza ex art. 644 cpc, in ragione della tardiva notifica del decreto ingiuntivo;
nel merito, la nullità/inesistenza riflessa del titolo portato in esecuzione, viziato in ragione della supposta inesistenza/inefficacia del sottostante contratto di locazione per effetto di errore essenziale.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente che chiedeva il rigetto dell'opposizione e concludeva come CP_1 in epigrafe.
Negata la sospensione ex art. 649 c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
1) Sulla nullità della notifica del precetto e del decreto ingiuntivo.
Parte ricorrente assume in primo luogo la nullità della notifica del precetto e contestuale decreto ingiuntivo in quanto privi delle pagine con numerazione pari.
L'eccezione è infondata.
Infatti, per costante giurisprudenza, la parte “non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sè considerata senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo” (Cass. Civ. s.n. 3967 del 2019). Nel caso in esame, va in primo luogo evidenziato che il precetto aveva ad oggetto il pagamento del decreto ingiuntivo emesso ex art. 664 c.p.c emesso all'udienza di convalida e pertanto già noto al debitore, che in tale sede si era regolarmente costituito.
Come allegato dal resistente e non contestato, peraltro, la pagina mancante del decreto ingiuntivo riguarda il solo rigetto dell'ingiunzione nei confronti dei garanti, laddove tutti gli avvertimenti che l'art. 642 cpc prevede in favore del debitore risultano presenti nel decreto ( incompleto) notificato.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità della notifica dell'atto di precetto è sanata dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione dell'intervenuta conoscenza dell'atto, “solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire l'eventuale pignoramento” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 17979, 7 giugno 2023).
Nel caso che ci occupa, né nel ricorso introduttivo depositato in data 03/02/2025 nè all'udienza del 12/03/2025 ove si è discussa la sospensiva ex art. 649 c.p.c., è stato dato atto dell'inizio del pignoramento, paventandosi il solo rischio che iniziasse il procedimento di esecuzione forzata.
Indi, atteso che il decreto ingiuntivo era integralmente conosciuto dall'opponente trattandosi di ingiunzione emessa ex art. 664 c.p.c.; atteso che alla data di proposizione del ricorso in opposizione l'esecuzione non era ancora iniziata e che dunque la conoscenza è avvenuta in tempo utile da prevenire il successivo ed eventuale pignoramento, l'eccezione di nullità deve dichiararsi completamente infondata.
2) Sulla tardività della notifica del decreto ingiuntivo.
Parte opponente deduce altresì che il decreto ingiuntivo sarebbe perento in ragione della notifica avvenuta oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c..
Anche tale eccezione risulta infondata.
Il decreto ingiuntivo, emesso all'udienza di convalida, è stato notificato ex art. 140 c.p.c. in data 14/12/2024 con deposito presso la casa comunale il giorno in data 16/12/2024 e relativo avviso al destinatario in data 08/01/2025, con ritiro asseritamente avvenuto in data 20/01/2025.
Va qui richiamato il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, per cui: “ La “portata generale” della regola – che trova la sua giustificazione nella tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità – e la riferibilità “ad ogni tipo di notificazione” (ex plurimis, Cass. nr. 4993 del 2014; Cass. nr. 15234 del 2014) rende immanente nell'ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale -relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante- il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Con la conseguenza che le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte della Corte Costituzionale, nel senso (costituzionalmente, appunto, orientato) che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (cfr., ex multis, quanto alla generalizzata applicazione del principio della scissione per gli atti processuali, in motivazione, Cass., sez. un., 24822 del 2015); con l'ulteriore corollario che, ove tempestiva, quella consegna evita appunto alla parte la decadenza correlata alla inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata (Cass. sez. un., nr. 10216 del 2006)” ( cfr. Cass. 25716/2018 in tema di notifica di decreto ingiuntivo).
Orbene, in base al principio di diritto appena esposto, non può che rilevarsi la tempestività della notifica del decreto ingiuntivo emesso in data 20/11/2024 e pervenuto all'Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 14/12/2024 nel rispetto del termine di giorni 60 di cui all'art. 644 cpc.
3) Sul merito dell'opposizione.
Come noto,; “ Solo quando nel giudizio di convalida di sfratto per morosità sia stato proposto ricorso per l'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, il provvedimento destinato a concluderlo può assumere l'efficacia di cosa giudicata, non soltanto circa l'esistenza e validità del rapporto corrente “inter partes” e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, come l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni
“contra legem” del canone” e ribadita più di recente (Cass. n. 17049 del 11/07/2017).
Indi, deve premettersi che – ad esito della convalida- risulta coperta da giudicato la morosità per come ingiunta in fase sommaria;
Quanto agli ulteriori motivi di cui alla presente opposizione, le doglianze si riferiscono alla nullità/inesistenza riflessa del titolo portato in esecuzione, che sarebbe viziato in ragione della supposta inesistenza/inefficacia del sottostante contratto di locazione per effetto di errore essenziale.
In particolare, l'opponente ha dedotto che il contratto sarebbe inesistente/nullo/inefficace poiché i garanti del contratto stesso ne hanno disconosciuto la sottoscrizione, facendo venir così meno un elemento essenziale ai fini della formazione della volontà del conduttore.
Sul punto, deve sottolinearsi che la fideiussione è una garanzia accessoria al contratto la cui efficacia non si riflette sull'obbligazione garantita se non ove – diversamente dal contratto per cui è causa - le parti lo abbiano espressamente pattuito (laddove invece è vero che se l'obbligazione principale viene meno è la garanzia che segue la stessa sorte),
Peraltro l'errore invocato non assume valore giuridico, in quanto non si riferisce all'oggetto della prestazione o ad una sua qualità (id, non si riferisce al godimento del bene concesso in locazione dietro corrispettivo di un canone) ma, come detto, ricade su una garanzia accessoria all'obbligazione principale e ricadente su soggetti estranei al contratto di locazione.
Detto errore peraltro non può considerarsi essenziale neppure sotto l'ulteriore profilo della conoscibilità al locatore ( art. 1429 c..c) atteso che il disconoscimento dei fidejussori avvenuto ora per allora, evidentemente non può considerarsi circostanza nota al conduttore all'atto della stipula.
Peraltro, neppure può discutersi di vero e proprio errore nel caso in esame, atteso che non è dedotto che il conduttore non abbia personalmente assistito alla sottoscrizione dei garanti, laddove la circostanza che questi – successivamente alla sottoscrizione- ne abbiano disconosciuto la paternità, è fatto successivo alla formazione della volontà negoziale, che dunque non può dirsi viziata ad origine.
Conclusivamente, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ( ex art. 5 DM 55/2014 e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con applicazione dei parametri minimi e maggiorate dei compensi per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 4066/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 15871/24 emesso dal tribunale di Milano in data 20/11/2024, e per l'effetto:
2)Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo di cui al punto che precede,
3) Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge,
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 10/12/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4066/2025
tra
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
[C.F. ], CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente nessuno;
per parte resistente l'avv. ALESSANDRELLO LUIGI;
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4066/2025 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. Parte_1 C.F._1
RI LO
RICORRENTE
contro
[C.F. ], con l'avv. ALESSANDRELLO LUIGI CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“In via preliminare, inaudita altera parte e/o in udienza ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo telematico n. 15871/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, G.U. dott.ssa F. Savignano, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO, il giorno 20 novembre 2024, depositato il 21 novembre 2024, nel procedimento R.G. n. 39869/2024-1, in favore di
[...]
e nei confronti di , quale socio accomandatario di CP_1 Parte_1 [...]
e, per i gravi motivi esposti in fatto, in diritto e Controparte_2 nell'istanza ex art. 649 c.p.c., in ragione del gravissimo pregiudizio arrecato dall'instaurarsi di una procedura esecutiva, sulla base di un decreto ingiuntivo inefficace ex art. 644 c.p.c. per inesistenza e/o nullità del procedimento notificatorio, nonché illegittimo e/o nullo e/o inefficace per nullità e/o inesistenza giuridica e/o annullabilità del contratto di locazione a presupposto (cfr. doc. 5) e di un credito che risulta essere incerto nel suo ammontare ed inesigibile per difetto dei presupposti di esigibilità; Ancora in via preliminare
accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso e del pedissequo D.I. n. 15871/2024, giacché l'atto notificato risulta composto dalle sole pagine dispari;
Ancora in via preliminare
accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c., alla luce della dedotta inesistenza e/o nullità della notifica;
Ancora in via preliminare ai sensi dell'art.5, comma 1bis del D. Lgs.28/2010, assegnare alle parti temine per la presentazione della domanda di mediazione;
Nel merito:
In via principale
accertare e dichiarare la nullità, del contratto di locazione del giorno 1 marzo 2018 (cfr. doc. 5), che costituiva il presupposto del decreto ingiuntivo quivi opposto, in quanto, in sede di sfratto, i garanti hanno disconosciuto le rispettive firme apposte a garanzia;
per l'effetto accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo telematico n. 15871/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, G.U. dott.ssa F. Savignano, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO, il giorno 20 novembre 2024, depositato il 21 novembre 2024, nel procedimento R.G. n. 39869/2024-1, in favore di e nei confronti di , quivi CP_1 Parte_1 opposto, per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
In via subordinata
nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice non dovesse riconoscere il ricorrere di un'ipotesi di nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del contratto di locazione (cfr. doc. 5) per asserita falsità delle sottoscrizioni dei garanti, accertare e dichiarare il ricorrere dell'errore contrattuale essenziale e riconoscibile e per l'effetto annullare il contratto di locazione del 1 marzo 2018 (cfr. doc. 5), per errore di e del suo Controparte_2 socio accomandante per l'effetto, accertare e dichiarare Parte_1
l'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo telematico n. 15871/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, G.U. dott.ssa F. Savignano, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO, il giorno 20 novembre 2024, depositato il 21 novembre 2024, nel procedimento R.G. n. 39869/2024-1, in favore di di , quivi opposto, per CP_1 Pt_1 Parte_1 difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
In via istruttoria(…)
Parte resistente:
“preliminarmente:
• ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dell'originale dell'atto di precetto 22.11.2024 notificato, in uno con l'intimazione di sfratto e il D.I. n. 15871/24, al Sig. il 20.01.2025; Pt_1 • imporre a carico dell'opponente una cauzione a garanzia del pagamento delle spese di lite del presente procedimento, emergendo chiara la grave responsabilità dello stesso ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
nel merito:
• rigettare, perché palesemente strumentale e infondata l'opposizione a D.I. svolta dal Sig.
e, conseguentemente, Parte_2
• dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'opponente, e, condannarlo al risarcimento dei danni nella misura che il Tribunale riterrà equa;
In subordine:
• rimettere in termini l'opposta e ordinarle il rinnovo della notificazione dell'atto di precetto in uno con il D.I. n. 15871/24 del Tribunale di Milano.
Spese rifuse
In via istruttoria:”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, , Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 15871/24 emesso ex art. 664 cpc contestualmente alla convalida dello sfratto per morosità, deducendo: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, in quanto materialmente incompleti;
l'intervenuta decadenza ex art. 644 cpc, in ragione della tardiva notifica del decreto ingiuntivo;
nel merito, la nullità/inesistenza riflessa del titolo portato in esecuzione, viziato in ragione della supposta inesistenza/inefficacia del sottostante contratto di locazione per effetto di errore essenziale.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente che chiedeva il rigetto dell'opposizione e concludeva come CP_1 in epigrafe.
Negata la sospensione ex art. 649 c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
1) Sulla nullità della notifica del precetto e del decreto ingiuntivo.
Parte ricorrente assume in primo luogo la nullità della notifica del precetto e contestuale decreto ingiuntivo in quanto privi delle pagine con numerazione pari.
L'eccezione è infondata.
Infatti, per costante giurisprudenza, la parte “non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sè considerata senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo” (Cass. Civ. s.n. 3967 del 2019). Nel caso in esame, va in primo luogo evidenziato che il precetto aveva ad oggetto il pagamento del decreto ingiuntivo emesso ex art. 664 c.p.c emesso all'udienza di convalida e pertanto già noto al debitore, che in tale sede si era regolarmente costituito.
Come allegato dal resistente e non contestato, peraltro, la pagina mancante del decreto ingiuntivo riguarda il solo rigetto dell'ingiunzione nei confronti dei garanti, laddove tutti gli avvertimenti che l'art. 642 cpc prevede in favore del debitore risultano presenti nel decreto ( incompleto) notificato.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità della notifica dell'atto di precetto è sanata dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione dell'intervenuta conoscenza dell'atto, “solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire l'eventuale pignoramento” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 17979, 7 giugno 2023).
Nel caso che ci occupa, né nel ricorso introduttivo depositato in data 03/02/2025 nè all'udienza del 12/03/2025 ove si è discussa la sospensiva ex art. 649 c.p.c., è stato dato atto dell'inizio del pignoramento, paventandosi il solo rischio che iniziasse il procedimento di esecuzione forzata.
Indi, atteso che il decreto ingiuntivo era integralmente conosciuto dall'opponente trattandosi di ingiunzione emessa ex art. 664 c.p.c.; atteso che alla data di proposizione del ricorso in opposizione l'esecuzione non era ancora iniziata e che dunque la conoscenza è avvenuta in tempo utile da prevenire il successivo ed eventuale pignoramento, l'eccezione di nullità deve dichiararsi completamente infondata.
2) Sulla tardività della notifica del decreto ingiuntivo.
Parte opponente deduce altresì che il decreto ingiuntivo sarebbe perento in ragione della notifica avvenuta oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c..
Anche tale eccezione risulta infondata.
Il decreto ingiuntivo, emesso all'udienza di convalida, è stato notificato ex art. 140 c.p.c. in data 14/12/2024 con deposito presso la casa comunale il giorno in data 16/12/2024 e relativo avviso al destinatario in data 08/01/2025, con ritiro asseritamente avvenuto in data 20/01/2025.
Va qui richiamato il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, per cui: “ La “portata generale” della regola – che trova la sua giustificazione nella tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità – e la riferibilità “ad ogni tipo di notificazione” (ex plurimis, Cass. nr. 4993 del 2014; Cass. nr. 15234 del 2014) rende immanente nell'ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale -relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante- il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Con la conseguenza che le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte della Corte Costituzionale, nel senso (costituzionalmente, appunto, orientato) che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (cfr., ex multis, quanto alla generalizzata applicazione del principio della scissione per gli atti processuali, in motivazione, Cass., sez. un., 24822 del 2015); con l'ulteriore corollario che, ove tempestiva, quella consegna evita appunto alla parte la decadenza correlata alla inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata (Cass. sez. un., nr. 10216 del 2006)” ( cfr. Cass. 25716/2018 in tema di notifica di decreto ingiuntivo).
Orbene, in base al principio di diritto appena esposto, non può che rilevarsi la tempestività della notifica del decreto ingiuntivo emesso in data 20/11/2024 e pervenuto all'Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 14/12/2024 nel rispetto del termine di giorni 60 di cui all'art. 644 cpc.
3) Sul merito dell'opposizione.
Come noto,; “ Solo quando nel giudizio di convalida di sfratto per morosità sia stato proposto ricorso per l'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, il provvedimento destinato a concluderlo può assumere l'efficacia di cosa giudicata, non soltanto circa l'esistenza e validità del rapporto corrente “inter partes” e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, come l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni
“contra legem” del canone” e ribadita più di recente (Cass. n. 17049 del 11/07/2017).
Indi, deve premettersi che – ad esito della convalida- risulta coperta da giudicato la morosità per come ingiunta in fase sommaria;
Quanto agli ulteriori motivi di cui alla presente opposizione, le doglianze si riferiscono alla nullità/inesistenza riflessa del titolo portato in esecuzione, che sarebbe viziato in ragione della supposta inesistenza/inefficacia del sottostante contratto di locazione per effetto di errore essenziale.
In particolare, l'opponente ha dedotto che il contratto sarebbe inesistente/nullo/inefficace poiché i garanti del contratto stesso ne hanno disconosciuto la sottoscrizione, facendo venir così meno un elemento essenziale ai fini della formazione della volontà del conduttore.
Sul punto, deve sottolinearsi che la fideiussione è una garanzia accessoria al contratto la cui efficacia non si riflette sull'obbligazione garantita se non ove – diversamente dal contratto per cui è causa - le parti lo abbiano espressamente pattuito (laddove invece è vero che se l'obbligazione principale viene meno è la garanzia che segue la stessa sorte),
Peraltro l'errore invocato non assume valore giuridico, in quanto non si riferisce all'oggetto della prestazione o ad una sua qualità (id, non si riferisce al godimento del bene concesso in locazione dietro corrispettivo di un canone) ma, come detto, ricade su una garanzia accessoria all'obbligazione principale e ricadente su soggetti estranei al contratto di locazione.
Detto errore peraltro non può considerarsi essenziale neppure sotto l'ulteriore profilo della conoscibilità al locatore ( art. 1429 c..c) atteso che il disconoscimento dei fidejussori avvenuto ora per allora, evidentemente non può considerarsi circostanza nota al conduttore all'atto della stipula.
Peraltro, neppure può discutersi di vero e proprio errore nel caso in esame, atteso che non è dedotto che il conduttore non abbia personalmente assistito alla sottoscrizione dei garanti, laddove la circostanza che questi – successivamente alla sottoscrizione- ne abbiano disconosciuto la paternità, è fatto successivo alla formazione della volontà negoziale, che dunque non può dirsi viziata ad origine.
Conclusivamente, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ( ex art. 5 DM 55/2014 e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con applicazione dei parametri minimi e maggiorate dei compensi per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 4066/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 15871/24 emesso dal tribunale di Milano in data 20/11/2024, e per l'effetto:
2)Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo di cui al punto che precede,
3) Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge,
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 10/12/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati